TITOLO I - FINALITA', SOGGETTI, STRUMENTI DELLA PIANIFICAZIONE
Art. 1 - Finalità
Art. 2 - Soggetti
Art. 3 - Strumenti e livelli della pianificazione territoriale
Art. 4 - Ambiti di competenza degli strumenti
TITOLO II - LA PIANIFICAZIONE REGIONALE
Art. 5 - Direttive e vincoli regionali, schemi di assetto territoriale
Art. 6 - Servizi per la pianificazione regionale
Art. 7 - Direttiva per i centri storici
Art. 8 - Direttiva per le zone agricole
Art. 9 - Direttiva per le aree urbane
Art. 10 - Piani territoriali paesistici: contenuti
Art. 10 bis - Piano paesaggistico regionale: tutela delle zone di rilevante interesse paesistico-ambientale
Art. 11 - Piano Paesaggistico Regionale - Procedure
Art. 12 - Norme di salvaguardia
Art. 13 - Tutela delle fasce costiere. Norme di salvaguardia e di utilizzazione
Art. 14 - Procedimenti cautelari
Art. 15 - Esecuzione delle ordinanze di demolizione
TITOLO III - LA PIANIFICAZIONE PROVINCIALE
Art. 16 - Pianificazione provinciale
Art. 17 - Procedura di approvazione del piano urbanistico provinciale
Art. 18 - Piano Urbanistico della Comunità Montana
TITOLO IV - LA PIANIFICAZIONE COMUNALE
Art. 19 - Contenuti del piano urbanistico comunale
Art. 20 - Formazione, adozione ed approvazione del piano urbanistico comunale e intercomunale
Art. 21 - Strumenti di attuazione del piano urbanistico comunale
Art. 22 - Strumenti urbanistici attuativi - Norme particolari
Art. 23 - Programma pluriennale di attuazione
Art. 24 - Contenuto e approvazione del programma pluriennale di attuazione
Art. 25 - Concessione edilizia
Art. 26 - Esproprio delle aree
Art. 27 - Comparto edificatorio
Art. 28 - Accordo di programma
Art. 28 bis - Accordi di programma di particolare interesse economico e sociale
Art. 29 - Condotta urbanistica
TITOLO V - ORGANI DI CONTROLLO E CONSULTIVI
Art. 30 - Organi di controllo. Modifica all'articolo 23 della legge regionale 23 ottobre 1978 n. 62
Art. 31 - Organi consultivi
Art. 32 - CTRU - Composizione e funzionamento
TITOLO VI – TUTELA DEL PAESAGGIO E DEI BENI AMBIENTALI
Art. 33 - Commissioni provinciali per la tutela del paesaggio
Art. 34 – Autorizzazioni
TITOLO VII - NORME REGIONALI DI ATTUAZIONE DI DISPOSIZIONI STATALI
Art. 35 - Contributo per la realizzazione delle opere di urbanizzazione
Art. 36 - Adempimenti dell'Amministrazione comunale
TITOLO VIII - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
Art. 37 - Sezioni specializzate per il controllo degli atti in materia urbanistica
Art. 38 - Strumenti urbanistici
Art. 39 - Abrogazione di leggi regionali
Art. 40 - Modifica della legge regionale 11.10.1985, n. 23
Art. 41 - Contributi per la predisposizione degli strumenti urbanistici
Art. 42 - Potenziamento degli uffici periferici dell'Assessorato regionale competente in materia urbanistica
Art. 43 - Norma finanziaria
Art. 44 - Entrata in vigore
Sono vigenti altri due provvedimenti di rilievo. Il primo è la cosiddetta "Legge Floris" (D.A. n. 2266/U/1983, Disciplina dei limiti e dei rapporti relativi alla formazione di nuovi strumenti urbanistici ed alla revisione di quelli esistenti nei comuni della Sardegna ), cui si addebita la responsabilità di aver introdotto nelle "zone territoriali omogenee" le "zone F", utilizzate per riempire le coste di previsioni di amplissime lottizzazioni turistiche. Il secondo riguarda la normativa delle zone agricole (DPGR 3 agosto 1994 ex art. 8 LR 45/89, n. 228, Direttive per le zone agricole ).
In attuazione del famoso "Decreto salvacoste", e della successiva conversione in legge, si sta provvedendo alla correzione degli effetti delle norme sopra citate mediante la formazione del Piano paesaggistico regionale. E' anche avviata la redazione di una nuova legge urbanistica regionale.