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Pubblico e privato
1 Aprile 2004
L'Italia a sacco, Editori riuniti, Roma 1993
Dal CAPITOLO 5 L'URBANISTICA CONTRATTATA La distinzione dei ruoli tra pubblico e privato quale premessa per i rapporti economici tra i soggetti dell'una e dell'altra categoria è ritenuta oggi, in modo pressoché unanime, una base indispensabile per il corretto funzionamento di una democrazia moderna. Ben più antica è, nel nostro patrimonio culturale, la consapevolezza della necessità della distinzione tra pubblico e privato nella gestione dell'urbanizzazione del territorio. Qui la subordinazione degli interessi economici privati agli interessi della città in quanto tale è riconosciuta, fin dai "secoli bui" del medioevo europeo, come la condizione perché la città cresca e si trasformi libera, bella e funzionale.

In un'epoca dominata dall'individualismo proprietario, quale è quella che caratterizza la lunga fase dell'egemonia capitalistico-borghese fino alle sue più recenti mutazioni ed espressioni, quella subordinazione ha avuto bisogno di specifici strumenti tecnici perché le regole dell'individualismo proprietario non prevalessero nella città: dunque, là dove ciò - se fosse avvenuto - avrebbe prodotto un insostenibile caos. Per imprimere, all'azione dei singoli proprietari e costruttori, una regola d'insieme volta agli interessi collettivi, si è inventato nella seconda metà del XIX secolo il piano regolatore; e nei primi decenni del XX secolo si è compreso che era necessario accompagnare il piano con gli strumenti che rendessero possibile una politica fondiaria non soggetta al ricatto della proprietà fondiaria, e quindi finalizzata all'acquisizione preventiva delle aree da urbanizzare.

L'Italia è arrivata abbastanza tardi, rispetto agli altri paesi europei, a generalizzare la pianificazione urbanistica. Una buona legge fu quella approvata nel 1942, cinquant'anni fa, dalla Camera dei fasci e delle corporazioni Essa però rimase inutilizzata per molti anni, finché gli scandali esplosi all'inizio degli anni 60, e le stesse esigenze di efficienza del sistema produttivo, non indussero a generalizzarne l'applicazione. Quando questo avvenne, la Corte costituzionale, con una serie di sentenze pronunciate a partire dal 1968, fece emergere un nodo di fondo irrisolto: la contraddizione tra i "vincoli", e soprattutto quelli "di tipo espropriativo", necessariamente posti dalla pianificazione urbanistica alla utilizzazione edilizia della proprietà privata, e i la concezione proprietaria che intride il sistema giuridico italiano.

Sono passati quasi venticinque anni, e il nodo non è stato ancora sciolto. La legittimità dei vincoli urbanistici e delle indennità espropriative, e quindi della stessa pianificazione, sono messe in dubbio. È chiaro che questo fornisce alibi consistenti a chi vuole "regolare" l'uso del territorio a partire non dagli interessi della collettività, ma da quelli dei proprietari.

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