Piano Casa, la sanatoria è illegittima. Il giudizio insindacabile è quello della Corte costituzionale che ha preso in esame la legge regionale n. 6/2016 emanata dalla Campania. Con la sentenza n. 107/2017, infatti, il massimo organo di garanzia del nostro Paese ha bocciato senza appello il documento legislativo sul Piano Casa emanato dal Governatore De Luca: la norma sarebbe in contrasto con il Testo Unico dell’Edilizia. Il Piano Casa della Regione Campania è stato prorogato al 31 dicembre 2017, e dopo pochi mesi dalla proroga è arrivata una correzione alla normativa su ampliamenti, demolizioni e ricostruzioni. Si tratta della possibilità di ottenere il titolo abilitativo in sanatoria per gli interventi che sono stati realizzati senza permesso, ma che per le loro caratteristiche risultano conformi al Piano Casa. Questa possibilità è stata prevista dalla legge regionale n. 6/2016 (collegato alla legge di stabilità regionale) che ha introdotto anche altre modifiche. Una pronuncia, quella campana, che aveva già fatto storcere il naso al Governo, che nel giugno del 2016 aveva impugnato la legge eccessivamente “buonista”.
Ora, anche la Corte costituzionale riconosce i dubbi dell’Esecutivo: non può ritenersi fondato una normativa che trasforma in legale un intervento abusivo in quanto, nel frattempo, la giurisprudenza ha subito delle variazioni. Una sorta di “condono” che ha portato all’illegittimità costituzionale della legge campana. Anche perché il Testo unico dell’edilizia (D.P.R. n. 380/2001) prevede la doppia conformità degli interventi: per beneficiare della cosiddetta sanatoria, infatti, i lavori devono risultare conformi alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente al momento in cui sono stati realizzati e – naturalmente – in sintonia alla data di presentazione della domanda di regolarizzazione.
Come si evince dalla sentenza della Corte costituzionale, il Piano Casa iniziale originario (riferibile alla L.R. n. 19/2009) è stato più volte prorogato da leggi che hanno anche apportato modifiche o amplificato la portata delle deroghe. All’epoca dell’impugnativa, il Governo aveva fatto un esempio che è stato condiviso in pieno dalla Corte Costituzionale. La L.R. n. 16/2014 consentiva il recupero dei complessi produttivi dismessi, purché si mantenesse la destinazione ad attività produttive. La norma dichiarata illegittima, invece, ha reso conformi alla L.R. n. 19/2009 anche i lavori di recupero dopo i quali è avvenuto il cambio di destinazione d’uso. Una sanatoria giudicata inaccettabile e contraria al buon funzionamento della Pubblica Amministrazione.