L'articolo 2, comme 1, del Ddl della Regione Veneto a sostegno del settore edilizio recita così: “[…] in deroga alle previsioni dei regolamenti comunali e degli strumenti urbanistici e territoriali comunali provinciali e regionali, è consentito l'ampliamento degli edifici esistenti nei limiti del 20 per cento del volume se destinati ad uso residenziale e del 20 per cento della superficie coperta se adibiti ad uso diverso (nostra sottolineatura)”. Unico limite, quello disposto dal comma 2: “L’ampliamento di cui al comma 1 deve essere realizzato in contiguità rispetto al fabbricato esistente; ove ciò risulti materialmente o giuridicamente impossibile potrà essere autorizzata la costruzione di un corpo edilizio separato, di carattere accessorio e pertinenziale”.
Proviamo ad applicare questa regola a uno qualsiasi dei capannoni esistenti nelle migliaia di zone industriali e artigianali del Veneto. Poiché il "non residenziale" comprende tutte le altre destinazioni, sarà permesso realizzare uffici, centri direzionali o alberghi che non necessariamente devono svilupparsi su un solo livello. Perché dunque non andare all'insù? Il limite infatti riguarda la superficie coperta, non l'altezza. 5 piani? 10 piani? e perché non 100 piani? basta avere terreno libero all'intorno dell'edificio originario e la superficie utile si può moltiplicare per 5, per 10, per quanto si vuole. E naturalmente se ne può cambiare l'uso a piacimento perché in nessun punto è stabilito che l'ampliamento debba avere la medesima destinazione del fabbricato originario. Così leggeremo "offresi, in ampliamento di carrozzeria, palazzo di 20 piani da adibire ad albergo o sede di multinazionale".
Proviamo ad applicare la stessa regola ad una azienda agricola. Si prende una stalla, una porcilaia, una tettoia (la legge è vaga su questo) et voilà. Si amplia e si cambia la destinazione d'uso, senza limiti in altezza. Se poi, l'edificio, è costruito prima del 1989 e non è adeguato "agli attuali standard qualitativi, architettonici, energetici, tecnologici e di sicurezza" (come è molto probabile che sia una porcilaia...) l'ampliamento è del 30% di superficie coperta, oppure del 35% se si fa ricorso all'energia rinnovabili. Per usufruire anche di quest'ultima opportunità, basterà installare un pannello solare (costo: 5.000 euro) e il gioco sarà fatto. La porcilaia si trasformerà a piacimento, potendosi ingrandire in pianta del 35% e in altezza fin dove si riesce....
Peraltro, la succitata disposizione consente di derogare alla fastidiosissima regola della distanza dai confini di zona e, a stare ben attenti, alla non meno fastidiosa regola della conformità alle destinazioni di zona. Tra le conseguenze possibili, mi sembra utile segnalarne una: se la proprietà di chi costruisce si spinge in zona agricola si potrà costruire anche fuori dai limiti stabiliti dai piani, in campagna. 10 metri? 20 metri? Anche in questo caso non è dato saperlo; e come è noto, in dubis pro reo. La legge, inoltre, chiede di adeguare le opere di urbanizzazione ai nuovi ampliamenti, ma non fa capire se anche tali opere possano andare in deroga a tutto. Se così fosse, si potrebbe edificare vicino all'esistente e collocare parcheggi e viabilità negli spazi agricoli retrostanti, senza limiti.
Penso che siano sufficienti questi pochi esempi per dare il senso della devastazione futura. Per quel che mi riguarda, offro consulenza totalmente gratuita a tutti i comuni che vorranno avvalersi della facoltà prevista dal comma 4 dell'articolo 7 di limitare o escludere l'applicazione di questa legge demenziale. Riporto qui di seguito quell’utile comma:
“I comuni, entro il termine perentorio di sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, possono escludere l'applicabilità delle norme di cui agli articoli 2 e 3 in relazione a specifici immobili o zone del proprio territorio, sulla base di specifiche valutazioni o ragioni di carattere urbanistico, edilizio, paesaggistico, ambientale, come pure stabilire limiti differenziati in ordine alle possibilità di ampliamento accordate da detti articoli, in relazione alle caratteristiche proprie delle singole”.
(mabaion@tin.it)
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