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Piano casa: regioni, la bozza d'intesa col governo
31 Marzo 2009
La barbara edilizia di Berlusconi
Ecco gli ammorbidimenti che le regioni, all’unanimità, hanno deciso di chiedere a Berlusconi. Nota dell’agenzia AGI, 31 marzo 2009. Con un’ampia postilla di valutazione

(AGI) - Roma, 31 mar. - Ecco la bozza d'intesa sul Piano Casa che, secondo quanto si apprende, le Regioni sottoporranno al governo dopo averla votata questa mattina all'unanimità. Il documento "impegna le regioni ad approvare entro e non oltre 90 giorni proprie leggi ispirate ai seguenti obiettivi: a) regolamentare interventi - anche attraverso piani/programmi definiti tra Regioni e Comuni - per migliorare la qualità architettonica e/o energetica degli edifici entro il limite del 20% della volumetria esistente di edifici residenziali uni-bifamiliari o comunque di volumetria non superiore ai 1.000 metri cubi, per un incremento complessivo massimo di 200 metri cubi, fatte salve diverse determinazioni regionali; b) disciplinare interventi straordinari di demolizione e ricostruzione con ampliamento di edifici residenziali entro il limite del 35% della volumetria esistente, con finalità di miglioramento della qualità architettonica, di sensibile riduzione dei consumi energetici ed utilizzo di fonti energetiche rinnovabili e secondo criteri di sostenibilità ambientale; c) introdurre forme semplificate e celeri per l'autorizzazione degli interventi edilizi di cui alla lettera a) e b) in coerenza con i principi della legislazione urbanistica ed edilizia e della pianificazione comunale.

Le leggi regionali possono individuare gli ambiti nei quali gli interventi di cui alle lettera a) e b) sono esclusi o limitati, con particolare riferimento ai beni culturali e alle aree di pregio ambientale e paesaggistico, nonché gli ambiti nei quali i medesimi interventi sono favoriti con opportune incentivazioni e premialità finalizzate alla riqualificazione di aree urbane degradate.

La disciplina introdotta dalle suddette leggi regionali avrà validità temporalmente definita, comunque non superiore a 12 mesi dalla loro entrata in vigore. In caso di mancata approvazione delle leggi regionali nel termine stabilito, il Governo e il Presidente della Giunta regionale interessata, congiuntamente, determinano le modalità procedurali idonee ad attuare compiutamente l'accordo, anche ai sensi dell'art. 8, comma 1, della legge n. 131/2003.

Contestualmente alla sottoscrizione del presente Accordo - si legge nella bozza d'intesa - il Governo emana un decreto-legge i cui contenuti sono concordati con le Regioni e il sistema delle autonomie con l'obiettivo precipuo di semplificare alcune procedure di competenza esclusiva dello Stato, al fine di rendere più rapida ed efficace l'azione amministrativa di disciplina dell'attività edilizia".

"In particolare - prosegue la bozza di intesa sul piano casa - le misure di semplificazione devono riguardare: a) la previsione di un termine certo per il rilascio delle autorizzazioni, permessi o altri atti di assenso comunque denominati, di competenza delle amministrazioni e organismi statali preposti, tra l’altro, alla tutela della sicurezza (es. prevenzione antincendi), del paesaggio, del demanio idrico e al sistema delle infrastrutture nazionali; b) la ridisciplina del procedimento di rilascio dell'autorizzazione paesaggistica, con l'applicazione, in via permanente, delle procedure previste dall'art. 159 del D.Lgs. n. 42/2004 e successive modifiche e integrazioni e con l'obiettivo di rafforzare gli strumenti di collaborazione tra le Regioni e gli organismi periferici del Ministero per i beni e le attività culturali; b 1) la previsione del potere di annullamento, di cui all'art. 159, comma 3, dell'autorizzazione illegittima solo per contrasto con le prescrizioni del Codice; b 2) la precisazione del solo riferimento al costo delle opere, quale modalità di calcolo della sanzione amministrativa da applicarsi in caso di interventi realizzati in assenza di autorizzazione paesaggistica e di cui sia stata accertata la compatibilità paesaggistica, a norma dell'art. 167, comma 5, del Codice ; c) la semplificazione delle procedure di valutazione ambientale strategica (VAS), nel rispetto dell'ordinamento comunitario e delle competenze legislative regionali in materia urbanistica, con l'obiettivo di evitare la duplicazione delle procedure di valutazione di piani e programmi; d) la previsione che le nuove norme tecniche per le costruzioni non trovino applicazione agli interventi edilizi già iniziati, e alle opere pubbliche i cui lavori siano stati appaltati o i cui progetti siano stati approvati, alla data di entrata in vigore delle suddette norme tecniche; e) la fissazione dei principi fondamentali in materia di misure di perequazione e compensazione urbanistica, all'interno dei piani urbanistici, sulla base delle norme già presenti nei disegni di legge attualmente all'esame del Parlamento.

Il Governo e le Regioni ribadiscono la priorità assoluta del pieno rispetto della vigente disciplina in materia di rapporto di lavoro, anche per gli aspetti previdenziali e assistenziali e di sicurezza nei cantieri.

Il Governo fissa, altresì, principi per la legislazione regionale atti a consentire l'ampliamento delle tipologie degli interventi non soggetti a titolo di abilitazione preventiva.

Il Governo si impegna, inoltre - sempre secondo la bozza delle Regioni - confermando integralmente gli impegni assunti con gli Accordi sottoscritti dal Governo con le Regioni in merito al sostegno dell'edilizia residenziale pubblica, ad aprire un tavolo di confronto con le Regioni e le Autonomie locali per la definizione di un nuovo Piano Casa che individui, in termini strutturali e con risorse aggiuntive, le modalità per soddisfare il fabbisogno abitativo delle famiglie o particolari categorie, che si trovano nella condizione di più alto disagio sociale e a destinare a favore di Regioni e Comuni il maggior gettito IVA derivante dagli interventi previsti dal presente accordo, da reinvestire in programmi di edilizia sociale e che hanno difficoltà ad accedere al libero mercato della locazione".

Postilla

A caldo, alcune perle.

"[…] regolamentare interventi - anche attraverso piani/programmi definiti tra Regioni e Comuni - per migliorare la qualità architettonica e/o energetica degli edifici entro il limite del 20% della volumetria esistente". Per quello che eccede il 20% non si migliora la qualità?

"[…] introdurre forme semplificate e celeri per l'autorizzazione degli interventi edilizi di cui alla lettera a) e b) in coerenza con i principi della legislazione urbanistica ed edilizia e della pianificazione comunale". Che significa "in coerenza"? chi la stabilisce? perchè non "nel pieno rispetto"?

"Le leggi regionali possono individuare gli ambiti nei quali gli interventi di cui alle lettera a) e b) sono esclusi o limitati, con particolare riferimento ai beni culturali e alle aree di pregio ambientale e paesaggistico […]". "Possono individuare": la tutela dei beni culturali ecc. è un optional?

"In caso di mancata approvazione delle leggi regionali nel termine stabilito, il Governo e il Presidente della Giunta regionale interessata, congiuntamente, determinano le modalità procedurali idonee ad attuare compiutamente l'accordo […]". Cosi come si esautora il Parlamento, così si esautorano i consigli regionali, all’unanimità dei presidenti.

"[…] la previsione di un termine certo per il rilascio delle autorizzazioni, permessi o altri atti di assenso comunque denominati, di competenza delle amministrazioni e organismi statali". Dimenticano che stabilire "termini certi" (cioè il silenzio-assenso) è ragionevole unicamente se si rafforzano le strutture che devono rilasciare le autorizzazioni; altrimenti, significa eludere i controlli di merito.

"[…] la fissazione dei principi fondamentali in materia di misure di perequazione e compensazione urbanistica, all'interno dei piani urbanistici, sulla base delle norme già presenti nei disegni di legge attualmente all'esame del Parlamento". Evidentemente scritto dopo un’abbondante e unanime libagione. Mai visto un riferimento a "disegni di legge attualmente all’esame del Parlamento": e a quale dei ddl? Al più permissivo? Al più rigoroso? A quello che esclude perequazione e compensazione?

"Il Governo fissa, altresì, principi per la legislazione regionale atti a consentire l'ampliamento delle tipologie degli interventi non soggetti a titolo di abilitazione preventiva". Avanti con il silenzio-assenso, a tutta birra.

Su questa base, il Capo può andare avanti tranquillo, cantieri si apriranno dappertutto: basta essere "coerenti" con le leggi e i piani urbanistici, territoriali e paesaggistici. La "coerenza", naturalmente, sarà stabilita in un Accordo di programma con gli immobiliaristi grandi e piccini. O forse no?

Dimenticavamo: e la "casa"? La parola magica che ha sfoderato il Capo in cerca di alibi? Quella "casa" che è il tormento di tantissimi italiani non ricchi? Per quella c’è un ottimo auspicio: "Il Governo si impegna […] in merito al sostegno dell'edilizia residenziale pubblica, ad aprire un tavolo di confronto con le Regioni e le Autonomie locali". Quando Giovanni Giolitti voleva insabbiare un problema nominava una commissione parlamentare per studiarlo; nel XXI secolo, nell’Italia berlusconata si istituisce un Tavolo.

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