Il giudizio sulla proposta di legge Ronchi sul governo del territorio è ampiamente positivo. L’impostazione della relazione è molto chiara e convincente: i nodi della crisi del governo del territorio sono affrontati con rigore e efficacia. Lo stesso impianto della legge è molto positivo, poiché è snello e comprensibile. E’ insomma un ottimo testo di legge che renderà più facile l’eventuale percorso all’interno della commissione parlamentare.
Le considerazioni che seguono sono pertanto redatte nell’intento di contribuire alla precisazione di alcune formulazioni che non sembrano pienamente convincenti, sono dunque osservazioni di merito specifico nel quadro di una generale condivisione del testo. Le considerazioni riguardano:
a) la questione dell’efficacia e gli effetti degli strumenti di pianificazione sul regime conformativo degli immobili (articolo 9, comma 1, lettera a);
b) la questione della durata delle previsioni urbanistiche (artt. 9 e 17);
c) la questione dei diritti edificatori e delle dotazioni territoriali (artt. 15 e 10);
d) alcune questioni relative agli strumenti di piano (artt. 9 e 15).
Aggiungerei infine due ulteriori questioni relative alla concorrenzialità, trattata nell’articolo 14 e alla mancanza di riferimenti alla necessità dell’abrogazione delle deroghe legate al modello ”programma complesso-accordo di programma” oggi vincente. Ma in questi due casi mi fermerei a brevi accenni, visto che sono temi che andrebbero discussi in forma di contraddittorio con gli stessi estensori della legge.
a) Questione dell’efficacia e gli effetti degli strumenti di pianificazione sul regime conformativo degli immobili
Nell’articolo 9 dedicato agli strumenti di pianificazione, il primo comma dell’articolo 1 afferma che “la legge regionale disciplina il contenuto, la durata temporale, le modalità di attuazione, l’efficacia e gli effetti degli strumenti di pianificazione sul regime conformativo degli immobili”. Credo che questa formulazione non sia corretta perché la definizione della durata dei regimi conformativi deve essere mantenuta in capo all’amministrazione centrale.
b) Questione della durata delle previsioni urbanistiche
Sempre nell’articolo 9 si afferma che gli interventi di trasformazione definiti dal piano operativo hanno durata non superiore a cinque anni “decorsi i quali ne decade la validità” (comma 5). Senza entrare nel merito se questa formulazione sia soddisfacente dal punto di vista della gestione del piano o se non sia portatrice di problemi ulteriori, c’è però da rilevare che al comma 7 dell’articolo 17 (articolo dedicato alla materia espropriativa) si afferma che “il vincolo preordinato all’esproprio, come il diritto edificatorio, può essere motivatamente reiterato”. Vedremo nel punto successivo la critica al concetto di “diritto edificatorio”, per ora va sottolineata che la legge contiene una formulazione incerta. E’ preferibile quanto invece, e contraddittoriamente, recita il comma 7 dello stesso articolo 9, e cioè “le previsioni urbanistiche inattuale……decadono di diritto al momento dell’adozione delle nuove previsioni”.
c) Questione del diritto edificatorio e delle dotazioni territoriali
Una formulazione da rivedere riguarda il concetto di “ diritto edificatorio” che compare nella rubrica dell’articolo 15 e nei commi che compongono quello ed altri articoli. E’ un tema troppo noto ai lettori di eddyburg per motivare la critica. Basterebbe sostituire la formulazione con “ previsioni urbanistiche”, o “edificatorie”.
Altra perplessità riguarda il punto g) del comma 2 dell’articolo 10 ( livelli minimi delle dotazioni territoriali) dove si afferma che rientra tra le dotazioni territoriali essenziali anche il “ sostegno alla iniziativa economica, in coerenza con l’utilità sociale e la sicurezza del territorio e dei lavoratori”
Ha senso inserire le attività economiche, già protette da leggi, comportamenti e meccanismi reali, tra quegli “standard urbanistici” nati per soddisfare esigenze sociali che iul sistema economico di per sé non è in grado di garantire? all’interno di un articolo redatto molto bene: credo che sarebbe meglio cancellarlo.
d) Alcune questioni relative alle strumenti di piano
Negli articoli che definiscono la strumentazione urbanistica ci sono tre problemi:
- il primo è relativo all’estensione a tutte le regioni del modello “tripartito” (livello strutturale, livello operativo e regolamento urbanistico-edilizio). Sarebbe opportuno di specificare soltanto la necessità della divisione ai fini conformativi e lasciare a ciascuna regione il modello preferito, rispettando tradizioni e storie ormai ventennali;
- il secondo è relativo ad una infelice formulazione contenuta nel terzo punto del comma 1 dell’articolo 9 in cui si afferma che le leggi regionali disciplinano “ i casi in cui gli strumenti di pianificazione sono sottoposti a verifica di coerenza con gli strumenti di programmazione economica, con la pianificazione di settore e con ogni altra disposizione o piano”. E’ invece opportuno che la verifica di coerenza sia mantenuta in ogni caso;
- il terzo è relativo alla comparsa all’interno del comma 2 e definito nel comma 5 dell’articolo 15 (Perequazione urbanistica e disciplina dei diritti edificatori) della dizione “piano del governo del territorio”. Non è ben chiaro il rapporto con il modello di pianificazione definito nell’articolo 9.
Ultime due questioni. Il concetto di concorrenzialità urbanistica cui si dedica l’articolo 14 non convince per la questione dell’esclusività della proprietà dei suoli. C’è certamente da discutere su eventuali modalità procedurali che permettano di migliorare la qualità dei progetti di trasformazione, ma credo che sia indispensabile legarla al ruolo degli uffici pubblici di pianificazione, lasciando ai privati esclusivamente la parte conclusiva del percorso progettuale.
Questa e la mancanza di riferimenti alla chiusura della stagione della deroga sono però questioni complesse che sarebbe opportuno discutere con gli estensori della legge.
La proposta commentata nell'articolo è inserita qui, con le altre proposte presentate al Parlamento.