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Ilaria Agostini
Urbanistica tossica. Lupi sulla città
3 Agosto 2014
La legge Lupi
«Controriforme. Privatismo selvaggio e zero pianificazione, il ministro ci riprova. Il settore immobiliare ristagna? La nuova versione del ddl, arricchita di autocrazia renziana, punta a rendere edificabile l’intera penisola».

Il manifesto, 3 agosto 2014 (m.p.r.)

«Il governo del ter­ri­to­rio è rego­lato in modo che sia assi­cu­rato il rico­no­sci­mento e la garan­zia della pro­prietà pri­vata (…) e il suo godi­mento». L’art. 8 è il distil­lato della bozza di ddl ([/ACM_2]Prin­cipi in mate­ria di poli­ti­che ter­ri­to­riali e tra­sfor­ma­zione urbana) pre­sen­tata dal mini­stro Lupi al Maxxi di Roma il 24 luglio scorso.

A distanza di nove anni dal ddl 3519/2005 noto come «legge Lupi», appro­vato dalla Camera nel Ber­lu­sconi III e poi for­tu­no­sa­mente boc­ciato in Senato col con­tri­buto della destra che lo ritenne anta­go­ni­sta alla tut­tora vigente legge urba­ni­stica n. 1150/1942, il mini­stro di rito ambro­siano ci riprova. Nella nuova ver­sione, sta­gio­nata e arric­chita di auto­cra­zia ren­ziana, restano fermi quei prin­cipi di «isti­tu­zio­na­liz­za­zione del “pri­va­ti­smo” in urba­ni­stica» – come ha scritto Ser­gio Brenna – allora stig­ma­tiz­zati da urba­ni­sti e giu­ri­sti in un volume curato da Maria Cri­stina Gibelli (La con­tro­ri­forma urba­ni­stica, 2005), ma vi si aggiunge un colpo di reni da crisi glo­bale, scop­piata in seguito pro­prio alle pesanti spe­cu­la­zioni immobiliari.
La soluzione è semplice. Per Lupi infatti urba­ni­stica coin­cide con edi­li­zia e la riforma è dun­que fina­liz­zata a tro­vare linfa per il set­tore immo­bi­liare, sta­gnante. La solu­zione è sem­plice: ren­dere vir­tual­mente edi­fi­ca­bile l’intera peni­sola, per raf­for­zare la ren­dita fon­dia­ria attra­verso l’istituzione dei diritti edi­fi­ca­tori «tra­sfe­ri­bili e uti­liz­za­bili (…) tra aree di pro­prietà pub­blica e pri­vata, e libe­ra­mente com­mer­cia­bili» (art. 12).

Il «regi­stro dei diritti edi­fi­ca­tori» san­ci­sce la finan­zia­riz­za­zione della disci­plina: si pro­fila uno sce­na­rio di urba­ni­stica dro­gata, dove pere­qua­zione, com­pen­sa­zione, pre­mia­lità ed espro­prio (sì, espro­prio, cfr. art. 11, c. 2) sono ripa­gati con titoli tos­sici come in un gioco di borsa. Tutto il con­tra­rio della pia­ni­fi­ca­zione. La pro­po­sta legi­sla­tiva flut­tua nel com­pleto distacco dalla con­cre­tezza fisica del ter­ri­to­rio e dell’ambiente urbano che tenta di gover­nare; lo slit­ta­mento dall’oggetto della pia­ni­fi­ca­zione (città e ter­ri­to­rio) alle pro­ce­dure, genera, in sede di pre­sen­ta­zione, affer­ma­zioni ever­sive disci­pli­nar­mente, poli­ti­ca­mente e social­mente, tra cui spicca, per duplice gros­so­lana apo­ria, «la fisca­lità immo­bi­liare come leva fles­si­bile (sic) del governo del ter­ri­to­rio». Ma lungo l’articolato tra­pela la vera pas­sione del mini­stro: le grandi opere. L’istituenda DQT, Diret­tiva Qua­dro Ter­ri­to­riale, quin­quen­nale e diret­ta­mente appro­vata dal pre­si­dente del con­si­glio dei mini­stri (art. 5), è con­fi­gu­rata come un piano nazio­nale delle infra­strut­ture (affin­ché non ci si debba più con­fron­tare con ponti sullo Stretto «pro­cla­mati e mai rea­liz­zati») che sov­verte l’ordine delle cose, subor­di­nando il pae­sag­gio al governo del ter­ri­to­rio, in con­tra­sto col Codice dei beni cul­tu­rali.

La pia­ni­fi­ca­zione comu­nale (che si con­fron­terà con la DQ Regio­nale) sarà sud­di­visa tra parte pro­gram­ma­to­ria «a effi­ca­cia cono­sci­tiva e rico­gni­tiva», e parte ope­ra­tiva, dove «il cam­bio di desti­na­zione d’uso (…) non richiede auto­riz­za­zione» (art. 7, c. 10, che pro­se­gue pudìco: «lad­dove la nuova desti­na­zione d’uso non neces­siti di ulte­riori dota­zioni ter­ri­to­riali rispetto a quelle esi­stenti»). Comun­que sia, il piano comu­nale è tra­volto e annien­tato dagli «accordi urba­ni­stici» (art. 15), ispi­rati agli stru­menti cri­mi­no­geni di con­trat­ta­zione pubblico/privato che tanto lustro hanno dato all’urbanistica mila­nese e romana.

La Lupi II punta sul «rin­novo urbano» rea­liz­za­bile senza regola alcuna, «anche in assenza di pia­ni­fi­ca­zione ope­ra­tiva o in dif­for­mità dalla stessa pre­vio accordo urba­ni­stico» (art. 17). Assenti in tutto l’articolato i cen­tri sto­rici – privi di tutela come ormai è moda (si veda il piano strut­tu­rale fio­ren­tino) – mal­grado Vezio De Lucia, già a fronte del ddl 2005, avesse denun­ciato lo scor­poro della tutela dall’urbanistica che si ridu­ceva così «a disci­pli­nare esclu­si­va­mente l’edificazione e l’infrastrutturazione del ter­ri­to­rio». Assenza gra­vata da un sen­tore di depor­ta­zioni di regime: pro­prie­tari o loca­tari degli immo­bili sog­getti al rin­novo urbano (fino a demo­li­zione e rico­stru­zione) saranno ospi­tati in alloggi di nuova costru­zione «per esi­genze tem­po­ra­nee o defi­ni­tive» (art. 17, c. 10, cor­sivo nostro). Que­sta la pro­spet­tiva: nuova edi­fi­ca­zione prov­vi­so­ria o defi­ni­tiva nelle peri­fe­rie, espul­sione dei ceti sociali svan­tag­giati dalle zone urbane con­so­li­date, o addi­rit­tura cen­trali, che diven­tano nuove aree di spe­cu­la­zione (ora che nella prima peri­fe­ria anche le aree indu­striali dismesse diven­tano merce rara).

Le conquiste smantellate. Esem­plare la per­vi­ca­cia eser­ci­tata nello sman­tel­la­mento delle con­qui­ste degli anni ‘60-‘70. Un esem­pio per tutti: la disap­pli­ca­zione del dm 1444/1968 sugli stan­dard urba­ni­stici, che attri­bui­sce ad ogni cit­ta­dino ita­liano, dalla Cala­bria al Veneto, una quan­tità minima di ser­vizi e attrez­za­ture. Il prin­ci­pio car­te­siano di egua­glianza penin­su­lare ver­rebbe ora spaz­zato via e sosti­tuito da «dota­zioni ter­ri­to­riali», cal­co­late regione per regione e il cui sod­di­sfa­ci­mento sarebbe garan­tito anche dai sog­getti privati.

Una riforma urba­ni­stica nazio­nale, anzi­ché rias­su­mere in un unico testo le peg­giori espe­rienze urba­ni­sti­che ita­liane del dopo Bas­sa­nini (Roma, Milano, Firenze etc.), avrebbe potuto (anzi, dovuto) rias­su­mere – per esten­derne i bene­fici all’intero paese – gli esempi posi­tivi, che pure esi­stono nel pano­rama legi­sla­tivo regio­nale. A titolo d’esempio il ddl pre­sen­tato dall’assessore Anna Mar­son al con­si­glio toscano, con­te­nente una decli­na­zione della “linea rossa”, auspi­cata dal dibat­tito disci­pli­nare inter­na­zio­nale, da trac­ciare tra città e cam­pa­gna. Ma anche il ribal­ta­mento del para­digma ter­ri­to­riale da «risorsa» o «neu­tro sup­porto«, a «patri­mo­nio» – ossia, da valore di scam­bio a valore d’uso – gio­ve­rebbe alla messa a punto di uno stru­mento sin­ce­ra­mente vòlto alla limi­ta­zione del con­sumo del suolo fertile.

Misure cui potrebbe aggiun­gersi il ripri­stino dell’art. 12 della Buca­lossi (L. 10/1977) che legava i pro­venti delle con­ces­sioni edi­fi­ca­to­rie alle opere di urba­niz­za­zione, al risa­na­mento dei cen­tri sto­rici, all’acquisizione delle aree da espro­priare, e il cui tra­vaso nelle spese ordi­na­rie dei comuni è stato rico­no­sciuto come prin­ci­pale causa dell’alluvione cemen­ti­zia dell’ultimo quindicennio.

Siamo dun­que di fronte alla bozza di un ddl bifronte, alfiere da una parte del libe­ri­smo senza freni in difesa della pro­prietà pri­vata, e dall’altra di un auto­ri­ta­ri­smo sta­ta­li­sta – o auto­cra­zia? – che anti­cipa il rifor­mando art. 117 della Costi­tu­zione secondo il quale le norme gene­rali sul governo del ter­ri­to­rio tor­ne­reb­bero ad essere mate­ria di «esclu­siva com­pe­tenza» dello stato. «8100 rego­la­menti edi­lizi comu­nali – affer­mava Lupi – non sono un segno iden­ti­ta­rio, ma un ele­mento di confusione».

E al mini­stro delle Infra­stru­ture, in luogo del Pic­colo prin­cipe le cui cita­zioni hanno get­tato nell’imbarazzo gli astanti di media cul­tura alla pre­sen­ta­zione romana, pro­po­niamo un’altra più edi­fi­cante let­tura, sul rap­porto tra libertà di azione e vin­colo: Lo sguardo da lon­tano di Claude Lévi-Strauss. «Ritengo – chio­sava l’antropologo – che la libertà, per avere un senso e un con­te­nuto, non debba, non possa, eser­ci­tarsi nel vuoto».

Riferimenti

Sulle diverse edizioni della leggi Lupi si veda sul vecchio archivio di eddyburg Tutto sulla legge Lupi, Di recente gli articoli di Mauro Baioni e di Paolo Baldeschi. Sui diritti edificatori ha scritto su eddyburg Edoardo Salzano E’ confermato: non esistono “diritti edificatori” né “vocazioni edificatorie” di suoli non ancora edificati. Tanti altri riferimenti utilizzando il cerca.
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