Non si tratta di una rivendicazione di competenze. Il nuovo Statuto si limita a dire, nell’articolo dedicato alle finalità generali, che “la Regione persegue, tra le finalità prioritarie”, nientedimeno che “la tutela dell’ambiente e del patrimonio naturale, la conservazione della biodiversità, la promozione della cultura del rispetto per gli animali”, nonché “la tutela e valorizzazione del patrimonio storico, artistico e paesaggistico”. Nulla dice lo Statuto su chi legifera in materia di patrimonio culturale. Nulla sottrae alle competenze stabilite dalla Costituzione e dalle leggi ordinarie. Si limita a tradurre nello Statuto della Regione Toscana (e mi meraviglierebbe se le altre regioni non l’avessero fatto o non lo facessero) il dettato dell’articolo 9 della Costituzione: “la Repubblica […] tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione”.
La Repubblica, dice la Costituzione. Quell’ente, cioè, che secondo la Costituzione oggi vigente “è costituita dai Comuni, dalle Province, dalle Città metropolitane, dalle Regioni e dallo Stato”. In altri termini, quali che siano le competenze legislative in materia, è evidentemente (e costituzionalmente) dovere di tutti i livelli di governo, di tutte le istanze della Repubblica, assumere come finalità della propria azione (dei propri compiti di amministrazione, di gestione, di pianificazione, di regolamentazione, di promozione, di vigilanza, di repressione) quello della tutela del patrimonio culturale.
Non fu del resto la stessa Corte costituzionale, alla quale oggi il governaccio Berlusconi si rivolge, a stabilire che l’azione di tutela non può esercitarsi solo a livello nazionale, ma deve interessare tutti i livelli di governo? Nella sentenza 151/1986, ad esempio, la Corte sostenne che con la legge 431/1985 si era ribadito il concetto di “una tutela del paesaggio improntata a integralità e globalità, vale a dire implicante una riconsiderazione assidua dell'intero territorio nazionale alla luce e in attuazione del valore estetico-culturale” una “riconsiderazione assidua” che postulava che le azioni di protezione del patrimonio culturale, avviate dal livello nazionale, venissero poi proseguite ai livelli regionale, provinciale, comunale.
Il tentativo del governo di invalidare le affermazioni di principio dello Statuto toscano è inaccettabile sul piano dei principi, come argomenta con efficacia Luigi Scano nella nota scritta per Eddyburg. Ma è pericolosissimo sul piano pratico. Esso può infatti indurre a comportamenti lassisti gli attori del sistema delle autonomie. “È Roma che si occupa della tutela, quindi possiamo (anzi, dobbiamo) non occuparcene noi”. Errore gravissimo sarebbe quello di adottare un comportamento siffatto. Poiché si tratta di una materia che - per la sua stessa natura, per la straordinaria ricchezza del patrimonio nazionale, per il suo essere distribuito e diffuso in ogni luogo e città e paese e contrada e valle e riva - fortemente richiede che la ricognizione e tutela dei suoi elementi siano svolti con “assiduità” da tutte le componenti dell’altrettanto ricco tessuto dei poteri e delle responsabilità pubbliche.
Preoccupa perciò, oltre alla improvvida iniziativa del governo, il silenzio che su questo punto hanno manifestato le Regioni. Da quelle che ritengono che la tutela del patrimonio culturale, storico, paesaggistico non sia solo argomento di retorici gargarismi ci si aspetterebbe una tempestiva adozione, nei loro statuti, di formule analoghe a quella adottata dal Consiglio regionale della Toscana: sarebbe il miglior modo di protestare contro un centralismo lesivo degli interessi nazionali.