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Italia Nostra
Ricorso di Italia Nostra contro l’auditorium di Ravello
23 Marzo 2004
Ravello
Il testo del ricorso formale presentato da Italia Nostra al TAR della Campania il 15 dicembre 2003

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA CAMPANIA SEZIONE STACCATA DI SALERNO

RICORSO

per ITALIA NOSTRA o.n.l.u.s., Associazione nazionale per la tutela del patrimonio storico, artistico e naturale della nazione, in persona della Presidente Nazionale pro-tempore, dott.ssa Antonietta Pasolini dall’Onda elettivamente domiciliata in Salerno alla Via L. Cassese, 30, con l’avvocato Oreste Cantillo che la rappresenta e difende in virtù di mandato ad litem a margine del presente atto.

contro

il COMUNE DI RAVELLO, in persona del Sindaco pro tempore, domiciliato per la carica presso la Casa Comunale,

La REGIONE CAMPANIA, in persona del Presidente pro-tempore della Giunta Regionale, domiciliato per la carica in Via Santa Lucia n. 81, in Napoli;

La Comunità Montana Penisola Amalfitana, in persona del Presidente pro-tempore domiciliato per la carica in Tramonti – Frazione Polvica;

Il Ministero per i Beni e le Attività Culturali -SOPRINTENDENZA PER I BENI ARCHITETTONICI E PER IL PAESAGGIO, PER IL PATRIMONIO STORICO, ARTISTICO E DEMOETNOANTROPOLOGICO DI SALERNO E AVELLINO, in persona del legale rappresntante pro-tempore, ope legis domiciliato presso l’Avvocatura dello Stato in Salerno al Corso V. Emanuele n. 56,

avverso e per l’annullamento previa sospensione dell’efficacia

a) del decreto n. 697 del 16 10.2003, a firma dell’assessore all’Urbanistica della Giunta Regionale della Campania avente ad oggetto “Accordo di programma approvazione ex art. 34 del Legislativo 18 agosto 200 n. 267 per la realizzazione dell’Auditorium Oscar Niemeyer nel Comune di Ravello – Approvazione.

b) della deliberazione di C.C. n. 22 del 27 agosto 2003, con la quale è stato ratificato l’accordo di programma intervenuto tra le amministrazioni resistenti, ossia il Comune di Ravello, la Regione Campania e la Comunità Montana Penisola Amalfitana;

c) del verbale della Conferenza di Servizi tenutasi 04/08/2003;

d) del parere favorevole n. 41/03 espresso in data 17/07/2003 dalla Commissione Edilizia Integrata del Comune di Ravello (SA);

e) della delibera della Giunta Regionale n. 2525 del 06/08/2003 con la quale è stata ratificata il parere favorevole reso dal responsabile dell’amministrazione regionale in seno alla Conferenza dei servizi;

f) del parere del Comitato Tecnico Regionale – Sez. di Salerno del 24/07/2003, n. 1458;

g) del parere favorevole n. 5933 espresso sull'Auditorium dalla Azienda Sanitaria Locale “Salerno 1” -Dipartimento di Prevenzione- in data 29/7/2003;

h) del verbale della Commissione Valutazione tecnico-amministrativa del progetto definitivo del 30/07/2003;

I) di ogni altro atto preordinato, connesso e consequenziale comunque finalizzato all’adozione del provvedimento qui impugnato, per quanto lesivo degli interessi qui dedotti in giudizio

L’associazione ambientalista Italia Nostra o.n.l.u.s. ha come proprio obiettivo statutario lo scopo di concorrere alla tutela ed alla valorizzazione del patrimonio storico, artistico e naturale della Nazione. Per il conseguimento di detto scopo, Italia Nostra, fra l’altro, propone azioni volte alla tutela, la conservazione e la valorizzazione dei beni culturali, dell’ambiente, del paesaggio urbano, rurale e naturale, dei centri storici, dei monumenti e della qualità della vita, nonché assume iniziative per stimolare l’applicazione delle leggi di tutela e per incoraggiare l’intervento dei poteri pubblici allo scopo di evitare le manomissioni del patrimonio storico, artistico ed ambientale del paese, così da assicurarne il corretto uso e l’adeguata fruizione.

Ciò premesso, proprio con l’obiettivo di garantire la corretta applicazione delle norme che disciplinano la regolare pianificazione urbanistica del territorio del Comune di Ravello, nonchè di salvaguardare l’integrità e la piena fruibilità del particolare sito, caratterizzato da specificità paesaggistico-ambientali di assoluto rilievo, già dichiarate dall'UNESCO come Patrimonio Mondiale dell'Umanità, l’associazione ambientalista ITALIA NOSTRA O.N.L.U.S., a mezzo del sottoscritto avvocato - essendo legittimata perché ente esponenziale di posizioni giuridiche coinvolte nella presente vertenza – propone ricorso a codesto On.le Tribunale per i seguenti motivi di

FATTO

La Regione Campania, con legge 27/06/1987, n. 35, approvava il Piano Urbanistico Territoriale (PUT) dell'Area Sorrentino-Amalfitana, comprendente anche il territorio del Comune di Ravello. Successivamente, con deliberazione n. 236 del 9 agosto 1996, la Comunità Montana Penisola Amalfitana nominava per la redazione e l’adozione del P.R.G. del Comune di Ravello, un commissario ad acta. Quest’ultimo, in data 16 luglio 1999, con delibera n. 6, adottava il P.R.G. il cui iter è tuttora in corso di perfezionamento.

Tra le previsioni del detto P.R.G. rientra la realizzazione nel territorio del Comune di Ravello di un Auditorium in zona altamente panoramica (Via della Repubblica), poco distante dal Complesso Monumentale di Villa Rufolo e di Villa Episcopio ed altri immobili sottoposti alla tutela speciale della legge 1089/39.

L’assoluta illegittimità di tale intervento, per l’evidente contrasto con il citato P.U.T., oltre che per il suo irrimediabile impatto sull’intero assetto paesaggistico-territoriale del sito, veniva, tra gli altri, evidenziata – ai sensi degli artt. 9 e 10, l. 241/90 – dalla locale Associazione “Ravello Nostra”, aderente alla struttura nazionale di questa associazione, con osservazioni scritte rimaste però del tutto disattese. Ed anche a seguito di tale intervento, i proprietari del terreno su cui era stata immaginata la costruzione del citato auditorium adivano codesto On.le TAR per ottenere l’anullamento della localizzazione.

Con ordinanza n. 1350 del 5 luglio 2000, l’Onorevole Tribunale, accoglieva l’istanza cautelare con la seguente testuale motivazione “…ritenuto che sussiste il contrasto con il P.U.T. lamentato con il secondo motivo del ricorso….” sospendendo la delibera commissariale di adozione del P.R.G. in parte qua (cfrs. doc. all.). La predetta ordinanza non veniva impugnata dalle Amministrazioni rimaste contumaci e, pertanto, si formava il giudicato cautelare.

Di recente, e precisamente soltanto dopo la pubblicazione nel B.U.R.C. del provvedimento impugnato, questa associazione è venuta a conoscenza che, nonostante la sopraindicata chiarissima pronuncia del TAR, il Comune di Ravello – in aperto contrasto con il giudicato cautelare – aveva avviato, ai sensi degli artt. 14 e segg. della Legge 241/90 - ma, come si dirà, in totale spregio dei sommi principi di correttezza e buon andamento dell’azione amministrativa – la convocazione di una conferenza dei servizi finalizzata all’approvazione del progetto definitivo ed alla conseguente realizzazione, nel sito già individuato nell’adottato P.R.G. e dichiarato in contrasto con il P.U.T., dell’ “Auditorium Oscar Niemeyer”. Ed infatti, il 4 agosto 2003, le Amministrazioni oggi avversate, criunite in Conferenza dei servizi, esprimevano parere favorevole “ritenendo il progetto conforme al P.U.T.”.

In pari data, il Sindaco del Comune di Ravello, l’Assessore all’Urbanistica della Regione Campania ed il Presidente della Comunità Montana Penisola Amalfitana, stipulavano l’accordo di programma per la realizzazione dell’Auditorium, ai sensi dell’art. 34 del D.Lvo 18.8.2000, n. 267, accordo che veniva poi ratificato rispettivamente dal Consiglio Comunale di Ravello, con deliberazione consiliare n. 22 del 28.8.2003, dalla Giunta Regionale (deliberazione n. 2525 del 06.08.2003) e dalla Giunta esecutiva della Comunità Montana (deliberazione n. 117 del 07.09.2003).

Successivamente, con decreto n. 697 del 16.10.2003, pubblicato sul B.U.R.C. il successivo 03.11.2003, l’Assessore all’Urbanistica della Giunta Regionale della Campania approvava ex art. 34, commi 4 e 6, del D.Lvo 18.8.2000, n. 267, l’accordo di programma per la realizzazione dell’Auditorium “Oscar Niemeyer” nel Comune di Ravello.

Tale provvedimento, conclusivo dell’iter procedimentale accennato, unitamente agli altri atti endoprocedimentali sopra richiamati, sono radicalmente illegittimi vanno pertanto annullati per i seguenti motivi di

DIRITTO

I- VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELLA L.R.C. N.35/1987. ECCESSO DI POTERE PER CARENZA DI ISTRUTTORIA E DI MOTIVAZIONE ED ERRORE NEI PRESUPPOSTI. VIOLAZIONE DELLA L.R.C. N. 14/1982 E DEL D.M. 02.04.1968, N. 1444. CONTRADDITTORIETÀ. ELUSIONE DEL DECISO DEL TAR SALERNO ESPRESSO NELL’ORDINANZA N.1350 DEL 2000.

1) Come è noto, con legge regionale n. 35/1987, la Regione Campania ha adottato, ai sensi dell' articolo 1/ bis della Legge 8 agosto 1985, n. 431, il Piano Urbanistico Territoriale ( PUT) dell' Area Sorrentino – Amalfitana, nella cui area di competenza, così come indicato dalla previsione di cui all’art. 2, è inserito il Comune di Ravello. A tale previsione consegue che nel Comune di Ravello qualsiasi intervento modificativo del territorio e, prima ancora, ogni scelta di pianificazione urbanistica, ivi compreso il Piano Regolatore Generale, deve obbligatoriamente attenersi alle prescrizioni contenute nella richiamata disciplina urbanistica regionale.

Ma tale elementare principio è stato del tutto disatteso nella vicenda in esame.

Ed infatti, in sede di Conferenza di servizi, le Amministrazioni partecipanti, a partire dal proponente Comune, hanno erroneamente condiviso, recepito ed approvato il parere reso dal Responsabile del Settore Urbanistica della regione Campania (ing. Morrone), secondo cui il progetto definitivo dell’auditorium è da ritenersi “conforme al PUT (L.R. 35/87), con la raccomandazione di utlizzare i materiali di cui alle norme tecniche riportate al Titolo IV della cita legge regionale 35/1987”.

L’assunto della Conferenza dei servizi, successivamente trasfuso nell’accordo di programma, così come ratificato e definitivamente approvato, è del tutto abnorme.

2) Invero, giova sottolineare che l'area, su cui è prevista la realizzazione dell'Auditorium, risulta individuata nel P.U.T. come “Zona Territoriale 3”, destinata a “Tutela degli insediamenti antichi sparsi o per nuclei”.

Infatti, la relativa disciplina, contenuta all’art. 17, dotata di valenza prescrittiva e conseguentemente obbligatoria rispetto ad ogni singolo strumento di pianificazione comunale, espressamente dispone che nella zona T.3 è impedita ogni ulteriore edificazione fatta eccezione per:

le attrezzature pubbliche previste dal Piano Urbanistico Territoriale;

per quelle a livello di quartiere,

per eventuali limitatissimi interventi edilizi residenziali e terziari, sempre che l’analisi e la progettazione dettagliata del PRG, da redigersi in forma estremamente dettagliata (mediante elaborati di dettaglio in scala 1:500), ne dimostrino la compatibilità ambientale.

Tale chiaro ed inequivocabile dettato normativo è stato, peraltro, suffragato dall’autorevolissimo conforto ricostruttivo del prof. Alessandro Dal Piaz, in forma di note tecniche, rese per conto dei privati Calce Fermo e Germani Palumbo, nel coevo ricorso n.r.g. 3331/2003­­­­, promosso dinanzi a codesto On.le TAR. L’illustre urbanista, coredattore del PUT, ha, in sostanza, fornito, attraverso il parere informale, una vera e propria “interpretazione autentica” della disciplina della L.R. n. 35/87, precisando che la teorica conformità del progetto dell’Auditorium alle prescrizioni del PUT imporrebbe la presenza, in rapporto ad esso, delle seguenti obbligatorie condizioni: che l'intervento coincida o con un'attrezzatura pubblica specificamente prevista dal PUT o con un'attrezzatura prevista dal PRG al livello di quartiere, nel rispetto ovviamente, in quest’ultimo caso, delle previsioni contenute nella L.R.C. n. 14/1982, la quale richiama il D.M. 1444 del 02.04.1968.

Ciò posto, si palesa in tutta evidenza che la pretesa realizzazione dell’auditorium in questione si pone in aperto contrasto con la disciplina normativa ora accennata. A sostegno di tali conclusioni, sul punto specifico del contrasto del progettato Auditorium con la L.R. n. 35/1987, milita la consulenza tecnica di parte resa, nell’interesse dei privati ricorrenti, da altro illustre urbanista, arch. Vezio De Lucia, le cui argomentazioni tecniche sono da intendersi, in questa sede, per integralmente riproposte e trascritte.

Ed infatti, la costruzione qui avversata non rientra in alcuna delle categorie che, in regime di eccezione, consentirebbero di eludere il generale divieto di erigere nuove costruzioni, così come imposto dal citato art. 17. del P.U.T., ed infatti:

sub a): l’Auditorium non può certamente essere ricompreso fra le attrezzature pubbliche previste dal PUT, in quanto esse sono analiticamente descritte ed inserite tra gli elaborati contenuti nella Proposta di Piano Territoriale di Coordinamento e Piano Paesistico dell’area Sorrentino-Amalfitana. La consulenza tecnica di parte a firma dell’arch. V. De Lucia, ha, infatti, puntualmente indicato (cfr. pagg. 4-5) le singole categorie di attrezzature pubbliche, la cui dettagliata elencazione è stata, pedissequamente, riportata negli elaborati allegati alla perizia (cfr. all. pagg. 175-185-187-188-189-190-192-234).

Dal semplice riscontro documentale offerto, deriva che il PUT non prevede alcun Auditorium, né attrezzatura pubblica ad esso assimilabile e, comunque, che nessuna delle attrezzature e opere pubbliche previste dal PUT riguarda l’area individuata nel progetto definitivo approvato attraverso l’accordo di programma;

Sub b): l’Auditorium non può, senz’altro, essere annoverato tra le attrezzature a livello di quartiere, la cui individuazione risulta debitamente circoscritta dalla L.R. n. 14/1982. Trattasi, invero, delle attrezzature pubbliche di base, di cui occorre garantire, come standards urbanistici, la presenza in ciascun centro abitato o in ciascun quartiere urbano. Esse sono disciplinate tassativamente dal DI 1444 del 2/04/1968, e comprendono esclusivamente: scuole materne, elementari e medie, asili nido, ambulatori, consultori, attrezzature per la partecipazione ai culti religiosi, parcheggi, giardini pubblici, impianti per l'esercizio sportivo;

Sub c) Radicalmente priva di qualsiasi fondamento è, poi, la paventata ipotesi che l’intervento in questione possa essere inserito nella categoria degli “interventi edilizi terziari” ove, evidentemente nella piena consapevolezza del palese contrasto con il PUT (cfr. Relazione generale, pag. 21), il Commissario ad acta, in sede di adozione del P.R.G., aveva tentato di inserire l’opera in questione.

L’assunto – il quale dà ulteriormente contezza della falsità del presupposto parere della Conferenza dei servizi e del successivo Accordo di Programma, reso in assoluta contraddittorietà ed inconciliabilità con l’originaria previsione contenuta nel PRG adottato – è manifestamente privo di pregio. L’argomento - già oggetto di scrutinio da parte di codesto On.le TAR (ricorso n.1799/2000 R.G., accolto con la richiamata ordinanza n. 1350/2000) che, sia pure in via cautelare, l’ha bollato come illegittimo - è macroscopicamente errato, sia perché la riferita tipologia d’intervento, a mente dell’art. 10 L.R. 35/1987, è possibile esclusivamente ad opera di privati e giammai della P.A., sia, segnatamente, perché, nemmeno in tale categoria di opere, può rientrare l’Auditorium.

A tanto aggiungasi, in ogni caso, che la previsione dell’Auditorium contenuta nel PRG adottato sarebbe, comunque, cartograficamente inidonea a dimostrare, nel rispetto della previsione dell’art. 17 L.R. n. 35/1987, la compatibilità ambientale della nuova edificazione rispetto all’area di ubicazione, in quanto la progettazione di Piano risulta redatta in scala 1:2000, anziché 1:500, come obbligatoriamente prescritto.

In forza della corretta ricostruzione operata discende che, nel caso in esame, la progettata struttura è in palese contrasto con la LRC n.35/1987, in quanto difetta di tutte le condizioni imposte, non rientrando né fra le attrezzature pubbliche previste dal PUT medesimo e neppure tra quelle a livello di quartiere.

3) Ma vi è di più!

L’adottato P.R.G. risulta sospeso dal TAR Salerno, proprio nella parte relativa alla localizzazione dell’Auditorium, per effetto della pronuncia cautelare n. 1350 del 5 luglio 2000, esattamente sul presupposto del comprovato contrasto col PUT.

Di talché, deriva la radicale illegittimità della riproposta localizzazione dell’infrastruttura nel precedente sito, atteso che, per effetto della richiamata pronuncia cautelare del TAR Salerno, risulta sospesa anche la previsione di PRG, presupposto ai sensi dell’art. 17 L.R. 35/1987, per consentire la verifica di conformità dell’opera al PUT.

Ne consegue che il parere reso dalla Conferenza dei servizi e trasfuso nell’accordo di programma, così come sottoscritto, ratificato e definitivamente approvato, non solo si pone, come in precedenza chiarito, in stridente contrasto con l’ordinanza cautelare di codesto On.le TAR Salerno, n. 1350 del 5 luglio 2000, ma elude, illegittimamente ed in maniera palmare, il deciso del G.A.

L’implicazione tecnico-giuridica derivante dalla predetta statuizione del TAR, avente, peraltro, una portata tipicamente anticipatoria del merito, è di elementare evidenza e comporta l’impossibilità, stante l’assenza di fatti nuovi e/o diversi, per qualsivoglia organo amministrativo di sostituirsi, ed in tal modo, vanificare la potestà giurisdizionale, già esercitata attraverso la dichiarata illegittimità della previsione dell’Auditorium per accertato contrasto con il PUT.

Né è, ovviamente, possibile ritenere che le Amministrazioni partecipanti all’accordo di programma ignorassero la pronuncia cautelare definitiva, atteso che il proc. n. 1799/2000 R.G. ha visto come resistenti ritualmente evocate, ma processualmente negligenti, in quanto contumaci, sia il Comune di Ravello, che la Comunità Montana Penisola Amalfitana.

Da ciò deriva l’ulteriore illegittimità dell’Accordo di programma per violazione della L.R. 35/1987, così come acclarata per effetto giudicato cautelare del TAR Salerno.

II- VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEL'ART. 4 L.R. 20/03/1982, N. 17. ECCESSO DI POTERE PER ULTERIORE CONTRADDITTORIETÀ ED ILLOGICITÀ. DIFETTO ED ERRONEITÀ DI MOTIVAZIONE. VIOLAZIONE ART. 97 COST. MANIFESTA INGIUSTIZIA ED INIQUITÀ.

Le Amministrazioni partecipanti alla Conferenza di servizi, essendo ben coscienti dell’illegittimità dell’accordo di programma, giusta la censura esposta nel motivo che precede, hanno tentato di fornire veste giuridica alla decisione assunta, affermando l’applicabilità, al caso in specie, dell’art. 4 della L.R. 20 marzo 1982, n.17, sul presupposto che “il Comune di Ravello risulta sprovvisto di strumento urbanistico”.

La tesi, oltre ad essere inequivocabilmente infondata in diritto, palesa ancora una volta la clamorosa contradditorietà dell’azione amministrativa, la quale pone a base del proprio agire argomenti tra loro assolutamente incompatibili. Ed infatti, da un lato, il provvedimento impugnato poggia sull’unica motivazione di una sua pretesa ed indimostrata conformità alle prescrizioni imposte dallo strumento urbanistico del P.U.T., dall’altro, si sostiene l’applicabilità dell’art. 4, l. cit., disposizione che, come è noto, postula – al contrario – l’assenza di qualsiasi strumento urbanistico.

Quanto fin qui detto, solleva questa difesa dal dover argomentare oltre. In ogni caso, per mero scrupolo difensivo, è opportuno illustrare le molteplici ragioni che dimostrano, in ogni caso, l’erroneità del richiamo all’art. 4, L.R.C. 17/1982.

A) La noma, al primo comma, testualmente dispone che:

“nei Comuni sprovvisti di strumenti urbanistici approvati:

a) all’interno dei centri abitati (...) è vietato ogni intervento edilizio, ad eccezione delle opere di ordinaria e straordinaria manutenzione, di restauro e risanamento conservativo e di ristrutturazione, che non comportino aumento de/le volumetrie e delle superfici utili preesistenti;

b) all’esterno dei centri abitati (...) l’edificazione a scopo residenziale è soggetta alla limitazione di metri cubi 0,03 per ogni metro quadrato di area edificabile; per le opere strettamente accessorie all’attività agricola è consentito un indice di fabbricabilità aggiuntivo pari a 0,07 mc/mq; in questo caso il rilascio della concessione edilizia è subordinato alla trascrizione, a cura del concessionario, di un atto che vincoli all’attività agricola la destinazione dei fabbricati in progetto”.

Il successivo II comma stabilisce, infine, che:

“le limitazioni che precedono hanno efficacia fino alla data di entrata in vigore del Piano Regolatore generale ... e non si applicano nei confronti degli interventi volti al/a realizzazione di edifici e strutture pubbliche, o opere di urbanizzazione primaria e secondaria, di programmi per l’edilizia residenziale pubblica, nonché dei piani e degli interventi previsti dalla legge statale 17.5.1981, n.219”.

Ciò posto, appare evidente che se è vero che il Comune di Ravello è sprovvisto di strumento urbanistico approvato e vigente, è, per contro, sicuramente e obbligatoriamente, sottoposto alla disciplina generale di pianificazione urbanistico territoriale dell’Area Sorrentino-Amalfitana, di cui alla L.R. n.35/87, contenente, come più volte evidenziato, disposizioni immediatamente operative e precettive, in quanto strettamente connesse alla dettagliata zonizzazione del territorio.

Ne consegue che sostenere l’autonoma applicabilità dell’art. 4 della legge regionale n.17/ 1982, prescindendo dalla speciale disciplina del PUT si risove in un clamoroso errore di diritto, che travolge irrimediabilmente l’accordo di programma adottato. Ed infatti:

1) Il Piano Urbanistico Territoriale, approvato in data 27.06.1987, con L.R. 35, è posteriore alla L.R. 17, approvata in data 20.3.1982. Di conseguenza, le disposizioni del PUT, per il principio della successione delle leggi nel tempo, naturalmente, prevalgono.

2) La richiamata legge regionale n. 17/1982 deve essere, correttamente, inquadrata, non soltanto come disciplina di carattere transitorio, per l’attività edilizio-urbanistica dei Comuni, ma, anche, come norma di tipo generale. Per contro, il richiamato PUT, costituendo la fonte normativo-urbanistica esclusiva dello specifico ambito territoriale dell’Area Sorrentino-Amalfitana, è destinato necessariamente a prevalere quale lex specialis.

3) Il meccanismo di deroga contemplato al II comma dell’art. 4 della L.R. 17/1982, attiene esclusivamente all’ipotesi che l’intervento edilizio pubblico debba ricadere al di fuori del centro urbano, così come perimetrato (in termini: Cons. Stato, Sez. V. 22.2.2000, n. 914), donde l’assoluta inutilizzabilità, nel caso in esame, della richiamata norma, atteso che il progettato Auditorium insiste nel cuore del centro urbano di Ravello (Cfrs. doc. all.).

4) Laddove si opinasse per la generalizzata applicabilità del disposto dell’art. 4 della legge regionale 17/1982 a tutti i Comuni dell’area Sorrentino-Amalfitana, non dotati di strumentazione urbanistica comunale, si produrrebbe “un inaudito esito di edificabilità”, destinato a stravolgere la ragione stessa della pianificazione territoriale, così come concepita dal PUT, attraverso la prescrizione obbligatoria, per i singoli piani regolatori comunali, degli indici minimi ed indefettibili di fabbricabilità.

Sul punto specifico, si rimanda alla consulenza di parte (cfr. relazione arch. V. De Lucia, pag. 6), i cui puntuali rilievi tecnici sono, emblematicamente, dimostrativi dell’aberrante distorsione derivante dall’ipotetica applicazione dell’art. 4 L.R. 17/1982.

5) La dimostrazione definitiva della prevalenza della L.R. 35/87 sulla L.R. 17/82, tanto sotto il profilo della temporalità, quanto sotto quello della specialità, è rinvenibile nella disposizione obbligatoria per i Comuni, contenuta all’art. 15 del PUT, che testualmente prevede: “Le opere pubbliche in corso di esecuzione alla data di approvazione della presente legge o, alla stessa data già appaltata, possono essere eseguite. Tutte le opere pubbliche non comprese nella previsione di cui al precedente punto sono riesaminate dalla Giunta Regionale che, su istruttoria dei competenti Uffici dell’Assessorato Regionale all’Urbanistica, verifica la conformità delle stesse al Piano Urbanistico Territoriale”.

Il dato normativo è di evidente interpretazione ed impone di ritenere che, laddove l’opera pubblica non sia conforme, ovvero ne risulti dimostrata la non conformità al PUT, non è altrimenti realizzabile.

B) Ma vi è di più.

Se pure si volesse, per mera ipotesi di scuola, prendere per un attimo in considerazione la strana tesi proposta dalle Amministrazioni resistenti, i provvedimenti impugnati sarebbero allo stesso modo illegittimi, anche nell’ipotetica vigenza dell’art. 4, L.R.C. 17/1982.

Come è noto, infatti, nel caso in cui l’opera pubblica è localizzata in un’area non destinata, negli strumenti urbanistici approvati, a pubblici servizi, la deliberazione di approvazione del progetto costituisce adozione di variante degli strumenti stessi, soggetta alla necessaria approvazione con le modalità stabilite (così Cons. Stato ad. Plen. 30/4/1984, n. 10; Cons. Stato, sez. IV, n. 6309/2000; TAR Campania 81/2003 e n.6254/2002). A ciò si aggiunga che la comprovata incompatibilità dell’Auditorium al PUT non permette alcuna applicazione normativa surrettizia, ma, eventualmente, solo lo strumento specifico della variante (art. 15, ult. comma, L.R. 35/87) al Piano Urbanistico, da sottoporre alla necessaria approvazione del Consiglio Regionale.

Da ciò discende l’ulteriore profilo di illegittimità dell’accordo di programma, stante la marchiana erroneità ed inconferenza del richiamo ad una norma di legge, del tutto inapplicabile nell’ipotesi concreta.

C) La illegittimità della determinazione e la contraddittorietà del comportamento serbate dall’Amministrazione Comunale di Ravello nel corso della Conferenza dei servizi – in uno al contrasto dell’intervento con il P.U.T. – sono desumibili anche per altra via.

Infatti, nella seduta del Consiglio Comunale di Ravello per l’approvazione del Bilancio di previsione per l’anno 2003, ed in particolare, in sede di illustrazione del programma triennale delle opere pubbliche inserite in bilancio (2003-2006), l’Ufficio Tecnico Comunale ha predisposto un allegato descrittivo circa le “Problematiche di ordine urbanistico territoriale”. In detto allegato, l’UTC, in modo chiaro e puntuale, ha dichiarato l’Auditorium non conforme al PUT (Cfrs. doc. all.).

Per l’effetto, il Consiglio Comunale, approvando con il voto favorevole della Maggioranza, il Bilancio e l’annesso piano triennale delle OO. PP. come istruito dall’UTC, ha, formalmente, riconosciuto che la progettata infrastruttura, laddove localizzata, risultava in contrasto con la L.R. 35/1987.

Del tutto inopinatamente ed illegittimamente, in occasione della Conferenza dei servizi del 4 agosto 2003, tanto il Sindaco di Ravello, quanto i tecnici responsabili dell’UTC, hanno affermato la conformità dell’opera al PUT, senza alcuna plausibile motivazione, idonea a giustificare e comprovare il mutamento di indirizzo.

Da ciò l’ulteriore profilo di illegittimità dell’Accordo di Programma per difetto assoluto di motivazione, in uno allo sviamento.

III - VIOLAZIONE ED ERRATA INTERPRETAZIONE ART. 27, COMMA 5 DELLA L. 142/1990, COME MODIFICATO DALL'ART. 34 D.L.VO. 18/08/2000 N. 267. VIOLAZIONE DEL GIUSTO PROCEDIMENTO DI LEGGE - SVIAMENTO DI POTERE – PERPLESSITÀ.

In via del tutto subordinata, si fa presente che il procedimento amministrativo, conseguente alla sottoscrizione dell’accordo di programma, è inficiato da una serie di atti derivati, del tutto discordanti dal modulo procedimentale disciplinato dall’art. 34, D.L.vo l8.8.2000, n.267.

In particolare, va esaminata sia l’intervenuta ratifica dell’Accordo di programma da parte del Consiglio Comunale di Ravello, per effetto della deliberazione n. 22 del 27.8.2003, che la ratifica del parere reso dal Responsabile all’Urbanistica in seno alla Conferenza dei servizi, operata dalla Giunta Regionale della Campania, con deliberazione n. 2525 del 06.08.2003.

A) L’atto deliberativo del Consiglio Comunale, di ratifica dell’Accordo di programma e dell’allegato verbale della Conferenza di servizi, risulta assunto, ai sensi dell’art. 34, comma 5, del D.Lvo 18.8.2000, n. 267.

In base a tale previsione, infatti, “Ove l’accordo comporti variazione degli strumenti urbanistici, l’adesione del Sindaco allo stesso deve essere ratificata dal consiglio comunale entro trenta giorni a pena di decadenza”.

Appare del tutto chiaro, dal richiamato dato normativo, che la ratifica del Consiglio Comunale opera nel solo caso in cui l’accordo di programma sottoscritto dal Sindaco comporti variazione del P.R.G.

Nella fattispecie in esame, le Amministrazioni partecipanti nel corso alla Conferenza di servizi, hanno assunto, per contro, le seguenti determinazioni:

Il progettato Auditorium è stato ritenuto conforme al PUT;

Il Comune di Ravello è stato ritenuto sprovvisto di PRG.

Tali risultanze inducono a ritenere come illegittima, in via derivata e consequenziale, l’ulteriore procedura posta in essere dal Comune di Ravello, attraverso la cennata deliberazione, atteso che, per esplicita ammissione, contenuta nel Verbale della Conferenza di servizi e nel sottoscritto Accordo di Programma (“Il Comune di Ravello non è dotato di strumentazione urbanistica ed ha in itinere un PRG adottato con delibera del Commissario ad acta n. 6 del 16.7.1999”), non esiste alcuno strumento urbanistico, oggetto di possibile variazione.

Laddove, per mera ipotesi, l’Amministrazione Comunale di Ravello avesse inteso attribuire alla deliberazione consiliare, peraltro del tutto artatamente, un valore di variante urbanistica, emergerebbe, innanzitutto, un evidente contrasto tra la determinazione presupposta (adesione del Sindaco, fondata sull’assenza di PRG) e quella conseguente (atto di ratifica, con variante urbanistica), con palmare illegittimità da difetto assoluto di motivazione e sviamento.

Non senza aggiungere, comunque, che la deliberazione C.C. n. 22 del 27.8.2003, è, in ogni caso, affetta da ulteriore, radicale illegittimità, per incompetenza del Consiglio Comunale a ratificare l’accordo di programma, con valore di variante dello strumento urbanistico.

Infatti, il Comune di Ravello risulta commissariato ai sensi della L.R. 17/1982, per effetto della delibera G.E. n. 236 del 9.8.1996 e, pertanto, il Consiglio Comunale è sprovvisto di qualsivoglia potere in materia di pianificazione urbanistica.

Né, peraltro, la G.E. della Comunità Montana ha giammai restituito alcuna attribuzione pianificatoria al Consesso consiliare, avendo in seguito alla trasmissione del PRG adottato, unicamente prescritto al Comune di integrare gli elaborati mancanti.

Da ciò deriva che la deliberazione consiliare di ratifica è illegittima e, comunque, fondata su presupposto errato ed immotivato.

B) Quanto uantoQQalla deliberazione di G.R. n. 2525 del 06.08.2003, va innanzitutto evidenziato che non è dato rinvenire, nell’accordo di programma sottoscritto, alcun obbligo di ratifica da parte della Regione Campania, di talché trattasi di un atto non previamente concordato in sede di Conferenza di servizi.

Né, peraltro, è dato comprendere a che titolo l’organo esecutivo della Regione abbia ratificato, attesa la espressa dichiarazione di conformità dell’Auditorium al PUT.

Anche in questo caso, laddove l’Amministrazione Regionale avesse inteso attribuire alla deliberazione giuntale il valore di variante urbanistica, emergerebbe, comunque, un immediato ed evidente contrasto tra la determinazione presupposta (adesione dell’Assessore all’Urbanistica, fondata sulla conformità al PUT) e quella conseguente (atto di ratifica, con variante urbanistica), con palmare illegittimità da difetto assoluto di motivazione e sviamento.

Non senza aggiungere, in questo caso, l’illegittimità radicale, da incompetenza assoluta in cui verserebbe la delibera di G.R. n. 2525 del 6.8.2003.

Infatti, ai sensi dell’art. 15 della L.R. 35/87, approvativa del Piano Urbanistico Territoriale, le eventuali varianti, anche parziali, al PUT sono di esclusiva competenza del Consiglio Regionale.

IV. VIOLAZIONE ART. 97 COST. DIFETTO DI ISTRUTTORIA. VIOLAZIONE DEI PRINCIPI IN MATERIA DI COMPATIBILITÀ AMBIENTALE.

L’impugnato Accordo di Programma palesa la sua illegittimità anche per altro e decisivo profilo.

Gli atti avversati, infatti, omettono di considerare ed adeguatamente ponderare che l’intero territorio di Ravello è riconosciuto dall'UNESCO quale Patrimonio Mondiale dell'Umanità, per la sua particolarità paesaggistico-ambientale, caratterizzata dall’orografia a terrazzamenti, tipica proprio della zona su cui dovrebbe sorgere il progettato Auditorium.

Il luogo individuato per la realizzazione del progetto si compone, infatti, di tre terrazzamenti, di cui il primo è situato a quota strada rotabile (Via della Repubblica) e gli altri due sono sostenuti dalle caratteristiche macere a secco, di mt. 5 di altezza ciascuno.

Ne consegue che il massiccio intervento andrebbe necessariamente ad alterare l'andamento altimetrico del sito, con impatto paesaggistico-ambientale sconvolgente, specie in considerazione della continuità e contiguità con il fabbricato Albergo Graal, e annullerebbe quel rapporto tra edificato e spazi liberi, necessario a rendere armonioso ed unico il contesto ambientale e paesaggistico di Ravello.

A ciò si aggiunga che le dimensioni dell’edificio – progettato nelle immediate adiacenze della monumentale Villa Rufolo e di altri numerosi pregevoli immobili, tutti sottoposti alla speciale tutela della legge 1089/39 – avente una lunghezza di metri 50, una larghezza di metri 26 a Nord e metri 39 a sud è destinato a coprire l’intera area compresa tra il tratto superiore e quello inferiore di Via della Repubblica, mentre la sua altezza totale, quantificabile in metri 21, compromette irrimediabilmente le visuali prospettiche della sovrastante via panoramica Boccaccio, fino ad ostruire totalmente la vista del borgo medievale di Torello e di tratti della suggestiva Costiera.

Senza dire che l’inserimento in questione contrasta con quanto prescritto dal P.U.T., laddove, nella parte III della Proposta di Piano, stabilisce che i nuovi insediamenti debbano essere coerenti con le pregresse tipologie architettoniche.

Domanda di sospensione cautelare

Le considerazioni innanzi svolte impongono la sospensione, in via cautelare, dell’efficacia dei provvedimenti impugnati essendo evidente la sussistenza dei presupposti necessari e sufficienti per l’adozione del provvedimento ex art. 21, comma 7, della legge n.1034/71.

Non occorre indugiare circa la presenza del fumus boni iuris giacchè i motivi esposti in sede di ricorso per l’annullamento dei provvedimenti impugnati, ed a cui ci si riporta, non possono che portare il Tribunale adito ad un giudizio positivo circa la fondatezza delle doglianze mosse, consentendo, conseguentemente, di ritenere rilevante la probabilità di accoglimento della domanda principale.

Del pari esistente è l’ulteriore elemento del periculum in mora. E’ appena il caso di sottolineare che il tempo occorrente per ottenere la pronuncia nel merito concretizza l’obiettivo pericolo che la ricorrente subisca, per intero e senza effettiva possibilità di ripristino della situazione quo ante, l’irreparabile pregiudizio che l’esecuzione degli avversati provvedimenti. Non v’è dubbio, infatti, che l’avanzata fase del procedimento amministrativo, con l’avvenuta pubblicazione, nel B.U.R.C., del decreto approvativo dell’Accordo di Programma - in uno agli acquisiti pareri ed alla disponibilità finanziaria - prelude ad un imminente inizio dei lavori relativi ad manufatto che, se realizzato, determinerebbe un gravissimo vulnus alla salvaguardia delle caratteristiche paesaggistico-ambientali del territorio di Ravello, uniche nella loro specie.

Pertanto, nel necessario giudizio di ponderazione degli interessi in gioco, le istanze qui rappresentate devono apprezzarsi quali portatrici di un interesse pubblico assolutamente prevalente rispetto agli interessi di controparte, i quali sono percepiti dalla collettività – non soltanto del comune di Ravello e della Regione Campania, ma, senza tema di smentita per la dichiarata qualità di Patrimonio Mondiale dell’Umanità, dell’intera comunità internazionale – con preoccupazione ancora maggiore in quanto l’avversata costruzione comprometterebbe insanabilmente l’equilibrio paesaggistico ed ambientale del sito.

P.Q.M.

e per quanto ci si riserva di esporre in prosieguo,

voglia codesto On.le Tribunale Amministrativo Regionale:

in via cautelare : sospendere i provvedimenti impugnati;

nel merito : accogliere il presente ricorso e, per l’effetto, annullare i provvedimenti impugnati.

Con vittoria di spese, diritti ed onorari.

Si producono i documenti di cui all’indice.

Salerno, 15 dicembre 2003

Avv. Oreste Cantillo

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