In un recente intervento sulla propria newsletter (n. 9, 2004), il segretario del National Retail Planning Forum britannico, George Nicholson, lamenta come nel quadro delle ampie discussioni sulla riforma del sistema di pianificazione nazionale (che ha portato al Planning and Compulsory Purchase Act dello scorso maggio) si sia in parte sottovalutata “l’importanza del settore commerciale nell’economia”. E come l’evidenza di questa parziale sottovalutazione emerga dal PPS6, Planning for Town Centres, dove l’orientamento dell’ente pubblico sembra essere quello di costruire spazi ad alta qualità generale: obiettivo entro il quale il ruolo del commercio apparirebbe in qualche modo “diluito” rispetto alle precedenti linee guida sui rapporti fra pianificazione spaziale e attività commerciali e per il tempo libero.
Ovviamente lascio che siano i lettori di Eddyburg a giudicare direttamente se e quanto le nuove direttive – di cui abbiamo pubblicato un ampio estratto – diluiscano poco o troppo i problemi specifici del settore sul territorio. Fosse pur vero, oltre le legittime e sacrosante rimostranze di bandiera degli interessati, forse è il caso di chiedersi: e allora? Se saltiamo idealmente dalle isole britanniche alla nostra Sardegna troviamo una possibile ed equilibrata risposta: “il nuovo sistema della pianificazione commerciale è fondato su una visione urbanistica del settore: l'indicazione delle zone urbanistiche nelle quali insediare le varie tipologie di esercizi commerciali [...] attraverso la definizione di una procedura che faccia salvi i principali interessi in gioco: la tutela dei diritti dei consumatore ad avere un'offerta ampia e varia che comprenda l'esercizio di prossimità; la libera concorrenza e la libertà d'impresa”. I brani sono tratti dalle premesse al recentissimo disegno di legge regionale Disposizioni urgenti in materia di commercio, che con obiettivi paragonabili all’altro, “famigerato” atto tampone sulla inedificabilità delle coste, cerca di dare ai poteri pubblici il tempo di fare il proprio mestiere. Tutto qui: fare il proprio mestiere, anche perché un’idea chiara ed equa di spazio, se è tale, quasi automaticamente dovrebbe per esempio promuovere “la libera concorrenza e la libertà di impresa”, offrendo spazi dove tutti (ma proprio tutti) possano proporre di collocare una qualche attività, coerentemente con le altre attività, coerentemente con quanto attività economica non è, ecc. ecc. Quando si è un’entità con fini eminentemente collettivi, non si ha o non si vuole avere una chiara idea di spazio, di ambiente, e si inseguono le idee altrui (legittime, ma necessariamente parziali), non si fa il proprio mestiere, e di solito si combinano guai.
Se ne sono accorti prima di noi gli amici americani (gli amici nostri, non quelli di Berlusconi), soprattutto nei tempi abbastanza recenti di forte concentrazione finanziaria dell’impresa commerciale, e di transizione a tipologie e dimensioni ad impatti via via sempre più insostenibili, per le città, le comunità locali, le infrastrutture, la società nel suo insieme (ivi compresi gli operatori commerciali). Le azioni proposte ed attuate hanno cominciato ad accumularsi e a prendere forma meno episodica e più generalizzabile.
Come la valutazione di impatto ambientale e congiuntamente socioeconomica, via via standardizzata ed uniformata, parte integrante delle procedure autorizzative per esercizi superiori ad una certa dimensione. Come un sistema pure standardizzato e relativamente omogeneo di linee guida (qui in Europa, quelle britanniche sono un buon esempio, articolate alle varie scale territoriali) che in modo non dirigista ed elastico riescano ad inserire i processi di costruzione dello spazio legati ai grandi complessi commerciali, entro la cornice complessa del sistema insediativo e delle altre funzioni: dall’ambiente in senso lato, al rapporto con le infrastrutture, giù giù fino alla concretezza del progetto edilizio e dei suoi interfaccia visivi e operativi col quartiere, la strada, gli spazi aperti. Ci sono poi i limiti alle dimensioni, anche questi eventualmente articolati per contesti, o la necessità/obbligo di accordi fra le amministrazioni, ad evitare le note “guerre tra poveri” dove l’unica e preziosa risorsa, il territorio comunale (e indirettamente quelli limitrofi), è scambiata col piatto di lenticchie di un’occupazione locale spesso effimera, a fronte di un’altra occupazione – quella del territorio – che effimera non è inducendo trasformazioni di carattere permanente.
Ma tutto questo, come hanno imparato sulla loro pelle tutte le comunità attraversate negli anni recenti dalla “modernizzazione commerciale” non è possibile con azioni singole, per quanto drastiche. Anche il commercio, ce lo ricordano ad ogni piè sospinto gli stessi operatori, fa parte della società e della sua vivacità: è “complesso”, e complesso deve essere anche il suo inserimento e coordinamento in un piano. È questo il senso dello STOP momentaneo all’insediamento della grande distribuzione commerciale da parte di alcune regioni. Niente di più e niente di meno. Del resto non si misura certo sulla propensione o meno al “blocco”, la serietà delle politiche territoriali, ma sulla capacità di diluire (per usare in positivo la critica degli operatori britannici) sapientemente questa offerta di merci, servizi e nuovi spazi ai cittadini: nella città ed eventualmente altrove. Per una “tutela dei diritti dei consumatore ad avere un'offerta ampia e varia”, e anche per una tutela di tutto il resto, che conterà pure qualcosa.
Chi avesse trovato in qualche modo criptici i paragrafi precedenti, forse troverà più chiarezza nei documenti riportati di seguito: il disegno di legge della regione Sardegna, e il documento approvato recentemente dal Friuli, entrambi orientati (seppur con toni e metodi diversi) agli obiettivi di un rapporto meno casuale fra territorio e attività commerciali. Ringrazio gli amici Sandro Roggio e Stefano Fatarella che li hanno notati, capiti, e messi a disposizione.
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
Oggetto: disegno di legge "Disposizioni urgenti In materia di commercio".
La Giunto regionale,
CONSIDERATO che il nuovo sistema della pianificazione commerciale è fondato su una visione urbanistica del settore: l'indicazione delle zone urbanistiche nelle quali insediare le varie tipologie di esercizi commerciali.
PRESO ATTO che si rende necessario procedere ad una programmazione commerciale per le grandi strutture di vendita attraverso la definizione di una procedura che faccia salvi i principali interessi in gioco: la tutela dei diritti dei consumatore ad avere un'offerta ampia e varia che comprenda l'esercizio di prossimità; la libera concorrenza e la libertà d'impresa.
PRESO ATTO che, come esplicitato dalla giurisprudenza costituzionale, la sospensione delle autorizzazioni per le grandi strutture di vendita può essere giustificabile soltanto ai fine di procedere ad una programmazione delle stesse, attraverso un sistema di valutazione della situazione esistente: dei territorio, dei contesta urbanistico (distributivo e produttivo), della popolazione, dei sistema viario, nonché dell'insieme degli esercizi esistenti.
CONSIDERATO che col presente articolo la RAS, facendo salva la giurisprudenza comunitaria e costituzionale, attiva una procedura di valutazione e programmazione che consente un adeguato e bilanciato sviluppo; evitando una liberalizzazione selvaggia.
VISTAla legge regionale 21 maggio 2002, n.9 (pubblicata sui B.U.R.A.S. n. 16 del 31 maggio 2002) che autorizza la concessione dl Incentivi rientranti nella tipologia "de minimis" a favore delle piccole Imprese commerciali che non abbiano più di quindici dipendenti. Le agevolazioni possono essere concesse sotto forma di contributo In conto capitale, conto Interesse e conto canoni di leasing.
CONSIDERATO che il perdurare della fase transitoria di prima attivazione della legge, Iniziata nel 2003, ha finora impedito l'avvio della fase ordinaria e la presentazione di nuove domande da parte degli imprenditori del settore. AI fine di sbloccare tale situazione, la presente proposta di legge stabilisce una delimitazione delle risorse finanziarie che si intendono utilizzare per i diversi obiettivi. Per l’attivazione della fase ordinaria si prevede l'utilizzo delle risorse finanziarie che saranno disponibili nel bilancio regionale a partire dal 2005.
VALUTATOche, per quanto riguarda la conclusione della fase di prima attivazione, è previsto ]'Impiego del fondi impegnati fino al 31 dicembre 2004. Nel caso in cui tali risorse siano Insufficienti, si procederà alla riduzione proporzionale dell'aiuto concedibile, al fine dì consentire il pagamento dei contributi a tutte le imprese per le quali l'istruttoria abbia dato esito positivo.
PRESO ATTO dei parere di legittimità espresso dal Direttore generale dell'Assessorato del Turismo, Artigianato e Commercio.
DELIBERA
DI approvare l'allegato disegno di legge relativo a "Disposizioni urgenti in materia di commercio".
Disegno di Legge
Disposizioni urgenti In materia di commercio
Art. 1-Piano regionale per le grandi strutture dl vendita e definizioni -
1. L'assessorato regionale competente in materia di commercio provvede - nel termine di due anni dall'entrata in vigore della presente legge - all'elaborazione dei Plano regionale per le grandi strutture di vendita. II piano deve essere approvato dalla Giunta regionale nel successivi 180 giorni e pubblicato sul BURAS.
2. Nell'elaborazione del piano l'amministrazione regionale acquisisce, a titolo consultivo, i pareri delle province, delle associazioni del comuni, dei commercianti e del consumatori.
3. L'Individuazione di zone Idonee per l'insediamento di grandi strutture deve tener conto dell'aspetto demografico, dell'equilibrato sviluppo urbanistico-commerciale, della valutazione dell'impatto dei flussi di traffico riferiti alla grande distribuzione, dell'impatto territoriale ambientale, della vocazione del territorio, dell'impatto sugli insediamenti commerciali già esistenti e operanti sul territorio Interessato.
4. Il piano entra In vigore sei mesi dopo la pubblicazione sul BURAS.
5, Il rilascio di nuove autorizzazioni per l'apertura, variazione dei settore merceologico, ampliamento, trasferimento di grandi strutture di vendita è sospeso fino all'entrata in vigore dei piano regionale per le grandi strutture di vendita.
6. II centro commerciale è la grande struttura dl vendita, promossa o progettata o realizzata o gestita con una politica commerciale unitaria, con più esercizi commerciali, inseriti in una o più strutture funzionalmente collegate, anche se separate da strade o spazi pubblici, Indipendentemente dalla loro destinazione urbanistica e dall'eventuale presenza di altre tipologie di attività.
Art. 2 - Disposizioni sulla L.R. 21/05/02, n, 9 -
I fondi di cui alla L.R. 21/05/02, n.9 impegnati sino al 31/12/04 sono destinati alla definizione delle domande già regolarmente pervenute all'Assessorato del Turismo, Artigianato e Commercio. Qualora tali risorse non siano suffIcienti, si procederà alla riduzione proporzionale dell'aiuto concedibile, In misura tale da consentire l'erogazione dei contributi a tutte le imprese per le quali l'istruttoria abbia dato esito positivo. La Giunta regionale stabilisce i necessari atti di Indirizzo.
Le risorse finanziarie disponibili a partire dal bilancio regionale 2005 verranno utilizzate esclusivamente per la gestione ordinaria della legge. La Giunta regionale stabilirà i necessari atti di indirizzo e le direttive e criteri di attuazione.
Art. 3 - Entrata in vigore -
La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.
Friuli Venezia Giulia LEGGE REGIONALE 12/11/2004, N. 027
Modifiche alla legge regionale 8/1999 concernenti il Piano per la grande distribuzione.
Art. 1
(Modifiche alla legge regionale 8/1999 concernenti il Piano per la grande distribuzione)
1. Dopo l’articolo 8 della legge regionale 19 aprile 1999, n. 8 (Normativa organica del commercio in sede fissa), è inserito il seguente:
Art. 8 bis
(Piano per la grande distribuzione)
1. La Giunta regionale approva il Piano per la grande distribuzione, previo parere della competente Commissione consiliare, con il quale vengono individuate le aree potenzialmente idonee all’insediamento di strutture di vendita con superficie coperta complessiva superiore a 15.000 mq., in attuazione alle disposizioni di cui all’articolo 8, comma 1, lettera b), tenuto conto delle esigenze di equilibrato e armonico sviluppo del sistema distributivo regionale, di salvaguardia e buon uso del territorio, nonché dell’interesse dei consumatori.
2. L’insediamento di nuove strutture di vendita con superficie coperta complessiva superiore a 15.000 mq. o l’ampliamento di strutture esistenti comportante una superficie coperta complessiva superiore a 15.000 mq. sono subordinati alla preventiva approvazione del Piano di settore del commercio di cui all’articolo 8, comma 1, lettera b), da parte dei Comuni che intendono allocare sul proprio territorio le suddette strutture.
3. I Piani del settore del commercio di cui al comma 2 devono uniformarsi alle previsioni del Piano per la grande distribuzione..
2. Dopo il comma 15 dell’articolo 13 della legge regionale 8/1999 è aggiunto il seguente:
15 bis. Le autorizzazioni preventive per l’adozione della variante urbanistica Hc per strutture di vendita con superficie coperta complessiva superiore a 15.000 mq., non possono essere rilasciate oltre i limiti individuati dal Piano per la grande distribuzione..
3. Il Piano per la grande distribuzione di cui all’articolo 8 bis della legge regionale 8/1999, come inserito dal comma 1, è approvato dalla Giunta regionale entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e viene pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.
4. Fino alla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione del Piano per la grande distribuzione, è sospeso il rilascio delle autorizzazioni preventive per l’adozione della variante urbanistica Hc, previste dall’articolo 13 della legge regionale 8/1999, per l’insediamento di strutture di vendita con superficie coperta complessiva superiore a 15.000 mq, richieste dal Comune alla Regione dopo l’entrata in vigore della presente legge.
5. A seguito dell’approvazione del Piano per la grande distribuzione sono apportate le necessarie modifiche al regolamento di esecuzione degli articoli 7 e 8 della legge regionale 8/1999.
6. Sono fatti salvi gli accordi di programma di cui agli articoli 19 e 20 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), promossi e in corso alla data di entrata in vigore della presente legge ovvero le iniziative preordinate alla stipula di un accordo di programma per le quali sia stato accertato con deliberazione della Giunta regionale l’interesse regionale alla relativa partecipazione.