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Edoardo Salzano
Il piano paesaggistico stretto tra norme rigide e incongruenze
25 Novembre 2008
La Sardegna di Renato Soru
La Nuova Sardegna del 14 ottobre 2006 ha pubblicato la postilla con la quale avevamo commentato un articolo. Ma il titolista ha scambiato fischi per fiaschi. Succede, non glie ne vogliamo: il lettore comprende da sè, se oltre al titolo legge il testo


Nell’articolo di Simonetta Sotgiu (dell’11 ottobre) sembra che si voglia affermare che la tutela del piano paesaggistico regionale «non può includere la tutela indifferenziata di un’intera zona artificialmente considerata omogenea, quale la zona costiera presa in considerazione dal piano regionale», ciò perché in contrasto con l’articolo 136.

Se è così, allora la signora Simonetta Sotgiu, che è Consigliere di cassazione, ha considerato solo alcuni articoli del Codice del paesaggio. Ha considerato solo l’articolo 136, che definisce beni paesaggistici i beni già vincolati ai sensi della legge del 1939. Ha dimenticato che esiste anche l’articolo 143, che inserisce tra i beni da tutelare anche quelli appartenenti alle categorie enumerate fin dalla legge Galasso (1985). E ha dimenticato di riflettere sull’articolo 143 che detta i contenuti del piano paesaggistico. Quindi ignora che la legge prescrive che il piano provveda: alla «tipizzazione e individuazione [...] di immobili o di aree diversi da quelli indicati dagli articoli 136 e 142, da sottoporre a specifica disciplina di salvaguardia e utilizzazione». Così come ignora che il medesimo articolo prescrive che il piano è tenuto alla «individuazione degli interventi di recupero e riqualificazione delle aree significativamente compromesse o degradate e degli altri interventi di valorizzazione».

Simonetta Sotgiu sostiene inoltre che è sbagliato il divieto delle «costruzione di edifici che non siano strettamente collegati alla coltura dei fondi agricoli, incidendo sostanzialmente, con un vincolo legale, sul diritto di proprietà», poiché “le colture della Sardegna non richiedono, né storicamente, né all’atto pratico” la «presenza dell’uomo sulla terra». Se così fosse, allora la Regione, avendo legittimamente considerato (articolo 143) il territorio agricolo un bene paesaggistico, avrebbe dovuto vietare ogni edificabilità, e non solo quella collegata alla coltura dei fondi.

Le incongruenze dell’articolo non si fermano qui, ma il ragionamento condurrebbe a debordare dallo spazio riservato a una pur lunga chiosa.

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