Appello di Italia nostra
PER IL RISPETTO DELLA LEGGE E LA TUTELA DEL PAESAGGIO
La costruzione a Ravello di un auditorium di 400 posti, in uno dei luoghi più panoramici di quel comune, non è consentita dal piano urbanistico territoriale: un piano di fondamentale importanza per la tutela della costiera amalfitana e della penisola sorrentina, approvato con apposita legge regionale. Ogni diversa ed errata interpretazione delle norme vigenti consentirebbe, ove accolta, il moltiplicarsi di iniziative illegali in tutti comuni sottoposti al piano.
Desta meraviglia e sconcerto la circostanza che alcuni pretendano di far prevalere la loro opinione sulla normativa vigente, senza rendersi conto che per questa strada si va verso l’illegalità generalizzata, non soltanto nel campo dell’urbanistica.
I sottoscritti chiedono perciò che siano rispettate le norme del vigente piano territoriale, che può essere modificato solo con legge. Ogni altro argomento, di natura ambientale, paesistica, e anche puramente economica (un auditorium di 400 posti del costo di 18 milioni di euro, che significa circa 45.000 euro a posto), è subordinato alla difesa del principio di legalità. Senza il rispetto della legge, le istituzioni pubbliche, che stanno vivendo una profonda crisi di legittimità, non possono ricostruire un proficuo rapporto con i cittadini.
Gianfranco Amendola, magistrato
Carla Anzalone, professoressa
Raffaele Attardi, Associazione Gaia
Pierfausto Bagatti Valsecchi, architetto
Mirella Belvisi, consigliere nazionale di Italia Nostra
Piero Bevilacqua, storico
Francesco Canestrini, consigliere nazionale di Italia Nostra
Teresa Cannarozzo, urbanista
Giuseppe Cantillo, professore di Filosofia Morale - Napoli
Nicola Caracciolo, storico
Pierluigi Cervellati, urbanista
Vincenzo Cerulli Irelli, giurista
Piero Craveri, storico
Alda Croce, Fondazione Benedetto Croce
Alberto Cuomo, architetto
Maurizio Cutini, biologo
Aldo De Chiara, magistrato
Mario De Cunzo, Comitato per la difesa del Mezzogiorno
Gigi De Falco, presidente Italia Nostra Campania
Raffaella Di Leo, presidente Italia Nostra Salerno
Vezio De Lucia, consigliere nazionale di Italia Nostra
Antonio Di Gennaro, agronomo
Anna Donati, senatrice
Guido Donatone, presidente Italia Nostra Napoli
Vittorio Emiliani, Comitato per la bellezza
Paolo Ferloni, consigliere nazionale di Italia Nostra
Piero Ferretti, consigliere nazionale di Italia Nostra
Andrea Fienga, WWF penisola sorrentina
Leonardo Filesi, professore di Ecologia I.U.A.V.
Giuseppe Giliberti, vice presidente Italia Nostra
Tommaso Giura Longo, architetto
Carlo Iannello, Fondazione Antonio Iannello
Silvia Imparato, produttrice vitivinicola
Italo Insolera, urbanista
Gianni Lanzuise, architetto
Giovanni Losavio, magistrato
Silvio Lugnano, criminologo
Antonio Mansi, consigliere nazionale di Italia Nostra
Massimo Maresca, Italia Nostra penisola sorrentina
Claudia Melica, professore universitario di filosofia - Trento
Gustavo Minervini, giurista
Luigi Montano, presidente Associazione Eidos Acerra
Riccardo Motti, Orto Botanico - Napoli
Raffaella Nappi, urbanista
Paolo Nicoletti, geologo
Gaia Pallottino, segretario generale Italia Nostra
Giulio Pane, storico dell’architettura
Rita Paris, archeologa
Desideria Pasolini dall’Onda, presidente Italia Nostra
Raffaele Raimondi, magistrato
Massimo Ricciardi, botanico
Carlo Ripa di Meana, già Ministro dell’Ambiente
Bernardo Rossi Doria, urbanista
Giovanni Russo, scrittore
Mario Russo, archeologo
Rodolfo Sabelli, architetto
Edoardo Salzano, urbanista
Luigi Scano, segretario Associazione Polis
Maurizio Sebastiani, consigliere nazionale Italia Nostra
Vittorio Sgarbi, storico dell’arte
Sauro Turroni, senatore
Massimo Venturi Ferriolo, professore di Filosofia Morale - Salerno
Francesco Erbani
Il cemento assedia la costiera amalfitana
Da la Repubblica del 26 luglio 2003
(…) Un altro progetto di grandi ambizioni interessa Ravello. Lo firma uno dei maestri dell' architettura contemporanea, Oscar Niemeyer, al quale si è affidata la Fondazione Ravello, un organismo nato alcuni mesi fa per iniziativa del sociologo Domenico De Masi, che di Ravello è stato assessore. L' architetto brasiliano ha schizzato il disegno di un auditorium che dovrebbe sorgere appena fuori della galleria che immette sulla piazza di Ravello, in una zona già intensamente edificata, spesso abusivamente. L' auditorium svetterebbe a picco sul mare, a un centinaio di metri da Villa Rufolo, nei cui giardini si tiene ogni estate una stagione di concerti. Il progettista che inventò Brasilia ha visto il sito in fotografia ed ha immaginato una struttura molto slanciata, alla quale stanno lavorando ora gli uffici comunali. L' auditorium, che piace molto al Comune (il sindaco è della Margherita) e alla Regione (Antonio Bassolino ha visto tempo fa Niemayer in Brasile), incontra però l' ostilità delle opposizioni in paese, dei Ds, dell' Udeur e di An, e divide le associazioni ambientaliste (contraria è Italia Nostra, favorevole è il presidente di Legambiente, Ermete Realacci). La struttura, che avrebbe una capienza di 500 posti, consentirebbe di prolungare anche in inverno la stagione dei concerti e inoltre potrebbe essere usato come sala di congressi. E sarebbe un' opera di grande architettura moderna. Questi gli argomenti dei sostenitori. Ai quali se ne contrappongono altri: l' auditorium avrebbe un impatto deturpante sul paesaggio e attrarrebbe tantissimo traffico. I Ds di Ravello propongono di costruirlo più sotto, mentre Italia Nostra vorrebbe che a Ravello non fosse aggiunto altro cemento. «Il fascino dei concerti è in gran parte nel panorama di Villa Rufolo», insiste Raffaella Di Leo, presidente di Italia Nostra a Salerno.(…)
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La Regione Campania, con legge 27 giugno 1987, n. 35, ha approvato il Piano urbanistico territoriale (PUT) dell’Area Sorrentino-Amalfitana.
L’area su cui è previsto l’Auditorium ricade nella Zona territoriale 3 del PUT, il quale, all’art. 17, contempla, come di seguito pedissequamente riportato, con valenza prescrittiva e, conseguentemente, obbligatoria rispetto agli strumenti di pianificazione locale e, per quanto logicamente coerente, immediatamente precettiva e operativa, esclusivamente, le seguenti possibili ipotesi d’intervento edilizio, sia pubblico, che privato:
Disciplina della Zona territoriale 3,
Tutela degli insediamenti antichi sparsi o per nuclei.
Comprende gli insediamenti antichi, integrati con la organizzazione agricola del territorio, presenti nella costiera Amalfitana e di notevole importanza paesistica.
Essa va trasferita nel Piano regolatore generale, come zona di «Tutela Integrata e Risanamento».
Per essa, con una progettazione estremamente dettagliata, documentata e culturalmente qualificata, il Piano regolatore generale fornirà indicazioni e norme (mediante elaborati di piano di dettaglio in scala almeno 1:500: planovolumetrici, profili, fotomontaggi etc.) tali da:
- individuare gli edifici ed i complessi di particolare interesse storico-artistico ed ambientale da assoggettare a soli interventi di restauro conservativo, di cui alle norme tecniche del successivo titolo IV, (con particolare riferimento agli edifici rustici coperti a volta);
- consentire per la restante edilizia esistente, gli interventi ammessi per la precedente « zona territoriale 1b », relativamente alla edilizia esistente a tutto il 1955;
- prevedere e/o consentire interventi per l'adeguamento dell'organizzazione agricola del territorio, secondo quanto previsto per la precedente «zona territoriale 1 b» lettera a;
- impedire ulteriore edificazione, fatta eccezione per:
- le attrezzature pubbliche previste dal PUT e quelle a livello di quartiere, sempre che l'analisi e la progettazione dettagliata del Piano regolatore generale ne dimostrino la compatibilità ambientale;
- eventuali limitatissimi interventi edilizi residenziali e terziari, ove ne sussista il fabbisogno di cui ai precedenti, articoli 9 e 10, e sempre che l'analisi e la progettazione dettagliata del Piano regolatore generale ne dimostrino la compatibilità ambientale.
Tanto per le attrezzature pubbliche quanto per gli altri eventuali interventi edilizi il Piano regolatore generale prescriverà tipologie, materiali e tecniche costruttive, anche in ottemperanza alle norme tecniche di cui al successivo titolo IV.
Alla luce del chiaro ed inequivocabile dettato normativo scaturisce che il progettato Auditorium solo alle seguenti condizioni potrebbe essere conforme alle prescrizioni del PUT:
Che l’intervento ricada in un’area espressamente destinata da un Piano regolatore generale approvato e vigente e che la relativa progettazione abbia dimostrato con elaborati di dettaglio in scala non inferiore a 1:500 la compatibilità ambientale della nuova edificazione nel sito individuato;
Che l’intervento coincida o con un’attrezzatura pubblica specificamente prevista dal PUT o con un’attrezzatura pubblica prevista dal Piano regolatore generale “al livello di quartiere”.
In forza di tanto ne discende che la progettata struttura è in palese contrasto con la L.R.C. n. 35/1987, atteso che difetta di tutte le condizioni imposte dal PUT, e soprattutto non rientra né fra le attrezzature pubbliche previste dal PUT medesimo e neppure tra quelle a livello di quartiere.
Preliminarmente, infatti, manca il presupposto, dal momento che il Comune di Ravello non è dotato di Piano regolatore generale approvato e vigente, bensì di un piano solo adottato e per giunta sospeso, proprio nella parte relativa alla localizzazione dell’Auditorium, per effetto della pronuncia cautelare del TAR di Salerno n. 1350 del luglio 2000, esattamente sul presupposto del ritenuto contrasto col PUT. In ogni caso, la previsione contenuta nel Piano regolatore generale adottato sarebbe, comunque, inidonea, visto che la progettazione è stata redatta in scala 1:2.000, anziché 1:500, come prescritto.
In particolare, poi, non è possibile comprendere l’Auditorium fra le attrezzature a livello di quartiere (che sono quelle di cui tratta il DM 2 aprile 1968 sui cosiddetti standard urbanistici), né fra le attrezzature pubbliche previste dal PUT.
il PUT non prevede alcun Auditorium, né attrezzatura pubblica ad esso assimilabile.
Pare evidente, quindi, che nessuna delle attrezzature e opere pubbliche previste dal PUT riguarda o almeno può riguardare i terreni in questione.
A tutto ciò è necessario aggiungere quanto segue.
Nel verbale della conferenza dei servizi del 4 agosto 2003 finalizzata all’acquisizione dei pareri sul progetto definitivo dell’Auditorium “Oscar Niemeyer” e alla stipula dell’accordo di programma per la sua realizzazione, nonché nel verbale di tale accordo di programma, sempre in data 4 agosto 2004, si sostiene che, risultando il comune di Ravello sprovvisto di strumento urbanistico, troverebbe applicazione l’articolo 4 della legge regionale 20 marzo 1982, n.17.
Si tratta di un macroscopico errore. Infatti, l’articolo da ultimo citato dispone, al primo comma, che:
nei Comuni sprovvisti di strumenti urbanistici approvati:
a) all'interno dei centri abitati [...] è vietato ogni intervento edilizio, ad eccezione delle opere di ordinaria e straordinaria manutenzione, di restauro, di risanamento conservativo e di ristrutturazione, che non comportino aumento delle volumetrie e delle superfici utili preesistenti;
b) all'esterno dei centri abitati [...] l'edificazione a scopo residenziale è soggetta alla limitazione di metri cubi 0,03 per ogni metro quadrato di area edificabile; per le opere strettamente accessorie all'attività agricola è consentito un indice di fabbricabilità aggiuntivo pari a 0,07 mc/mq; in questo caso il rilascio della concessione edilizia è subordinato alla trascrizione, a cura del concessionario, di un atto che vincoli all'attività agricola la destinazione dei fabbricati in progetto.
Mentre il successivo secondo comma stabilisce che
le limitazioni che precedono hanno efficacia fino alla data di entrata in vigore del Piano regolatore generale [...] e non si applicano nei confronti degli interventi volti alla realizzazione di edifici e strutture pubbliche, o opere di urbanizzazione primaria e secondaria, di programmi per l'edilizia residenziale pubblica, nonché dei piani e degli interventi previsti dalla legge statale 17 maggio 1981, n. 219.
L’errore consiste nel fatto che il Comune di Ravello è certamente sprovvisto di vigente strumento urbanistico generale comunale regolarmente approvato, ma per converso è sottoposto alla disciplina di uno strumento di pianificazione, quale il Piano urbanistico territoriale dell’area Sorrentino-Amalfitana, il quale, come è già stato ricordato, detta (oltre a direttive rivolte all’attività pianificatoria comunale) disposizioni immediatamente precettive e operative, correlate a una dettagliata zonizzazione del territorio (come sancito dall’articolo 3, comma 2, della legge regionale 35/1987).
L’articolo 4 della legge regionale 17/1982, di conseguenza, non può trovare applicazione relativamente ai comuni sottoposti alla disciplina del Piano urbanistico territoriale dell’area Sorrentino-Amalfitana.
Si consideri altresì che il Piano urbanistico territoriale dell’area Sorrentino-Amalfitana è stato, per l’appunto, approvato con la legge regionale 35/1987, posteriore alla legge 17/1982, sulle disposizioni della quale prevale per il principio generale della successione delle leggi nel tempo. Né, in ogni caso, si potrebbe sostenere il contrario, stante l’altro principio generale per cui una legge generale, quale indubbiamente deve essere considerata la legge regionale 17/1982 (recante norme transitorie per le attività urbanistico-edilizie nei comuni della Regione Campania), non può derogare a una legge speciale, quale indiscutibilmente è la legge regionale 35/1987, identificantesi con l’approvazione della disciplina urbanistica di uno specifico ambito territoriale regionale.
Si noti, per inciso, che ove si opinasse per la (necessariamente) generalizzata applicabilità dei disposti dell’articolo 4 della legge regionale 17/1982 a tutti i comuni dell’area Sorrentino-Amalfitana non dotati di strumentazione urbanistica generale comunale (obbligatoriamente conforme al Piano urbanistico territoriale regionale) si produrrebbe un esito inaudito, quale l’edificabilità in tutti i territori esterni ai centri abitati con indici di 0,03 mc/mq a fini residenziali, e di 0,07 (aggiuntivi) per strutture accessorie all’attività agricola.
In via del tutto accessoria, si fa presente che l’accordo di programma normato dall’articolo 34 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267 (Testo unico sull’ordinamento degli enti locali) può comportare variazione degli strumenti urbanistici comunali, non di quelli sovracomunali, com’è fatto chiaro dalla richiesta ratifica del solo consiglio comunale. E di certo, consistendo in atti amministrativi, non può variare una legge, qual è quella che, com’è stato ripetutamente ricordato, ha approvato il Piano urbanistico territoriale (PUT) dell’area Sorrentino-Amalfitana, contestualmente dettandone l’apparato normativo.