Premessa
Nel precedente documento, da me presentato alla VIII Commissione il 20 aprile 1999, si delineavano i temi generali che avrebbero dovuto essere alla base del successivo lavoro parlamentare per la predisposizione di una nuova legge-quadro per il governo del territorio
Il dibattito che ne è seguito in Commissione, e le audizioni svolte a partire dall’inizio del mese di settembre, hanno apportato importanti e approfonditi contributi alla discussione e, al tempo stesso, registrato l’esistenza di un ampio consenso sulla impostazione generale del problema che tale documento prospettava.
Questo secondo documento è articolato in "schede" che cercano di sviluppare, per ora senza una specifica veste normativa, ma con linguaggio discorsivo (e qualche inevitabile ripetizione, dovuta alla natura omogenea delle schede) i temi proposti e di affrontare in modo più ravvicinato ed analitico i molti problemi da risolvere. Esso vuole quindi rappresentare un ulteriore e più elaborato contributo del relatore alla riflessione del Comitato Ristretto e di tutta la Commissione, con l' obbiettivo di giungere, dopo un approfondito confronto di merito, e con l'apporto sostanziale del governo, alla formulazione di un testo in forma di articolato che sia in grado di raccogliere il più vasto consenso tra i gruppi parlamentari e di evidenziare gli eventuali nodi residui emersi nella discussione.
SCHEDA 1 : CARATTERE DELLA LEGGE NAZIONALE
SCHEDA 2 : STATO, REGIONI, PROVINCIE, COMUNI, CITTA' METROPOLITANE
SCHEDA 3 : I PRINCIPI GENERALI
SCHEDA 4 : STRUMENTAZIONE TERRITORIALE ED URBANISTICA
SCHEDA 5 : DELEGHE AL GOVERNO (TESTO UNICO E RIORDINO FISCALE)
SCHEDA 6 : NORME TRANSITORIE E SUPPLETIVE
1. La legge riconosce e promuove l’autonomia delle Regioni e degli Enti Locali.
2. Essa è dunque una legge che definisce i princìpi fondamentali ai quali tale autonomia si deve ispirare, le modalità per la concertazione e la semplificazione normativa a tutti i livelli istituzionali, le caratteristiche metodologiche essenziali nella predisposizione della strumentazione urbanistica in tutto il territorio nazionale, le disposizioni fondamentali in materia di tutela del territorio e degli immobili che lo compongono, le norme in materia di regime giuridico e fiscale degli immobili, il ruolo dello Stato e dei suoi organi nelle materie di residua competenza statale, ed il ruolo di Regioni, Provincie, Comuni, Città metropolitane.
I princìpi nazionali sono coerenti con le direttive e gli orientamenti generali assunti dall’Unione Europea e con gli obblighi derivanti da accordi internazionali con riferimento ai temi del territorio e dell’ambiente.
1. La nuova legge-quadro nazionale dovrebbe carattere fondativo rispetto alla futura legislazione in materia di territorio. Ciò comporta, naturalmente, la esplicita abrogazione di tutte le norme nazionali attualmente vigenti che non risultino coerenti con i princìpi da essa dettati o che non appartengano più al campo delle competenze dirette dello Stato.
2. La legislazione statale così residuata verrà ricomposta in un Testo Unico Nazionale.
Anche le Regioni dovranno dotarsi di un Testo Unico delle proprie leggi e disposizioni, ed adottare provvedimenti di semplificazione e di delegificazione coerenti con le disposizioni delle leggi nazionali in materia. (vedi anche scheda 3.10 "Testi Unici", pag. 9)
1. L’esigenza di garantire ai cittadini e agli operatori economici e sociali, operanti in qualunque parte del territorio nazionale, una effettiva certezza dei diritti e dei doveri in materia di tutela e di trasformazione del territorio, è incompatibile con la inadempienza, comunque motivata, da parte delle Regioni e degli Enti Locali, nella attuazione dei princìpi e delle disposizioni nazionali.
2. A fronte di tale eventuale inadempienza, si può pensare - utilizzando la logica della "legislazione concorrente" tipica di vari Stati federali - alla predisposizione da parte del Parlamento di "norme suppletive", intendendo con tale termine norme attuative dei princìpi nazionali, la cui entrata in vigore in una determinata Regione è automatica se, entro una data prefissata dalla legge nazionale, la medesima Regione non abbia provveduto a legiferare in modo autonomo, e la cui efficacia cessa quando la Regione stessa provveda a sanare la propria inadempienza.
3. Le Regioni potranno, a loro volta, prevedere "norme suppletive" nel caso di inadempienza degli Enti Locali nell’esercizio di specifici poteri normativi loro trasferiti o delegati.
4. Analogamente, nel caso di mancata predisposizione degli strumenti territoriali e urbanistici da parte degli Enti Locali preposti, Stato e Regioni - con riferimento alle rispettive competenze - possono emanare "norme di salvaguardia" in grado di inibire determinate trasformazioni del territorio sino a quando i medesimi strumenti non siano stati predisposti e approvati.
- Indirizzo, coordinamento, legislazione di principio, norme suppletive e di salvaguardia, poteri sostitutivi;
- Recepimento delle direttive e degli indirizzi formulati dall'Unione Europea, nonché da altri accordi e intese internazionali (ad esempio "Agenda 21");
- Determinazione del Quadro Nazionale di riferimento (oppure "Linee fondamentali") dell’assetto del territorio con riferimento ai valori naturali e ambientali, alla difesa del suolo e alla articolazione territoriale delle reti infrastrutturali e delle opere di competenza statale, nonché al sistema delle città e delle aree urbane.[cfr. art. 52, primo comma, D.Lg.vo n.112/1998)
- Interventi relativi alla difesa nazionale o alla prevenzione da grandi rischi;
- Istituzione di nuovi parchi nazionali o modifica dei parchi nazionali esistenti;
- Emanazione diretta di norme nelle residue materie di specifica competenza statale; (cfr. art. 54, D.Lg.vo n. 112/1998)
- Istituzione di un Osservatorio Nazionale sullo stato del territorio, d ' intesa con le Regioni e gli Enti Locali, che predisponga e tenga aggiornata una banca dati sulla pianificazione del territorio, sullo stato di attuazione dei piani urbanistici, sulle disposizioni in materia di tutela, sui rischi connessi al verificarsi di calamità naturali, e aperta alla consultazione di soggetti pubblici, operatori, associazioni. L’Osservatorio predispone e presenta al Parlamento, ogni tre anni, una relazione sullo stato del territorio nazionale.
- Nell'esercizio delle proprie funzioni lo Stato utilizza il metodo dell'intesa con le Regioni e gli Enti Locali, avvalendosi delle Conferenze Stato-Regioni e Stato-Città e autonomie locali.
- Emanano autonome leggi nel rispetto dei princìpi dettati dalla legge nazionale;
- Definiscono norme suppletive, norme di salvaguardia, e poteri sostitutivi per i casi di inadempienza degli Enti Locali;
Esercitano le funzioni di indirizzo e coordinamento;
- Determinano il Quadro Regionale di riferimento per la tutela del territorio, dell’ambiente,
dei beni culturali, e per la realizzazione delle infrastrutture di interesse regionale, ed i criteri generali della pianificazione territoriale ed urbanistica.
- Istituiscono parchi e aree protette;
- Sono trasferite alle Regioni e agli Enti Locali tutte le funzioni amministrative non espressamente mantenute allo Stato dal D.Lg.vo n. 112/1998.
- Delegano o trasferiscono agli Enti Locali tutte le funzioni che possono essere da essi
direttamente esercitate, e ne verificano il corretto utilizzo.
- Istituiscono l’Osservatorio Regionale sullo stato del territorio con modalità coerenti con
quelle utilizzate per l’istituzione dell’Osservatorio Nazionale;
- Nell’esercizio delle proprie funzioni, le Regioni e le Provincie autonome utilizzano il metodo della concertazione con gli Enti Locali.
- Predispongono e approvano il piano territoriale provinciale;
- Convocano la Conferenza Territoriale Provinciale. (vedi scheda 3.3 "Concertazione", pag. 7)
- Predispongono e approvano i piani urbanistici comunali;
- Convocano la Conferenza Urbanistica Comunale; (vedi scheda 3.3 "Concertazione", pag. 7)
- Rilasciano le concessioni e le autorizzazioni previste dalle leggi;
- Definiscono entità e modalità di corresponsione degli oneri di urbanizzazione, sulla base
delle disposizioni regionali;
- Esercitano la vigilanza sull’attività urbanistica ed edilizia;
Attuano i piani urbanistici comunali con interventi diretti, con interventi dei privati e con società miste;
- Possono esercitare le proprie funzioni anche in forma associata con altri Comuni,sia utilizzando Enti già istituiti (ad esempio le Comunità montane), sia con nuove forme associative finalizzate alla pianificazione del territorio, dei servizi, dei trasporti.
- Ove costituite, esercitano le funzioni attribuite a Provincie e Comuni con riferimento al territorio di propria competenza;
- Convocano la Conferenza Metropolitana, sostitutiva della Conferenza Territoriale e Urbanistica.
Sono di competenza del Comune tutte le funzioni non esplicitamente attribuite dalla legge, nazionale e regionale, alla Regione o alla Provincia.
Inoltre Stato e Regioni, ciascuno nell’ambito delle proprie competenze, attribuiscono a Provincie e Comuni tutte le funzioni che possono essere dagli stessi direttamente esercitate, eventualmente anche in forma associata..
1.La tutela dell’ambiente, dell’integrità fisica del territorio e della sua identità culturale sono il presupposto di ogni trasformazione territoriale ed urbanistica.
2.L’uso e la trasformazione del territorio, definiti per mezzo di piani territoriali e urbanistici, trovano i propri limiti nella necessità di preservare le risorse non rinnovabili, di favorire il recupero di risorse rinnovabili andate perdute o degradate, di ridurre i danni per il territorio e per l’ambiente derivanti da forme di inquinamento di qualunque natura.
3. L’uso e la trasformazione del territorio devono dare priorità alla riqualificazione del territorio già urbanizzato rispetto all’utilizzo di territorio non urbanizzato, e fondarsi su un documentato bilancio delle risorse naturali disponibili. (Ad esempio bilancio idrico)
4. I Quadri di riferimento nazionale e regionale sulla tutela del territorio, dell’ambiente, dei beni culturali, delle infrastrutture, definiscono e aggiornano i criteri sulla base dei quali deve essere predisposta la pianificazione territoriale ed urbanistica, ed i limiti consentiti per le possibili trasformazioni, in modo tale che il relativo bilancio ecologico risulti positivo.
5. I piani di settore ed i vincoli relativi alla tutela ambientale e dei beni culturali, alla difesa del suolo, al rischio sismico, sono recepiti dalla pianificazione territoriale ed urbanistica e armonizzati tra loro con le procedure di concertazione previste dalla legge.
1. La concertazione è il metodo adottato da tutti i soggetti istituzionali per la predisposizione delle previsioni territoriali ed urbanistiche, per il loro aggiornamento e la loro modifica.
2. Lo Stato si avvale, a questo scopo, delle Conferenze Stato-Regioni e Stato-Città e autonomie locali.
3. Le Regioni istituiscono, al medesimo scopo, apposite Conferenze Regione-Enti Locali.
4. La predisposizione dei piani territoriali ed urbanistici è realizzata, dall’Ente titolare di questa funzione, con il concorso e la concertazione (co-pianificazione) con tutti i soggetti aventi titolo ad apporre vincoli, predisporre piani di settore, realizzare e gestire infrastrutture fondamentali, amministrare parchi nazionali e regionali, esprimere pareri, e con tutti i soggetti interessati operanti nel territorio di competenza.
5. La sedi istituzionali della concertazione sono la Conferenza Territoriale,convocata dalla Provincia, per l’esame dei piani territoriali provinciali, e la Conferenza Urbanistica, convocata dal Comune, per l’esame dei piani urbanistici comunali.
6. La Conferenza Territoriale e la Conferenza Urbanistica esaminano e discutono la proposta di piano presentata, rispettivamente, dalla Provincia e dal Comune,provvedono al recepimento e al coordinamento di tutte le disposizioni vigenti riferite al territorio in questione, e assumono decisioni con le stesse modalità previste dalle leggi vigenti per la Conferenza di Servizi.
7. Tali decisioni sono impegnative per tutti i soggetti convenuti, e tengono luogo di ogni parere o atto di competenza dei medesimi soggetti.
8. Le decisioni della Conferenza Territoriale e della Conferenza Urbanistica non possono modificare, senza il consenso delle amministrazioni interessate, le disposizioni in materia di tutela dei beni culturali, dell’ambiente, e quelle relative al rischio idrogeologico e al rischio sismico.
9. Qualora un piano territoriale provinciale o un piano urbanistico comunale siano stati approvati con le procedure di concertazione previste dalla presente legge, i poteri statali di integrazione degli elenchi dei beni ambientali sottoposti a vincolo sono esercitabili solo in presenza di un fatto sopravvenuto o di una motivata riconsiderazione dell’interesse pubblico, e recepiti dai medesimi piani con la stessa procedura di concertazione.
1. I soli piani che producono effetti direttisull’usoe sulla trasformazione del territorio sono i piani urbanistici comunali, nei quali sono esplicitamente previste tutte le disposizioni riguardanti la tutela del territorio e degli immobili che lo compongono e tutte le norme e le prescrizioni, anche di carattere settoriale, relative alla loro conservazione e adeguamento funzionale o alla loro possibile trasformazione urbanistica, nonché le disposizioni relative alle infrastrutture, alle attrezzature, e ai servizi pubblici.
2. Esso rappresenta dunque la "Carta unica" delle previsioni e delle disposizioni relative al territorio del Comune.
1. Le concessioni e le autorizzazioni sono rilasciate dal Comune con un unico atto comprensivo di altre autorizzazioni, nulla osta, pareri e assensi di tutte le altre autorità, anche statali, eventualmente competenti.
2. La legge regionale disciplina le modalità per la costituzione e il funzionamento dello sportello unico per le concessioni e le autorizzazioni da parte dei Comuni, a tale scopo eventualmente anche associati tra loro, e fornisce loro tutta l’assistenza necessaria.
1. La pianificazione territoriale ed urbanistica predisposta con le modalità della presente legge non è soggetta, dopo la sua approvazione da parte dell’Ente Locale competente, ad alcun controllo di merito da parte di Enti pubblici di scala territoriale maggiore, che possono esercitare soltanto una verifica di conformità del piano alle disposizioni dagli stessi Enti emanate e alle determinazioni delle Conferenza Territoriale e della Conferenza Urbanistica.
2. Non è ammessa inadempienza nella attuazione delle leggi nazionali e regionali.
3. Nel caso in cui, per qualunque motivo, si verifichi una inadempienza, si possono ipotizzare le seguenti forme di intervento:
- Nel caso di inadempienza rispetto alla emanazione di norme, l’entrata in vigore di norme suppletive.
- Nel caso di inadempienza rispetto ad atti determinati, l’adozione di interventi sostitutivi.
- Nel caso di inadempienza rispetto alla approvazione di piani territoriali e urbanistici, l’emanazione di norme straordinarie di salvaguardia in grado di inibire determinate attività di trasformazione del territorio sino alla approvazione dei piani medesimi, la sospensione dei finanziamenti per opere pubbliche, nonché la nomina di commissari ad acta.
1. La procedura di formazione dei piani territoriali ed urbanistici deve prevedere adeguate occasioni di informazione e di consultazione delle forze economiche e sociali, delle associazioni operanti sul territorio, e di tutti i cittadini.
2. Le leggi regionali prevedono lemodalità per lo svolgimento della consultazione, che avviene sulla base di una proposta di piano formulatadall’Ente locale interessato, la quale evidenzi in modo esplicito le scelte fondamentali e la valutazione delle loro prevedibiliconseguenze sull’assetto del territorio considerato, e che deve avere luogoprima della conclusione delle Conferenze Territoriali o Urbanistiche.
1. Il Comune esercita la vigilanza in materia di attività urbanistica ed edilizia.
2. Ogni violazione delle norme urbanistiche è punita sulla base della legge nazionale.
3. Essa comporta la demolizione dei manufatti abusivi da parte del proprietario e, in caso di inadempienza, il trasferimento a titolo gratuito al patrimonio pubblicodel manufatto e dell’area di pertinenza, e la sua demolizione a spese del proprietario medesimo.
1. Il piano urbanistico operativo comunale individua gli immobili suscettibili di trasformazione urbanistica nel periodo di tempo corrispondente alla durata della propria validità, e li include in comparti urbanistici, nei quali i diritti edificatori e le obbligazioni verso il Comune sono ripartiti sulla base del valore dei beni da ogni proprietario posseduti in rapporto al valore totale degli immobili inclusi nel comparto.(vedi scheda 4.8 "Comparto urbanistico", pag. 13)
2. Nelle parti del territorio incluse nel piano urbanistico operativo, ma non incluse in comparti urbanistici, possono essere vincolati immobili per la realizzazione di infrastrutture, attrezzature, servizi pubblici e aree verdi. Tali immobili sono espropriati dal Comune prevedendo, entro tempi certi fissati dalla legge nazionale, un equo ristoro a favore degli aventi diritto, o forme di indennizzo compensativo.
3. Nelle parti del territorio comunale non incluse nel piano urbanistico operativo, il Comune acquista immobili, da includere nel proprio demanio, al valore corrente del mercato.
1. Le norme statali in materia di territorio e urbanistica sono raccolte in un Testo Unico Nazionale.
2. Esso raggruppa le norme vigenti che siano relative a competenze dello Stato e conformi ai princìpi della legge, ed abroga esplicitamente le norme non aventi tali requisiti.
3. Le leggi nazionali emanate dopo la data di entrata in vigore del Testo Unico Nazionale devono esplicitamente abrogare, modificare, integrare le norme del Testo Unico medesimo.
4. Le Regioni raccolgono e coordinano la propria legislazione in materia di territorio e urbanistica in un Testo Unico Regionale, aggiornato con le stesse modalità previste per il Testo Unico Nazionale.
1. Indica gli indirizzi generali ai quali si deve ispirare la pianificazione territoriale ed urbanistica, gli elementi fondamentali per la tutela del territorio, dell’ambiente, del paesaggio, dei beni culturali, le caratteristiche delle grandi infrastrutture e del sistema dei trasporti, le misure di prevenzione nei confronti dei rischi idrogeologici e sismici, le previsioni in materia di parchi nazionali e di aree protette, le politiche settoriali.
2. Fanno parte integrante del Quadro Nazionale i princìpi e le disposizioni contenute nelle norme nazionali vigenti in materia di tutela e pianificazione del territorio.
4.2 Quadro Regionale di riferimento
1. Indica, con riferimento al territorio regionale, gli indirizzi relativi alle materie previste dal Quadro Nazionale, precisando inoltre gli ulteriori elementi di tutela del territorio, dell' ambiente, della natura e delle bellezze naturali, nonchè le scelte infrastrutturali considerate fondamentali, le politiche settoriali regionali, e le direttive sulle quali si deve basarela pianificazione degli Enti Locali.
2. Il Quadro Regionale indica inoltre i criteri per la localizzazione delle infrastrutture, per il dimensionamento delle previsioni urbanistiche, per la determinazione degli oneri di urbanizzazione, per la definizione degli standard urbanistici.
3. Il Quadro Regionale deve essere coerente al Quadro Nazionale.
4. In caso di conflitto tra Quadro Nazionale e Quadro Regionale, decide sulle questione il Consiglio dei ministri, sentita la Regione interessata e la Conferenza Stato-Regioni.
1. Il Piano Territoriale Provinciale ha carattere strutturale, definisce gli elementi fondamentali dell’assetto del territorio e del sistema infrastrutturale, ed i criteri per la valutazione del dimensionamento delle previsioni urbanistiche.
2. Esso ha il valore e gli effetti dei piani di tutela nei settori della protezione della natura, della tutela dell’ambiente, delle acque, e della difesa del suolo, e della tutela delle bellezze naturali (cfr. art. 57, D.Lg.vo n. 112/1998), e recepisce gli indirizzi e le prescrizioni derivanti dal Quadro Nazionale, dal Quadro Regionale, o da altri piani di settore.
3. Il Piano Territoriale ha una durata a tempo indeterminato.
4. Il Piano Territoriale predisposto dalla Provincia, è approvato dalla Provincia medesima dopo la conclusione della Conferenza Territoriale prevista dalla legge.
5. L 'aggiornamento o la modifica del Piano Territoriale sono predisposti ed approvati con le stesse modalità previste per la prima predisposizione e approvazione.
Il Comune predispone il piano urbanistico strutturale e il piano urbanistico operativo.
a) Il Piano Urbanistico Strutturale
1. Il piano urbanistico strutturale ha il medesimo valore e gli effetti del Piano Territoriale Provinciale, di cui recepisce le disposizioni, definisce gli elementi del territorio comunale considerati costitutivi, invarianti, o consolidati, ed ha durata a tempo indeterminato.
2. Esso indica gli obbiettivi generali in termini di prestazioni urbane e ambientali, i criteri per la valutazione del fabbisogno abitativo, per la individuazione di immobili idonei a soddisfare il fabbisogno arretrato di servizi, e le parti del territorio non suscettibili di trasformazione urbanistica o di consolidata urbanizzazione, nonché gli immobili assoggettati a tutela.
3. Esso indica le parti del territorio nelle qualii piani urbanistici operativi possono invece prevedere interventi di trasformazione urbanistica, distinguendole secondo caratteristiche di omogeneità (aree dismesse, da ristrutturare, interstiziali, di nuovo insediamento, ecc.).
4. Esso definisce inoltre le regole per gli interventi di manutenzione urbana e la normativa tecnica (o "regolamento") relativa agli immobili assoggettati a tutela, agli interventi e alle funzioni urbane ammissibili nelle parti del territorio comunale di consolidata urbanizzazione, o non suscettibili di trasformazione urbanistica, o comunque non incluse nei piani urbanistici operativi, anche distinguendole per categorie omogenee. (ad esempio: città storica, aree di consolidata urbanizzazione, aree agricole, aree di particolare pregio ambientale, ecc.).
5. Il piano urbanistico strutturale viene approvato dal Comune dopo la conclusione della Conferenza Urbanistica Comunale. Esso viene aggiornato o modificato dal Comune con le stesse modalità previste per la sua prima predisposizione,e non sono ammesse altre modalità di aggiornamento o modifica. [Ciò comporta la esplicita abrogazione di tutti gli istituti derogatori alla pianificazione urbanistica stratificatisi nella legislazione nazionale].
b) Il Piano Urbanistico Operativo
1. Recepisce gli indirizzi e le prescrizioni del piano urbanistico strutturale. Esso individua gli immobili soggetti a trasformazione urbanistica e li include in comparti urbanistici fornendo, per ogni comparto, indicazioni specifiche sulle trasformazioni ammissibili, le loro quantità in termini edificatori, le riserve a favore del Comune. Esso inoltre, nelle parti del territorio comunale non soggette a trasformazione urbanistica, può individuare gli immobili da sottoporre a vincolo finalizzato alla espropriazione per la realizzazione di infrastrutture, di attrezzature, di servizi pubblici e di aree verdi.
2. Il piano urbanistico operativo include gli interventi previsti dal programma pluriennale per le opere pubbliche, quantifica gli oneri finanziari a carico del Comune per la realizzazione degli interventi di propria competenza, e ne indica le fonti di finanziamento.
3. Il piano urbanistico operativo viene approvato dal Comune, ed ha la durata di cinque anni.
4. Il Comune può, qualora ciò risulti opportuno, convocare la Conferenza Urbanistica per sottoporre alla medesima il piano urbanistico operativo prima della sua approvazione.
5. Il piano urbanistico operativo viene aggiornato o modificato dal Comune con le stesse modalità previste per la sua prima predisposizione, non può modificare il piano urbanistico strutturale,enon sono ammesse altre modalità di aggiornamento o modifica.
1. Ove costituite, le Città metropolitane predispongono il Piano Territoriale Metropolitano, il quale sostituisce, a tutti gli effetti e con le stesse modalità, con riferimento al territorio di competenza, il Piano Territoriale Provinciale e il Piano strutturale comunale.
2. Esse predispongono inoltre il Piano Urbanistico Operativo Metropolitano che sostituisce, a tutti gli effetti, il Piano Urbanistico Operativo Comunale.
1. I piani di settore, comunque denominati, mantengono la loro autonoma validità sino alla approvazione, con le modalità di concertazione previste dalla legge, dei piani territoriali provinciali e dei piani urbanistici comunali, i quali includono anche tutte le prescrizioni di carattere settoriale.
2. Qualora un nuovo piano di settore sia approvato dalla autorità competente successivamente alla approvazione del piano territoriale o dei piani urbanistici, a seguito di un fatto sopravvenuto o di una motivata riconsiderazione dell’interesse pubblico, la medesima autorità chiede alla Provincia e al Comune interessati la convocazione della Conferenza Territoriale e della Conferenza Urbanistica per l’immediato recepimento negli strumenti urbanistici delle direttive in tale piano di settore contenute.
1. I vincoli finalizzati alla espropriazione sono previsti esclusivamente dal piano urbanistico operativo e la loro validità decade al termine della durata dello stesso piano, se entro tale data non sia stato deliberato l’esproprio dell’immobile sottoposto a vincolo.
[ ALTRA SOLUZIONE: Il vincolo può essere reiterato una sola volta. In tale caso la legge prevede un indennizzo, anche in forma compensativa, a favore del proprietario per il pregiudizio che la reiterazione del vincolo può comportare a danno del proprietario medesimo].
2. Il bilancio del Comune prevede uno specifico stanziamento per l’acquisizione degli immobili vincolati e le fonti di entrata che ne assicurano la copertura finanziaria.
3. Nei comparti urbanistici, in luogo della apposizione, su specifici immobili, di vincoli finalizzati alla espropriazione, il Comune indica la quantità e, ove necessario, la localizzazione degli immobili da cedere gratuitamente al Comune medesimo per la realizzazione di attrezzature, servizi pubblici, e di aree verdi.
1. Il comparto urbanistico è un insieme di immobili perimetrato dal Piano urbanistico operativo comunale, che ne fissa le possibili trasformazioni urbanistiche ed edilizie, la volumetria complessiva, le tipologie di intervento, le funzioni urbane ammissibili, i diritti edificatori e la quantità di immobili da cedere gratuitamente al Comune per la realizzazione di attrezzature, servizi, aree verdi, edilizia residenziale pubblica, ed altre disposizioni ritenute utili.
2. I diritti edificatori attribuiti al comparto, espressi in termini volumetrici o di superficie sono certificati dal Comune, e sono ripartiti tra i proprietari in proporzione alla quota, da ciascuno di essi detenuta, del complessivo imponibile accertato ai fini della Imposta Comunale sugli Immobili (eventualmente anche calcolato come media di alcuni anni precedenti, ad esempio cinque anni)di tutti gli immobili inclusi nel comparto. Nel caso siano inclusi nel comparto suoli precedentemente classificati come non edificabili, l’imponibile ICI è determinato dall’Ufficio Tecnico Erariale sulla base dei valori accertati per altri immobili aventi caratteristiche analoghe.
3. Fermi restando i diritti edificatori spettanti ai proprietari inclusi nel comparto, il piano urbanistico operativo attribuisce al Comune, a titolo gratuito, una quota aggiuntiva di diritti edificatori, finalizzata alla realizzazione di attrezzature e servizi pubblici, nonché di edilizia residenziale pubblica.
4. La Regione fissa i limiti minimi e massimi della quota di diritti edificatori attribuiti gratuitamente al Comune nei comparti da parte del piano urbanistico operativo comunale.
5. Il comparto urbanistico può essere attuato direttamente dal Comune mediante acquisizione dei diritti edificatori, oppure da privati, e da società miste costituite dal Comune e dal altri soggetti pubblici e privati, sulla base di apposito convenzionamento.
6. I detentori, singoli o tra loro associati, di una quota superiore al 50 % dei diritti edificatori complessivi attribuiti ad un comparto urbanistico, possono decidere la attivazione del comparto stesso. In tale caso essi acquisiscono mediante procedura di esproprio, al prezzo fissato sulla base del valore venale dall’Ufficio Tecnico Erariale, i rimanenti diritti edificatori da quei detentori che abbiano rifiutato di partecipare alla attivazione del comparto.
7. Nel caso di inerzia dei proprietari del comparto, il Comune può decidere l 'esproprio degli immobili inclusi del comparto medesimo e procedere alla sua attuazione direttamente, o per mezzo di società miste, o di operatori privati scelti con procedure di evidenza pubblica.
8. In occasione della attuazione di comparti urbanistici, o della realizzazione di opere pubbliche, è inoltre prevista la facoltà, per gli operatori, di avanzare specifiche proposte organizzative e finanziarie al Comune il quale decide, ove le ritenga meritevoli di attenzione, per mezzo di procedure di evidenza pubblica, dando priorità - a parità di altre condizioni - alle proposte avanzate dai proprietari di immobili sottoposti a vincolo o inclusi nel comparto interessato.
9. I diritti edificatori sono liberamente commerciabili, ma non possono essere trasferiti in altri Comparti diversi da quello al quale sono stati attribuiti. [La limitazione nasce dalla necessità di evitare trasferimenti volumetrici da un comparto ad un altro, in violazione del dimensionamento edificatorio dei comparti e dei servizi pubblici definito dal piano urbanistico operativo]
1. I piani urbanistici dei Comuni devono prevedere una adeguata dotazione di immobili per attrezzature e sevizi pubblici, che le Regioni definiscono in termini di prestazioni e, ove ritenuto necessario, in termini quantitativi minimi.
2. Le Regioni possono anche prevedere, per particolari attrezzature di interesse pubblico
(ad es. parcheggi), la possibilità per i privati di concorrere alla loro realizzazione e gestione.
3. In tale caso il privato opera sulla base di una convenzione con il Comune oppure per mezzo di una società mista con il Comune medesimo.
4. Nei comparti urbanistici gli standard sono inclusi nella quota di immobili e di diritti edificatori di cui è prevista la cessione al Comune.
Per la realizzazione degli interventi previsti dal piano operativo nei comparti urbanistici, il Comune può costituire, con altri soggetti pubblici e privati, apposite società, alle quali può anche essere delegata la realizzazione delle attrezzature e dei servizi pubblici previsti nel comparto stesso, e le relative procedure di esproprio degli immobili interessati, nonché la attuazione di comparti, sia per iniziativa del Comune, sia in caso di inerzia da parte dei proprietari o di un loro rifiuto di partecipare all’iniziativa.
1. I Comuni provvedono al rilascio di titoli abilitativi alla attività edilizia mediante lo strumento dello sportello unico.
2. Le Regioni possono prevedere i casi nei quali l’attività edilizia non richieda specifiche autorizzazioni preventive, specificando le modalità di vigilanza sulla medesima attività, anche mediante apposite agenzie.
3. Sono in ogni caso soggette a concessione le opere relative a trasformazioni urbanistiche e gli interventi su immobili oggetto di specifica tutela da parte del piano urbanistico strutturale.
1. Nel comparto urbanistico sono esenti da ogni imposta sui trasferimenti di proprietà tutti gli atti di compravendita finalizzati alla realizzazione del comparto medesimo. Tali imposte si applicano, al momento della approvazione del progetto relativo al comparto da parte del Comune, solo alle eventuali plusvalenze finali derivanti da atti di compravendita intervenuti per consentire l’attivazione del comparto medesimo.
1. Qualora le opere risultino già inserite nel piano urbanistico strutturale dei Comuni interessati, il progetto delle medesime è recepito nei piani urbanistici operativi dei Comuni stessi.
2. In caso contrario, la amministrazione competente chiede la convocazione della Conferenza Urbanistica per il recepimento del progetto delle opere in questione nel piano urbanistico strutturale e, ove del caso, nel piano urbanistico operativo dei Comuni interessati.
Il Governo è delegato ad emanare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge-quadro un Testo Unico Nazionale delle leggi nazionali in materia di territorio e urbanistica sulla base dei seguenti principi:
a) conformità con i principi e le disposizioni della legge-quadro
b) si tratti di materie appartenenti alle residua competenza dello Stato
Il Testo Unico abroga in modo esplicito tutte le norme nazionali non aventi i due requisiti precedenti.
[AVVERTENZA: Il governo sta già predisponendo Testi Unici delle leggi attualmente vigenti in materia di ambiente e tutela del territorio, e di urbanistica ed espropriazione, sulla base di una specifica delega del Parlamento prevista dalla legge 8 marzo 1999, n. 50. Tali Testi Unici devono essere predisposti entro il 31 dicembre 2001. Poiché la nuova legge-quadro potrebbe restringere in modo significativo le norme nazionali di residua competenza dello Stato e rendere incompatibili con i suoi princìpi talune norme vigenti, è necessaria una tempestiva azione di coordinamento.]
Il governo è delegato ad emanare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge-quadro, nuove norme relative alla fiscalità immobiliare sulla base dei seguenti principi:
a) progressiva eliminazione di ogni imposta sui trasferimenti di proprietà
b) affidamento ai Comuni di tutte le funzioni relative all’ICI, inclusa la possibilità di una graduazione delle aliquote in funzione della rilevanza sociale delle trasformazioni urbanistiche o degli oneri derivanti da vincoli urbanistici, e mantenendo allo Stato le funzioni di indirizzo e di vigilanza.
c) progressivo allineamento del trattamento fiscale dei redditi derivanti dalla locazione di immobili a quello definito per i redditi derivanti da investimenti finanziari.
La Legge-quadro, prevede norme transitorie aventi per oggetto le seguenti materie:
- I tempi per l’approvazione, da parte delle Regioni e degli Enti Locali, dei provvedimenti normativi o attuativi previsti dalla legge-quadro.
- Norme di raccordo tra la legislazione vigente e le disposizioni della legge-quadro, in attesa della emanazione del Testo Unico Nazionale (questione dei vincoli di inedificabilità ultra quinquennali e loro indennizzabilità, permanenza delle norme e dei piani sovra-ordinati sino alla attivazione della procedura di Concertazione, ecc.).
Allegate alla legge-quadro sono emanate norme suppletive la cui entrata in vigore è differita e subordinata al verificarsi di determinate inadempienze da parte delle Regioni e degli Enti Locali.
Le norme suppletive avranno per oggetto le seguenti materie:
- Sussidiarietà
- Concertazione
- Unicità del piano urbanistico
- Sportello unico e procedure
- Piani Territoriali e Piani Urbanistici
- Comparti Urbanistici