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La sentenza del TAR Lazio sui laureati in urbanistica (2002)
30 Maggio 2004
Chi è l'urbanista
Il Ministero dell’università aveva decretato (21 maggio 2001) l’esclusione dei laureati in urbanistica (e in PTUA) dai concorsi pubblici per ruoli di urbanista. L’IUAV aveva ricorso. Ecco la sentenza

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO

SEZIONE III-Bís

Composto dai Magistrati:

Roberto SCOGNAMIGLIO PRESIDENTE,

Giulio AMADIO CONSIGLIERE

Vito CARELLA CONSIGLIERE, rel.

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso n.12804/2001 r. proposto da Istituto Universitario di Architettura di Venezia (IUAV), in persona dei Rettore pro-tempore, e da Facoltà di Pianificazione Territoriale, Urbanistica ed Ambientale dell'IUAV, in persona del Preside pro-tempore, rappresentati e difesi dagli avv.ti Sandro Amorosino e Marco Dugato ed elettivamente domiciliati in Roma presso lo studio del primo a Ciro Menotti, 24;

contro

Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica (ora MIUR), in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso la cui sede domicilia per legge;

per l'annullamento

- del decreto del Ministro dell'Università e delle Ricerca Scientifica e Teconologica in data 21 maggio 2001, pubblicato nella G.U. del 18 luglio 2001 n. 168, con il quale, (contrariamente a quantodisposto con il precedente decreto 11 maggio 2000 del medesimo Ministro) si é affermato che la laurea in Pianificazione Territoriale Urbanistica ed Ambientale (P.T.U.A.) non é equipollente alle lauree in Ingegneria civile ed Architettura ai fini dell'accesso ai concorsi pubblici per ruoli di urbanista, ma solo ai limitati fini dell'assegnazione delle borse di studio

- dei presupposti pareri del Consiglio Universitario Nazionale in data 8 febbraio e 7 marzo 2001, nei quali si é rovesciato (in senso restrittivo) i precedenti pareri del medesimo CUN in data 16 dicembre 1999 e 16 dicembre 1994;

- di ogni altro atto presupposto, conseguente e comunque connesso;

Visto il ricorso con gli atti e documenti allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'Amministrazione intimata;

Viste le memorie prodotte dalle parti e gli atti tutti della causa;

Alla pubblica udienza del 24.6.2002, relatore il Consigliere Vito Carella, uditi i procuratori delle parti comparsi come da verbale di udienza;

Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:

FATTO

Il provvedimento impugnato ha modificato il D.M. 11.5.2000, il quale aveva riconosciuto l'equipollenza della laurea in pianificazione territoriale, urbanistica e ambientale alle lauree in ingegneria civile e in architettura ai fini della partecipazione ai concorsi pubblici. La modifica limita l'equipollenza alla partecipazione ai soli concorsi pubblici per borse di studio, alla stregua del parere rilasciato dal Consiglio Universitario nazionale nell'adunanza dell'8.2.2001.

Avverso tale limitazione ricorrono le parti in epigrafegià indicate che deduconodiversi aspetti del vizio di eccesso di potere e violazione degli art. 3, 4, e 97 della Costituzione.

Si é costituito in giudizio il Ministero intimato, che eccepisce preliminarmente vari profili di inammissibilità dell'impugnativa.

All'udienza del 24.6.2002 la causa é passata in decisione.

DIRITTO

In via preliminare deve essere esaminata l'eccezione sollevata dalla difesa statale di carenza di legittimazione attiva in capo alla Facoltà ricorrente perché organismo mancante di autonoma personalità giuridica rispetto all'Istituto Universitario di cui é parte.

Questa pregiudiziale, ancorché priva di riflessi pratici sullaprocedibilità del ricorso con riguardo alla concomitante presenza nella causa del Rettore in rappresentanza dell'IUAV ricorrente, pub trovare accoglimento con l'estromissione da giudizio della Facoltà di Pianificazione territoriale, Urbanistica ed Ambientale dell'IUAV stesso.

Non meritano accoglimento le altre eccezioni d'inammissibilità dell'impugnazione, per dedotta insussistenza di interesse attuale ad agire, in considerazione del carattere generale del provvedimento censurato.

E' noto, come da consolidata giurisprudenza, che gli atti a contenuto generale, cioé indirizzati ad una collettività o ad una categoria di soggetti nel suo complesso, possono essere connotati da aspetti precettivi di immediata lesività per interessi astrattamente tutelabili. Il decreto ministeriale contestato, non solo é astrattamente e direttamente lesivo degli interessi professionali degli urbanisti e píanificatori territoriali, limitandone l'accesso ai concorsi pubblici, ma é anche pregiudizievole per l'Istituto ricorrente, in quanto il valore legale della laurea rilasciata viene ad essere immediatamente compresso e compromesso dal provvedimento oggetto di impugnazione.

Nel vigente ordinamento, l'imputazione di un interesse ad un Ente pubblico avviene attraverso l'attribuzione di concreti poteri, idonei a consentire la cura, anche a mezzo di attivazione degli strumenti di tutela in via d'azione e per la difesa della propria sfera di competenza quando risulti lesa dai provvedimenti di un'altra Amministrazione.

Nella specie, dunque, non si può sostenere che l'IUAV, il quale ha attivato lo specifico corso di laurea, non abbia poi interesse diretto a protezione concreta sulla questione relativa all'equipollenza di tale titolo.

Nel merito, le tesi dell'Istituto ricorrente vanno condivise.

In proposito, si rammenta che l'originario testo del D.M. 11.5.2000, modificato dal D.M. 21.5.2001, in questa sede impugnato, recepisce un parere dei Consiglio universitario nazionale formulato nell'adunanza del 15.12.1999, il quale ha ritenuto che "nei limiti della partecipazione a pubblici concorsi ed in particolare, come nel caso in esame, per l'assegnazione di borse di studio, possa considerarsi equipollente la laurea in pianificazione territoriale, urbanistica e ambientale alle lauree in ingegneria civile e in architettura".

Nell'adunanza dell'8.2.2001 il C.U.N., con riferimento al quesito posto con richiesta del 17 gennaio precedente, ha affermato in linea generale che "la problematica dell'equipollenza tra titoli di studio universitari richiede oggi un approfondito esame - cui dovranno contribuire il M.U.R.S.T. e gli organismi istituzionalmente connessi con l'esercizio delle attività professionali - a seguito delle nuove disposizioni legislative in tema di didattica negli atenei e, in particolare, dopo che il D.M. n.509/1999 ha introdotto le classi di corsi di studio, precisando nell'art. 4, comma3, che i titoli di studio conseguito al termine di corsi di studio dello stesso livello, appartenenti alla stessa classe, hanno identico valore legale.

Quanto al parere del 15. 12.1999, il Consiglio universitario ha asserito che intendeva riferirlo al solo caso specifico allora prospettato (un concorso per borsa di studio) e ha affermato che rientra nella prassi attuale del Consiglio rilasciare pareri solo in relazione a singoli casi "sui quesiti come oggetto equipollente, non in termini di equipollenze in senso generale, ma con riferimento allo specifico caso che ha generato il quesito e in particolare, quando si tratta di concorsi, esaminando le caratteristiche del bando".

Ha concluso nel modo seguente: "Il C.U.N., nel confermare la sua prassi sopra citata, ribadisce quanto al caso specifico che trattandosi di concorso per l'assegnazione di borse di studio (e quindi per un'attività formativa e non per l'esercizio di una professione) non ravvisa motivo per precludere la partecipazione ai laureati in pianificazione territoriale, urbanistica e ambientale".

ll tenore alquanto ambiguo e sibillino degli enunciati non consente di evincere con chiarezza se il Consiglio universitario, affermando la prassi della decisone "caso per caso", si sia limitato a prendere in considerazione i soli concorsi per borse di studio, oppure in via, indiretta abbia affermato in generale l'esclusione dell'equipollenza per i restanti concorsi pubblici tra lauree in ingegneria e in architettura e laurea in pianificazione territoriale, in tal modo contravvenendo alla prassi conclamata nella stessa adunanza.

Nella prima ipotesi, non é congrua la motivazione del provvedimento ministeriale che esclude la suddetta equipollenzaper i concorsi che non abbiano ad oggetto il rilascio di borse di studio alla stregua di un parere, che invece, non ha considerato l'argomento.

Nella seconda ipotesi, il provvedimento é comunque viziato da mancanza di adeguata e approfondita motivazione nell'unico riferimento al parere del C.U.N., il quale, così interpretato, limiterebbe l'equipollenza ai soli concorsi per borse di studio e, nell'ambito, soltanto a quelli che comportano attività formativa senza accesso alle professioni.

E' noto, infatti, che alcune attività esercitabili dai pianificatori territoriali sono comuni alle attività degli ingegneri civili e degli architetti (cfr. artt. 15 e 17 del D.P.R. 5.6.2001 n. 328, che istituisce l'albo degli architetti, pianificatori, paesaggisti e conservatori, individuando il settore della pianificazione territoriale come settore comune di attività per tutte le suddette professionalità), così come sono comuni alle tre lauree alcune discipline di studi Universitari (cfr. D.M. 28.11.200, sulla determinazione delle classi delle lauree universitarie specialistiche).

Va considerato, inoltre, che un precedente parere del C.U.N., nell'adunanza del 16.12.1994, aveva riconosciuto l'equipollenza tra le lauree in pianificazione territoriale, in ingegneria civile, in ingegneria edile e in architettura ai fini dell'accesso ai concorsi pubblici per l'esercizio di alcune attività del ruolo di urbanista, in ragione del contenuto formativo dell'ordinamento didattico.

Dunque non sembra giustificata una generale esclusione di equipollenza per tutti i concorsi pubblici di accesso ad attività professionali.

Sussistono, pertanto e in ciascuna delle due prospettate e possibili ipotesi, i vizi di legittimità denunciati dell’Unversità ricorrente.

In conseguenza il ricorso deve essere accolto.

Sussistono motivi di compensazione in ordine alle spese processuali.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio - Sezione III-Bis, estromessa dal giudizio la Facoltà istante, accoglie il ricorso in epigrafe e, per l'effetto, annulla il provvedimento ministeriale impugnato.

Compensa interamente tra le parti le spese e gli onorari di lite.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglia del 24.6.2002.

PUBBLICATA MEDIANTE DEPOSITO IN SEGRETERIA il 12 dicembre 2002

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