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Eddytoriale 90 (17.05.2006)
10 Giugno 2008
Eddytoriali 2006
Abbiamo contribuito a evitare che la scorsa legislatura vedesse l’approvazione della cosiddetta Legge Lupi. Vorremmo che questa legislatura approvasse una buona legge, se non sull’intera materia del ”governo del territorio” (cui la legge del centrodestra erroneamente si riferiva) almeno su quella sua essenziale componente che è la pianificazione urbanistica e territoriale. Abbiamo elaborato una proposta, che consegniamo alle forze politiche (ma soprattutto al Parlamento e al Governo), nella speranza che sia utile al loro lavoro.

Come si argomenta nella relazione che accompagna l’articolato (entrambi i testi sono scaricabili in calce), il ”governo del territorio” è concetto e campo molto vasto. Comprende materie che sono attribuite dalla Costituzione a enti diversi. Una legge che regoli l'insieme dell'argomento richiederà un lavoro di lunga lena, che non può non avere la sua premessa in un diligente lavoro di enucleazione dei principi desumibili dalla ricchissima legislazione vigente. Non a caso le leggi regionali in materia, anch’esse usurpando in qualche misura l’espressione “governo del territorio”, concernono il campo - più limitato ma indubbiamente decisivo – della pianificazione del territorio urbano ed extraurbano. A definire “principi” relativamente a questo campo è dedicato il testo che proponiamo.

È un testo snello, essenziale, scritto cercando di adoperare un linguaggio chiaro ma anche giuridicamente corretto. Non è comunque questo che soprattutto ci interessa, quanto il contenuto: le riaffermazioni che in esso si fanno di principi consolidati nella giurisprudenza costituzionale, le novità che si formulano tenendo conto delle nuove esigenze ed esperienze maturate.

Due principi sono alla base dell’intero articolato e ne ispirano i contenuti e i procedimenti: il territorio e la sue risorse sono un patrimonio comune, di cui le autorità pubbliche sono garanti e custodi; la titolarità della pianificazione del territorio compete esclusivamente alle pubbliche autorità democraticamente elette e rappresentative della cittadinanza.

Tra le riaffermazioni e il consolidamento di principi già presenti nel quadro legislativo italiano, segnaliamo l’assunzione della pianificazione come metodo generale per il governo delle trasformazioni territoriali (principio peraltro contraddetto nell’azione amministrativa e nella legislazione recente), l’onerosità per l’operatore immobiliare delle opere necessarie per la trasformazione urbanistica, la non indennizzabilità dei vincoli di tutela dell’identità culturale e dell’integrità fisica del territorio.

Particolare evidenza tra le novità, introdotte anche mutuando elementi dalle legislazioni regionali più recenti, assume una decisa opzione per la riduzione di quello sciagurato fenomeno, contrastato negli ultimi anni da tutti i governi europei, consistente nell’abnorme consumo di suolo, motivato unicamente dall’esigenza di accrescere il valore di scambio di privati patrimoni immobiliari. Accanto a questi, si segnalano: nuove norme per la tutela ope legis degli insediamenti storici, per effetto dell’essere individuati dagli strumenti di pianificazione, purché d’intesa con la competente Soprintendenza; l’affermazione del diritto alla città e all’abitare, riprendendo e consolidando il diritto alla presenza di determinate quantità di spazi pubblici e d’uso pubblico ma aggiungendo, tra l’altro, i diritti fondamentali all’abitazione, ai servizi, alla mobilità, al godimento sociale delle risorse territoriali ed ambientali e del patrimonio culturale; l’obbligo per gli enti pubblici di acquisire antro un termine perentorio gli immobili assoggettati dai piani a vincoli di tipo espropriativo; infine (last but not least) la formazione partecipata degli strumenti di pianificazione.

A quest’ultimo proposito si ritiene che la partecipazione della società alle scelte di governo non sia un problema dell’urbanistica, ma della democrazia, della vitalità dei suoi istituti, della loro capacità di rinnovarsi. Certo è comunque che le scelte sul territorio hanno particolare rilevanza sia dal punto di vista dei poteri che da quello dei diritti dei cittadini. Procedure aperte, trasparenti, attente all’ascolto e alla proposta, rendiconti puntuali, chiarezza negli atti a partire dalla condivisione delle basi conoscitive e dalla evidenza nella rappresentazione delle scelte – possono essere valido aiuto, che la legge può contribuire a determinare, per l’espressione dei diritti democratici. Anche a tal fine, oltre che per adempiere a un obbligo formale,si è introdotta nella proposta il recepimento della normativa europea in materia di valutazione ambientale strategica, per le parte in cui riguarda i procedimenti di formazione e i contenuti della pianificazione delle città e dei territori.

Affidando queste proposte alla buona volontà dei legislatori, ci auguriamo che esse diano un contributo per la costruzione, nella città e nel territorio, non di una congerie di valorizzazioni immobiliari e di conseguenti diversificate degradazioni ambientali, sociali e culturali, ma della casa comune della società italiana dei futuri decenni.

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