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Simonetta Sotgiu
Troppe forzature del Codice Urbani
25 Novembre 2008
La Sardegna di Renato Soru
Singolari affermazioni di un Consigliere di cassazione in un articolo su la Nuova Sardegna, 11 ottobre 2006. E una postilla: Meglio la legge leggerla tutta

Nei giorni di sciopero dei giornalisti, ho appreso da un telegiornale locale che a Cagliari era in corso di svolgimento un convegno sulla pianificazione urbanistica, la tutela dell’ambiente e il riparto delle competenze tra Stato, Regioni ed enti Locali, organizzato dalla Regione e dal Tar Sardegna. Fra i partecipanti e relatori, oltre ai magistrati del Tar di Cagliari e di altri Tar, anche il presidente del Consiglio di Stato, alcuni professori di diritto amministrativo e, naturalmente il presidente Soru e il suo assessore all’Urbanistica.

Poiché mi è parso singolare che, in pendenza dei termini di impugnazione del Piano paesaggistico regionale (che scadranno ai primi di novembre) il Tar Sardegna, che potrebbe essere chiamato a decidere eventuali ricorsi, sieda allo stesso tavolo di una delle (eventuali) parti in causa - la Regione, finanziatrice del convegno - e non conoscendo peraltro gli esiti di tale convegno al quale i molti interessati (Comuni e Province in primo luogo) non erano presenti, vorrei fare qualche osservazione tecnica sul contenuto del Piano, perché sia chiaro che non è tutto oro quello che luce.

Ho già avuto modo di dire che le leggi regionali, anche se emanate da Regioni a statuto speciale e con competenza primaria in alcune materie, non debbono infrangere i principi posti dalle leggi-quadro dello Stato. E infatti la legge regionale sarda n. 8 del 2004, con cui è stato avviato il Piano paesaggistico, si è correttamente richiamata all’art. 135 del Codice Urbani sui beni culturali e del paesaggio, affermando di voler attuare quanto in esso disposto.

Ma il risultato mi sembra che si discosti in parte dall’impianto e dalla «ratio» della legislazione nazionale. Infatti l’art. 136 del Codice Urbani dispone, oltre alla protezione dei beni archeologici e culturali in senso stretto, nonché delle bellezze panoramiche tali da poter costituire «un quadro», anche (lett. a), la tutela «di cose immobili che hanno cospicui caratteri di bellezza naturale e di singolarità geologica»: tale unico paragrafo può quindi richiamarsi la salvaguardia delle coste stabilita dal Piano paesaggistico sardo.

Tale norma tuttavia, stante l’inciso «cospicui caratteri di bellezza naturale», non può includere la tutela indifferenziata di un’intera zona artificialmente considerata omogenea, quale la zona costiera presa in considerazione dal piano regionale, perché, se la «bellezza naturale» da ammirare è ammissibile a distanza ravvicinata dal mare, non sembra in ogni e qualunque caso ravvisabile per la profondità di due chilometri dalla costa (e addirittura fino a cinque), cioè per zone di anonima campagna dalle quali il mare non è visibile forse neppure con potentissimi cannocchiali. La tutela del paesaggio, nello spirito dell’art. 136 della legge statale, non sembra dunque possa essere indiscriminatamente esteso, in sede locale, soltanto in funzione dei chilometri, al di fuori di qualsivoglia coinvolgimento «estetico» del territorio vincolato, che deve piuttosto essere valutato caso per caso, e non con una irragionevole fascia unica.

Il piano afferma poi enfaticamente di voler tutelare le colture storiche e tradizionali, e, in questo contesto, vieta la costruzione di edifici che non siano strettamente collegati alla coltura dei fondi agricoli, incidendo sostanzialmente, con un vincolo legale, sul diritto di proprietà.

Ciò sarebbe ragionevole se la Sardegna fosse costellata, come la pianura padana, di fattorie e campi intensamente coltivati, che richiedono la presenza dell’uomo sulla terra. Ma le colture della Sardegna non richiedono, né storicamente, né all’atto pratico, tale presenza.

In particolare la coltura dell’ulivo, prevalente nel sassarese, ha necessità di poche giornate lavorative, di solito una ventina al massimo fra aratura, spollonatura, irrorazioni medicinali, raccolta; analogamente nessuna presenza colonica è richiesta per i sughereti galluresi, sfruttabili ogni sette-dieci anni, ma tutti i proprietari di appezzamenti grandi e piccoli hanno sempre cercato di avere una casa nella loro terra per l’uscita di fine settimana. Quanto a pastori e allevatori, gli stessi vengono relegati entro muretti a secco - luoghi ideali di aggressioni - e su strade polverose (vietatissimo l’asfalto), allorché è notorio che solo la intensificazione e il miglioramento del sistema viario è fonte di civiltà e di ricchezza. Non a caso l’Impero Romano ha costruito strade e strade, che ancora esistono.

Le incongruenze non si fermano qui, ma lascio ad altri rilevarle. Mi limito ad osservare che la minacciata espropriazione di terreni costieri comunque vincolati non mi sembra prospettabile, perché la relativa previsione contenuta nella legislazione nazionale riguarda esclusivamente i beni considerati nella prima parte del Codice (archeologici o culturali in senso stretto), alla cui miglior fruizione da parte del pubblico è finalizzata, mentre la stessa previsione non è riportata per i beni paesaggistici considerati nella seconda parte, per espropriare i quali dovrebbe comunque essere progettata un’opera pubblica (l’espropriazione di un bene privato è sempre finalizzata alla costruzione di un’opera pubblica), e ciò sarebbe incompatibile con l’assoluta inedificabilità degli stessi, per i quali non può essere certamente ipotizzata la destinazione ad usi civici, cioè a una sorta di diritti parafeudali per la cui «liquidazione» lavorano appositi commissari, proprio con il fine di estinguerli definitivamente. E non certo di crearne di nuovi.

Postilla

Meglio la legge leggerla tutta

Nell’articolo sembra che si voglia affermare che la tutela del piano paesaggistico regionale “non può includere la tutela indifferenziata di un’intera zona artificialmente considerata omogenea, quale la zona costiera presa in considerazione dal piano regionale”, ciò perché in contrasto con l’articolo 136.

Se è così, allora la signora Simonetta Sotgiu, che è Consigliere di cassazione, ha considerato solo alcuni articoli del Codice del paesaggio. Ha considerato solo l’articolo 136, che definisce beni paesaggistici i beni già vincolati ai sensi della legge del 1939. Ha dimenticato che esiste anche l’articolo 143, che inserisce tra i beni da tutelare anche quelli appartenenti alle categorie enumerate fin dalla legge Galasso (1985). E ha dimenticato di riflettere sull’articolo 143 che detta i contenuti del piano paesaggistico. Quindi ignora che la legge prescrive che il piano provveda: alla “tipizzazione e individuazione […] di immobili o di aree diversi da quelli indicati dagli articoli 136 e 142, da sottoporre a specifica disciplina di salvaguardia e utilizzazione”. Così come ignora che il medesimo articolo prescrive che il piano è tenuto alla “individuazione degli interventi di recupero e riqualificazione delle aree significativamente compromesse o degradate e degli altri interventi di valorizzazione”.

Simonetta Sotgiu sostiene inoltre che è sbagliato il divieto delle “costruzione di edifici che non siano strettamente collegati alla coltura dei fondi agricoli, incidendo sostanzialmente, con un vincolo legale, sul diritto di proprietà”, poiché “le colture della Sardegna non richiedono, né storicamente, né all’atto pratico” la “presenza dell’uomo sulla terra”. Se così fosse, allora la Regione, avendo legittimamente considerato (articolo 143) il territorio agricolo un bene paesaggistico, avrebbe dovuto vietare ogni edificabilità, e non solo quella collegata alla coltura dei fondi.

Le incongruenze dell’articolo non si fermano qui, ma il ragionamento condurrebbe a debordare dallo spazio riservato a una pur lunga postilla.

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