loader
menu
© 2024 Eddyburg
Mauro Baioni
Veneto. Rilancio dell’edilizia oltre i limiti
9 Giugno 2009
La barbara edilizia di Berlusconi
Un’analisi critica della legge che il consiglio regionale del Veneto sta approvando calpestando l’intesa (ma c’era davvero?). Scritto per eddyburg.it

Deroghe alla veneta

Niente è condivisibile del progetto di legge sul rilancio dell’edilizia in via di approvazione da parte della Regione Veneto. Non i presupposti (l’improvvido annuncio del presidente del consiglio), non le finalità (in apparenza il rilancio dell’edilizia a costo zero per il governo, nella realtà l’ennesima trovata per vellicare gli istinti degli italiani), non i contenuti, per le ragioni che ci accingiamo a spiegare.

Come si ricorderà, ai primi di marzo il premier Berlusconi aveva pubblicamente annunciato l’imminente approvazione di un decreto legge con il quale sarebbe stato consentito a chiunque di ingrandire la propria abitazione, anche in deroga ai piani regolatori. Ne era seguito un breve scontro con le Regioni - più apparente che sostanziale - sfociato in un’intesa unanime, stipulata nell’ambito della Conferenza Stato-Regioni[[1]], con la quale venivano circoscritte le possibilità di ampliamento in deroga, demandando alle Regioni il compito di approvare celermente apposite leggi ispirate ai principi ivi concordati. La RegioneVeneto si è attivata tra le prime, predisponendo il progetto di legge 398/2009, attualmente all’esame del Consiglio regionale[[2]].

Nella proposta in questione, i limiti definiti nell’intesa Stato-Regioni sono ampiamente superati, poiché la possibilità di interventi in deroga:

- viene estesa agli edifici non residenziali (industriali, direzionali, alberghieri, ricreativi);

può comportare, nel caso di demolizione e ricostruzione, ampliamenti del 30% e - in alcuni casi - al 40% della volumetria esistente o della superficie coperta, senza alcun limite massimo;

- si applica anche ai centri storici e alle aree soggette a tutele definite dalla pianificazione comunale e provinciale e, par di capire, anche agli immobili vincolati ai sensi del Codice dei Beni culturali e del paesaggio (ex l. 1089/1939), nel caso in cui siano ottenute le necessarie autorizzazioni[ [3]];

- elude gli impegni in materia di trasparenza e sicurezza del lavoro, di cui non viene fatto alcun cenno nell’articolato.

Gli ampliamenti sono talmente consistenti e l’ambito di applicazione così esteso che la pianificazione comunale viene sostanzialmente azzerata – sia pure per un periodo di soli (!!!) due anni. Viene a mente il cosiddetto “anno di moratoria” che, prima dell’entrata in vigore della legge 765/1967, consentì di seppellire l’Italia sotto un diluvio di fabbricati.

Principi fondamentali e autonomia dei comuni vengono calpestati

La lettura del testo presentato al consiglio regionale solleva non poche perplessità.

Innanzitutto, sembrerebbe logico considerare i contenuti dell’intesa come equivalenti a quei “principi fondamentali” riservati allo Stato in base al titolo V della Costituzione, a maggior ragione per il fatto che la loro definizione è avvenuta con un accordo unanime con le Regioni. Evidentemente così non è, dato che queste ultime hanno complessivamente agito in modo disarmonico[[4]] e, nel caso del Veneto, hanno ecceduto i limiti concordati senza nemmeno esplicitare le motivazioni.

I Comuni avrebbero più di un motivo per protestare nei confronti dell’ingerenza regionale, non soltanto per l’eccessiva compressione della potestà di pianificare l’uso del territorio. La proposta di legge, infatti, da un lato consente di utilizzare autonomamente le volumetrie aggiuntive, dall’altro scarica sui comuni l’onere di adeguare le urbanizzazioni (dalla viabilità agli spazi pubblici) e per di più sottrae loro le risorse necessarie, poiché prevede un sostanzioso abbattimento dei contributi concessori. Si tenga presente che il carico urbanistico indotto da ampliamenti generalizzati del 20, 30 o 40% può essere ritenuto equivalente all’intero dimensionamento di un piano regolatore[[5]]. In una città come Mestre, in cui sono presenti circa 80.000 alloggi, gli ampliamenti in deroga potrebbero comportare, in via ipotetica, un incremento compreso fra 16.000 e 32.000 alloggi. Se anche una sola frazione delle potenzialità venisse sfruttata nel periodo considerato si produrrebbero comunque alcune migliaia di alloggi. Chi potrà mai assicurare che non saranno violati gli standard urbanistici?

Infine, con una beffarda interpretazione del federalismo, viene attribuita ai comuni la possibilità di escludere o limitare l’applicabilità delle disposizioni di legge. In altre parole, i consigli comunali possono proibire ciò che la regione ha concesso! Debbono però decidere entro sessanta giorni: “decorso inutilmente tale termine è da intendersi che non vi siano ambiti o immobili da escludere” [sic!!!]. Tempi risibili per assumere una decisione scomoda e molto impegnativa, con l’obbligo – a differenza della regione – di motivare le scelte e senza che ai cittadini sia consentito di presentare osservazioni e opposizioni alle decisioni (o mancate decisioni) dei consigli comunali. Si genera in questo modo un’evidente a-simmetria: con una semplice delibera si stabilisce se e come modificare le regole urbanistiche decise con la partecipazione dei cittadini e il concorso di una pluralità di enti.

Un testo con molte ombre

All’articolo 2 si stabilisce che “in deroga alle previsioni [corsivo nostro, ndr] dei regolamenti comunali e degli strumenti urbanistici e territoriali, comunali, provinciali e regionali, è consentito l'ampliamento degli edifici esistenti nei limiti del 20 per cento del volume se destinati ad uso residenziale e del 20 per cento della superficie coperta se adibiti ad uso diverso”. Ragionevolmente si deve ritenere che la deroga riguardi esclusivamente i limiti volumetrici e le categorie di intervento, essendo fatte salve tutte le altre indicazioni dei piani. Se così non fosse, e gli interventi potessero prescindere da tutte le previsioni dei piani, assumendo come unici riferimenti la presente legge e il complesso delle disposizioni legislative e regolamentari nazionali e regionali, si produrrebbe una sostanziale anarchia dell’attività edilizia[[6]]. Possiamo sostenere, al di là di ogni dubbio, che sia da escludersi un’interpretazione estensiva?

L’articolo 3 prevede prevede – in alternativa – la facoltà di demolire e ricostruire gli edifici esistenti, mediante una “ricomposizione planivolumetrica con forme architettoniche diverse da quelle esistenti comportanti la modifica dell’area di sedime nonché delle sagome degli edifici originari”. Gli interventi possono essere effettuati anche “su area diversa rispetto al lotto su cui insiste l’originario sedime purchè avente la medesima classificazione di zona”. Stando alla lettera, non è escluso che il trasferimento possa avvenire in un’altra parte del comune: sarà consentito demolire a Mestre e ricostruire al Lido, purché in aree aventi la medesima classificazione? Peraltro, che destinazione avrà il terreno su cui insisteva l’edificio demolito e ricostruito altrove? Tornerà ad essere edificabile in base al PRG vigente, con massimo giubilo del proprietario, o diventerà “inedificabile per legge”? Nulla è detto al riguardo.

Se non lo impediranno i comuni o i vincoli architettonici, i centri storici potranno essere interessati sia dagli ampliamenti, sia dalle demolizioni e ricostruzioni. Ogni spazio libero potrà quindi ospitare volumi, in aggiunta all’esistente o a seguito di demolizione e ricostruzione di edifici. La ricomposizione planimetrica potrà anche comportare la trasformazione di annessi e manufatti fatiscenti in edifici abitativi di nuova realizzazione? Il testo della legge è molto reticente al riguardo.

Inoltre, come si applicherà una norma siffatta in ambiti disciplinati da piani attuativi vigenti (peraltro, stravolgendone l’assetto planivolumetrico e incrementandone il carico urbanistico)? E in ambiti disciplinati da piani attuativi da formare (tipicamente, un edificio dismesso del quale il PRG ammette il cambio d’uso)? Ragionevolmente, gli interventi in deroga dovrebbero essere esclusi, o tutt’al più vincolati al mantenimento dell’uso in atto, essendo ogni modifica subordinata al piano attuativo. Ma siamo certi che sia così?

Quanto alle zone agricole, poiché per legge sono i piani regolatori a disciplinare l’uso degli edifici non più utilizzati a fini agricoli, come si combinerà la disciplina di piano con le possibilità di ampiamento, demolizione e ricostruzione, trasferimento di volumetria? Si potranno demolire abitazioni, stalle e fienili, trasferendoli ove più aggrada al proprietario dei terreni? Si potrà intervenire allo stesso modo sugli edifici non residenziali (carrozzerie, officine, attività artigianali e commerciali) che già abbondano nelle martoriate campagne della pianura e dei fondovalle, spostandoli e ampliandoli secondo le esigenze dei singoli proprietari? Ragionevolmente, gli interventi in deroga non dovrebbero dar luogo a edifici con diversa destinazione, ma siamo certi che sarà così? Oppure assisteremo ad ulteriori riconversioni del patrimonio edilizio esistente, incrementando la dispersione degli insediamenti?

Infine, la legge prevede che la percentuale di ampliamento “può essere elevata fino al 40 per cento in caso di utilizzo delle tecniche costruttive di cui alla legge regionale 9 marzo 2007, n. 4 o che prevedano [chi è il soggetto? Ndr] l’utilizzo di fonti di energia rinnovabile”. Prescindendo dalla sintassi perfettibile, l’installazione di un pannello solare sembra essere sufficiente per usufruire di un ulteriore bonus volumetrico. Se così fosse, si tratterebbe di un incentivo al risparmio economico, non a quello energetico: chi sarebbe invogliato ad adottare le migliori tecnologie costruttive di bioedilizia, potendo godere dei medesimi benefici di legge con la minima spesa?

Per concludere.

La riqualificazione della città esistente è probabilmente la sfida più impegnativa e urgente per una nazione come l’Italia nella quale una crescita edilizia tanto intensa quanto disordinata è stata favorita per decenni a dispetto della vulnerabilità del territorio e nell’indifferenza (o in spregio) delle sue qualità paesaggistiche. Intervenire sulle parti della città costruite in fretta e male, prive di qualità architettoniche, tecnologiche e di sicurezza e scarsamente vivibili per i cittadini più deboli, è un’ovvia necessità. Anche la riconversione del settore edilizio (non il suo rilancio!) è un obiettivo condivisibile, non soltanto per ragioni meramente economiche, ma anche per chi ha a cuore la promozione della cultura del lavoro, dei diritti, del progresso tecnologico. Ma si tratta di compiti impegnativi che non possono essere affidati ad una miriade di iniziative spontanee, in deroga alle regole, con l’incentivo a fare presto e purchessia. [7]

Non secondariamente, il complesso di piani e politiche urbane necessarie per riqualificare le città dovrebbe essere concepito come un’alternativa all’ulteriore espansione delle aree urbane, impedendo con forza ogni ulteriore edificazione nel territorio agricolo. Nulla di tutto ciò è all’orizzonte in Veneto: il piano territoriale regionale sollecita la realizzazione di consistenti espansioni produttive, ricreative e commerciali lungo l’intera rete autostradale e la legge di cui parliamo incentiva la liberalizzazione degli interventi diffusi, consolidando il caos di case e capannoni e aprendo ulteriori falle nel sistema della pianificazione, già farraginoso di suo. Qualche proprietario ne trarrà vantaggio. Certamente ne approfitteranno i costruttori più intraprendenti. Ma, per l’ennesima volta, la collettività e l’ambiente ne subiranno i danni.

Chiunque può pubblicare questo articolo alla condizione di citare l’autore e la fonte come segue: tratto dal sito web http://eddyburg.it

[1] Intesa, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra Stato, Regioni e gli enti locali, sull'atto concernente misure per il rilancio dell'economia attraverso l'attivita' edilizia. (Repertorio atti n. 21/CU del 1 aprile 2009). Pubblicata sulla G.U. n. 98 del 29 aprile 2009. Per un commento, si veda la postilla di Edoardo Salzano, in http://eddyburg.it/article/articleview/12943/0/356/

[2] Disegno di legge di iniziativa della Giunta regionale in ordine a: “Intervento regionale a sostegno del settore edilizio e per promuovere le tecniche di bioedilizia e l’utilizzo di fonti di energia rinnovabile”. Licenziato il 21 aprile 2009 nella seduta n. 121

[3] Sul punto, cfr. Matteo Ceruti, Provvedimenti legislativi di rilancio del settore edilizio: il disegno di legge della Regione Veneto, http://www.verdiveneto.it/IMG/rtf/ceruti.rtf.

[4] Si veda l’articolo di Luisa Grion e Paola Coppola, pubblicato su La Repubblica del 1 giugno scorso e ripreso in eddyburg.it.

[5] In nessun punto viene impedito di frazionare e utilizzare autonomamente le volumetrie aggiuntive.

[6] Sul punto, vedi M. Baioni, Manhattan sparpagliata, in eddyburg.it.

[7] Su questo punto si veda il sito dell’associazione AUDIS di Venezia (www.audis.it) che da anni si impegna promuovere la diffusione di una cultura della riqualificazione urbana.

ARTICOLI CORRELATI

© 2024 Eddyburg