Cominciamo dalla forma, la quale spesso è sostanza. Soprattutto in una legge, che è un insieme di regole che devono essere applicate da qualunque operatore. Sciatteria, confusione, contraddizioni, termini uguali adoperati con significati diversi, espressioni non comprensibili: di ciò pullula la legge, e non l’hanno rilevato solo commentatori ostili al suo contenuto, ma anche personalità del mondo che ha condiviso le “innovazioni” introdotte da Lupi (mi riferisco all’INU).
Veniamo al contenuto. Voglio sottolineare solo un punto. Come tutti i critici hanno osservato, in quella legge l’iniziativa e la decisione nelle scelte di organizzazione del territorio passa dalle mani dell’autorità pubblica a quella degli operatori immobiliari. Con tre conseguenze gravi: sul territorio e sul paesaggio e, di conseguenza, sulla vita delle cittadine e dei cittadini; sul sistema dei poteri democratici; sull’economia e le sue prospettive.
L’interesse degli operatori immobiliari è quello della massima “valorizzazione” della proprietà, ovunque questa sia collocata. Ma è proprio per limitare i fallimenti del mercato e massimizzare il benessere collettivo che è nata, nelle democrazie liberali, l’esigenza di un governo pubblico delle decisioni sul territorio e la pratica della pianificazione urbanistica: un’esigenza vieppiù accresciuta quando si è compreso che non solo l’organizzazione del territorio ma anche la sua forma (il paesaggio) sono interessi comuni da tutelare.
Le nostre città testimoniano con l’evidenza dei fatti che dove la pianificazione è diventata prassi corrente nell’azione amministrativa le città sono abitabili e i paesaggi ancora salvi (le città dell’Emilia Romagna e le campagne della Toscana lo testimoniano, ma non sono le sole in Italia), dove la regola è stata imposta dalla proprietà immobiliare le città sono dei mostri (la Napoli del film “Mani sulla città” di Francesco Rosi ne è l’icona).
Promulgare una legge nella quale si afferma che la pianificazione è esercitata “prioritariamente mediante l’adozione di atti negoziali in luogo di atti autoritativi” (articolo 5, comma 4), e precisare che la negoziazione si svolge con i “soggetti interessati” alle trasformazioni (articolo 8, comma 7), significa tornare - nel mondo - a prima del piano di New York del 1811 e - in Italia - ai tempi denunciati da Francesco Rosi e dalle condizioni di vita in molte nostre città.
L’indebolimento dei poteri pubblici nei confronti degli interessi immobiliari non è espresso solo da quella affermazione generale, ma dal complesso dei meccanismi che la legge vorrebbe porre in essere. Il più smaccato è l’introduzione del silenzio-assenso nella verifica della conformità delle proposte di edificazione con le previsioni urbanistiche, ma anche l’obbligo puntiglioso per i comuni di motivare ogni e qualsiasi proposta di modifica ai piani adottati o di esproprio per pubblica utilità che venga rigettata è (per chi conosca la capacità d’inventiva della proprietà immobiliare nel proporre edificazioni e la debolezza cronica delle pubbliche amministrazioni gravate sempre più di oneri burocratici e private sempre più di risorse) un ignobile invito a lasciar correre e acconsentire tacendo alle proposte immobiliari.
Che dire poi del fatto che lo Stato (con buona pace non della “bossiana” devoluscion e del federalismo, ma dello stesso regionalismo) riprende tra i suoi “compiti e funzioni” nientedimeno che “il rinnovo urbano” (articolo 3, comma 1)? Forse per gli investimenti che si vogliono attribuire alla proprietà immobiliare nei “programmi urbani complessi”? E che dire del silenzio sulle modalità e le procedure con le quali lo Stato eserciterà le decisioni sul territorio per i settori d’intervento di sua competenza?
Pesanti riflessi avrà la legge Lupi (se il Senato non provvederà a fermarla) sul sistema economico. Non solo per la crescente inefficienza che sempre più condizionerà città e territori sottratti alla logica della pianificazione e affidati alla negoziazione, in regime di subalternità del pubblico alla congenita miopia degli interessi immobiliari. Non solo, insomma, per la crescita di tutte le ragioni dei dissesti attuali, ma anche per una ragione pienamente strutturale. La legge, secondo tutti gli osservatori appena smaliziati, è un poderoso incentivo alle rendite immobiliari, e a quelle finanziarie sempre più con esse intrecciate. Ebbene, non è proprio nel prevalere della rendita sul profitto e sul salario, delle attività speculative su quelle produttive, che i più attenti osservatori economici hanno visto una delle cause di fondo del declino economico del nostro Paese?
Battere la legge Lupi significherebbe allora dare un segnale d’inversione di tendenza anche sul terreno sul quale si gioca il futuro del nostro sistema economico, e quindi della nostra società. Ci si potrà poi dividere sul ruolo che i diversi interessi che compongono il mondo della produzione dovranno svolgere, sulla composizione tra i diversi interessi dialetticamente contrapposti, sulle regole e sulla durata dell’auspicato patto tra i produttori. Ma un fatto è certo, sconfiggere l’ulteriore prevalere delle rendite comporta, come primo passo, il profondo ripensamento delle regole di governo del territorio che la Camera dei deputati ha improvvidamente licenziato, e consegnato alla saggezza (speriamo) dei senatori della Repubblica.
Della legge urbanistica del 1942 si poté dire che aveva segnato la sconfitta degli interessi legati alla speculazione immobiliare e la vittoria degli interessi legati ai settori avanzati dell’economia. Della legge Lupi, se diventerà legge dello Stato, si dovrà dire il contrario. Avrà vinto una maggioranza molto più arretrata di quella che, in pieno regime fascista, approvò la legge 1150/1942.
Il testo della Legge Lupi
Un libro: La controriforma urbanistica
Una cartella di testi e documenti