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Angelo Mastrandrea
La funzione sociale dei beni comuni
25 Febbraio 2015
Libri segnalati
Prosegue la ricerca, non solo giuridica sulla definizione il il significato di "bene comune, nel ginepraio delle forme doi proprietà, di appartetenza e di gestione. Il manifesto, 25 febbrai 2015

PIl manifesto, 25 febbrai 2015

Scisso tra le impo­si­zioni euro­pee e la dura con­cre­tezza dei fatti, il mini­stro dell’Economia Pier­carlo Padoan pro­prio qual­che giorno fa ha ammesso, in un’intervista all’Espresso, che ciò che finora non ha fun­zio­nato nel governo Renzi sono state le pri­va­tiz­za­zioni. Dif­fi­cile, nono­stante l’ideologia domi­nante cer­chi di far pen­sare il con­tra­rio, non ren­dersi conto che, nella situa­zione eco­no­mica attuale, disfarsi di pezzi dello Stato voglia dire sven­derli al miglior offe­rente. Lo stesso discorso vale per la Gre­cia di Tsi­pras, dove le pres­sioni più forti sono per pro­se­guire il pro­cesso di alleg­ge­ri­mento del patri­mo­nio pub­blico, anche se per for­tuna più nes­suno pro­pone di met­tere all’asta il Partenone.

Ben ven­gano, allora, messe a punto giu­ri­di­che, innan­zi­tutto, di una mate­ria che attiene al diritto pub­blico. Alberto Luca­relli, pro­fes­sore all’Università Fede­rico II di Napoli, è uno stu­dioso di quei beni, pub­blici per appar­te­nenza ma da non lasciare alla gestione sta­tale, che ven­gono defi­niti “comuni”. Accorto a non sgan­ciare mai la teo­ria dalla tec­nica giu­ri­dica, di fronte all’esondare di defi­ni­zioni che rischiano di annac­quare defi­ni­ti­va­mente il poten­ziale anti­pri­va­tiz­za­tore, e dun­que anti­li­be­ri­sta, dei beni comuni, lo stu­dioso par­te­no­peo ha sen­tito l’esigenza di peri­me­trare il campo d’azione, par­tendo dalla com­mis­sione Rodotà dalla quale tutto era comin­ciato, qual­che anno fa. Lo ha fatto con un lungo arti­colo pub­bli­cato sulla rivi­sta on line Costi­tu­zio­na­li­smo (si può leg­gere inte­gral­mente su www.costi tuzionalismo.it), nel quale, affron­tando la que­stione del dema­nio pub­blico, ne fa un ter­reno d’azione della dot­trina dei beni comuni.

Ferma restando la pro­prietà pub­blica, dun­que, cos’è che distin­gue un bene comune dagli altri? Luca­relli respinge la dot­trina della “terza via”, né sta­tale né pri­vata, della pro­prietà di sud­detti beni, ma è con­vinto che, piut­to­sto che la que­stione pro­prie­ta­ria, debba porsi quella della fun­zione: i beni comuni non sono gestiti dallo Stato ma nep­pure pos­sono sca­dere nella logica della con­ces­sione, che sostan­zial­mente pri­va­tizza il bene. Ciò che è fon­da­men­tale è la loro fun­zione sociale, a bene­fi­cio di una comu­nità che non è quella delle «pic­cole patrie» ma è inter­pre­tata, con il filo­sofo Roberto Espo­sito, come «com­po­sta da sog­getti attra­ver­sati da una dif­fe­renza e legati dalla mede­sima urgenza di fruire del bene». Un legame fun­zio­nale, dun­que, non esclu­dente e nep­pure legato a un ter­ri­to­rio, non pro­prie­ta­rio ma inteso come «un dono nei con­fronti degli altri». È quest’ultimo aspetto, per Luca­relli, che apre le porte a una nuova fun­zione del diritto pub­blico ed è il modo per supe­rare una con­ce­zione dello Stato che, oggi che ci tro­viamo in pieno «ciclo del pri­vato», per dirla con lo sto­rico Paul Gin­sborg, segna il passo.

Un lavoro pre­zioso, dun­que, che defi­ni­sce gli stru­menti, teo­rici e con­creti, per un’alternativa reale e li mette a dispo­si­zione delle Syriza e dei Pode­mos di casa nostra che inten­dano servirsene/l2:r

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