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Armando Nocillo
Il Comune di Udine contro il “piano casa” della Regione Friuli Venezia Giulia: è incostituzionale
23 Novembre 2009
La barbara edilizia di Berlusconi
La legge regionale n. 19/2009 costituisce variante ai piani comunali, li depotenzia, espropria competenze a svantaggio dei beni comuni. Scritto per eddyburg

Il Comune di Udine ha deciso di provocare un caso politico e apre una battaglia contro la legge 11 novembre 2009, n. 19 “Codice dell'edilizia regionale”.

In un convegno tenuto il 20 novembre il sindaco Furio Honsell e l’assessore comunale alla pianificazione territoriale Mariagrazia Santoro hanno lanciato una sfida alla maggioranza di destra al comando della Regione sostenendo l’incostituzionalità della legge regionale nelle parti in cui costituisce l’interpretazione dell'intesa del 31 marzo 2009 tra Governo, Regioni e alcuni rappresentanti degli Enti locali, ormai nota come "piano casa".

Al convegno sono intervenuti anche Andrea Baldanza magistrato della Corte dei Conti Sez. Abruzzo e componente del Comitato scientifico dell’Istituto per la Finanza e l'Economia Locale; Paola Di Biagi, ordinario di Urbanistica all’Università di Trieste; Fabio Refrigeri, Vice coordinatore nazionale dell’ANCI e Sindaco di Poggio Mirteto (Ri); Roberto Tricarico, assessore all’ambiente, alle politiche per la casa e al verde del Comune di Torino.

La legge regionale è strutturata in due parti. Una è quella che dà il nome alla stessa e costituisce - nelle originarie intenzioni del legislatore regionale - la cornice ordinamentale unitaria e organica a cui fare riferimento per la disciplina dell'attività edilizia. L’altra parte è il "piano casa" del Friuli Venezia Giulia, pacchetto che si è aggiunto nel corso dell’iter della legge che ha mosso i primi passi sul finire del 2008.

Il Comune di Udine concentra il fuoco dell’attenzione su alcuni aspetti della legge regionale, in particolare verso il Capo VII, articoli 57, 58, 59 e 60, che detta “Disposizioni straordinarie per la riqualificazione del patrimonio edilizio esistente”.

Le disposizioni di legge prevedono espresse deroghe agli strumenti urbanistici vincolanti per i comuni, i quali si vedono sottratti qualsivoglia valutazione di congruità urbanistica, edilizia, paesaggistica e ambientale.

Un primo rilievo sollevato sta nel fatto che la legge estromettendo il comune nella gestione del territorio, gli nega la garanzia del principio di sussidiarietà sancito dagli articoli 114 e 118 della Costituzione.

Altro appunto viene mosso partendo dalla considerazione che l’intesa sancisce che le leggi regionali devono “… c) introdurre forme semplificate e celeri per l'attuazione degli interventi edilizi di cui alla lettera a) e b) in coerenza con i principi della legislazione urbanistica ed edilizia e della pianificazione comunale”. La legge regionale, invece, non tiene pressoché conto della pianificazione comunale dato che da essa deroga, discostandosi così dall’intesa.

Ulteriore rilievo che il Comune muove in ordine all’espropriazione di competenze in capo ai comuni, sta nella stessa legge urbanistica regionale 5/2007, il cui art. 3 espressamente riconosce che “La funzione della pianificazione territoriale è del Comune che la esercita nel rispetto dei principi di adeguatezza, interesse regionale e sussidiarietà…”.

La stessa legge 19/2009, nella parte ordinamentale costituente il codice dell’edilizia, riconosce al comune l’ente preposto al governo del territorio e al rilascio dei titoli abilitativi in conformità agli strumenti urbanistici.

Secondo il Comune di Udine, dunque, esiste nel corpo legislativo regionale un nucleo consolidato di competenze in materia di edilizia e urbanistica in capo ai comuni che costituisce un limite alla discrezionalità del legislatore regionale nelle materie individuate dall’art. 4 dello Statuto Regionale (legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1).

Inoltre secondo il Comune di Udine le attribuzioni riconosciute statutariamente alla regione trovano il proprio limite nell’art. 5 della Costituzione che garantisce il principio di autonomia degli enti locali ed il cui rispetto investe anche quelle a statuto speciale.

Alla luce di queste valutazioni il Comune di Udine chiede alla Presidenza del Consiglio dei Ministri di promuovere giudizio di legittimità costituzionale contro il Capo VII, articoli 57, 58, 59 e 60, della LR n. 19/2009, per violazione dell’art. 4 della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 e degli articoli 3 e 5 della Costituzione.

Se queste sono le ragioni di natura giuridica sulle quali il Comune di Udine ha impostato la propria battaglia, ricercando alleati nel mondo delle autonomie locali della regione, ulteriori sono poi le ragioni urbanistiche che preoccupano seriamente il Comune.

Anche se il Comune di Udine non muove una critica radicale all’intesa nazionale, per quanto l’assessore comunale abbia sottolineato che il rilancio dell’economia non passa necessariamente solo ed esclusivamente attraverso l’assorbimento di risorse nel settore delle costruzioni, sono però forti le critiche che rivolge all’impostazione della legge regionale.

Innanzitutto per quanto riguarda l’enorme durata: le deroghe ai piani urbanistici trovano applicazione per gli interventi edilizi che abbiano inizio entro cinque anni dall’entrata in vigore della legge, tempo ben maggiore rispetto ai 18 mesi contenuti nell’intesa e pure nella stragrande parte delle altre leggi regionali.

Altro punto sostanziale è che la legge regionale, a differenza di molte altre (Toscana, Veneto, Lombardia, Puglia, ecc.), esclude i comuni dal determinare se e in quali situazioni, in quali parti della città e del territorio, sulla base di valutazioni di sostenibilità urbanistica, paesaggistica e ambientale, le deroghe non possono trovare applicazione applicazione.

Per il Comune questo lede alle fondamenta il principio della pianificazione, fa diventare del tutto aleatoria e velleitaria ogni qualsivoglia volontà di pianificare la città e il territorio ed è tale da depotenziare il piano regolatore. Non a caso il Comune di Udine si chiede, retoricamente, se la legge regionale non abbia come obiettivo reale quello di eliminare la pianificazione urbana e territoriale.

Secondo il Comune questa impostazione scardina la politica urbanistica dei comuni, lasciandoli in una situazione di perenne balia e indeterminatezza programmatica. L’effetto sulla città, poi, sarà quello di privarla della qualità insediativa che non si misura solamente sulle quantità degli standard urbanistici o sull’azzonamento.

Il Comune ha inoltre stigmatizzato altri aspetti negativi che caratterizzano l’impostazione politica, culturale e progettuale del “piano casa” regionale.

La legge regionale produrrà effetti dirompenti sulla qualità delle parti della città esistente al di fuori dal nucleo storico centrale, ma anche nelle realtà urbane minori dove pure i piccoli incrementi volumetrici possono determinare effetti rilevanti sulla qualità, sulla riconoscibilità dei luoghi, spesso esprimenti una propria peculiarità e singolarità.

Il taglio della legge risponde anche ad una visione della città obsoleta separata in parti divise nella zonizzazione funzionale, laddove le zone A e simili costituiscono quelle e solo quelle meritevoli di una qualche attenzione, tali da essere escluse dall’applicazione delle norme in deroga dal piano regolatore.

Al di fuori di questa parte “nobile” della città, secondo il “piano casa” regionale, c’è il resto, il “brodo primordiale urbano” dove tutto è ammissibile, senza alcuna regola e governo pubblico. E sono proprio queste parti dell’organismo urbano, dove la legge esprime la sua banale e semplicistica indifferenza alla qualità spaziale, edilizia ed insediativa, nelle quali gli spazi vuoti possono essere sempre e comunque riempiti dai metri cubi dove non esiste alcuna idea di riqualificazione urbana.

In quest’ottica lo spazio pubblico è del tutto residuale e ininfluente a determinare la qualità della città (l’art. 58, 2° comma, lett. b) della legge costituisce una perla di rara anarchia incivile, del tutto ingovernabile) ed è trattato come mero standard quantitativo con uan visione ragionieristica.

Neppure lontanamente sfiora l’idea del legislatore che la vita delle persone in una città non avviene sulla base dell’azzonamento funzionale, ma della mixitè delle attività, delle relazioni fisiche, sociali, spaziali, dei rapporti morfologici e tipologici del costruito e no, di tutto ciò che è esterno all’abitazione. Togliendo al comune la potestà di pianificare il “brodo primordiale urbano” nell’interesse pubblico e generale, gli stessi beni comuni (la città dei cittadini, degli interessi comuni) vengono disconosciuti. Il modello è quello di una città sommatoria di individui chiusi nella propria casa.

Della bellezza, dell’accoglienza e dell’attrazione dello spazio urbano non c’è proprio traccia, né poteva esserci quando una legge è centrata esclusivamente sulle quantità edificabili e non sulla qualità urbana e insediativa, determinante per elevare la qualità dell’abitare e del vivere.

E non vale, è stato sottolineato, l’ipotesi di interpretare la legge come un tentativo di densificare il tessuto urbano consolidato, per contrastare la diffusione insediativa.

L’impronta ideologica della legge è molto forte ed è tutta incentrata sull’interesse piccolo e individuale del singolo. Ogni visione complessa della società e della città è totalmente assente, ridotta a semplificazione che denota anche una grande assenza di conoscenza.

Il Comune ha sottolineato che la legge esprime una forte povertà culturale e progettuale, del tutto estranea alla cultura urbanistica.

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