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Luigi Scano
2006 Noterelle sul disegno di legge urbanistica della Regione Abruzzo
18 Settembre 2007
Scritti di Gigi Scano
Una pesante e convincente stroncatura della legge in corso di discussione. Un testo dell’ottobre 2006, ripreso dal sitoweb Le Belle Bandiere

La sistematica espositiva generale (e delle singole parti) del disegno di legge raggiunge presumibilmente i massimi livelli sinora visti, nelle leggi e nelle proposte di legge statali e regionali degli ultimi lustri, nei quali peraltro pare essersi scatenata quasi una gara al fare peggio, di disordine inutilmente complicato (non di complessità, che può essere una necessità, e financo un pregio).

Conseguentemente gli argomenti si succedono secondo raggruppamenti di discutibile omogeneità individuativa, posti secondo una sequenza la cui logica è di ardua, se non impossibile, percepibilità, e vengono, talvolta, più volte ripresi, non sempre in termini di coerenza contenutistica e concettuale.

Quanto al linguaggio usato, ben lungi dall’assomigliare a quello della storica espressione di atti normativi che nell’Ottocento veniva additata come modello per la coeva grande letteratura, presenta un’immagine di complessiva sciatteria e di generalizzato pressappochismo, nella quale risaltano parti evocanti lo stile “parolibero”, non già di Marinetti, però, ma piuttosto di qualche telecronista sportivo. Basti, per esemplificare, senza andare oltre l’articolo 1, la disposizione (comma 3) per cui gli atti di pianificazione “definiti con modalità strategiche, strutturali ed attuative si basano su attività di tipo conoscitivo, valutativo e concertativo”.

Vengono incluse tra “i soggetti istituzionali della pianificazione territoriale e urbanistica” le Comunità montane (articolo 3, comma 1, e passim), il che, ammesso e non concesso che sia mai stato fondatamente sostenibile in base a qualche univoca disposizione della legislazione statale previdente, è stato chiaramente escluso, da vari combinati disposti, fin dalla legge 8 giugno 1990, n.142, che ha ridefinito l’ordinamento degli enti locali, e che oggi trova i suoi contenuti fondamentali, ivi compreso quello di cui si sta trattando, nel decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267, recante il “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali” (spettando alla legislazione esclusiva dello Stato, anche a norma del novellato Titolo V della Costituzione, la determinazione delle funzioni fondamentali degli enti locali). Le Comunità montane potrebbero a buon diritto essere piuttosto incluse tra i soggetti che “concorrono […] alla formazione delle scelte della pianificazione territoriale e urbanistica” (articolo 3, comma 2), il cui elenco appare peraltro assai discutibile, stante che vi compaiono, per citare soltanto gli “svarioni” più clamorosi, gli “enti parco” (i cui piani, inderogabilmente ove si tratti di parchi nazionali, “sostituiscono” ogni altro strumento di pianificazione, a norma della legge 6 dicembre 1991, n.394, pur’essa indiscutibilmente appartenente alla legislazione esclusiva dello Stato, e ciò a prescindere dalle opinioni, pienamente condivise dall’autore di queste noterelle, circa l’imbecillità della disposizione di legge appena rammentata), e altresì le “autorità di bacino” (i cui piani, invece, a norma della legge 18 maggio 1989, n.183, con la speranza che l’attività istituzionale delle prossime settimane la salvi dal massacro che ne farebbe il decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, recante “Norme in materia ambientale”, prevalgono, per quanto di specialistica competenza, su qualsiasi strumento di pianificazione afferente al medesimo territorio).

Stando a una delle primissime disposizioni del disegno di legge (articolo 3, comma 3), parrebbe che gli “strumenti della pianificazione territoriale e urbanistica” fossero tutti ascrivibili a tre, e non più di tre, categorie: i “Piani di contenuto generale” (i quali, viene detto, “definiscono le previsioni di assetto strutturale”), i “Programmi integrati di intervento”, i “Piani attuativi”. Se si prosegue nella lettura del disegno di legge, per converso, si rinvengono miriadi (forse sopravanzando anche le più prolifiche leggi regionali delle ultime generazioni) di “figure pianificatorie” che è arduo collocare in una delle succitate categorie. A cominciare da quella che dovrebbe essere la base del sistema: la “Carta dei Luoghi e dei Paesaggi“ (articoli 6, 7 e passim), che peraltro, paradossalmente, non è neppure elencata tra gli strumenti attraverso i quali “la Regione svolge attività di programmazione e pianificazione” (articolo 4, comma 2), anche se poi ci si ricorda di essa per proclamare che definirla “è compito primario della Regione” (articolo 4, comma 3). Per continuare con quella che viene chiamata “Pianificazione Strategica” (articolo 12), comprendente il “Quadro di Riferimento Regionale” (articolo 20) e il “Documento Preliminare” (articolo 22), il quale ultimo, peraltro, non è proprio della pianificazione regionale, ma di quelle provinciale e comunale. Altra cosa sarebbe la “Pianificazione strutturale” (articolo 13), la quale comprende innanzitutto i “Piani Territoriali di coordinamento delle Province” (articolo 23). Essa comprende altresì i “Piani Generali dei Comuni” (articolo 24), i quali peraltro sono costituiti sia da una “parte strutturale” che dovrebbe “specificare lo Schema di Assetto Strutturale”, che da una “parte regolativa” che dovrebbe esprimersi, pare di capire, mediante un “Regolamento urbanistico” (del quale, ahinoi, più non si parla nell’intero disegno di legge) ovvero mediante piani attuativi, il che non toglie che si preveda che anche la “parte strutturale” possa avere efficacia immediatamente precettiva e direttamente operativa (articolo 24, comma 7), anche se purtroppo soltanto rispetto a specifici oggetti, scelti in base a una logica di cui è arduo cogliere la ratio. La “Pianificazione strutturale” comprende infine, sorpresa!, i “Piani di Settore” (articolo 25, dove però diventano “Piani e Programmi di Settore”). E altre cosa ancora sarebbe la “Pianificazione Attuativa” (articolo 14), la quale comprenderebbe sia i “Piani Attuativi” (articolo 28) che i “Programmi Integrati di Intervento” (articolo 26), i quali nella disposizione per prima ricordata costituivano due distinte categorie di strumenti, e altresì i “Piani comunali della Armatura Urbana e Territoriale” (articolo 30). A tutto ciò si aggiungerebbero, non è chiaro dove collocati, i “Bilanci Urbanistici e Ambientali” e i “Rapporti urbanistici” (articolo 27). Nonché i “Comparti edificatori” (articolo 29).

La già ricordata “Carta dei Luoghi e dei Paesaggi” dovrebbe innanzitutto individuare, con riferimento all’intero territorio regionale, i “Sistemi naturali” e i “Sistemi insediativi” (articolo 6, comma 1). Tale articolazione (così come, si presume, quelle ulteriori delle quali si dirà) dovrebbe avvenire “attraverso il riconoscimento delle Unità Geomorfologiche, Paesaggistiche e Ambientali” (articolo 6, comma 2), entità che, come descritta, pare potere avere ben poca utilità per l’individuazione dei sistemi di cui si è detto, e delle loro ulteriori articolazioni, e al cui riconoscimento non pare comunque il disegno di legge correli altre significative conseguenze. E’ invece previsto che il “sistema naturale” si articoli in “ambiti naturali”, “ambiti seminaturali” e “ambiti agricoli” (articolo 6, comma 4). Ed è parimenti previsto che il “sistema insediativo” si articoli in “ambiti urbani” e “ambiti periurbani” (articolo 6, comma 6), questi ultimi a loro volta distinti in “suoli agricoli abbandonati, contigui agli ambiti urbani” e “sistemi insediativi diffusi extraurbani, privi di organicità” (articolo 6, comma 7).

Appena appresso (articolo 7, comma 1), il medesimo disegno di legge pare disporre che la medesima “Carta dei Luoghi e dei Paesaggi” classifichi i suoli regionali secondo una nomenclatura avente con quella appena sopra elencata appena qualche parentela. Si prevede infatti una articolazione in “suoli urbanizzati”, “suoli urbani programmati”, per essi intendendosi “le parti del territorio non servite da viabilità e infrastrutture a rete ma ricomprese nelle previsioni insediative degli strumenti urbanistici vigenti”, “suoli riservati all’armatura urbana”, e “suoli non urbanizzati”, per essi intendendosi “le parti del territorio prevalentemente costituite da ambiti naturali, seminaturali e agricoli non impegnati dalle previsioni insediative degli strumenti urbanistici vigenti”.

Sia nel primo che, soprattutto, nel secondo caso, in buona sostanza, la “Carta dei Luoghi e dei Paesaggi” pare derivare da una insostenibile contaminazione tra una ipersemplificata carta dell’uso reale del suolo e un altrettanto ipersemplificato mosaico dei piani vigenti.

Il disegno di legge soggiunge, peraltro (articolo 7, comma 2), che la “Carta dei Luoghi e dei Paesaggi” operi un’ulteriore classificazione, individuando “areali di valore”, “areali di rischio”, “areali di vincolo”, “areali di coflittualità”, “areali di abbandono e di degrado”, “areali di frattura”, “reti di continuità ecologica”. Accantonando per il momento i possibili appunti critici che si potrebbero/dovrebbero muovere a quest’ultima definita nomenclatura, il primo e più rilevante dei quali riguarda l’ineluttabile sovrapporsi e intrecciarsi di quasi tutte le voci contemplate, si può riconoscere che con essa si tenta, almeno, una classificazione “valoriale”, cioè correlata alle caratteristiche qualitative riconosciute nelle diverse articolazioni del territorio.

Ma ecco il disegno di legge disporre (articolo 7, comma 3) che la “Carta dei Luoghi e dei Paesaggi” assegni i “regimi generali di intervento” alle “classi dei suoli” di cui al secondo elenco dianzi riportato, seppure “sulla base delle attività ricognitive” che devono aver portato alla classificazione “valoriale” di cui poi si è riferito (del resto i suddetti “regimi generali di intervento” – articolo 9, comma 1 – sono soltanto due: conservazione e trasformazione, anche se è detto – articolo 9, comma 2 - che “possono essere ulteriormente articolati”, ma non è chiaro se dalla stessa “Carta dei Luoghi e dei Paesaggi”).

Insomma, per evidenziare un solo nodo problematico (il più facile e intuitivo, magari), i “suoli urbani programmati” riconosciuti nella “Carta dei Luoghi e dei Paesaggi” per il solo fatto di essere“ ricompresi nelle previsioni insediative degli strumenti urbanistici vigenti” possono essere dalla medesima “Carta dei Luoghi e dei Paesaggi” esclusi dall’urbanizzazione e dall’edificazione in ragione della valutazione di specifiche loro caratteristiche, o, viceversa, vengono “consacrati” come urbanizzabili ed edificabili dall’elemento fondante della pianificazione regionale? la risposta è tutt’altro che univoca, per non dire di peggio.

Vero è che una disposizione del disegno di legge (articolo 6, comma 9), pur riconoscendo che, almeno in una prima fase (ma altre disposizioni tra quelle sommarissimamente ricordate dovrebbero/potrebbero rendere la cosa permanente), il sistema insediativo corrisponde, in buona sostanza, alla sommatoria dei suoli insediati e di quelli, di espansione, insediabili secondo la pianificazione generale comunale vigente, soggiunge che “la loro conferma nei successivi atti urbanistici è subordinata a verifica di compatibilità”. Ma la “verifica di compatibilità” viene effettuata essenzialmente (articolo 18, comma 2) “rispetto alla Carta dei Luoghi e dei Paesaggi e al Piano paesaggistico regionale”. Per cui si ripropone la domanda: i due ultimi citati strumenti di pianificazione (e, come si vedrà nella successiva noterella, essenzialmente la “Carta dei Luoghi e dei Paesaggi”) “distinguono”, tra i “suoli urbani programmati”, quelli confermabili e quelli non confermabili altri, o no? Allo stato delle formulazioni del disegno di legge il quesito resta irrisolto.

Infine, non si può non fare presente il paradosso (per usare un termine elegante e moderato) per cui il fondamento di tutta l’attività pianificatoria, cioè la “Carta dei Luoghi e dei Paesaggi”, seppur costruita con il più largo coinvolgimento di soggetti, è previsto (articolo 7, comma 8) sia approvata dalla Giunta regionale!

Il già ricordato Piano paesaggistico regionale è definito (articolo 21) quale “piano di settore”, e si stabilisce che la “Carta dei Luoghi e dei Paesaggi” ne costituisca “il supporto conoscitivo e ricognitivo”. Basterebbe ciò a marcare l’abissale distanza tra la trattazione dello strumento effettuata dal disegno di legge e i pertinenti disposti del decreto legislativo 22 gennaio 2004, di approvazione del “Codice dei beni culturali e del paesaggio”, che pure viene, ma incongruamente, citato.

Il fatto è che, come ha chiarito la giurisprudenza della Corte costituzionale (si veda, da ultimo, la sentenza 20 aprile – 5 maggio 2006, n.182), il “Codice dei beni culturali e del paesaggio” contiene, contestualmente, disposizioni riconducibili sia alla “materia” denominata “tutela dell’ambiente, dell’ecosistema e dei beni culturali”, appartenente alla legislazione esclusiva dello Stato (comma secondo, lettera s., dell’articolo 117 della Costituzione come riscritto per effetto della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n.3), sia alle “materie” denominate “governo del territorio” e “valorizzazione dei beni culturali e ambientali”, appartenenti alla legislazione concorrente, in cui “spetta alle Regioni la potestà legislativa, salvo che per la determinazione dei principi fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato” (commi terzo e quarto del novellato articolo 117 della Costituzione).

Per cui, ha affermato la Corte, relativamente all’insieme delle disposizioni del “Codice dei beni culturali e del paesaggio”, le regioni “devono sottostare nell'esercizio delle proprie competenze, cooperando eventualmente a una maggior tutela del paesaggio, ma sempre nel rispetto dei principi fondamentali fissati dallo Stato”. Giacché “la tutela tanto dell'ambiente quanto dei beni culturali è riservata allo Stato […], mentre la valorizzazione dei secondi è di competenza legislativa concorrente […]: da un lato, spetta allo Stato il potere di fissare principi di tutela uniformi sull'intero territorio nazionale, e, dall'altro, le leggi regionali, emanate nell'esercizio di potestà concorrenti, possono assumere tra i propri scopi anche finalità di tutela ambientale, purché siano rispettate le regole uniformi fissate dallo Stato”. Cosicché, ha concluso sul punto la Corte, “appare, in sostanza, legittimo, di volta in volta, l'intervento normativo (statale o regionale) di maggior protezione dell'interesse ambientale”.

E ha ulteriormente specificato che “in relazione alla pianificazione paesaggistica, lo Stato, nella Parte III del Codice dei beni culturali e del paesaggio, pone una disciplina dettagliata, cui le regioni devono conformarsi, provvedendo o attraverso tipici piani paesaggistici, o attraverso piani urbanistico-territoriali con specifica considerazione dei valori paesaggistici”.

Ben poco di ciò, per non dire pressoché nulla, è rispettato nel disegno di legge.

Men che meno il disegno di legge prevede (neppure quale eventualità) la possibilità che le disposizioni del Piano paesaggistico regionale, e le loro necessarie specificazioni nelle pianificazione sottordinata, siano definite d’intesa con i competenti organi dell’amministrazione statale per i beni culturali, condizione irrinunciabile posta dal “Codice dei beni culturali e del paesaggio”, e ribadita dalla giurisprudenza costituzionale, affinché possa prodursi l’effetto per cui dalla definizione della disciplina dei “beni paesaggistici” operata dagli strumenti di pianificazione regionali, provinciali e comunali, possa derivare, in buona sostanza, la sottrazione di taluni elementi territoriali riconosciuti quali “beni paesaggistici”, o parti di essi, al generale regime di necessaria sottoposizione delle trasformazioni in esse operabili all’ottenimento di speciali autorizzazioni, venendo queste ultime, per così dire, “assorbite” negli ordinari provvedimenti abilitativi delle trasformazioni, finalizzati ad accertare la conformità delle trasformazioni medesime alle regole dettate dalla pianificazione paesaggistica e da quella, sottordinata, a essa adeguata. Eppure tale previsione potrebbe condurre a un vastissimo snellimento delle procedure burocratiche di ottenimento delle abilitazioni a operare trasformazioni di immobili, e quindi risultare assai gradita a quantità ingenti di cittadini (senza che le finalità di tutela dell’identità culturale del territorio abbiano minimamente a soffrirne).

Com’era ampiamente prevedibile stante l’impianto complessivo del disegno di legge, in esso viene esaltato il mito della “perequazione urbanistica”, da realizzarsi non soltanto (come, più che ammissibile, è logico e doveroso e dovrebbe essere scontato) in ognuno dei “comparti”, o “ambiti sottoposti a unitaria pianificazione particolareggiata”, o “distretti di trasformazione”, o come altro li si voglia denominare, ma anche (articolo 19, comma 3) “attraverso la definizione di un indice di utilizzazione omogeneo esteso a tutti i distretti urbani”, e altresì “prevedendo il trasferimento tra i diversi distretti dei diritti immobiliari derivanti dai regimi urbanistici”. Con riferimento alla seconda possibilità si deve ancora una volta far presente che se la pianificazione ha attribuito alle diverse articolazioni del territorio che essa stessa ha individuato e perimetrato (distretti, zone, sottozone, aree, ambiti, o altrimenti chiamate) indici urbanistici differenziati a ragion veduta, la possibilità di trasferire potenzialità edificatorie da un’articolazione all’altra (ovviamente, anche se nel disegno di legge non lo si proclama, sulla base di negoziazioni con la proprietà immobiliare interessata) comporta come minimo eccessi di carico urbanistico nelle articolazioni di recapito di tali potenzialità edificatorie.

Discorso analogo a quest’ultimo potrebbe farsi anche per la previsione (articolo 31) di compensare la realizzazione di opere pubbliche e/o destinate alla fruizione collettiva mediante “la concessione di ulteriori potenzialità edificatorie”.

Su molti altri punti specifici del disegno di legge si potrebbe soffermarsi. criticamente Si reputa peraltro che quanto detto, seppure in sommarie e asistematiche noterelle, sia sufficiente a evidenziare la necessità di un suo completo ripensamento, e di una sua quasi totale ristesura.

Il testo, inedito, è uno dei numerosi contributi critici di cui Gigi era prodigo quando la causa gli sembrava giusta; è stato pubblicato su Le belle bandiere, Periodico del Gruppo consiliare alla Regione Abruzzo del Partito della Rifondazione Comunista, Anno 3, numero 1, aprile 2007

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