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Seele Fragat
Piano Casa: attenzione i sindaci liguri hanno tempo sino al 7 marzo 2016 per...
7 Febbraio 2016
Proposte e commenti
Ci siamo abituati: le "buone intenzioni" delle leggi sono fumo per nascondere misfatti. Cosi in questa legge della Liguria analizzata e denunciata. C'è un modo per resistere: i comuni, se vogliono, possono ancora salvare quel po' di Liguria che sopravvive. Questa denuncia è anche un appello.

Ci siamo abituati: le "buone intenzioni" delle leggi sono fumo per nascondere misfatti. Cosi in questa legge della Liguria analizzata e denunciata. C'è un modo per resistere: i comuni, se vogliono, possono ancora salvare quel po' di Liguria che sopravvive. Questa denuncia è anche un appello.

La legge regionale 49/2009, nota come “Piano casa”, modificata con L.R. del 22 dicembre 2015 n. 22 in vigore dal 7 gennaio 2016, già dal titolo [1] denota quello che è: un pasticcio di avanzi riscaldati e in parte già avariati. Nata nel 2009 da una intesa [2] ipocrita e incostituzionale, possedeva il solo merito di avere una scadenza. Dopo anni di proroghe e di modifiche, nonostante non abbia sortito il successo promesso e creato solo ulteriori brutture, si ripropone peggiorata e soprattutto perenne.

L'attuale Giunta regionale, seppure mossa da obiettivi condivisibili (Lavoro, riqualificazione del patrimonio edilizio, e tutela del territorio dal rischio idrogeologico) pare non riesca ad esprimere nulla di nuovo e quindi debba riciclare, peggiorandoli, i provvedimenti fallimentari della precedente amministrazione, con l' evidente conseguenza che raggiungerà senza dubbio l'opposto dei nobili scopi esplicitati.

Né casa, né lavoro, né territorio tutelato.

Sappiamo già da tempo che il così detto piano casa non significava dare una casa a chi non ce l'ha. Per rimarcare con maggior coerenza tale impostazione, in questa versione della legge è stata eliminata completamente anche quella piccola quota di edilizia da destinare alla realizzazione di edilizia sociale, compresa la sua eventuale monetizzazione a favore dei Comuni.

Il piano casa consente solo a chi ha già una casa, o più case, o meglio ancora ville, di ampliarle in deroga ai piani regolatori comunali. I poveri continueranno a non aver casa, ma in compenso i ricchi possono aumentare le loro cubature e le loro rendite alla faccia dei regolamenti faticosamente adottati nei vari comuni, pagati e rispettati dagli altri cittadini.

Un'altra novità, carica di apporto “educativo”, introduce la possibilità a chi ha costruito abusivamente e condonato di poter usufruire di ampie premialità volumetriche; si potranno traslocare cubature sulle nostre fragili colline agricole e non contenti si potrà costruire finalmente anche nei parchi.[3]

Qualcuno dei fautori dell'attuale Piano Casa ha mai pensato di fare una valutazione costi/benefici prima di rilanciare il gioco? Mi pare proprio di no. Sul Piano Casa però non sono mancati i pareri degli esperti (dai giuristi ai sociologi ed economisti) e anche degli imprenditori più attenti e lungimiranti, e tutti hanno espresso pareri negativi.

Il territorio ligure, è ormai ciclicamente sempre più spesso devastato da eventi meteorologici violenti e improvvisi, che generano quello che tristemente sappiamo. Ormai basta poco, uno scavo, una villettina innocente, una pertinenzina sopra una linea ferroviaria, una stradina che si arrampica , per rompere il delicato equilibrio di un versante, per sfregiare un paesaggio, per compromettere un parco e un ecosistema, per mettere ancora più a rischio di frane e alluvioni la popolazione del fondo valle.[4]

Aumentare il carico e la volumetria degli insediamenti

non si traduce in un aumento automatico della ricchezza e del benessere per la popolazione e, tanto meno, in aumento di occupazione.[5] Chi invece pagherà i danni prodotti all’ambiente e al territorio da questo Piano Casa? Basta con il gioco delle contrapposizioni ambiente - salute e lavoro, non è più utile a nessuno, nemmeno al ricco che crede di potersi salvare fra le mura della sua villa “che cuba sempre di più”contornata da pertinenze condonate che potranno anche cambiare destinazione d'uso.

Occorre davvero ricordare ancora una volta che il problema casa nel nostro Paese non è affatto dato da un deficit di volumi, ma piuttosto dalla sua scadente qualità, dall'assoluta indifferenza alle sue caratteristiche energivore, dall'inesistenza di una politica di alloggi a basso costo. Non sarebbe più conveniente provare ad orientare e incentivare il lavoro qualitativo delle imprese per avere territori più sicuri, città più giuste e paesaggi più belli?

Non ci vuole molto a capire che questa legge non potrà mai raggiungere gli obiettivi in essa enunciati. Ma la questione più grave, che può passare in un primo tempo inosservata è contenuta nel secondo comma dell'art. 1. [6]

Il piano casa non è più strumento di deroga “temporanea” alla programmazione urbanistica comunale, ma diviene permanente, fino a quando gli strumenti urbanistici comunali non lo recepiranno al proprio interno, copiando le previsioni indicate, con il principio secondo cui o si inserisce com’è oppure si applica lo stesso.

Un ragionamento che rende permanente una deroga, (un controsenso), e nega la potestà al Comune di programmare lo sviluppo edilizio del proprio territorio in maniera diversa da quello che prevede questo provvedimento. Trasforma uno strumento, straordinario e limitato nel tempo, finalizzato ad un incremento dell'attività edilizia, in un nuovo atto perenne, parziale, inidoneo, generico, che prevarica la più specifica e adeguata programmazione comunale; non solo una palese violazione della possibilità dei Comuni di pianificare sul proprio territorio, ma certamente l'imposizione di regole, che per la loro astrazione risultano indifferenti alla conoscenza territoriale e vanificano per sempre gli sforzi degli Enti, compresa la Regione stessa, di pervenire ad una attenta, consapevole, corretta e democratica pianificazione urbanistica.[7]

Perché la pianificazione urbanistica.

Il governo del territorio si attua, di regola, attraverso piani. La collettività locale deve cioè prefigurare le proprie esigenze di tutela, di uso e di trasformazione del territorio attraverso atti giuridici vincolanti con “disegni ordinati di condotte future composte di più elementi combinati ...”(Giannini) che considerino la totalità dell’ambito spaziale di competenza (Corte costituz. n. 378 del 2000, n. 379 del 1994, 327 del 1990).

Ciò è stabilito con chiarezza lapidaria dall’art. 4, l. n. 1150 del 1942: “la disciplina urbanistica si attua a mezzo dei piani regolatori territoriali, dei piani regolatori comunali (…)”. E tutte le leggi regionali – comprese quelle di nuova generazione (approvate dopo la legge costituz. n. 3 del 2001) – sino a oggi hanno confermato, nonostante numerose differenze, la centralità dei piani nel governo del territorio.

La pianificazione costituisce un essenziale strumento per la conoscenza (fisica, culturale, economica ecc.) del territorio e delle sue dinamiche complessive ed è quindi una garanzia di razionalità dell’azione amministrativa. Ma - cosa ancor più importante - essa, dopo la Costituzione, invera il principio democratico, in primo luogo, perché è imputata a organi che rappresentano le collettività interessate (consiglio regionale, provinciale e comunale); in secondo luogo, perché le procedure di adozione e approvazione garantiscono trasparenza delle decisioni e partecipazione dei cittadini all’assunzione; in terzo luogo, perché il piano è lo strumento che assicura una relazione fisiologica tra ciascuna collettività locale (complessivamente considerata) e il territorio sui essa è insediata. Questo principio inoltre consente di governare il pluralismo amministrativo, evitando che si giunga alla frammentazione del territorio. Attraverso le procedure di adozione e l’efficacia differenziata (e reciproca) dei vari livelli di pianificazione (regionale, provinciale e comunale), le esigenze delle diverse collettività si armonizzano, dando vita a un contesto regolativo coerente.

Perché la pianificazione urbanistica comunale

Il piano è quindi il primo principio per una corretta e democratica gestione del territorio; il secondo principio fondamentale riguarda il ruolo centrale del Comune. Se in base al nuovo titolo V, parte II della Costituzione, Comuni, Province e Regioni, in quanto enti autonomi, devono essere titolari di funzioni amministrative relative all’assetto del territorio, in base al principio di sussidiarietà (art. 118, comma 1, Cost.), ai Comuni devono essere assicurate tutte le funzioni di pianificazione e di vigilanza che non necessitino di esercizio sovracomunale. In altri termini, la legislazione regionale deve individuare gli interessi che vanno amministrati nei piani regionali e provinciali, in quanto essenziali per le rispettive comunità; tutti gli altri devono di regola essere attribuiti ai “Comuni, principali titolari dei poteri pianificatori in materia urbanistica nonché dei poteri gestionali” (Corte costituz., n. 196/04).

In questa materia, come noto, l’autonomia comunale è stata ulteriormente rafforzata. Tanto è vero che, per opinione unanime, i compiti comunali di gestione del territorio sono oggi considerati come funzione fondamentale dei Comuni; funzione che, in quanto tale, è oggetto di legislazione esclusiva dello Stato e non può quindi essere oggetto di eccessiva compressione da parte della legislazione regionale (art. 117, 2 c., lett. p, Cost.).

In base a questo principio, quindi, è precluso alle leggi regionali di privare i piani urbanistici comunali di adeguati ed effettivi spazi di manovra, potendo, al più, prevedere la sottrazione di alcune competenze in considerazione di “concorrenti interessi generali, collegati ad una valutazione più ampia delle esigenze diffuse nel territorio” (Corte costituz. n. 378/00 cit.). Le leggi regionali sono tenute cioè a valutare “la maggiore efficienza della gestione a livello sovracomunale degli interessi coinvolti” (Corte costituz. n. 286 del 1997), e non possono in alcun caso rendere inoperanti i piani comunali che – essendo espressione di funzioni fondamentali – sono garantiti direttamente dalla legge statale, in funzione dell’autonomia comunale.

In sintesi, questo principio preclude alle norme regionali di consentire l’autorizzazione di trasformazioni (rilevanti come nella fattispecie) che non siano il frutto di una preventiva, adeguata e specifica ponderazione degli effetti sul territorio e sulla collettività insediata, attraverso un procedimento ispirato a rigidi criteri di pubblicità e imputato a organi che siano espressione diretta della collettività interessata.

Motivi di incostituzionalità

La legge 49/2009 come modificata dalla L.R. del 22 dicembre 2015 n. 22, presenta , quindi, indubbiamente diversi motivi di palese incostituzionalità. In primo luogo si pone in contrasto con l’art. 118 della Costituzione che definisce in linea generale l’attribuzione delle funzioni amministrative ai Comuni in attuazione del principio di sussidiarietà, successivamente con l’art. 117, comma 6 che attribuisce ai Comuni autonomia regolamentare delle funzioni a loro attribuite e con l’art. 117 comma 3 che mette il Governo del territorio tra le materie concorrenti tra Stato e Regioni e non in ultimo con l’art 117, comma 2, lettera S: nella parte in cui, avendo eliminato dalla legge 49/2009 la disposizione che ne escludeva l’applicabilità ai parchi, sembra volere una estensione della efficacia delle previsioni derogatorie anche all’interno degli stessi.

…ADOTTARE SUBITO UNA DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE per.....
In attesa che questa legge venga (si spera) fermata per le palesi illegittimità che essa manifesta, i sindaci liguri, se non vogliono dimostrare indifferenza e accidia verso il loro territorio e far perdere al loro comune e ai loro cittadini la potestà di gestirlo divenendo sudditi dell'Amministrazione regionale, devono entro il 7 marzo adottare una delibera ai sensi dell’articolo 12 (Disposizioni transitorie) della L.R. n. 22/2015 per :

a) individuare le parti del proprio territorio nelle quali non trovano applicazione le disposizioni di cui agli articoli 3 e 3 bis della L.R. 49/2009 e successive modificazioni e integrazioni;

b) stabilire la superficie minima delle unità immobiliari derivanti dal frazionamento degli edifici oggetto di ampliamento o di mutamento di destinazione d’uso di cui agli articoli 3 e 3 bis della L.R. 49/2009 e successive modificazioni e integrazioni;

c) individuare le aree del proprio territorio nelle quali non è consentito il frazionamento degli edifici oggetto di ampliamento o di mutamento di destinazione d’uso di cui agli articoli 3 e 3 bis della L.R. 49/2009 e s.m.e i. stabilendo altresì che fino all’assunzione delle determinazioni comunali di cui sopra o fino alla scadenza del termine di sessanta giorni ivi previsto, non trovano applicazione gli articoli 3, 3 bis, 4 e 5 della L.R. 49/2009 come modificati o introdotti dalla L.R. 22/2015, ma continuano a trovare applicazione le previgenti disposizioni degli articoli 3, 4 e 5 della L.R. 49/2009.

Si ribadisce che “il potere dei Comuni di autodeterminarsi in ordine all’assetto e alla utilizzazione del proprio territorio non costituisce elargizione che le Regioni, attributarie di competenza in materia urbanistica, siano libere di compiere. Si tratta invece di un potere che ha il suo diretto fondamento nell’art. 128 della Costituzione, che garantisce, con previsione di principio, l’autonomia degli enti infraregionali, non solo nei confronti dello Stato, ma anche nei rapporti con le stesse Regioni, la cui competenza nelle diverse materie elencate nell’art. 117, e segnatamente nella materia urbanistica, non può mai essere esercitata in modo che ne risulti vanificata l’autonomia dei Comuni” (Corte Costituzionale - Sentenza n. 83/1997).

…..RENDERE IL PIÙ POSSIBILE INNOCUO QUESTO SCIAGURATO PREVARICANTE ed INIQUO “PIANO CASA”.

NOTE
[1] “Modifiche alla legge regionale 3 novembre 2009, n. 49 (Misure urgenti per il rilancio dell’attività edilizia e per la riqualificazione del patrimonio urbanistico – edilizio)”, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria, Parte I, Anno XLVI - N. 22 del 23.12.2015 (allegato il testo coordinato)
[2] Il 31 marzo 2009 si è giunti a un’Intesa in sede di Conferenza unificata; intesa ai sensi dell’art. 8, l. n. 131 del 2003, per “favorire l’armonizzazione delle rispettive legislazioni o il raggiungimento di posizioni unitarie o il conseguimento di obiettivi comuni”. Si è trattato quindi di un accordo politico. In base all’intesa, le Regioni si sono impegnate ad approvare nel termine di 90 giorni leggi che: a) consentano interventi fino al 20% della volumetria di edifici residenziali uni-bi familiari o comunque di volumetria non superiore ai 1000 metri cubi per un massimo di 200 metri cubi, al fine di migliorare anche la qualità architettonica e/o energetica; b) consentano, allo stesso fine, interventi straordinari di demolizione e ricostruzione con ampliamento per edifici a destinazione residenziale entro il limite del 35%; c) semplifichino e accelerino l'attuazione di detti interventi.
Le leggi regionali potevano però individuare ambiti in cui detti interventi fossero esclusi o limitati; tali interventi inoltre, salva diversa decisione, potevano avere validità temporalmente definita, comunque non superiore a 18 mesi. In caso di inerzia o ritardo il Governo e il presidente della Giunta regionale interessata “determinano le modalità procedurali idonee ad attuare compiutamente l'accordo, anche ai sensi dell'art. 8, comma 1, della legge n. 131/2003”.
Il Governo, dal suo canto, si era impegnato a emanare, entro 10 giorni, un decreto legge “i cui contenuti saranno concordati con le Regioni e il sistema delle autonomie” per “semplificare alcune procedure di competenza esclusiva dello Stato” e per “rendere più rapida ed efficace l'azione amministrativa di disciplina dell'attività edilizia”. Il decreto legge non è stato emanato, anche perché non si è trovato un accordo sul suo contenuto con le Regioni e con il sistema delle autonomie. Non di meno ad oggi le Regioni hanno legiferato sul punto, in maniera ovviamente disomogenea. Dal sito di www.eddyburg.it
[3]«Nella lettera inviata da FAI, Italia Nostra, WWF, LIPU e Legambiente ai Presidenti dei Parchi Nazionali e Regionali infatti si chiede con allarme e giusta urgenza che nelle loro aree protette non siano applicate le nuove norme del Piano Casa regionale, che consente anche lì interventi di ampliamento e di mutamento di destinazione d’uso di fabbricati non residenziali. I parchi sono infatti ciò che di più prezioso e tutelato abbiamo in merito ai beni paesaggistici. Se dovesse passare la concezione che perfino queste aree protette, già istituite, possano essere a rischio di interventi invasivi, questo non solo sarebbe in contraddizione con lo spirito e con gli obbiettivi della legge sul consumo di suolo che presto arriverà in Parlamento, ma costituirebbe un precedente pericoloso per tutto il paesaggio italiano».(ANSA).
[4]«Come Presidente dell’Osservatorio Nazionale per la Qualità del Paesaggio non posso che condividere l’allarme lanciato questa mattina da tutte le più rappresentative associazioni ambientaliste italiane sull’impatto che la nuova legge sul Piano Casa della giunta regionale della Liguria potrà avere sulla tutela delle aree protette di quella regione, il cui territorio ha già drammaticamente mostrato la propria fragilità». Così dichiara Ilaria Borletti, sottosegretario Ministero dei Beni Culturali e del Turismo con delega al Paesaggio. «La Liguria – conclude il sottosegretario Borletti — ha nel suo paesaggio una straordinaria ricchezza, che se valorizzata e prima di tutto tutelata può essere volano di turismo e sviluppo per il territorio».(ANSA).
[5]“E’ evidente il fallimento delle prospettive e del modello di sviluppo immaginato nel Piano casa – afferma il presidente di Legambiente Liguria - e non è con una semplificazione delle norme, che valuteremo non si tratti di una vera e propria deregulation cementizia, che si rilancerà l’edilizia. Occorre piuttosto un Piano di adattamento e mitigazione del dissesto idrogeologico per la sicurezza dei centri urbani, che coinvolga pubblico e privato per garantire un rilancio economico della nostra regione.(ANSA).
[6]art.1 comma 2. “Le disposizioni della presente legge operano in deroga alla disciplina dei piani urbanistici comunali vigenti e di quelli operanti in salvaguardia fino all’inserimento nel piano urbanistico comunale vigente o nel piano urbanistico comunale da adottare ed approvare ai sensi della legge regionale 4 settembre 1997, n. 36 (Legge urbanistica regionale) e successive modificazioni e integrazioni della specifica disciplina di agevolazione degli interventi di adeguamento e di rinnovo del patrimonio urbanistico-edilizio esistente con particolare riguardo agli immobili in condizioni di rischio idraulico ed idrogeologico o di incompatibilità paesaggistica e urbanistica in conformità alle regole e alle misure di premialità previste dalla presente legge e tenuto conto dei caratteri ambientali, paesaggistici ed urbanistici del proprio territorio.”
[7]«Il cosiddetto piano casa elaborato dalla Giunta regionale si configura come un vero e proprio superamento dell’ordinaria pianificazione urbanistica in Liguria. Una prospettiva che non può che suscitare preoccupazione». Lo afferma in una nota l’Istituto Nazionale di Urbanistica”.

QUI il pdf del testo della legge regionale 3 novembre 2009, N. 49 coordinato con la legge regionale 22 dicembre 2015, N. 22

L'articolo è stato inviato contemporaneamente a Informazione sostenibile on line

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