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Ricorso al TAR contro l'intervento nell'area della ex Fiera
21 Luglio 2004
Milano
In un comunicato stampa di un'associazione di cittadini le ragioni del ricorso contro un intervento di dimensioni straordinarie alla Fiera di Milano (aprile 2004). Con immagini.

COMUNICATO STAMPA

In data 2 aprile 2004 alcuni cittadini residenti in vie immediatamente adiacenti al recinto storico della Fiera di Milano (via Gattamelata, via Eschilo, via Silva) hanno presentato al TAR Lombardia ricorso contro il Decreto del Presidente della Giunta Regionale della Lombardia n. 405 del 19 gennaio 2004 (pubblicato sul BURL n. 6 del 2.2.2004), con il quale viene approvata la variante al PRG che consentirebbe di realizzare sull’area del vecchio recinto quasi 900.000 metri cubi di case e uffici, con un indice quasi doppio di tutti gli altri piani di trasformazione urbanistica sinora approvati dal Comune di Milano.

I motivi del ricorso possono essere così sintetizzati:

- l’integrazione all’Accordo di Programma del 1994 sulla riduzione del polo fieristico interno e la realizzazione del polo fieristico esterno che introduce la variante al PRG non è giustificata da alcuna finalità di interesse pubblico, poiché le nuove destinazioni dell’area dismessa da Fiera sono esclusivamente private (residenza, terziario, produttivo); l’unica motivazione della variante è consentire al successivo PII di intervenire su un’area già destinata ad uso privato, senza dover quindi recuperare gli spazi di uso pubblico soppressi;

- il PII previsto come strumento attuativo dalla variante non è giustificato da alcuna finalità di interesse pubblico, per i medesimi motivi esposti sopra; esso, intervenendo su un’area già resa ad uso privato dalla variante, non dovrebbe nemmeno sottostare all’obbligo dell’art. 6 comma 3 della L.R. 9/99 di assicurare contestualmente il recupero delle dotazioni di uso pubblico che verrebbero meno;

- La riduzione da 314.000 mq a 255.000 mq dell’area dismessa dagli usi fieristici (ed il conseguente aumento da 130.000 a 189.000 dell’area mantenuta ad uso fieristico) non è giustificato da alcun interesse pubblico, ma solo da interessi aziendali di Fiera Milano ad utilizzare alcuni edifici esistenti. Tale scelta impedisce però la prosecuzione di viale Scarampo entro l’ex recinto fieristico e il riassetto dell’area di trasformazione secondo tessuti urbani coerenti con quelli generati dall’asse di corso Sempione; come da moltissimi anni indicato dalla più consapevole urbanistica milanese (Bottoni, BBPR, de Finetti, Gardella, Pagano, Terragni);

- il Comune non ha effettuato alcuna valutazione critica delle richieste di Fiera in relazione alle esigenze di riassetto della città; infatti Fiera ha comunicato agli aspiranti acquirenti superfici, indici e strumenti attuativi già in data 4 aprile 2003 (Sole 24 ore, Financial Time, Handelsblatt), prima che la Giunta comunale li riproponesse pedissequamente nella propria delibera del 15 aprile successivo;

- l’indice Ut=1,15 mq/mq è quasi doppio di quello adottato in tutti gli altri PII e PRU sinora approvati a Milano (Ut=0,65 mq/mq) e con la cessione del 50% dell’area ad uso pubblico si produce un indice fondiario altissimo (Uf= 2,3 mq/mq = 7 mc/mq), molto superiore a quello massimo prescritto per l’attigua area mantenuta a Fiera (Uf=1,5 mq/mq= 4,5 mc/mq); se la cessione ad uso pubblico fosse più del 50%, tale Uf sarebbe ancora più alto, in contrasto con l’art. 7 del DM 1444/68; un indice così elevato è giustificato solo dagli interessi economici di Fondazione Fiera rivolti unicamente alla massima valorizzazione immobiliare dell’area;

- la cessione minima del 50% dell’area ad uso pubblico non è giustificata da alcun ragionamento urbanistico, ma solo da una sorta di spartizione mezzadrile tra pubblico e privato; se le aree ad uso pubblico prescritte dalla variante (44 mq/ab) fossero cedute interamente occorrerebbero 258.000 mq, superiori all’intera area oggetto di variante; anche se si cedessero 26,5 mq/ab, occorrerebbero 155.000 mq, superiori al 50% minimo prescritto (127.500 mq), ma con Uf= 8,8 mc/mq > 7 mc/mq massimi ammessi dal DM 1444/68;

- la variante non prescrive limiti massimi di densità fondiaria, di altezza e distanza degli edifici, di destinazione funzionale, in contrasto con molti disposti del DM 1444/68; essa è indirizzata unicamente all’assoluta libertà di massima valorizzazione immobiliare da parte dei futuri acquirenti dell’area; l’esito urbanistico sarà di circa 60 edifici alti non meno di 36 metri, ma ravvicinatissimi o più probabilmente edifici meno ravvicinati, ma alti da 72 metri (30 edifici) a 144 metri (15 edifici);

- se, invece, si imponessero i limiti di altezza e distanza degli edifici prescritti dagli artt. 8 e 9 del DM 1444/68 l’indice Ut effettivamente realizzabile varierebbe, a seconda degli schemi distributivi adottati, tra 0,52 e 0,84 mq/mq; l’indice Ut=1,15 mq/mq richiede edifici altri da 36 ad oltre 72 metri, cioè dal doppio ad oltre il quadruplo di quelli esistenti e circostanti, e ciò in contrasto con gli artt. 7 e 8 del DM 1444/68 e peggiorando le condizioni di congestione urbana e vivibilità della zona.




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