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Edoardo Salzano
20061212 La filosofia del piano
8 Marzo 2008
Interventi e relazioni
Gli appunti e i materiali per l’intervento in una serie di incontri di studio sul Piano paesaggistico regionale organizzati dalla Regione Sardegna a Cagliari, Sassari, Oristano e Nuoro, dal 12 al 18 dicembre 2006

Qui di seguito alcuni stralci. In calce il link al testo integrale in .pdf

1. LA FILOSOFIA DEL PPR NEI DOCUMENTI CHE HANNO AVVIATO IL LAVORO

Le “Linee guida”

“I principi ispiratori per il lavoro di predisposizione del Piano Paesaggistico Regionale” sono stati definiti dal documento Linee guida per il lavoro di predisposizione del PPR (deliberazione Giunta regionale 13 maggio 2005).

Il paesaggio

La prima parte del documento è dedicata alla definizione del concetto di paesaggio, così come risulta dai più aggiornati documenti prodotti dalle istituzioni mondiali, europee e nazionali. Emergono le interpretazioni del paesaggio “come luogo di cultura fatto di elementi del contesto naturale e ambientale, del contesto storico, del contesto delle trasformazioni apportate dall’uomo”, come “ fenomeno sociale, come ambiente di vita e parte integrante della cultura della regione”, non riducibile “a un semplice dato naturale da conservare immobilizzandolo”, ma “fattore determinante della qualità della vita sia nelle aree urbane che in quelle rurali, sia nei territori degradati che in quelli di pregio”, come realtà cui è necessario riferirsi prendendo “in considerazione non solo i paesaggi eccezionali, ma anche quelli della quotidianità e del degrado”.

Del paesaggio si mette in evidenza il carattere dinamico e processuale, la necessità di “una visione di sintesi più complessa”, che affronti “la ricchezza della diversità e della dinamicità anche conflittuale”, la conseguente necessità di gestire i “processi di trasformazione fino alla previsione della progettazione di nuovi paesaggi contemporanei di qualità”.

Si afferma che se “il paesaggio è insieme prodotto e produttore di identità” la pianificazione paesaggistica, insieme alle politiche di governo del territorio e dello sviluppo sostenibile, deve muovere da una riflessione sull’identità in quanto valore condiviso, da preservare, arricchire e rielaborare costantemente”. Quindi “l’idea di identità da assumere quale base della pianificazione paesaggistica deve essere in grado di coniugare la conservazione con l’innovazione”. Un’identità “modellata e rimodellata continuamente nel confronto con la contemporaneità, che faccia delle peculiarità del nostro paesaggio plasmato dalla storia e dalla cultura delle comunità locali il valore aggiunto delle preziose risorse naturali e ambientali”.

Nella medesima parte del documento si svolgono considerazioni sul rapporto del paesaggio e gli strumenti della pianificazione ordinaria e specialistica, la sostenibilità di vario ordine e grado, le attività economiche e in particolare il turismo, la governance e la partecipazione.

Obiettivi strategici

Alla parte definitoria il documento della Giunta fa seguire un abbozzo di descrizione delle caratteristiche peculiari del paesaggio della Sardegna, visto alla scala dell’intera regione, e una illustrazione della vicenda dei precedenti piani paesaggistici. A partire da questi elementi, il documento definisce sinteticamente gli obiettivi strategici cui la pianificazione paesaggistica deve essere improntata: “tutelare e valorizzare l’identità culturale e ambientale del paesaggio della Sardegna; governare in forma sostenibile le trasformazioni del territorio, ricercando e assumendo principi di sviluppo fondati sulla sostenibilità e a perseguire” una serie di obiettivi così definiti:

”- alta qualità ambientale, sociale, economica, come valori in sé, come indicatori di benessere e nel contempo come condizioni per competere nei mercati globali;

”- mantenimento e rafforzamento dell’identità della regione come sistema (la storia, la cultura, il paesaggio, le produzioni, ecc.) e della sua coesione sociale”.

Le tendenze in atto

Il documento pone l’accento sugli aspetti inquietanti delle tendenze che hanno prevalso nel passatoi. Si osserva che “le trasformazioni intervenute negli ultimi cinquanta anni sul territorio regionale non sono state assecondate” dalla “capacità di prevederne gli effetti irreversibili e le alterazioni ricadenti sull’ambiente e sul paesaggio”. La crescita economica, “a lungo e disordinatamente perseguita”, è avvenuta “non anteponendo i necessari sistemi di regolazione e di equilibrio nel rapporto tra popolazioni e territorio”. Così, “al paesaggio storico-ambientale si sono sovrapposte, con sempre maggiore intensità, forme, modelli e funzioni standardizzate, prevalentemente estranee alla cultura storicamente consolidata ed agli equilibri fisici e biologici del territorio sardo”.

Tutto ciò, in assenza di “una complessiva pianificazione e senza tutele ha provocato una riduzione della funzionalità degli ecosistemi, un indebolimento della qualità e quantità delle risorse ambientali”. La qualità dell’ambiente “costituisce, nella percezione generale, una delle principali criticità”. Infatti – prosegue il documento – “all’usura dei sistemi naturali dovuti all’incuria e allo spopolamento, alla scadente qualità ed incoerenza degli insediamenti ed in genere al degrado della naturale armonia del paesaggio”, si aggiungono elementi e processi che “situazioni gravi di insicurezza e vulnerabilità del territorio”.

Le parole del Presidente

Il Presidente della Regione ha espresso in più occasioni la filosofia che si intendeva esprimere con lo strumento del PPR: con parole rivestite di poca tecnicità, quindi forse più efficaci a rendere trasparenti le intenzioni del governo regionale. Si danno qui alcuni stralci che si ritengono significativi, di scritti pubblicati anche nel sito eddyburg.it.

Al Comitato scientifico

[...]

Ai sindaci

[...]

2. LA FILOSOFIA DELLA PIANIFICAZIONE PAESAGGISTICA NELLA CULTURA E NELLA PIANIFICAZIONE

La tutela del paesaggio

dal vincolo alla pianificazione

Premessa: la cultura e la legge

L’evoluzione culturale sulle materie delle quali ci stiamo occupando (il paesaggio e la sua tutela e pianificazione, l’’urbanistica, l’ambiente e il territorio, i beni culturali) e le grandi leggi che le hanno disciplinato nel tempo, hanno sempre avuto un rapporto molto stretto. Il dibattito culturale ha in qualche modo preparato il terreno, stimolato la necessità, formato lo stesso linguaggio con il quale le leggi sono state poi redatte. Spesso gli esponenti più autorevoli del dibattito culturale hanno direttamente concorso alla formazione delle leggi.

Si può dire in definitiva che le leggi esprimono quanto del dibattito e dell’elaborazione culturale emerge come più condiviso e più realistico – naturalmente con tutte le approssimazioni che derivano dal filtro che le opportunità politiche e le necessità del linguaggio legislativo frappongono. Ma al tempo stesso si deve dire che le leggi stesse, e la giurisprudenza che la loro applicazione produce, fanno a loro volta cultura: non solom orientano il dibattito e l’elaborazione culturali, ma direttamente le arricchiscono e nutrono.

Una prima intuizione: il paesaggio come espressione della Patria

[...]

La legislazione d’avvio

[...]

Il paesaggio nella Costituzione

[...]

Tutela del paesaggio e proprietà privata

[...]

Le legge Galasso (1985)

[...]

Gli elementi cardine

della pianificazione paesaggistica

Due percorsi per la lettura del paesaggio

[...]

La questione delle competenze

[...]

Gli ambiti e i rapporti con la pianificazione locale

[...]

Le condizioni alle trasformazioni

[...]

“Statuto dei luoghi” e “invarianti strutturali”

[...]

3. BENI PAESAGGISTICI E AMBITI DI PAESAGGIO

NEL PPR DELLA SARDEGNA

La forma del piano

Un piano per il paesaggio

Tra le due modalità consentite dalla legislazione nazionale (“piano paesaggistico” oppure “piano urbanistico-territoriale con specifica considerazione dei valori paesistici”) si è scelta la prima. Ciò significa che si è avuta fin dall’inizio la consapevolezza che il piano non si propone di definire tutti gli aspetti della disciplina e del funzionamento del territorio, ma ne costruisce i presupposti con l’individuazione delle regole e delle azioni necessarie per consentire che le trasformazioni del territorio, che saranno definite dalla successione delle varie fasi della pianificazione (comunale, provinciale, regionale) siano funzionali alla tutela delle caratteristiche qualitative proprie della configurazione del territorio.

La sottolineatura di questa scelta mi sembra assolutamente necessaria. Essa comporta infatti che l’obiettivo della qualità delle trasformazioni, che è un obiettivo fondamentale della politica territoriale della Regione, sia perseguita coerentemente nelle successive fasi della pianificazione e delle sua implementazione. Il carico di responsabilità che viene attribuito dal PPR a quanti (amministratori e tecnici) concorreranno alle successive fasi è davvero grande.

Una città bella è una città costruita da belle architetture, ma non esistono belle architetture se non sulla base di una buona urbanistica: questa è una verità proclamata da molti studiosi dell’architettura e dell’urbanistica, da Hans Bernoulli a Leonardo Benevolo. Analogamente si può affermare che la ricerca e la costruzione di una maggiore qualità del paesaggio sardo ha nel PPR solo il suo inizio e la sua matrice, l’indicazione delle invarianti da rispettare e delle opportunità da cogliere, ma essa avverrà unicamente se a livello locale si saprà proseguire secondo il medesimo indirizzo.

Le “tavole” e le “norme

Come ogni piano che si rispetti il PPR è costituito da una stretta collaborazione degli elaborati cartografici ed elaborati testuali (nel linguaggio corrente, le “tavole” e le “norme”. I primi elaborati, specificamente riferiti al territorio simulato dal sistema informativo, sono il prodotto delle ricognizioni e delle analisi che hanno via via condotto a individuare, a classificare e a perimetrare le differenti porzioni di territorio sottoposti alle diversificate discipline (regole e azioni). I secondi elaborati esprimono i contenuti delle regole e delle azioni cui si dà luogo (e che quindi devono essere rispettate dai diversi soggetti) o che devono a loro volta guidare l’azione delle successive azioni tecniche e amministrative di pianificazione, regolamentazione e promozione.

“Tavole” e “norme” devono essere visti, compresi e interpretati nel loro insieme. Le une senza le altre sono monche, incomprensibili, inutili. La loro efficacia deriva unicamente dalla loro sinergia: il loro insieme costituisce la componente paesaggistica del progetto di territorio di cui il PPR è il primo tassello.

Due strati del progetto di paesaggio

Riepilogando quanto ho esposto, il PPR imprime al territorio un duplice ordine di indicazioni, risultanti da due distinte letture analitiche ed altrettante efficacie normative.

Da un lato, è stato necessario individuare le categorie di beni che è necessario sottoporre a tutela, a partire da quelle definite dalla legislazione vigente ma articolandole e arricchendole sulla base dello specifico contesto territoriale e culturale. Si è trattato di partire da quanto disposto dalle leggi nazionali (dalla L. 431/1985 al DLeg 157/2006), costruendo un ulteriore tassello – regionale - di quella “riconsiderazione assidua” del territorio “alla luce e in attuazione del valore estetico-culturale” che la Corte costituzionale ritiene necessaria.

Dall’altro è stato indispensabile tener conto che il paesaggio non è costituito dalla mera giustapposizione di elementi di particolare rilievo, ma anche dall’integrazione che si è determinata tra gli stessi elementi e il contesto territoriale intorno: quella integrazione che ha condotto storicamente alla costituzione di specifiche individualità territoriali.

Il PPR, in risposta alla duplice esigenza ora ricordata, si basa nella sostanza sulla complementarietà di due strati normativi, che si distinguono non tanto per la scala o il grado di specificazione, ma per la loro funzione diversamente “regolatrice” della pianificazione:

Il primo strato, espresso in una prima serie di tavole e nei corrispondenti titolo delle norme, è riferito sia ai singoli oggetti o elementi territoriali per i quali è necessaria e possibile la tutela ex articoli 142 e 143 del DLeg 42/2004 (beni paesaggistici appartenenti a determinate categorie a cui è possibile ricondurre i singoli elementi con criteri oggettivi, in jure “vincoli ricognitivi”), sia alle componenti ambientali-territoriali che, pur non essendo dei beni (anzi magari essendo dei “mali”, come ad es. i siti inquinati o le aree di degrado) devono essere tenute sotto controllo per evitare danni al paesaggio o per favorirne la riqualificazione.

È importante notare che, ai sensi del Codice, questo primo insieme di norme implica un esplicito riconoscimento di quegli oggetti di disciplina da considerare come “beni paesaggistici”, al fine di assicurarne la “puntuale individuazione” ai sensi dell’art.143 e di differenziarli dalle altre componenti (pur dotate di valenza paesistica, come gran parte dei beni culturali che il Piano intende valorizzare) non solo sotto il profilo procedurale (l’obbligo di specifica autorizzazione paesaggistica per gli interventi che li concernono) ma anche sotto il profilo sostanziale, in relazione al ruolo che essi svolgono nel determinare la qualità complessiva dei contesti in cui ricadono. Ciò implica anche che l’individuazione dei beni paesaggistici, pur prendendo le mosse dalle categorie già definite a livello nazionale (come le categorie dell’art. 142), si è fondata su quelle maggiori specificazioni che fanno riferimento alla concreta realtà regionale (ad es. distinguendo zone umide, apparati dunali, falesie ecc.); specificazioni che a loro volta possono comportare ulteriori approfondimenti conoscitivi da sviluppare nelle fasi successive della pianificazione paesistica.

Il secondo strato normativo è riferito ad ambiti territoriali – ambiti di paesaggio ai sensi dell’art. 135 del Codice - per la definizione dei quali i caratteri paesaggistici ed ecologici sono determinanti, e che sono la sede per definire indirizzi, direttive e prescrizioni anche di tipo urbanistico, da rendere operativi mediante successivi momenti di pianificazione; in particolare per precisare la definizione degli obiettivi di qualità paesistica, gli indirizzi di tutela e le indicazioni di carattere “relazionale” volte a preservare o ricreare gli specifici sistemi di relazioni tra le diverse componenti compresenti.

Va rilevato che la disciplina degli ambiti, ordinata alla tutela e al miglioramento della qualità del paesaggio, è anche la sede nella quale cercare, come prevede la Convenzione Europea all’art. 5d, di “integrare il paesaggio nelle politiche di pianificazione del territorio, urbanistiche e in quelle a carattere culturale, ambientale, agricolo, sociale ed economico, nonché nelle altre politiche che possono avere un’incidenza diretta o indiretta sul paesaggio”.

Le categorie di beni paesaggistici

Tre letture su tre aspetti del paesaggio

l paesaggio è il risultato della composizione di più aspetti. È anzi proprio dalla sintesi tra elementi naturali e lasciti dell’azione (preistorica, storica e attuale) dell’uomo che nascono le sue qualità. È quindi solo a fini strumentali che, nella pratica pianificatoria, si fa riferimento a diversi “sistemi” (ambientale, storico-culturale, insediativo) la cui composizione determina l’assetto del territorio, e dei diversi “assetti” nei quali tali sistemi si concretano.

Anche la ricognizione del territorio effettuata come base delle scelte del PPR si è articolata secondo i tre assetti: ambientale, storico-culturale, insediativo. Tre letture del territorio, insomma, tre modi per giungere alla individuazione degli elementi che ne compongono l’identità. Tre settori di analisi finalizzati all’individuazione delle regole da porre perchè di ogni parte del territorio siano tutelati ed evidenziati i valori (e i disvalori), sotto il profilo di ciò che la natura (assetto ambientale), la sedimentazione della storia e della cultura (assetto storico-culturale), l’organizzazione territoriale costruita dall’uomo (assetto insediativo) hanno conferito al processo di costruzione del paesaggio.

Ciascuno dei tre piani di lettura ha consentito di individuare un numero discreto di “categorie di beni”: cioè di tipologie di elementi del territorio, cui il disposto degli articoli 142 e 143 del Codice del paesaggio consente di attribuire l’appellativo di “beni paesaggistici”.

Dalla ricognizione e dall’individuazione delle caratteristiche dei beni nasce la definizione delle regole. Sicché dalle tre letture sono nati i tre “capitoli” delle norme. Ciascuno di essi detta le attenzioni che si devono porre perchè, in relazione ai beni appartenenti a ciascuna categoria, le caratteristiche positive del paesaggio vengano conservate, o ricostituite dove degradate, o trasformate dove irrimediabilmente perdute.

Tra prescrizioni e indirizzi

I beni e le componenti appartenenti alle diverse categorie hanno gradi diversi di rilevanza e necessitano di regole differenziate per la loro tutela. Per alcune categorie nella norma di tutela prevale un contenuto immediatamente prescrittivo, nel senso che vengono imopedite azioni suscettibili di compromettere irrimediabilmente i beni che a quella categoria appartengono. Per altre categorie la tutela richiede prevalentemente un’analisi più attenta e dettagliata, che non può che avvenire alla scala locale: nella norma di tutela prevale quindi un carattere più di indirizzo, di guida e di indicazione anche stringente per la pianificazione sottordinata.

SI può dire, in senso generale, che per le categorie derivate dalla lettura ambientale prevalgono le indicazioni immediatamente prescrittive (sebbene non manchino certamente quelle di orientamento alle successive azioni), per quelle relative al sistema insediativo prevalgono (e anzi sono largamente maggioritarie) quelle di indirizzo e direttiva, mentre quelle di carattere storico culturale i due tipi di precetti si bilanciano.

Rinviando all’intervento dell’ing Cannas una più puntuale disamina dei contenuti del piano relativo alle diverse categorie di beni, vorrei soffermarmi su due situazioni, entrambe di grandissimo rilievo in quanto rappresentano la testimonianza più significativa di un rapporto equilibrato e virtuoso tra l’uomo e la natura e di una sapienza plurisecolare nel costruire paesaggi dei quali oggi è indiscutibile il valore: gli insediamenti storici e le zone agricole.

Il significato, le modalità d’individuazione, il carattere e il contenuti delle regole sono – mi sembra – sufficientemente chiariti nel tetso delle norme e nella relazione. Mi limiterò a sottolineare alcuni aspetti.

La fascia costiera

La legge Galasso già indicava già i territori costieri compresi nella fascia dei 300 m dalla linea di costa come bene paesaggistico meritevole di tutela. Tale limite, meramente geometrico, costituiva una prima “sciabolata” (comne tutte le altre indicazioni quantitative, dal decreto del 1983 al Codice del 2006)..

Tra i beni a matrice prevalentemente ambientale gioca quindi, in particolare in Sardegna, un ruolo del tutto particolare il bene costituito dalla fascia costiera nel suo insieme. Questa, pur essendo composta da elementi appartenenti a diverse specifiche categorie di beni (le dune, le falesie, gli stagni, i promontori ecc.) costituisce nel suo insieme una risorsa paesaggistica di rilevantissimo valore: non solo per il pregio (a volte eccezionale) delle sue singole parti, ma per la superiore, eccezionale qualità che la loro composizione determina.

Essa non può essere artificiosamente suddivisa, se non per scopi amministrativi, ma deve mantenere il suo carattere unitario complessivo soprattutto ai fini del PPR e, pertanto, deve essere considerata come un bene paesaggistico d’insieme, di valenza ambientale strategica ai fini della conservazione della biodiversità e della qualità paesistica e dello sviluppo sostenibile dell’intera regione.

Tra prescrizioni e indirizzi

I beni e le componenti appartenenti alle diverse categorie hanno gradi diversi di rilevanza e necessitano di regole differenziate per la loro tutela. Per alcune categorie nella norma di tutela prevale un contenuto immediatamente prescrittivo, nel senso che vengono imopedite azioni suscettibili di compromettere irrimediabilmente i beni che a quella categoria appartengono. Per altre categorie la tutela richiede prevalentemente un’analisi più attenta e dettagliata, che non può che avvenire alla scala locale: nella norma di tutela prevale quindi un carattere più di indirizzo, di guida e di indicazione anche stringente per la pianificazione sottordinata.

SI può dire, in senso generale, che per le categorie derivate dalla lettura ambientale prevalgono le indicazioni immediatamente prescrittive (sebbene non manchino certamente quelle di orientamento alle successive azioni), per quelle relative al sistema insediativo prevalgono (e anzi sono largamente maggioritarie) quelle di indirizzo e direttiva, mentre quelle di carattere storico culturale i due tipi di precetti si bilanciano.

Rinviando all’intervento dell’ing Cannas una più puntuale disamina dei contenuti del piano relativo alle diverse categorie di beni, vorrei soffermarmi su due situazioni, entrambe di grandissimo rilievo in quanto rappresentano la testimonianza più significativa di un rapporto equilibrato e virtuoso tra l’uomo e la natura e di una sapienza plurisecolare nel costruire paesaggi dei quali oggi è indiscutibile il valore: gli insediamenti storici e le zone agricole.

Gli insediamenti storici

Per gli insediamenti storici il piano definisce una serie di prescrizioni, indirizzi e direttive rivolte alla pianificazione locale: un’elencazione minuziosa delle attenzioni che occorre porre nell’analizzare i contesti e i loro elementi, nel leggere le stratificazioni, nel progettare la conservazione cogliendo le opportunità fornite dai vuoti e dalle situazioni di pronunciato degrado per migliorare la qualità degli insediamenti.

In attesa della formazione dei nuovi piani locali, adeguati alla filosofia e ai contenuti del PPR, questo prevede una norma di salvaguardia, resa indispensabile dalle numerose e pesanti manomissioni consentite dalle ancora vigenti disposizioni legislative. Le norme prescrivono infatti che, “fino all’adeguamento dei piani urbanistici comunali al PPR, tenuto conto (sic) delle perimetrazioni riportate nelle cartografie di PPR, sono consentiti”, per i comuni non dotati di piani particolareggiato, solo gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro e di risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia interna.

Dato il “principio di precauzione” che ogni piano paesaggistico assume come proprio, le perimetrazioni degli insediamenti storici del PPR sono generalmente più ampi di quelli dei vigenti piani comunali. Ciò mi sembra assolutamente ragionevole, non solo per quel principio che ho or citato, ma anche perché la tendenza naturale, in tutte le città italiane dove negli amministratori alberghi saggezza, è allargare i confini della protezione e della qualità inserendo in essi elementi che magari venti o dieci anni fa ci sembravano privi di valore, mentre oggi ne riconosciamo l’importanza.

Comunque, come la recente circolare precisa, si tratta di perimetri che potranno essere rivisti nelle fasi successive della pianificazione.

L’edificazione in zone agricole

In tutte le regioni europee la tutela delle aree extraurbane e la lotta allo sprawl (allo sguaiato sdraiarsi della città sulla campagna) sono diventati impegni nazionali. Nel nostro paese questo non è ancora avvenuto, e in ciò è una delle ragioni che rendono il nostro paese ancora per molti aspetti ai margini dell’Europa evoluta.

Hanno cominciato le regioni a tutelare le aree extraurbane, o con norme protezionistiche di tipo paesaggistico oppure riducendo drasticamente, già a livello di legislazione urbanistica regionale, le possibilità di edificazione nelle campagne. La tendenza che si sta prevalendo (a cominciare dalla Toscana, dove il territorio agricolo è considerato un valore anche economico per l’immagine che riverbera sulla produzioni locali) è quella di commisurare strettamente l’edificazione in zona extraurbana allo stretto necessario per l’utilizzazione agricola o silvo-forestale dell’area.

Nelle legislazioni regionali più evolute la stessa realizzazione di manufatti al servizio dell’agricoltura è strettamente vincolata alla durata dell’attività produttiva, e chi chiede e ottiene l’autorizzazione a realizzare un edificio legato alla produzione rilascia al comune una fideiussione per la riduzione in pristino del’area provvisoriamente occupata dal manufatto ove l’attività economica non lo renda più necessario.

Il PPR si colloca esattamente in questa linea. Non poteva non farlo, poiché il paesaggio extraurbano caratterizza fortissimamente l’immagine stessa della Sardegna, e il suo degrado a opera della diffusione urbana (lo svillettamento della campagna) è privo di qualsiasi giustificazione. La recente circolare ribadisce e precisa le ragioni e i termini delle limitazioni all’edificazione nelle aree che devono essere riservate alla naturalità e alla difesa, e ricostituzione, delle connotazioni essenziali del paesaggio.

Nelle epoche più felici della nostra storia civile la bellezza della città e la bellezza della campagna erano l’una la condizione e il riflesso dell’altra. La bellezza del territorio e del paesaggio, e la testimonanza del “buon governo” era nella esatta simmetria di questa due facce, diverse ma strettamente connesse, della qualità comune e della comune identità. Per lasciare ai nostri posteri qualcosa di meglio di cò che abbiamo ereditato, bisogna che – mentre rendiamo più bella la città attraverso la buona urbanistica e la buona arcgitettura– riusciamo a rendere più bella la campagna che ne è la il complemento.

Gli ambiti di paesaggio

Il contesto

Le tre letture di cui al punto precedente hanno consentito di individuare e regolare i beni appartenenti a ciascuna delle categorie individuate. Ma, nella concretezza del paesaggio – come si è detto - ogni elemento del territorio appartiene a un determinato contesto, e in quel contesto entra in una particolare relazione con beni (e, più generalmente, con elementi del territorio) appartenenti ad altre categorie.

Ecco perchè, all’analisi del territorio finalizzata all’individuazione delle specifiche categorie di beni da tutelare in ossequio alla legislazione nazionale di tutela, si è aggiunta un’analisi finalizzata invece a riconoscere le specificità paesaggistiche dei singoli contesti. Sulla base del lavoro svolto in occasione della pianificazione di livello provinciale si sono individuati 27 ambiti di paesaggio, per ciascuno dei quali si è condotta una specifica analisi di contesto.

Per ciascun ambito il PPR prescrive specifici indirizzi volti a orientare la pianificazione sottordinata (in particolare quella comunale e intercomunale) al raggiungimento di determinati obiettivi e alla promozione di determinate azioni, specificati in una serie di schede tecniche costituenti parte integrante delle norme.

Gli ambiti di paesaggio costituiscono in sostanza una importante cerniera tra la pianificazione paesaggistica e la pianificazione urbanistica: sono il testimone che la Regione affida agli enti locali perchè proseguano, affinino, completino l’opera di tutela e valorizzazione del paesaggio alla scala della loro competenza e della loro responsabilità. In tal senso la disciplina proposta per gli ambiti di paesaggio è la parte del PPR che più viene segnalata agli interlocutori locali della discussione dei documenti di piano, perchè è su di essa che le verifiche, gli arricchimenti, le correzioni e integrazioni avranno maggiore utilità per il completamento del piano.

Gli ambiti come laboratori del progetto di paesaggio

Il paesaggio, soprattutto nell’accezione che ne danno la cultura e la giurisprudenza italiane, è una realtà dinamica. Solo in alcune sue parti, e per alcuni suoi elementi, esso può essere considerato una realtà da conservare intatta, mediante una manutenzione e una gestione accorta. Spesso esso deve essere oggetto di interventi di restauro, che lo salvino dalla prospettiva di degrado inevitabile in tutte le parti che non hanno raggiunto la fase del climax. Spesso deve essere ripristinato, utilizzando le tecniche della rimozione degli elementi che lo hanno danneggiato e quelle della ricostituzione delle condizioni ottimali – dove queste sono individuabili e raggiungibili. Altre volte infine (molto spesso) devono essere realizzati paesaggi nuovi, che sostituiscano quelli foggiati dall’incuria, dalla rozzezza, dalla miopia dello sfruttamento immediato.

È una grande scommessa che si presenta agli amministratori e ai tecnici. In particolare agli urbanisti che disegneranno i nuovi piani locali raccogliendo e prolungando il messaggio del PPR, adeguandosi criticamente agli indirizzi e alle direttive contenute nelle norme della pianificazione regionale.

Il momento della pianificazione urbanistica locale è un momento decisivo, se è vero che (ripeto le parole di Leonardo Benevolo) è solo dalla buona urbanistica che nasce la buona architettura. Ma un altro momento decisivo è quello costituito dal recupero delle tecniche, dei materiali, dei mestieri che hanno caratterizzato la Sardegna e le sue diverse regioni, che hanno dato luogo alla realizzazione degli edifici e dei manufatti che ne caratterizzano il paesaggio, e che costituiscono un prezioso elemento della sua identità.

Gli ambiti come luoghi del rapporto tra spazio e società

Gli ambiti di paesaggio, per la loro natura, il loro ruolo e i modi in cui sono stati delimitati, sono anche i luoghi nei quali si esprime più compitamente il rapporto tra le esigenze e le dinamiche della società e le trasformazioni che la forma del territorio ha subito. Si tratta di un rapporto le cui caratteristiche sono fortemente mutate nel tempo. Nelle epoche (lunghe) nelle quali quel rapporto è stato positivo, la società ha collaborato con la natura e con la storia: ha sviluppato in modo organico ciò che preesisteva, ha completato e arricchito ciò che i suoi predecessori avevano costruito, ha guidato la natura utilizzandone le regole senza usarle violenza. Da ciò sono nati i paesaggi cui oggi riconosciamo valore.

Tutto è cambiato, ahimè, nella breve fase che speriamo (senza esserne sicuri) essere alle nostre spalle. Il mito dell’onnipotenza delle “tecnologie innovative”, l’omogeneizzazione di costumi e di sentimenti indotta dalla globalizzazione, il prevalere della miopia nelle visioni politiche e nella gestione dei patrimoni, la tendenziale riduzione d’ogni bene in merce, tutto ciò ha provocato una cesura profonda nel modo in cui la società, e i suoi membri e gruppi, considerano e vivono le due essenziali componenti del paesaggio: la natura e la storia.

Oggi molti di noi sentono in se stessi il conflitto tra due esigenze. Da una parte, l’esigenza ottimisticamente fatta propria dalla Convenzione europea del paesaggio, che nella stessa definizione del paesaggio mette al centro la percezione che del paesaggio hanno i suoi abitanti. Dall’altro lato, la consapevolezza che negli attuali abitatori dei nostri paesaggi dominano concezioni, interessi, culture che vedono nel paesaggio più una miniera dalla quale estrarre quanto più minerale è possibile che un patrimonio da custodire vivendolo in modo adeguato al suo valore. Se così non fosse, non si spiegherebbe perché luoghi la cui bellezza originaria non dovrebbe trovare cuori insensibili e cervelli guastati dalla miopia (penso alla Gallura come alla Val d’Orcia), perché simili luoghi possono essere devastati, o minacciati di devastazione, proprio dai poteri locali, espressione delle locali popolazioni.

Credo che da questo conflitto si possa uscire solo con una consapevolezza e un impegno.

La consapevolezza che, fino a quando la tutela del paesaggio non sarà sentita coime una necessità vitale dagli stessi abitanti dei luoghi, e dalle loro rappresentanze elettive, la tutela del bene comune che il paesaggio costituisce sarà sempre il risultato di una lotta faticosa, dura, sgradevole, incerta negli esiti, logorante negli sforzi che richiede, ma indispensabile per garantire il futuro di noi tutti.

L’impegno ad adoperare la pianificazione, a tutte le scale, come un momento e uno strumento per far sviluppare nelle coscienza la consapevolezza che la qualità del nostro territorio, dei suoi paesaggi urbani ed extraurbani, prodotti dall’uomo e prodotti dalla natura, è un bene, al quale molte merci sono sacrificabili: è un interesse della civiltà che in tal modo esprimiamo.

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