Caro professore,
come ricordavi giustamente nel tuo ultimo eddytoriale, l’esclusione della tutela dei beni paesaggistici e culturali dal governo del territorio è un errore madornale e, come ha spiegato efficacemente De Lucia, contraddice l’evoluzione della normativa nazionale degli ultimi trent’anni.
Non solo: tale esclusione si pone anche in contrasto con un gran numero di leggi regionali che prevedono l’integrazione tra pianificazione paesaggistica e pianificazione generale, territoriale e comunale. In particolare, molte regioni hanno delegato alle provincie la specificazione della pianificazione paesistica regionale, stabilendo che i piani territoriali di coordinamento provinciale considerino in modo specifico gli aspetti paesaggistici e ambientali, secondo quanto disposto dalla legge nazionale 431/1985.
In Basilicata, la legge regionale 11 agosto 1999 n. 23 dispone che il piano strutturale provinciale (PSP) abbia “valore di piano urbanistico-territoriale, con specifica considerazione dei valori paesistici, della protezione della natura, della tutela dell'ambiente, delle acque e delle bellezze naturali e della difesa del suolo” (articolo 13.4).
In Calabria, la legge regionale 16 aprile 2002, n. 19 attribuisce valenza paesistica al quadro territoriale di riferimentoregionale (QTR); il piano territoriale di coordinamento provinciale (PTCP) “si raccorda ed approfondisce i contenuti del QTR” (articolo 18.1).
In EmiliaRomagna, la legge regionale n. 20, riconosce il piano territoriale paesistico regionale tra gli strumenti di pianificazione regionale. Il piano territoriale di coordinamento provinciale “definisce le caratteristiche di vulnerabilità, criticità e potenzialità delle singole parti e dei sistemi naturali ed antropici del territorio e le conseguenti tutele paesaggistico ambientali” (articolo 26.2b).
Nel Lazio, la legge regionale 28 novembre 1999, n.38 attribuisce al piano territoriale provinciale generale (PTPG) “l'efficacia di piano di settore nell'ambito delle seguenti materie: a) protezione della natura e tutela dell'ambiente; b) acque e difesa del suolo; c) tutela delle bellezze naturali (articolo 19.2).
In Liguria, la legge regionale 4 settembre 1997, n. 36, affida al quadro descrittivo del piano territoriale regionale (PTR) il compito di “aggiornare le indagini e le analisi poste a base del vigente Piano Territoriale di Coordinamento Paesistico (di seguito denominato PTCP) ai fini della definizione della disciplina paesistica a livello regionale” (articolo 9.2); il piano territoriale di coordinamento (PTC) provinciale integra e specifica le disposizioni della pianificazione paesistica regionale.
In Puglia, la legge regionale 27 luglio 2001, n.20 dispone che il piano territoriale di coordinamento provinciale (PTC) “assume l'efficacia di piano di settore nell'ambito delle materie inerenti la protezione della natura, la tutela dell'ambiente, delle acque, della difesa del suolo, delle bellezze naturali, a condizione che la definizione delle relative disposizioni avvenga nella forma di intese fra la Provincia e le Amministrazioni, anche statali, competenti” (articolo 6.2).
In Toscana, la legge regionale 16 gennaio 1995, n.5, stabilisce che il piano di indirizzo territoriale (PIT) regionale definisca “prescrizioni in ordine alla pianificazione urbanistico-territoriale con specifica considerazione dei valori paesistici ai sensi della legge 8 agosto 1985, n. 431” (articolo 6.2d) e che il piano territoriale di coordinamento (PTC) provinciale “ha valore di piano urbanistico-territoriale, con specifica considerazione dei valori paesistici, di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 431”. (articolo 16.2d).
In Umbria, la legge regionale 10 aprile 1995, n. 28 stabilisce che il piano territoriale di coordinamento provinciale (PTCP) abbia valore di piano paesaggistico (articolo 12) e indichi “le parti del territorio ed i beni di rilevante interesse paesaggistico, ambientale, naturalistico e storico-culturale, comprese le categorie di cui all'art. 1 della legge 8 agosto 1985, n. 431, da sottoporre a specifica normativa d'uso per la loro tutela e valorizzazione” (articolo 13, comma 1, lettera e);
In Veneto la legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 stabilisce in via generale che “il piano territoriale regionale di coordinamento (PTRC) e il piano territoriale provinciale (PTP), nonché i piani regolatori comunali sottopongono a specifica normativa d'uso e di valorizzazione ambientale il territorio includente i beni ambientali, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 149 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490” (articolo 5.3).
In via generale, quindi, le leggi regionali affidano al piano provinciale il compito di definire la disciplina paesaggistica di area vasta, riservando alla regione compiti prevalenti di indirizzo (tranne in Emilia Romagna e in Liguria, regioni nelle quali è stato approvato un piano paesistico regionale, confermato quale riferimento principale). Al piano territoriale provinciale competono anche il coordinamento e l’integrazione dei piani relativi alla protezione della natura e alla difesa del suolo, portando a sintesi (per quanto possibile) la disciplina ambientale e paesaggistica. Spetta successivamente ai comuni recepire e – ove occorra - specificare le disposizioni dei piani territoriali nei propri piani regolatori e, in particolare, nella componente strutturale di questi ultimi, avente validità a tempo indeterminato.
Un ultimo accenno merita la nuova legge urbanistica regionale della Toscana che, ad un decennio esatto di distanza, aggiorna la precedente normativa, a suo tempo pioniera della nuova produzione normativa regionale.
Nel primo articolo relativo al titolo “Tutela e uso del territorio” (articolo 31) si dispone che "gli strumenti della pianificazione per il governo del territorio concorrono tutti a definire, con particolare riferimento ai beni tutelati ai sensi degli articoli 32 e 33, le trasformazioni compatibili con i valori paesaggistici, le azioni di recupero e riqualificazione degli immobili e delle aree sottoposti a tutela, nonché gli interventi di valorizzazione del paesaggio di cui all'articolo 35, in relazione alle prospettive di sviluppo sostenibile".
Mi pare che non ci sia molto da aggiungere: in molte regioni l’integrazione tra pianificazione paesaggistica e pianificazione generale, ad ogni livello, è un dato acquisito e sancito dalla legge. Non si comprende perché i comuni e le provincie (particolarmente bistrattate dalla proposta di legge nazionale) debbano rinunciare ad occuparsi della tutela e dei beni culturali e del paesaggio. La proposta di netta separazione è quindi foriera, per l’ennesima volta, di conflitti tra Stato ed enti locali, con grave danno per il funzionamento complessivo dell’amministrazione pubblica.