loader
menu
© 2024 Eddyburg
Vezio De Lucia
Se questa è una legge
16 Gennaio 2008
Proposte e commenti
Nei giorni scorsi ho partecipato...

Nei giorni scorsi ho partecipato a un convegno di Italia nostra a Pescara sulla proposta di legge urbanistica dell’Abruzzo. Un disegno di legge inverosimile per sciatteria e pressappochismo non disgiunti da velleitari aneliti alla modernità. “La sistematica espositiva generale (e delle singole parti) raggiunge presumibilmente i massimi livelli sinora visti, nelle leggi e nelle proposte di legge statali e regionali degli ultimi lustri, nei quali peraltro pare essersi scatenata quasi una gara al fare peggio, di disordine inutilmente complicato (non di complessità, che può essere una necessità, e financo un pregio)”: comincia così uno degli ultimi scritti di Gigi Scano, Noterelle sul disegno di legge urbanistica della Regione Abruzzo. Per cominciare, la proposta abruzzese elenca gli enti parco fra i soggetti che concorrono “alla formazione delle scelte di pianificazione territoriale e urbanistica” (art. 3, c. 2): enti parco, i cui piani, ricorda Gigi, “sostituiscono” – come prescrive la legge 394/1991 – ogni altro strumento di pianificazione. E allora, come fanno i piani dei parchi a concorrere alle scelte di altri piani che non esistono più in quanto sostituiti proprio dai piani dei parchi?

Nelle Noterelle, Gigi rinviene “miriadi” di figure pianificatorie scompaginate e stravaganti. Ci sono i piani di contenuto generale, i piani di settore, i piani attuativi e i programmi integrati di intervento; il quadro regionale di riferimento, il piano paesaggistico regionale, i piani e i programmi di settore; il documento preliminare, il piano territoriale di coordinamento, il piano dell’armatura territoriale. Compare anche il regolamento urbanistico ed edilizio, mai ben definito. Non mancano la pianificazione strategica né la pianificazione urbanistica consensuale e il confronto concorrenziale. Un ruolo assolutamente preminente il disegno di legge lo affida alla carta dei luoghi e dei paesaggi, suggestiva definizione per un atto anch’esso d’incerta identità, basti dire che è approvato dalla giunta regionale (art. 7, c. 8) ma non è neppure elencato fra gli strumenti attraverso i quali “la Regione svolge attività di programmazione e di pianificazione” (art. 4, c. 2), spetta invece alla Regione un’inedita “definizione” della carta (art. 4, c. 3).

Eppure, alla carta dei luoghi e dei paesaggi sembra che sia affidata una funzione basilare nella costruzione delle scelte di piano. È un meccanismo perverso affidato, in primo luogo, all’articolazione del territorio regionale in sistemi: naturali, seminaturali, agricoli, insediativi (urbani, periurbani, eccetera) (art. 6, c. 4); poi la carta classifica i suoli regionali in: urbanizzati, urbani programmati, riservati all’armatura urbana, non urbanizzati (art. 7, c. 1). Attraverso “specifiche analisi ricognitive” ai suoli prima classificati vengono quindi individuati diversi “areali” distinti per caratteri qualitativi (di valore, di rischio, di vincolo, di conflittualità, di abbandono e di degrado, di frattura, di continuità ecologica) (art. 7, c. 2). Per quanto posso capire, sulla mappa derivante dalle categorie e dai parametri valutativi elencati sopra si sovrappongono infine i due fondamentali regimi d’intervento della “conservazione” e della “trasformazione” (art. 9, c. 1), “in relazione alla loro compatibilità con i luoghi ed i paesaggi” (art. 9, c. 3).

Mi fermo qui nell’esplorazione di un testo “la cui logica – riprendo Gigi Scano – è di ardua, se non impossibile percepibilità”. Ma siamo troppo esperti per non capire che dietro a tanta confusione si annidano terribili tranelli che apparentano il disegno di legge abruzzese alle peggiori esperienze della Lombardia, e non solo. Con l’aggravante che almeno nell’urbanistica di destra, gli obiettivi di cementificazione a oltranza sono espliciti, senza sotterfugi. Qui invece comandano l’ipocrisia e la dissimulazione, a cominciare dal “contenimento del consumo del suolo” enunciato per primo fra i principi fondamentali sella legge (art. 1, c.1), ma senza alcun impegno concreto che lo renda credibile. Manca qualsivoglia norma di tutela effettiva dello spazio agricolo, di controllo dell’edilizia rurale abitativa e degli annessi. Si propone l’estensione universale della perequazione, “prevedendo il trasferimento tra i diversi distretti dei diritti immobiliari derivanti dai regimi urbanistici” (art.19, c. 4), dispositivo che non può non tradursi in una dissennata estensione del suolo edificabile. All’identico risultato mirano, evidentemente, i regimi generali d’intervento che ammettono la “trasformazione dei caratteri naturalistici, ambientali-paesaggistici […] al fine di adeguare gli stessi alle finalità della presente legge, anche per la previsione di insediamenti di nuovo impianto” (art. 9, c. 1, citato).

C’è dell’altro. Articolo 7, comma 7: “La Regione può proporre in sede di conferenza di pianificazione l’integrazione e/o la derubricazione [corsivo mio] di vincoli in applicazione di leggi nazionali e/o regionali”. È una norma di evidente, inaudita gravità, sicuramente illegittima, ma comunque rivelatrice che la cultura del legislatore abruzzese non è diversa da quella degli energumeni del cemento armato, per dirla con Antonio Cederna. Infine, ecco l’accordo di programma in variante agli strumenti urbanistici (art. 35, cc. 10, 11,12). Com’è noto, l’accordo di programma così inteso ha determinato, con il ricorso a nuovi istituti d’intervento (programmi di riqualificazione e di recupero, prusst, eccetera) e grazie anche a cospicui finanziamenti pubblici, la rovina dell’urbanistica italiana e il discredito della pianificazione urbanistica. Al centro sinistra della Regione Abruzzo va bene così?

Il convegno di Italia nostra di Pescara si è concluso con un giudizio seccamente negativo, riconoscendo che il disegno di legge urbanistica abruzzese non è emendabile. Mi auguro che l’assessore regionale all’urbanistica Franco Caramanico, appartenente alla sinistra democratica, che lo ha firmato, sappia fare marcia indietro.

ARTICOLI CORRELATI

© 2024 Eddyburg