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Mauro Baioni
Manhattan sparpagliata
11 Giugno 2009
La barbara edilizia di Berlusconi
Una interessante possibilità di disseminare grattacieli random sul territorio del Veneto, in attuazione del decreto berluscones 1. Un’analisi per eddyburg

L'articolo 2, comme 1, del Ddl della Regione Veneto a sostegno del settore edilizio recita così: “[…] in deroga alle previsioni dei regolamenti comunali e degli strumenti urbanistici e territoriali comunali provinciali e regionali, è consentito l'ampliamento degli edifici esistenti nei limiti del 20 per cento del volume se destinati ad uso residenziale e del 20 per cento della superficie coperta se adibiti ad uso diverso (nostra sottolineatura)”. Unico limite, quello disposto dal comma 2: “L’ampliamento di cui al comma 1 deve essere realizzato in contiguità rispetto al fabbricato esistente; ove ciò risulti materialmente o giuridicamente impossibile potrà essere autorizzata la costruzione di un corpo edilizio separato, di carattere accessorio e pertinenziale”.

Proviamo ad applicare questa regola a uno qualsiasi dei capannoni esistenti nelle migliaia di zone industriali e artigianali del Veneto. Poiché il "non residenziale" comprende tutte le altre destinazioni, sarà permesso realizzare uffici, centri direzionali o alberghi che non necessariamente devono svilupparsi su un solo livello. Perché dunque non andare all'insù? Il limite infatti riguarda la superficie coperta, non l'altezza. 5 piani? 10 piani? e perché non 100 piani? basta avere terreno libero all'intorno dell'edificio originario e la superficie utile si può moltiplicare per 5, per 10, per quanto si vuole. E naturalmente se ne può cambiare l'uso a piacimento perché in nessun punto è stabilito che l'ampliamento debba avere la medesima destinazione del fabbricato originario. Così leggeremo "offresi, in ampliamento di carrozzeria, palazzo di 20 piani da adibire ad albergo o sede di multinazionale".

Proviamo ad applicare la stessa regola ad una azienda agricola. Si prende una stalla, una porcilaia, una tettoia (la legge è vaga su questo) et voilà. Si amplia e si cambia la destinazione d'uso, senza limiti in altezza. Se poi, l'edificio, è costruito prima del 1989 e non è adeguato "agli attuali standard qualitativi, architettonici, energetici, tecnologici e di sicurezza" (come è molto probabile che sia una porcilaia...) l'ampliamento è del 30% di superficie coperta, oppure del 35% se si fa ricorso all'energia rinnovabili. Per usufruire anche di quest'ultima opportunità, basterà installare un pannello solare (costo: 5.000 euro) e il gioco sarà fatto. La porcilaia si trasformerà a piacimento, potendosi ingrandire in pianta del 35% e in altezza fin dove si riesce....

Peraltro, la succitata disposizione consente di derogare alla fastidiosissima regola della distanza dai confini di zona e, a stare ben attenti, alla non meno fastidiosa regola della conformità alle destinazioni di zona. Tra le conseguenze possibili, mi sembra utile segnalarne una: se la proprietà di chi costruisce si spinge in zona agricola si potrà costruire anche fuori dai limiti stabiliti dai piani, in campagna. 10 metri? 20 metri? Anche in questo caso non è dato saperlo; e come è noto, in dubis pro reo. La legge, inoltre, chiede di adeguare le opere di urbanizzazione ai nuovi ampliamenti, ma non fa capire se anche tali opere possano andare in deroga a tutto. Se così fosse, si potrebbe edificare vicino all'esistente e collocare parcheggi e viabilità negli spazi agricoli retrostanti, senza limiti.

Penso che siano sufficienti questi pochi esempi per dare il senso della devastazione futura. Per quel che mi riguarda, offro consulenza totalmente gratuita a tutti i comuni che vorranno avvalersi della facoltà prevista dal comma 4 dell'articolo 7 di limitare o escludere l'applicazione di questa legge demenziale. Riporto qui di seguito quell’utile comma:

“I comuni, entro il termine perentorio di sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, possono escludere l'applicabilità delle norme di cui agli articoli 2 e 3 in relazione a specifici immobili o zone del proprio territorio, sulla base di specifiche valutazioni o ragioni di carattere urbanistico, edilizio, paesaggistico, ambientale, come pure stabilire limiti differenziati in ordine alle possibilità di ampliamento accordate da detti articoli, in relazione alle caratteristiche proprie delle singole”.

(mabaion@tin.it)

Chiunque può pubblicare questo articolo alla condizione di citare l’autore e la fonte come segue: tratto dal sito web http://eddyburg.it

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