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Virgilio Testa
Necessità dei piani regionali, e loro disciplina giuridica (1933)
1 Febbraio 2005
Urbanisti Urbanistica Città
Un saggio scritto contemporaneamente al primo dibattito istituzionale italiano sulla legge urbanistica, e nella prima fase relativamente "matura" del dibattito teorico. Un testo di grande interesse e modernità, da Urbanistica, marzo 1933 (f.b.)

E' ben noto che solo dopo molte esitazioni furono inserite nella legge sull'espropriazione per pubblica utilità le norme relative alla formazione e all'esecuzione dei piani regolatori edilizi e di ampliamento e che, decisa la loro introduzione, si cerca di ridurre al minimo la facoltà dei Comuni di disporre sistemazioni edilizie, per non turbare troppo profondamente gl'interessi della proprietà immobiliare.

Tale circospezione era perfettamente spiegabile all'epoca, ormai lontana, di approvazione della predetta legge, poiché ben diversa era in quei tempi la condizione dei centri abitati; e le ragioni, che potevano consigliare a regolare la loro trasformazione o a dettare norme per il loro ampliamento, non avevano ancora raggiunto quel grado di importanza ch'esse hanno oggi conseguito.

L’intensità del traffico, ad esempio, era assai limitata anche nelle città più popolose e non era nemmeno lontanamente paragonabile a quella che si nota oggi in alcuni centri urbani, nei quali l'enorme sviluppo dei mezzi di locomozione e trazione meccanica ha reso tanto penosa la circolazione da far pensare che non bastino più sventramenti e demolizioni, ma che, anche per non intaccare le peculiari caratteristiche di alcune città, convenga deviare nel sottosuolo un parte del traffico, con la costruzione di adatte reti metropolitane, quando non siano sufficienti altre provvidenze intese a dare un diverso ordinamento ai servizi di trasporto in comune [1].

Altrettanto dicasi per i bisogni d'igiene e di decoro edilizio, che a termini delle disposizioni in vigore possono giustificare l'approvazione di piani regolatori e di ampliamento, dato il grande cammino compiuto dal 1865 ad oggi nella valutazione dell'importanza dei bisogni stessi e nella ricerca dei mezzi più idonei per soddisfarli.

E' evidente, quindi, che in una revisione dell'attuale legislazione urbanistica il problema dei piani regolatori dovrà essere affrontato con la convinzione assoluta della necessità di ampliare notevolmente il contenuto dei piani stessi, per eliminare i molteplici inconvenienti cui dà luogo l'attuale insufficienza delle norme in materia di sistemazioni interne e di sviluppo dei centri abitati.

Ma l'opera di revisione non potrà riguardare soltanto il contenuto dei piani regolatori: anche i criteri relativi alla loro estensione dovranno essere opportunamente riveduti per accertare se non debbasi allargarne la funzione regolatrice oltre la cerchia del territorio dei singoli comuni, per disciplinare la sistemazione della rete stradale e lo svolgimento dell'attività edilizia in una intera regione.

Lo sviluppo assunto dagli scambi commerciali, il movimento turistico più notevole e altre cause collegate col diffondersi dei moderni mezzi di locomozione, per cui sono resi possibili rapidi spostamenti d'individui fra località assai distanti, hanno modificato essenzialmente quello stato di fatto in forza del quale ciascuna città poteva considerarsi, agli effetti del traffico, come area isolata, avente cioè poca o nessuna influenza sulle regioni limitrofe. La vita attiva che si svolge in un centro urbano si fa sentire spesso a molti chilometri di distanza dalla cerchia delle sue mura, dando luogo non soltanto ad un aumento del traffico ma bene spesso anche al sorgere di nuovi nuclei edilizi (città giardino, sobborghi industriali, villaggi operai, zone orticole, ecc.), che della città rappresentano un complemento necessario, fino a formare con essa una vera e propria inscindibile unità.

Oggi, quindi, allo stesso modo come si verifica un rapporto d’interdipendenza fra lo sviluppo dei quartieri periferici e la sistemazione delle zone interne, esiste un legame assai stretto fra la vita dell'aggregato edilizio urbano e quella del territorio che lo circonda per un raggio più o meno grande: ciò che obbliga a considerare come oggetto di disciplina urbanistica un «comprensorio» ben più esteso del comune isolato, cioè la «regione».

A tale necessità, che può manifestarsi indipendentemente dall'esistenza di centri urbani, in tutte le località dove siasi sviluppata una intensa attività industriale o dove interessi turistici o bellezze panoramiche consiglino a regolare i mezzi di comunicazione e l'attività edilizia tenendo presenti i vantaggi o i danni che da determinati provvedimenti saranno per derivare alle varie località, è stato convenientemente provveduto altrove con la formazione di piani regionali, di cui numerosi esempi si hanno negli Stati Uniti, in Inghilterra e in Germania.

Negli Stati Uniti essi sono puramente facoltativi: compilati sotto la sorveglianza della «Division of Building and Housing» del Bureau of Standards, istituito presso il Dipartimento del Commercio, si prefiggono in genere di evitare uno sviluppo disordinato delle costruzioni o la congestione del traffico. Al 1° Gennaio 1931 essi avevano raggiunto il numero di 67 [2].

In Inghilterra la compilazione di piani regionali ha luogo sotto la direzione di Comitati composti di rappresentanti delle amministrazioni interessate (Joint Committees), ai quali queste delegano, con o senza restrizioni, i poteri di cui dispongono in materia di piani regolatori [3]. Secondo l'estensione della delega queste commissioni assumono il carattere di semplici collegi consultivi incaricati della semplice preparazione del piano, salvo a ciascuna amministrazione il diritto di determinarsi liberamente in merito alle proposte da essi presentate, ovvero, caso ben più raro, la veste di organi incaricati della preparazione e attuazione del piano, funzionando in modo analogo ai consorzi amministrativi creati in Italia per l'impianto o lo svolgimento dei pubblici servizi.

Il numero dei «Joint Committees» va aumentando continuamente. Nell'anno 1927 essi erano già 53, riunendo autorità locali [4] ed un territorio complessivo di 7 milioni di acri con una popolazione di 19 milioni di abitanti. Alla fine del 1930 essi erano saliti a 60, comprendenti 880 autorità locali, sopra un'estensione di 52.600 Kmq., con una popolazione di 31 milioni di abitanti.

L'esempio più importante di piani regionali è quello de «La più grande Londra», che riguarda una superficie complessiva di 1846 miglia quadrate e alla cui compilazione sovrintende un «Joint Committee» composto di rappresentanti del Consiglio della Contea di Londra, delle amministrazioni municipali della città e degli altri Consigli di contea e «County boroughs» interessati. Alla del suddetto Comitato funzionano Comitati regionali o rappresentanze speciali intercomunali. Il piano viene redatto per zone e sottoposto per l'approvazione al Ministro dell'Igiene, la cui attività si estende in Inghilterra molto al di là della semplice tutela della salute pubblica e i cui poteri in materia di piani regolatori sono assai estesi, soprattutto per quanto riguarda l'imposizione di speciali obblighi ai proprietari dei beni immobili. I Comitati regionali, composti in maggioranza di urbanisti, sono particolarmente incaricati della coordinazione dei vari progetti. Alle spese necessarie per il loro funzionamento si provvede con i proventi di un'imposta sulla proprietà fondiaria ammontante a 1 80 di penny per ogni lira sterlina di rendita [5].

In Germania esistono già vari esempi di piani regionali, la cui compilazione e attuazione segue più o meno l'esempio della regione della Ruhr. Quivi funziona una Federazione (costituita in forza della legge prussiana del 5 Maggio 1920), la quale esercita funzioni amministrative in parte di coordinazione e in parte di sostituzione dell'attività dei comuni. Essa estende la sua giurisdizione alle circoscrizioni amministrative di Düsseldorf, Arnsberg e Münster, e, nell'ambito del territorio in esse comprese, ha per compito di:

1) collaborare nella formazione di piani di allineamento e di sistemazione, modificando o correggendo eventualmente piani approvati in precedenza. In particolare ha il diritto di fissare l'allineamento di strade che toccano il territorio di più Comuni ed assumerne altresì la costruzione [6];

2) accelerare la costruzione di piccole ferrovie, particolarmente di quelle interessanti il traffico fra i Comuni appartenenti alla Federazione;

3) riservare o creare spazi liberi da costruzione [7];

4) preparare i piani di sviluppo dei centri abitati [8];

5) emanare o abrogare ordinanze sulle nuove costruzioni o sugli alloggi, udito il parere delle Amministrazioni municipali interessate;

6) provvedere alla esecuzione della legge prussiana del 10 Agosto 1904, riguardante la costruzione di case.

Le singole amministrazioni municipali possono provvedere alla compilazione del piano regolatore riguardante il rispettivo comune, salvo alla Federazione il diritto di rivederlo ed eventualmente richiederne la modificazione per accordarlo al piano regolatore regionale. I Comuni rurali, essendo generalmente sprovvisti di organi tecnici idonei, danno incarico alla Federazione di redigere il piano regolatore locale [9].

In Francia gli articoli 8 e 9 della legge urbanistica del 1924 prevedono la formazione di piani regionali attraverso l'istituzione di consorzi ( syndicats de communes) in conformità alle prescrizioni contenute negli art. 116 e 169 della legge 5 Aprile 1884. La procedura in essi prescritta, che pone i comuni interessati allo stesso livello a richiede quindi il pieno accordo di tutti, non è stata però ritenuta applicabile alla regione Parigina, dove i Comuni limitrofi alla Capitale sono in tale condizione di dipendenza dal nucleo urbano centrale da non poter logicamente opporre i loro piani regolatori particolari alle esigenze della regione di cui fanno parte e dove, quindi, si richiede una autorità che, essendo al disopra delle varie amministrazioni, possa accordare gl'interessi contrastanti [10].

Al riguardo giova tener presente che negli ultimi cinquanta anni l'aggregato edilizio parigino, per effetto della sempre crescente immigrazione, ha invaso successivamente i dipartimenti della Senna, della Senna e Oise, e della Senna e Marna e sta per invadere anche quello dell'Oise; d'altra parte lo sviluppo industriale verificatosi senza la guida di un criterio coordinatore ha riempito i dintorni di Parigi di stabilimenti industriali, creando cause molteplici d'insalubrità, danneggiando il paesaggio e aggravando la crisi degli alloggi.

Un sentimento di rispetto per le circoscrizioni municipali esistenti, che ci permettiamo di considerare eccessivo [11], ha impedito al Governo di rimediare ai suddetti inconvenienti, decretando l'aggregazione a Parigi dei territori dei comuni limitrofi venuti a far parte della città. Fu ritenuto invece che alle varie necessità potesse rimediarsi con opportuni provvedimenti da parte del Consiglio generale della Senna: ma se questo è stato possibile fino a qualche tempo fa, quando la zona d'influenza della città non si estendeva oltre il dipartimento della Senna, non lo è più da quando, come si è detto, essa è penetrata in altri dipartimenti. E' stato quindi necessario pensare a un provvedimento che permetta di assicurare una direttiva unica nella sistemazione della regione Parigina e si è giunti così alla compilazione del disegno di legge su «L'aménagement de la région parisienne» che ha riportato l'approvazione della Camera il 20 giugno 1930.

In base alle norme in esso contenute, la preparazione di un piano regionale sarà effettuata a spese dello Stato dal «Comité supérieur de l'aménagement et de l'organisation générale de la région parisienne», istituito nel 1928 e, dopo udito il parere dei Comuni, delle Camere di commercio, delle Camere d'agricoltura, delle Commissioni urbanistiche dipartimentali e dei Consigli Generali interessati, sarà approvato e dichiarato di pubblica mediante una legge che determinerà le modalità e i mezzi finanziari per la sua attuazione.

Entro un anno dalla predetta dichiarazione di pubblica utilità i comuni compresi nella regione dovranno provvedere alla compilazione del piano regolatore o modificare quello precedentemente approvato per metterlo in accordo col piano regionale. L'esecuzione dei lavori da questo previsti avrà luogo a cura dei comuni interessati, per la parte riguardante il rispettivo territorio, o dei consorzi di comuni, rimanendo allo Stato il compito di eseguire lavori recanti modificazione o ampliamento della rete delle strade nazionali o delle ferrovie d'interesse generale.

In Italia un primo tentativo ufficiale di compilazione di piani regionali è stato fatto dalla Commissione nominata nel 1930 dal Governatorato di Roma, con l'incarico di procedere alla preparazione del nuovo piano regolatore dell'Urbe. L'autorevole consesso, partendo dal principio che i problemi dello sviluppo futuro della Capitale sono intimamente legati all'assetto delle comunicazioni con i nuclei abitati ai confini dell'Agro Romano, in ispecie nella direzione dei Castelli e del mare, tracciò fra l'altro uno schema inteso a disciplinare gli allacciamenti della metropoli con i predetti centri satelliti, mediante ritocchi alle comunicazioni ferroviarie a tranviarie, con la costruzione di un'altra autostrada, la creazione di una grande arteria litoranea e con opportuno collegamento del nuovo porto di Ostia col quartiere industriale di San Paolo [12].

Detto piano non ha ricevuto sanzione legale in occasione dell'approvazione del piano generale edilizio e di ampliamento, avvenuta col citato decreto legge 6 luglio 1931, n. 981, dato il suo carattere di larga massima. E' da ritenere tuttavia che l'approvazione sarebbe mancata anche se esso fosse stato molto più dettagliato, in quanto stenta a penetrare nella grande maggioranza del popolo italiano la convinzione se non della necessità almeno della grandissima utilità dei piani regionali.

Ancora ha presa sulla coscienza comune il concetto che il piano regolatore rappresenti un vincolo troppo grave alla proprietà edilizia, un espediente a favore delle amministrazioni municipali per svolgere programmi edilizi spesso temerari, un incentivo a compiere vere e proprie distruzioni di ricchezze e non già un mezzo per aumentare il valore del patrimonio fondiario attraverso il miglioramento delle condizioni igieniche, estetiche e di traffico dei nuclei abitati. Ogni estensione che si voglia dare a questo istituto, entrato a suo tempo nel diritto vigente quasi contro la stessa volontà del legislatore, è guardata con diffidenza, ed ogni difficoltà che presenti nel suo svolgimento è considerata come ostacolo insormontabile. La stessa Commissione reale per la riforma delle leggi sull'espropriazione per pubblica utilità nominata nel 1926 non credette nel suo progetto di far cenno alcuno dei piani regionali, ciò che potrebbe far ritenere che il problema non solo non sia urgente ma che debbasi ritenere non esservi bisogno alcuno di portarlo in discussione.

Noi riteniamo, tuttavia, che debba essere affrontata sollecitamente la disciplina giuridica di questa importante materia. Vi sono, infatti, anche in Italia esigenze alle quali può farsi fronte soltanto se determinati criteri vengono applicati sopra un territorio ben più vasto di quello di un solo comune. L'esempio di Roma, la cui circoscrizione municipale è molto più estesa di molte provincie e dove pure si è intesa la necessità di abbozzare un piano regionale, sta a dimostrare che occorre pensare seriamente a mezzi idonei per la disciplina delle costruzioni e per la sistemazione della rete delle comunicazioni in zone di territorio abbraccianti varie circoscrizioni comunali contermini.

Fra i bisogni più importanti sono da tener presenti:

1) Tutela del panorama. - Esistono in Italia paesaggi deliziosi, la cui suggestività dipende in gran parte dalla speciale ubicazione dei nuclei abitati, dalla varietà della vegetazione, dalla disposizione delle strade, da un complesso insomma di elementi imponderabili, i quali, tutti insieme, concorrono a formare delle bellezze uniche al mondo. Ed invero la nostra terra «per la sua conformazione, principalmente montuosa; per le sue lunghe riviere, sulle quali digradano, ultime propaggini appenniniche, aspri promontori e verdi colline, spesso tagliate da valli e da burroni profondi; per la sua antichissima storia che ha impresso in ogni angolo, su ogni pietra, su ogni zolla la poesia dei ricordi, è ricca, come nessun altro paese in Europa, di singolarissimi aspetti, di curiosità geologiche, di cose interessantissime, poste in siti spesso remoti, viventi in una vita propria, confuse in confini determinati, che permettono di apprenderle in uno sguardo, di descriverle con pochi tratti, di misurarle talvolta» [13]. Orbene, questi scenari meravigliosi possono esser resi ancora più interessanti da una saggia disciplina dell'attività edilizia, così come possono essere irreparabilmente deturpati da abbattimenti di alberi, da costruzioni non intonate all'ambiente, da edifici male disposti, da impianti industriali o ferroviari che non tengano conto della necessità di lasciare immutate alcune zone caratteristiche.

L'introduzione di norme di piano regolatore, aventi carattere obbligatorio per tutti i Comuni compresi nella regione, s'impone, pertanto, come unico rimedio per assicurare l'integrità di un patrimonio nazionale che ci è tanto invidiato.

Del tutto inadeguato è, infatti, il potere concesso al Ministero dell'Educazione Nazionale dall'art. 4 della legge 11 giugno 1922, n. 778, nei casi di nuove costruzioni e ricostruzioni, di prescrivere distanze, misure ed altre norme necessarie perché le nuove opere non danneggino l'aspetto e il pieno godimento delle bellezze panoramiche. Non possedendo alcun mezzo per far giungere a tempo la sua azione, la Direzione Generale di Antichità e Belle arti, deve attendere che le sia indicata la nuova opera: e, quando le giunge la segnalazione, nella maggior parte dei casi nulla può fare perché lo scempio è già avvenuto.

In base alle norme contenute nella legge suddetta il Ministero dell'Educazione Nazionale ha facoltà altresì di notificare ai proprietari l'interesse panoramico di determinati immobili e impedire in tal modo che si inizi qualsiasi trasformazione: ma, come abbiamo già rilevato, le bellezze paesistiche sfuggono ad una precisa identificazione, e quindi si dovrebbe finire per notificare più della metà degli immobili presenti nel territorio italiano; il che è assolutamente inconcepibile, date le formalità che debbono accompagnare la notificazione e i ricorsi cui questa può dare luogo.

Per salvare il paesaggio è stato anche escogitato l'espediente dell'emanazione di decreti ministeriali affissi per sei mesi all'albo pretorio dei Comuni interessati, recanti il divieto di «ostruire le scene panoramiche o di offenderle in qualunque modo con opere non in armonia con i luoghi o in assoluto contrasto col godimento di essi». Senonchè un provvedimento di questo genere, che fu adottato molto opportunamente per Capri e per Taormina, non potrebbe essere esteso agli innumerevoli luoghi degni di particolare tutela dal punto di vista del paesaggio, perché il carattere semplicemente negativo di esso finirebbe per arrestare qualsiasi iniziativa e turberebbe interessi altrettanto gravi quanto quelli che si vogliono tutelare. Invece un piano regionale ben congegnato può, attraverso opportune indicazioni sulla futura dislocazione dei nuovi nuclei edilizi e sulla particolare sistemazione di determinate zone, costituire una preziosa guida per i proprietari d'immobili nell'accertamento di quello che ad essi è permesso fare sui loro beni, permettendo così di fissare programmi per la migliore utilizzazione dei terreni o delle costruzioni senza il pericolo che durante l'esecuzione delle opere intervengano divieti o sospensioni da parte delle autorità preposte alla tutela del paesaggio.

2) Miglioramento del traffico. - Il perfezionamento dei sistemi di trasporto a trazione meccanica ha aumentato enormemente il numero dei veicoli e la loro varietà nei riguardi della velocità, ciò che rende necessario esaminare la possibilità di una ripartizione del traffico su strade diverse, alcune riservate ai mezzi veloci e leggeri (autostrade) altre ai carichi pesanti e lenti o ai veicoli facenti servizio locale [14], accertare le modificazioni da introdurre nei nuclei edilizi di minore importanza attraversati da strade di grande comunicazione, provvedere alla creazione di nuove arterie di collegamento, che facilitino gli scambi tra il centro urbano e altri centri minori in istretta relazione con esso. A tal fine particolarmente utile può riuscire un piano regolatore che si estenda ad una regione abbastanza vasta e che disciplini anche gl'impianti ferroviari, non solo per evitare che la loro presenza costituisca una barriera al deflusso del traffico stradale verso determinate direzioni, ma anche per ovviare alla possibilità di un errato impiego di capitali nella costruzione di ferrovie, le quali non potrebbero offrire oggi tutti quei benefici che indubbiamente avrebbero recato molti anni fa, quando l'automobilismo era ben lontano dall'attuale sviluppo.

Sotto questo punto di vista, anzi, non è esagerato pensare alla opportunità di compilare in un avvenire più o meno lontano un piano regolatore nazionale (comprendente i vari piani regionali convenientemente coordinati fra loro), di cui si notano già le prime basi nel programma di azione dell'Azienda autonoma della Strada, programma che dovrà inevitabilmente risultare sempre più strettamente coordinato al piano regolatore generale delle comunicazioni ferroviarie.

3) Economia nell'impianto e nel funzionamento dei servizi pubblici. - Un piano regolatore, che coordini le iniziative e i provvedimenti volti ad assicurare la sistemazione e lo sviluppo dei nuclei abitati esistenti in un territorio abbastanza esteso, permette a ciascuna amministrazione di raggiungere con una spesa minore il soddisfacimento di determinati bisogni (approvvigionamento idrico, comunicazioni tranviarie intercomunali, impianti per deflusso e smaltimento di acque luride, ecc.).

Esso può inoltre evitare inconvenienti particolarmente gravi nel funzionamento di alcuni servizi pubblici. Al Congresso internazionale di Scienze amministrative, tenuto a Madrid nell'ottobre 1930, un delegato francese, parlando della necessità di ordinamenti amministrativi locali che permettano di risolvere determinati problemi interessanti varie circoscrizioni municipali, segnalò il caso di due comuni contermini, l'uno dei quali prendeva da un piccolo lago l'acqua per uso potabile e l'altro ne aveva fatto luogo di scarico e di smaltimento delle immondizie; e fece presente come inconvenienti di questo genere, moti dei quali sussistono nella «banlieu» parigina, potranno facilmente essere superati soltanto attraverso un piano regolatore appoggiato nella sua applicazione su norme coercitive per tutte le amministrazioni interessate.

Senza dubbio, non esiste in Italia alcuna città nella quale siasi verificato uno stato di cose anche lontanamente paragonabile alle condizioni della regione parigina, dove circa sei milioni di abitanti (quasi il sesto della popolazione dell'intera Francia) vivono agglomerati in uno spazio inferiore alla cinquantesima parte del territorio dello Stato. Si tratta di un fenomeno di addensamento unico al mondo, che non ha riscontro nemmeno a Londra, a New York e a Berlino. Ciò non toglie, peraltro, che uno stato di cose analogo, sebbene in misura ridotta, possa verificarsi in avvenire anche nel territorio circondante qualcuno dei nostri centri urbani, per cui l'adozione di norme intese a disciplinare la materia dei piani regionali farà sì che non si debba mai lanciare gridi d'allarme simili a quelli che per Parigi sono contenuti nella relazione della Commissione parlamentare francese incaricata di esaminare il progetto di piano regionale del quale abbiamo già parlato [15].

4) Zonizzazione. - La storia di questi ultimi anni è caratterizzata da un accrescimento enorme della popolazione delle città [16], da cui è derivato un incremento più che notevole dell'attività edilizia, come necessaria conseguenza della penuria di abitazioni, palesatasi in alcuni luoghi con fenomeni veramente preoccupanti.

Qua e là, peraltro, si è manifestata la tendenza da parte di persone, che nei centri urbani svolgono la loro attività a fissare l'abitazione in comuni vicini o in nuclei edilizi sorti a qualche chilometro dalla città, e ciò principalmente sotto la spinta di ragioni economiche o per il desiderio di trascorrere in tranquillità le ore destinate al riposo.

Questa tendenza, che è stata favorita dalla facilità e dal basso costo delle comunicazioni esistenti fra la città e le località predette, potrà ricevere grande impulso in avvenire col progressivo perfezionamento delle comunicazioni stesse e col costante miglioramento delle reti stradali, che ovunque si sta attuando. Essa, comunque, dovrà essere favorita dalle amministrazioni cittadine come mezzo per alleggerire il traffico e rendere meno ardua la soluzione dei problemi collegati col troppo rapido sviluppo dell'aggregato edilizio.

E' di sommo interesse, peraltro, che ai vantaggi realizzati nelle città non si contrappongano gravi inconvenienti causati dal sorgere caotico di costruzioni ai margini del loro territorio, ciò che può facilmente verificarsi, specialmente quando la speculazione di proprietari di terreni suscettibili di fabbricazione non venga attentamente controllata e tenuta a freno con l'applicazione di opportune norme fissate in ben congegnati piani edilizi. Evidentemente, se un piano regionale avesse disciplinato lo sviluppo delle costruzioni e l'impianto di opifici nella «banlieue» parigina, oggi non si avrebbero a deplorare quei mali che la relazione De Fels ha messo in evidenza.

Si comprende quindi facilmente perché nello studio del piano regionale della «Greater London» il Joint Committee incaricato della compilazione si sia molto preoccupato della questione del sorgere di costruzioni a nastro lungo le strade di maggior traffico ( ribbon development), consigliando l'esercizio del potere di espropriazione dei terreni attigui alle strade principali conferito al Ministro dei Trasporti, e abbia voluto approfondire il problema del «decentramento» delle industrie in modo da distendere sopra un più vasto territorio il traffico da esse prodotto [17].

E poiché gli stessi inconvenienti, sia pure con intensità minore possono verificarsi in molte città italiane, specialmente in quelle dove le industrie si sono maggiormente sviluppate, deve considerarsi come impellente la necessità di una vasta rete di piani regionali, che elimini tempestivamente questo pericolo.

In altri termini, il principio della zonizzazione deve applicarsi anche nel campo della regione, attraverso un piano che determini l'uso al quale ciascuna parte del territorio può essere assegnata, in relazione alle sue speciale caratteristiche, alla posizione geografica e ai rapporti con altre località (zone agricole, zone industriali, zone residenziali, ecc.), e che assicuri una conveniente riserva di spazi liberi, avuto riguardo non soltanto ai bisogni presenti ma anche a quelli futuri.

Sotto questo punto di vista la zonizzazione rappresenta l'unico mezzo per evitare che terreni particolarmente adatti per l'impianto di parchi, zone di ricreazione, ecc. siano irrimediabilmente deturpati da costruzioni prima dell'effettiva destinazione della superficie a tale uso: essa quindi costituisce anche un mezzo per aumentare le attrattive turistiche nei dintorni delle città più importanti, questione che si ricollega alla tutela del paesaggio, di cui abbiamo già parlato, e che ha enorme importanza per il nostro paese, il quale nello sviluppo del turismo vede una fonte non disprezzabile di ricchezza.

Come è ovvio, la destinazione di alcuni terreni agli usi sopraindicati, nell'interesse della popolazione non di un solo centro abitato ma di un'intera regione, potrà far apparire equa la distribuzione del carico finanziario fra tutti i comuni avvantaggiati, anche se l'attuazione del piano regionale sia fatta a cura dell'amministrazione municipale nel cui territorio sono situati i terreni medesimi: ma a tale distribuzione di oneri potrà, se necessario, facilmente provvedersi, applicando al piano regionale il principio del concorso nella spesa, in vigore per le opere pubbliche, considerando cioè i vari comuni obbligati al pagamento di un contributo in misura proporzionale all'utile risentito.

Disciplina giuridica dei piani regionali

Per la formazione e per l'esecuzione dei piani regionali sono sufficienti le norme attualmente in vigore?

Come è facile rilevare dalla lettura delle disposizioni contenute nella legge 25 giugno 1865, questa non fornisce alle amministrazioni municipali i poteri che sarebbero necessari. Nè applicabili possono considerarsi le norme vigenti in materia di Consorzi, poiché gli articoli 10 e 12 del R. Decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 2839, portante modificazioni alla legge comunale e provinciale, chiaramente dispongono che la costituzione di consorzi fra comuni deve avere per oggetto «spese o servizi di carattere obbligatorio, quando i comuni stessi non siano in grado di provvedervi isolatamente». Esula quindi da questo campo la materia dei piani regolatori, che implica la determinazione di norme, alle quali ciascun comune consorziato dovrebbe sottostare nello svolgimento dell'attività riguardante sistemazioni edilizie e stradali nel proprio territorio, e l'esecuzione di opere pubbliche connesse con tali sistemazioni.

Ai bisogni che in passato si sono manifestati in qualche comune, per la cui soddisfazione era necessario disporre in tutto o in parte del territorio di altri comuni, si è cercato di rimediare con modificazioni alla circoscrizione territoriale, disponendo cioè variazioni di confini o fusioni di più Comuni in uno solo. Al riguardo è da tener presente che già l'art. 14 del testo unico della legge comunale e provinciale 20 marzo 1865, allegato A) aveva disposto l'unione coattiva di più comuni nell'interesse di quello fra essi, che, non avendo territorio oltre il limite della zona fabbricabile (comune murato) o non avendolo sufficiente, fosse costretto a collocare sul territorio degli altri una parte importante dei suoi servizi [18].

Le suddette disposizioni, integralmente riportate nei successivi testi unici, fino a quello ultimo del 4 febbraio 1915 (art. 119), dettero la possibilità al Governo di rimediare a gravi difficoltà, nelle quali alcuni grandi Comuni erano venuti a trovarsi [19].

Con l'art. 8 del R. Decreto 30 dicembre 1923, n. 2839 fu estesa la portata dell'art. 19 del predetto Testo Unico, stabilendo che l'ampliamento del territorio di un comune potesse esser disposto non soltanto quando esso fosse riconosciuto indispensabile per l'impianto, l'incremento o il miglioramento dei servizi pubblici, ivi comprese le opere portuali, marittime, fluviali o lacuali, ma anche nel caso in cui l'insufficienza del territorio risultasse d'impedimento allo sviluppo economico del Comune stesso.

Successivamente con Decreto-legge 17 marzo 1927, n.383, venne conferita al Governo la facoltà di provvedere entro un biennio ad una revisione generale delle circoscrizioni comunali per disporre l'ampliamento e la riunione o comunque la modificazione del territorio dei vari Comuni anche all'infuori dei casi sopraindicati: ed in base a tale facoltà numerosi provvedimenti sono stati attuati, i quali hanno più che notevolmente ampliato la circoscrizione di grandi Comuni [20].

Questi provvedimenti hanno permesso a molti centri urbani importantissimi di risolvere problemi assai difficili di sistemazione interna e di sviluppo dell'abitato, in quanto è stata data loro la possibilità di disporre l'ampliamento di arterie stradali, di distribuire razionalmente edifici e di sistemare impianti per servizi pubblici senza la preoccupazione di ostacoli insuperabili, quali prima di allora avevano incontrato nella inerzia o nella resistenza delle amministrazioni municipali contermini.

L'inerzia o la resistenza furono determinate talvolta dalla naturale incomprensione di determinate necessità attinenti allo sviluppo cittadino, ma più spesso dalla mancanza dei mezzi finanziari indispensabili per trasformazioni edilizie o sistemazioni stradali relativamente assai costose. E poiché sotto questo punto di vista le condizioni dei Comuni non sono molto cambiate, non è da attendersi nemmeno per l'avvenire una larga collaborazione fra amministrazioni di circoscrizioni municipali contigue per lo svolgimento di una conveniente attività urbanistica.

D'altra parte sarebbe mera illusione il credere che a tutti i bisogni, cui abbiamo accennato in precedenza, sia sempre possibile provvedere con aggregazioni al centro urbano di comuni finitimi o con la fusione in uno solo di più comuni obbligati a risolvere d'accordo determinati problemi. A parte la considerazione che, ingrandendo a dismisura il territorio dei Comuni, le rispettive amministrazioni finirebbero inevitabilmente per perdere la visione esatta dei vari problemi di carattere locale, non si potrebbe mai spingere troppo oltre tale ingrandimento senza andare incontro a difficoltà di carattere amministrativo, finanziario e politico tutt'altro che lievi. Giunti a un certo limite, le questioni relative allo sviluppo edilizio o al funzionamento dei servizi pubblici interessanti più comuni non possono essere affrontate che attraverso la fissazione di norme, alle quali tutte le amministrazioni siano tenute a conformarsi, norme che nei piani regionali trovano la loro sede naturale e la forma più conveniente di attuazione.

In rapporto a tali piani debbono tuttavia porsi varie questioni: a) quale debba essere la loro estensione; b) quale la forma e il contenuto; c) chi dovrà provvedere alla compilazione; d) in quale modo dovranno essere attuati.

Estensione del piano regionale. - Come è ovvio, ogni piano regionale deve abbracciare le circoscrizioni territoriali di tutti i Comuni la cui vita e il cui sviluppo siano in qualche modo legati fra di loro o gravitino sul centro urbano, sì da far ritenere che determinati provvedimenti, volti alla modificazione e allo sviluppo dell'abitato, alla sistemazione della viabilità, all'impianto o alla trasformazione dei servizi di trasporto o di altri servizi pubblici adottati in un comune possano direttamente influire sugli altri e dar luogo ad un miglioramento o ad un peggioramento delle condizioni economiche, igieniche, estetiche o di traffico dell'intera zona cui il piano si riferisce.

Non si possono quindi fissare «a priori» limiti all'estensione dei piani regionali: è da ritenere peraltro che ciascuno di essi non debba in nessun caso oltrepassare i confini della Provincia, sia perché questa rappresenta una entità territoriale basata sopra comunanza d'interessi e di tradizioni e sopra condizioni topografiche ed economiche che distinguono quasi sempre nettamente il territorio appartenente a circoscrizioni diverse, sia perché molto più difficile risulterebbe certamente la compilazione e l'attuazione del piano quando dovesse procedere da organi dipendenti da autorità amministrative di provincie diverse.

D'altra parte, mentre i piani regolatori dei singoli comuni debbono costituire tante maglie del piano regionale, coordinati, quindi, ai criteri generali informatori di questo, i vari piani regionali sono destinati a rappresentare il tessuto di un piano regolatore, sia pure ideale, abbracciante tutto il territorio dello Stato, ciò che autorizzerà l'autorità centrale ad esigere la modificazione di piani regionali appartenenti a provincie diverse, quando qualcuno di essi presentasse caratteristiche tali da contrastare con i principi posti a fondamento dei piani regionali attigui.

Contenuto e forma del piano regionale. - Il contenuto del piano regionale potrà evidentemente essere diverso a seconda delle condizioni del territorio, della natura delle industrie che in esso vengono esercitate, del grado di sviluppo della produzione agricola, della vastità della rete ferroviaria, della presenza o meno di porti, canali di navigazione, ecc. In ogni caso, peraltro, esso dovrà predisporre tutti i provvedimenti necessari per assicurare la sistemazione e lo sviluppo dei vari nuclei abitati, attraverso un coordinamento dei piani regolatori esistenti o che potranno in seguito essere preparati dalle amministrazioni municipali interessate.

Nel piano regionale, pertanto, saranno indicati:

1) l'allineamento delle strade più importanti, sia di quelle già costruite, sia di quelle che dovranno esserlo in avvenire;

2) le modificazioni da apportare alle vie interne degli abitati in relazione alle esigenze del traffico svolgentesi nelle strade suddette: tali modificazioni saranno segnate nel piano regionale come indicazione di massima e dovranno essere opportunamente sviluppate nel piano regolatore speciale di ciascun comune;

3) la distinzione delle zone destinate all'agricoltura da quelle suscettibili di impianti industriali e da quelle in cui potranno sorgere case d'alloggio;

4) l'indicazione delle caratteristiche dei nuclei edilizi di futura costruzione (città giardino, ville signorili, case operaie, ecc.);

5) le zone di rispetto e cioè i nuclei abitati o i terreni che per ragioni igieniche, artistiche o panoramiche, non debbano subire trasformazioni o che possano essere solo parzialmente modificate con l'osservanza di determinate cautele;

6) la natura e l'ubicazione degli spazi liberi (parchi, giardini, zone sportive, ecc.) o degl'impianti indispensabili per il funzionamento di servizi d'interesse generale (acquedotti, collettori per smaltimento di acque luride, mattatoi, tranvie intercomunali, aeroporti, opere per la navigazione, lavori di protezione contro inondazioni, stabilimenti di assistenza e d'igiene, ecc.).

Organo incaricato della preparazione del piano regionale. - Due possono essere le soluzioni: o affidare la compilazione all'amministrazione del Comune più importante della regione, intorno al quale gravitano gli altri comuni come centri satelliti; o demandarla ad un organo tecnico regionale.

La prima soluzione appare indispensabile per quelle regioni nelle quali esista una città assai popolosa o un centro industriale importante, la cui vita influisca in modo preponderante su quella di tutto il territorio, determinando speciali correnti di traffico, attivi scambi commerciali, movimento turistico, ecc. La seconda soluzione è da preferire in quelle località in cui non esista un nucleo abitato, che rappresenti il fulcro della vita della regione, ciò che può verificarsi in una zona mineraria, in una regione litoranea, in un territorio affollato di stazioni climatiche, ecc.

Non è consigliabile affidare un compito così delicato ad assemblee o a commissioni formate da rappresentanti dei Comuni compresi nel territorio, cui il piano si riferisce, perché, più ancora che la diversità di opinioni in rapporto ai vari problemi, gl'interessi eventualmente in contrasto dei vari enti rappresentati farebbero degenerare in vana accademia il lavoro d'indagine circa le condizioni speciali delle varie località, la determinazione dei rispettivi bisogni e lo studio dei mezziper soddisfarli: in ogni caso farebbero mancare quell'unità di vedute assolutamente indispensabile in così delicata materia.

Si è d'avviso quindi che la compilazione del progetto, quando non possa provvedervi la città considerata come centro della regione, debba essere affidata a persona o ente scelto dallo stesso organo incaricato di esaminarlo e proporne l'approvazione, il quale dovrebbe fissarne in precedenza i criteri fondamentali per evitare eventuali insuperabili contrasti con interessi la cui tutela sia esercitata dallo Stato per mezzo di altri organi centrali o locali.

In ogni caso, poi, a garanzia degl'interessi dei singoli Comuni, dovrebbero essere resi obbligatori la pubblicazione preventiva del progetto e l'invito a tutte le amministrazioni municipali a presentare eventuali deduzioni e reclami: lo stesso invito dovrebbe esser rivolto all'Azienda statale della strada e all'Amministrazione provinciale, per le conseguenze che il piano regionale può avere nei riguardi della rete stradale affidata alla loro gestione o di stabilimenti di loro pertinenza.

Dovrebbe infine essere reso possibile il contraddittorio fra ente compilatore e comuni o proprietari interessati e favorita una la rga collaborazione da parte degli organi di associazioni sindacali in modo da assicurare la perfezione assoluta del progetto prima della sua definitiva approvazione.

Esecuzione del piano regionale. - In altri paesi, dove da tempo è in uso la compilazione di piani regionali, l'attuazione di questi ha dato luogo a difficoltà non lievi, in quanto non esiste un organo autorizzato a ordinare ai vari enti il compimento di opere d'interesse comune previste dai piani stessi, modificando eventualmente i rispettivi piani regolatori locali.

Il piano regionale rappresenta in detti paesi una importante obbligazione morale, ma in molti casi non basta per attuare una perfetta collaborazione fra le varie amministrazioni municipali nella fase esecutiva, indubbiamente la più delicata, anche per le conseguenze che può avere sugli altri Comuni interessati il fatto che un'amministrazione municipale non osservi gli obblighi fissati nel piano medesimo. E' perciò che tutte le commissioni incaricate di provvedere alla compilazione di piani regionali in Inghilterra hanno fatto presente nei loro rapporti la necessità di creare uno speciale organo (Executive Committee), avente il compito di controllare il perfetto accordo dei piani regolatori locali con quello regionale e di sovrintendere all'esecuzione di questo, tanto per le opere di competenza delle singole autorità locali quanto per quelle da compiersi mediante accordo fra tutti gli enti interessati [21].

Riteniamo quindi che, introducendo nella nostr alegislazione urbanistica norme sulla compilazione dei piani regionali, debba anche provvedersi all'istituzione di una funzione di vigilanza, che ne assicuri la perfetta attuazione, sia nella sostanza che nel tempo.

Giova osservare a questo proposito che l'esecuzione del piano regionale rende necessari due ordini di provvedimenti:

a) eventuali modificazioni ai piani regolatori dei vari comuni della regione per adattare gli allineamenti, i criteri di zonizzazione e la disposizione di opere pubbliche alle direttive generali stabilite dal piano regionale;

b) esecuzione di opere pubbliche giudicate indispensabili per raggiungere gli scopi posti a fondamento del piano regionale.

Mentre i provvedimenti della prima categoria sono facilmente attuabili o per libera determinazione dei Comuni interessati, ai quali sia rivolto apposito invito dall'autorità tutoria, o d'ufficio, quando l'invito risulti inefficace, non altrettanto facile si presenta l'attuazione dei provvedimenti della seconda categoria. Per questi, infatti, trattasi di stabilire anzitutto la data dell'esecuzione e le modalità di finanziamento, materie sulle quali i Comuni interessati possono manifestare delle intenzioni non rispondenti alle reali necessità. Il verificarsi di siffatta eventualità può far perdere al piano regionale gran parte della sua efficacia, specialmente quando dall'esecuzione di una determinata opera in un Comune dipenda la possibilità di eliminare difficoltà al traffico o al regolare funzionamento dei pubblici servizi nell'intera regione.

La visione di questi inconvenienti, molto gravi per la regione parigina, dato ch'essa occupa circoscrizioni dipartimentali diverse, ha spinto uno studioso della materia a proclamare che l'attuazione del piano della «più grande Parigi» dipenderà unicamente dalla soluzione del problema dell'autorità dirigente e che tale soluzione potrà essere conseguita con l'unificazione dei servizi pubblici d'interesse generale nell'ambito dell'amministrazione dipartimentale della Senna [22].

Noi non crediamo che in Italia si debba arrivare fino a questo punto, sia perché, come abbiamo già avuto occasione di rilevare, non esistono nel nostro paese casi di agglomerazione urbana che possano anche lontanamente paragonarsi a quella parigina, sia perché la legge comunale e provinciale permette la fusione di più comuni nei casi in cui si presentino legami assai stretti fra circoscrizioni comunali contermini ovvero si manifesti la necessità di unificazione per il migliore funzionamento di importanti servizi pubblici, sia perché a molti servizi d'interesse comune può provvedersi con l'istituzione di appositi consorzi amministrativi.

Rimane però sempre l'opportunità di una direzione unica per quanto riguarda la data di esecuzione delle singole opere e questa potrà essere ottenuta anzitutto indicando nelle norme di attuazione allegate al piano regionale l'ordine di successione di quelle più importanti e affidando inoltre al Prefetto il compito di imporre ai Comuni obbligati al compimento delle singole opere di provvedervi entro un certo termine, sotto minaccia di esecuzione d'ufficio.

Il Prefetto dovrebbe anche essere autorizzato a imporre all'amministrazione provinciale l'esecuzione delle opere di sua competenza e a sollecitare gli organis tatali (Azienda della strada, Amministrazione feroviaria, ecc.) ad attuare i provvedimenti che il piano regionale avesse posto a loro carico e dei quali fosse accertata l'indifferibilità.

Esaminato, come modestamente abbiamo cercato di fare, il problema dei piani regionali sotto tutti gli aspetti, appare evidente che la sua soluzione, mentre risulta ormai improrogabile, in vista di bisogni cui i piani regolatori comunali non possono sufficientemente provvedere, non comprometterà in alcun modo nè gli interessi delle amministrazioni municipali nè quelle dei proprietari di immobili.

Infatti l'introduzione dei piani stessi, in forma obbligatoria o facoltativa, non sarà per recare pesi troppo gravi nè alle une nè agli altri. Al contrario, anzi, è da ritenere che tanto gli enti pubblici quanto i proprietari potranno esserne notevolmente avvantaggiati.

Spariranno per i Comuni molte delle difficoltà, cui essi oggi vanno incontro nel determinare i criteri di estensione dell'abitato e nel procedere alle sistemazioni relative, in quanto queste non risulteranno intralciate da eventuali contrarie iniziative adottate da altri enti o da privati, fuori della cerchia dell'abitato o oltre i limiti della circoscrizione municipale.

Lo Stato e le Provincie non vedranno resa più difficile la loro azione nel campo delle opere pubbliche da provvedimenti delle amministrazioni in contrasto con le direttive poste a fondamento delle opere stesse o da un impiego dei beni privati tale da renderne più onerosa l'attuazione.

I proprietari infine potranno con maggiore tranquillità predisporre l'utilizzazione degl'immobili loro appartenenti, senza la preoccupazione di vedere in un'avvenire più o meno lontano compromessi i risultati della loro attività dall'adozione di iniziative, da parte degli enti pubblici, contrarie alla forma di sfruttamento dei beni stessi a suo tempo prescelta.

Saranno così evitati in molti casi l'abbattimento di costruzioni o la trasformazione di immobili, cui oggi è quasi sempre subordinata l'esecuzione di opere pubbliche, provvedimenti questi che, se sono ampiamente giustificati da un interesse superiore da tutelare, rappresentano tuttavia delle vere e proprie distruzioni di ricchezza e, come tali, hanno una ripercussione non favorevole sull'economia privata e di riflesso su quella della collettività.

[1]Cfr. Ugo Vallecchi: Il problema del traffico in rapporto ai piani regolatori urbani e regionali. Relazione al XIII Congresso Internazionale dell'Abitazione e dei Piani Regolatori nel Volume edito dalla «International Federation for Housing and Town Planning», London, 1931.

[2]The American City, Agosto 1931, pag. 3.

[3]Henry Puget: La legislation anglaise en matière d'urbanisme, Bruxelles, 1931.

[4] E' opportuno tener presente che l'ordinamento amministrativo inglese diversifica profondamente dal nostro. Per «autorità locale» si devono intendere i Consigli dei Boroughs, o i Consigli dei distretti urbani o rurali. Solo un centinaio di città costituiscono dei boroughs: per quelle che non lo sono la compilazione e attuazione del Piano Regolatore è compresa nelle attribuzioni del «District», circoscrizione creata sopratutto per provvedere al funzionamento dei servizi della viabilità e dell'igiene.

[5]First Report of the Greater London Regional Plan Committee, Dicembre 1929.

[6] Nel periodo 1927-1930 la Federazione ha intrapreso direttamente la costruzione di 130 km. di strade destinate a facilitare le comunicazioni su un territorio di 4571 kmq.

[7]Alla data del 1° Giugno 1931 l'estensione degli spazi verdi intercomunali, di cui la Federazione ha assicurato il mantenimento, rappresentava più di un terzo della superficie totale del territorio su cui la Federazione stessa esercita la sua giurisdizione.

[8] Mediante questi piani, aventi carattere obbligatorio per le autorità locali, è possibile alla Federazione fissare per una determinata zona lo spazio necessario alla circolazione e le aree rispettivamente destinate alla costruzione di case, a stabilimenti industriali, a pubblici passaggi, ecc.; quando ciò non sia stato fatto attraverso il piano regolatore generale.

[9] «Landesplanung und Verwaltungsgebiete in Ruhrgebiet» (International Housing and Town Planning Bulletin, Maggio 1930, n. 22).

[10] Confr. Francois Latour: Le «plus grand Paris» problème d'autorité, Paris, 1930.

[11]Tale rispetto è stato spinto fino al punto di conservare l'autonomia del Comune di Montmartre, che, come è noto, occupa una delle zone centrali di Parigi.

[12] Cfr. Relazione programma al Capo del Governo sul progetto del Piano regolatore di Roma, redatta dall'Accademico Marcello Piacentini, pubblicata nel volume «Piano Regolatore di Roma - 1931, anno IX», edito dal Governatorato di Roma, pag. 21.

[13] Relazione dell'avv. Luigi Parpagliolo sulla «difesa del paesaggio», Le Vie d'Italia, aprile 1931.

[14] Cfr. E.Fuselli: Il problema del traffico in rapporto ai piani regolatori regionali. Studio pubblicato nel volume delle Relazioni al XIII Congresso Internazionale dell'Abitazione e dei Piani Regolatori.

[15]Il relatore On. De Fels, parlando delle attuali condizioni delle banlieu parigine dichiara: «Cette formidable, cette monstrueuse agglomération humaine, qui n'a pas de précédent dans l'histoire, se développe presqu'au hasard et crèe pour la nation tout entière une très grave menace politique, sociale et économique. «Politiquement, la grande pitié des banlieues conduit trop souvent à la misère et au mécontentement justifié. Ce sont peut-être le seules régions de France qui transforment, par suite des difficultés qu'ils y recontrent, le spetits propriétaires en revoltés contre l'ordre social. Au sein de populations si énervées et si déprimées, les voix des orateurs communistes rencontrent des échos nombreux. Depius dix ans, autour de la capitale, la «ceinture rouge» s'est reserrèe.

«Socialment, dans ces milieux, où les plus élémentaires principes d'hygiène individuelle et familiale et social ne sont pas respectés, la santè publique est menacée. Dans les taudis, dans les cités empuanties par la fumée des usines, la tubercolose et le cancer trouvent un milieu favorable. La mortalité enfantine atteint un coefficient tragique. Par manque d'oeuvres sociales, par pénurie d'écoles des enfants errent abandonnés, sans contrôle, sans surveillance. Faute d'espaces libres, de terrains de de sports organisés, la jeunesse ne peut arriver à son complet développement. L'avenir de la race est en péril.

«Economiquement, les pertes de richesses, les manque à gagner, sont aussi faciles à déterminer. On travaille mal dans le désordre. Une organisation irrationelle pour l'habitation, la circulation, les transports, le zoning entraîne, comme conséquences, une absence de coordination et de liason entre les divers facteurs de la production et un perte de temps énorme. Cette élévation des fraix généraux des entreprises se traduit finalement par une perte de richesse et un affaiblissement dans la concurrence internationale.

«Ainsi, les problemes posés par la région parisienne dépassent largement le cadre des préoccupations locales. Ils intéressent toute la collectivité francaise. Aucun citoyen si làches que soient le sliens qui le rattachent à la capitale, n'à le droit de demeurer indifférent devant une situation qui peut divenir tragique. Mais c'est aussi son intérêt bien entendu, qui lui interdit toute abstension».

[16] Come risulta dal seguente prospetto negli ultimi sessanta anni la popolazione di molti capoluoghi di Provincia si è raddoppiata o triplicata ed in alcuni addirittura più che quadruplicata (di seguito: Città, Censimento 1871, Censimento 1901, Censimento 1931).

Bari 50.524, 77.478, 171.810; Bologna 115.957, 152.009, 246.280; Brescia 38.906, 70.614, 118.839; Catania 84.397, 149.295, 227.765; Cosenza 15.962, 21.545, 36.113; Firenze 167.093, 205.589, 316.286; Genova 130.269, 234.710, 608.096; Grosseto 6.316, 9.599, 23.997; La Spezia 24.127, 65.612, 107. 958; Milano 199.009, 491.460, 992.036; Napoli 448.335, 563.540, 839.390; Roma 244.484, 462.783, 1.008.083; Taranto 27.546, 60.733, 105.946; Terni 15.037, 30.641, 62.741; Torino 252.644, 335.656, 597.260; Venezia 128.901, 151.840, 260.247.

[17]Cfr. Relazione citata della Commissione per il piano regionale de «La più grande Londra», pag. 4.

[18] Siffatta necessità, che sussiste tuttora per alcuni Comuni nei riguardi della stazione ferroviaria, si verificò in passato abbastanza spesso per servizi cittadini importanti, come il gazometro, l'impianto di distribuzione idrica, ecc., e talvolta perfino per il cimitero e la casa comunale.

[19]Fra i vari provvedimenti adottati citiamo l'ampliamento dei comuni di Milano (1873), Siena (1876), Lodi (1877), Pistoia (1877), Brescia (1880).

[20] Sedici capoluoghi di provincia hanno ricevuto notevoli ampliamenti del territorio dal 1923 in poi, come risulta dai seguenti dati statistici: [di seguito Città, Numero di Comuni o Frazioni aggregate, Superficie del territorio annesso in ettari, Popolazione dei comuni annessi al Censimento 1921]. Aquila 9, 42.920, 23.882; Bergamo 4, 1.227, 9.063; Brescia 1, 1.103, 4.426; Cagliari 4, 7.224, 18.117; Campobasso 3, 6.148, 6.431; Genova 16, 18.042, 174.633; Gorizia 1, 1.215, 2.431; Imperia 3, 1.865, 21.896; Messina 1, 807, 1.477; Milano 13, 12.939, 98.288; Napoli 8, 9.855, 92.947; Parma 5, 25.197, 39.267; Reggio Calabria 14, 17.957, 48.703; Rieti 3, 12.190, 8.373; Venezia 5, 13.132, 35.561; Verona 5, 8.319, 24.650; Viterbo 3, 3.607, 6.519.

[21]Cfr. Relazione della Commissione per il piano regionale della «Grande Londra», pag. 5. Cfr. anche «Report prepared for the North West Surrey Joint Town Planning Committee», pag. 49.

[22]Francois Latour, Op. cit., pag. 26.

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