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Luigi Scano
2004. L’impugnativa governativa del nuovo Statuto della Regione Toscana
20 Giugno 2007
Beni culturali
Il Segretario generale dell'associazione culturale Polis ha inviato (6 agosto 2004) questa nota su un aspetto trascurato, ma gravissimo, della recente decisione del Governo di impugnare il nuovo Statuto della Toscana: riguarda la tutela dei beni culturali e ambientali

Con deliberazione del Consiglio dei Ministri del 3 agosto 2004 è stata promossa presso la Corte costituzionale[1] la questione di legittimità costituzionale di alcune disposizioni del nuovo Statuto della Regione Toscana [2].

Tra le suddette disposizioni figurano quelle specificamente indicate ai punti 3) e 4) dei motivi di impugnativa esposti nella succitata deliberazione.

Con il primo si eccepisce che la lettera l) del comma 1 dell’articolo 4 del nuovo Statuto regionale toscano prevede che la Regione persegua, tra le finalità prioritarie, “la tutela dell’ambiente e del patrimonio naturale, la conservazione della biodiversità, la promozione della cultura del rispetto per gli animali”. E si sostiene che “tale disposizione esula dalla competenza legislativa della regione, ponendosi in contrasto con l’articolo 117, comma 2, lettera s), della Costituzione, che riserva alla competenza esclusiva dello Stato la tutela dell’ambiente e dell’ecosistema”.

Con il secondo si eccepisce che la lettera m) del medesimo comma 1 dell’articolo 4 del nuovo Statuto prevede che la Regione persegua altresì, sempre tra le finalità prioritarie, “la tutela del patrimonio storico, artistico e paesaggistico”. E si sostiene che anche “tale disposizione risulta invasiva della competenza esclusiva statale nella materia della tutela dei beni culturali prevista dall’articolo 117, comma 2, lettera s), della Costituzione, [...] attribuita alla potestà legislativa esclusiva dello Stato.

In effetti, a norma della lettera s) del secondo comma dell’articolo 117 della Costituzione (come modificata dalla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n.3) lo Stato ha legislazione esclusiva, tra l’altro, nelle materie denominate “tutela dell’ambiente, dell’ecosistema e dei beni culturali”.

Il fatto è che le surriportate impugnate disposizioni del nuovo Statuto nè asseriscono, nè tampoco implicano, che la Regione Toscana intende invadere le competenze legislative dello Stato nella materie di cui alla lettera s) del secondo comma dell’articolo 117 della Costituzione.

L’articolo 4 del nuovo Statuto regionale toscano, infatti, si limita a esporre un lungo elenco (pari alle ventuno lettere dell’alfabeto) di “finalità prioritarie”, della più diversa natura, che “la Regione persegue”. Tra di esse sono citate anche “il rispetto dell’equilibrio ecologico, la tutela dell’ambiente e del patrimonio naturale, la conservazione della biodiversità, la promozione della cultura del rispetto per gli animali”, e “la tutela e la valorizzazione del patrimonio storico, artistico e paesaggistico”.

Ma nulla è detto circa i modi, cioé le forme, in cui tali finalità debbano essere perseguite.

Talché avrebbe dovuto, come deve, pacificamente assumersi che l’intendimento (e per converso l’obbligo, che sarebbe stato assolutamente pleonastico esplicitare) sia quello di perseguirle nel pieno e assoluto rispetto delle competenze costituzionalmente assegnate (e garantite) a ognuno dei soggetti che, a norma del comma 1 dell’articolo 114 della Costituzione (come modificata dalla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n.3), costituiscono la Repubblica: i Comuni, le Province, le Città metropolitane, le Regioni, lo Stato.

Quindi non legiferando nelle materie riservate alla competenza esclusiva dello Stato come denominate dalla Costituzione (“tutela dell’ambiente, dell’ecosistema e dei beni culturali”) e, necessariamente, meglio specificate dalla legislazione statale di settore.

Ma invece anche legiferando non soltanto (come riconosciuto legittimo – e ci mancherebbe! - dal Consiglio dei Ministri) in materia di “valorizzazione dei beni culturali e ambientali”, materia “di legislazione concorrente” (in cui spetta alle regioni la potestà legislativa, salvo che per la determinazione dei principi fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato) a norma del terzo comma dell’articolo 117 della Costituzione (come modificata dalla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n.3). Ma anche in materia di “governo del territorio”, materia anch’essa “di legislazione concorrente”, nel contesto della quale le tematiche della tutela dell’ambiente, del patrimonio naturale, del paesaggio, del patrimonio storico (artistico, o semplicemente testimoniale), cioé di quanto si può riassumere sotto le voci dell’”integrità fisica” e dell’”identità culturale” del territorio”, hanno avuto, e debbono avere, valenza ampia, e prioritaria.

A meno che non si voglia dare della dizione “governo del territorio” una definizione (quale, a esempio, “un’attività che concerne l’assetto e l’incremento edilizio dei centri abitati”) ben più riduttiva di quella alla quale si era pervenuti, con riferimento alla dizione “urbanistica”, nella legislazione statale antecedente alla riforma del Titolo V della Costituzione, e cioè con l’articolo 80 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n.616, per cui “le funzioni amministrative relative alla materia urbanistica concernono la disciplina dell’uso del territorio comprensiva di tutti gli aspetti conoscitivi, normativi e gestionali riguardanti le operazioni di salvaguardia e di trasformazione del suolo nonché la protezione dell’ambiente”.

E, per l’appunto, le contestate disposizioni del nuovo Statuto regionale toscano potrebbero addirittura alludere a un perseguimento delle indicate finalità essenzialmente (quand’anche non esclusivamente, per i motivi appena sopra esposti) mediante atti amministrativi, di natura regolamentare, o pianificatoria, ordinaria o specialistica, quale, per esempio, l’attività di pianificazione paesaggistica tassativamente richiesta alle regioni dall’atto legislativo recante la quasi totalità della vigente legislazione (“esclusiva”) statale in materia di “tutela dei beni culturali”, cioé dal decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.42, recante “Codice dei beni culturali e del paesaggio”, e meglio noto come “Codice Urbani”!!! e allora, dove sussisterebbe la lamentata invasione della competenza legislativa statale???

Quantomeno sotto l’ultimo profilo sopra trattato, le contestate disposizioni del nuovo Statuto regionale toscano potrebbero, e presumibilmente dovrebbero, comparire come finalità da perseguire in tutti gli statuti non soltanto delle regioni, ma anche delle province, delle città metropolitane (quando ci si deciderà a costituirle, anziché cacciarle, assieme alle farfalle, sotto l’Arco di Tito), dei comuni.

Non foss’altro che per rispettare il secondo comma dell’articolo 9 della Costituzione (inserito tra i Principi fondamentali della stessa, talchè le restanti parti della medesima devono, all’occorrenza, essere interpretate così da non contraddirlo), a norma del quale “la Repubblica [...] tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione”. La Repubblica, per l’appunto: la quale, secondo l’originaria (e da chi scrive amaramente rimpianta) stesura della Costituzione “si riparte in Regioni, Provincie e Comuni”, mentre secondo la versione novellata “è costituita dai Comuni, dalle Province, dalle Città metropolitane, dalle Regioni, e dallo Stato”.

In effetti, quando l’Italia non era “federalista”, e vigeva la Costituzione del 1948, tutte le regioni a statuto ordinario inserirono, negli anni ’70, nei rispettivi statuti, l’enunciazione di finalità omologhe a quelle oggi contestate al nuovo Statuto regionale toscano (e lo stesso fecero, negli anni ’90, dopo l’entrata in vigore della legge 8 giugno 1990, n.142, sull’”Ordinamento delle autonomie locali”, un’enorme numero di province e di comuni).

E quasi tutte le regioni dettarono norme legislative volte ad assicurare che nell’attività pianificatoria d’ogni livello fosse adeguatamente presente la tutela dell’integrità fisica e dell’identità culturale del territorio (usando in proposito i termini più diversi, talvolta scombiccherati, spesso sinonimici, frequentemente pletorici). E molte regioni legiferarono in materia di tutela dei centri storici, e dell’edilizia storico-artistica e storico-testimoniale sparsa. E in materia di salvaguardia dell’equilibrio degli ecosistemi, e dei geotopi e biotopi rari, e perfino dei singoli esemplari arborei di pregio. E così via tutelando, salvaguardando, disciplinando.

Sempre troppo poco. Nella legislazione, nella regolamentazione, nella pianificazione, e ancor più nell’attività quotidiana di autorizzazione e controllo.

Talvolta, sia le regioni che gli enti locali, in contrapposizione con le amministrazioni statali (o “miste”) specialisticamente competenti all’amministrazione delle tutele. In tali casi, avendo, prevalentemente, torto, e peraltro vedendoselo, prevalentemente, dare. Salvo qualche clamoroso caso contrario (sotto entrambi gli aspetti).

Ma, tutto sommato, abbastanza spesso “concorrendo” (nel significato più etimologicamente e giuridicamente proprio del termine) al medesimo scopo: la tutela.

E oggi? e domani? non è che questo Governo, autore o promotore del maggior numero, e con la maggiore gravità, di attentati alle qualità del Paese concepito e realizzato da almeno un secolo, si prefigge, con un esibizione di muscoli “centralistici” che non sarà certo contrastata dai pseudo-federalisti e dai quasi(?)-secessionisti che costituiscono buona parte della sua maggioranza, di inibire a regioni, province e comuni di porre “vincoli” a tutela dell’integrità fisica e dell’identità culturale del territorio? del resto, si può immaginarsi un Jefferson Davis che protesta perché Abramo Lincoln vorrebbe, con legge federale, introdurre la schiavitù negli Stati del Nord?

[1] Ai sensi dell’articolo 123 della Costituzione, come modificata dalla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n.3.

[2] Approvato dal Consiglio regionale in prima deliberazione il 6 maggio 2004 e in seconda deliberazione il 19 luglio 2004.

Vedi anche l'eddytoriale n, 52

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