Nelle scorse settimane erano ripetutamente circolate voci sul possibile inserimento, all’interno del così detto decreto mille proroghe, provvedimento approvato in via definitiva ieri, dell’ennesimo rinvio dei termini di entrata in vigore dell’art.146 del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio. Si tratta dell’articolo che assegna fra l’altro (comma 5) al parere del Soprintendente un carattere non solo obbligatorio, ma vincolante nel merito, in materia di autorizzazioni paesaggistiche. Non solo: agli organi preposti alla tutela paesaggistica viene assegnata una competenza consultiva interna al procedimento, vale a dire che il parere del Soprintendente interviene nel pieno della procedura di autorizzazione e non più, come è accaduto fino al 31 dicembre 2009, in un momento successivo con un potere di annullamento limitato ai motivi di legittimità degli atti e risultato nel tempo di assai scarsa efficacia sul piano della tutela.
Il carattere vincolante delle Soprintendenze, come stabilito dal Codice, è destinato a restare in vigore fino al momento in cui i piani paesaggistici e, a cascata, gli strumenti urbanistici, saranno adeguati alle prescrizioni del Codice stesso e in particolare alla disciplina dell’art.143, ovvero sia nel momento in cui, terminata l’elaborazione congiunta da parte di Stato e Regioni di piani paesaggistici improntati a pratiche di governo più aggiornate del proprio territorio si sarebbe potuta avviare una fase di tutela attiva da alcuni auspicata come superamento di un regime meramente vincolistico.
L’entrata in vigore del 146 è stata a lungo contrastata, in particolare dagli enti locali che ne hanno ottenuto il rinvio, rispetto ai termini sanciti dal Codice, fino alla fine del dicembre scorso: la cessazione del regime transitorio, il 1° gennaio di quest’anno, non ha mancato di sollevare preoccupazioni, soprattutto nel mondo dell’imprenditoria, anche se nel frattempo appare giunto alle ultime battute (Consiglio di Stato) l’iter di approvazione di un regolamento predisposto dal Mibac sullo snellimento dell’autorizzazione in caso di interventi edilizi di lieve entità.
E non sono mancate le perplessità di parte opposta, determinate dalla constatazione delle oggettive difficoltà strutturali in cui operano le Soprintendenze, chiamate per di più, con questa innovazione legislativa, ad un impegnativo cambio di passo operativo, ma soprattutto culturale.
Uguale situazione di impasse sembra peraltro caratterizzare la struttura organizzativa regionale che, dal 1° gennaio, si troverebbe a dover affrontare la decadenza delle deleghe agli enti locali dei procedimenti autorizzativi.
Delega fino a questo momento generalizzata, ma che il Codice prescrive debba cadere nel caso in cui le Regioni non abbiano provveduto a verificare il possesso, da parte dei soggetti delegati, “dei requisiti di organizzazione e di competenza tecnico-scientifica” (art. 159): requisiti stabiliti sempre all’art. 146.
Tale riscontro, in molte Regioni ancora non completato, praticamente in tutte, a quanto risulta, non ha condotto ad un adeguamento alle norme prescritte, tanto che si è parlato di una media di un comune su tre non più in regola per il rilascio delle autorizzazioni (Il Sole 24 Ore, Norme e Tributi, 4 gennaio 2010) e la situazione di incertezza creatasi ha ribadito l’ormai conclamata desuetudine degli enti regionali alle pratiche di governo del paesaggio. A tutt’oggi non risulta, d’altro canto, che il Ministero abbia fatto alcunchè per pretendere l’osservanza di quella decadenza, né tantomeno l’annullamento delle autorizzazioni rilasciate nel frattempo da organi privi di titolarità.
Questa situazione di inadempienze generalizzate si innesta sulla vicenda della copianificazione: l’operazione cardine cui erano chiamati Stato e Regioni assieme per ridefinire, secondo gli obiettivi stabiliti dal Codice (e prima ancora dalla Costituzione) i destini del nostro territorio e che, al di là di qualche boutade mediatica di talune Regioni, a due anni dall’approvazione del codice stesso, appare ancora ben lontana dall’aver conseguito risultati territorialmente significativi. Nessun piano paesaggistico che possa fregiarsi di questo nome ai sensi del Codice è stato approvato e per la maggioranza delle Regioni questo è un obiettivo ancora lontanissimo.
In questa opaca vicenda in cui le responsabilità politiche sono equanimemente ripartite fra centro e periferia potrebbe non risultare, quindi, così stravagante la pulsione ad un nuovo rinvio dell’entrata in vigore dell’art. 146, tesa a garantire un’operatività di routine che in tempi di mediocrità amministrativa appare l’unico standard perseguibile.
Ma nell’esortazione che la Commissione Ambiente della Camera ha espresso lo scorso 18 febbraio 2010 in sede di parere al decreto mille proroghe e che propugna la reintroduzione della proroga, vi è molto di peggio: tale proroga, infatti, è finalizzata non al superamento delle inadempienze che abbiamo fin qui elencato, bensì, molto più radicalmente, perché “consentirebbe di procedere ad una modifica complessiva del citato articolo 146 del codice dei beni culturali e del paesaggio” e gli onorevoli membri della Commissione specificano anche in che senso: per “restituire agli enti locali le competenze in materia di rilascio dell'autorizzazione paesaggistica” e quindi in sostanza per disattivare completamente uno dei dispositivi peculiari della normativa paesaggistica.
Il cerchio si chiude ed appare finalmente chiaro l’obiettivo reale del minuetto ipocrita di reciproche inadempienze e inadeguatezze che si sta svolgendo da alcuni anni a questa parte ai danni del nostro paesaggio: annullare quel disegno di costruzione corale di un modello di tutela del paesaggio incardinato su un sistema di regole reciprocamente riconosciute perché collegialmente elaborate.
Il Codice comincia ad essere rimesso in discussione ancor prima di aver trovato, per quanto riguarda la parte paesaggistica, reale applicazione.
La suggestione indicata dall’VIII Commissione della Camera (e quindi bipartisan), pur non avendo trovato concreta attuazione per i ristretti tempi che vincolavano l’approvazione del decreto mille proroghe, appare di gravità eccezionale per l’atteggiamento di sostanziale smentita dei principi del Codice che sottointende.
Un bene collettivo, il nostro paesaggio, sulla carta tutelato secondo normative aggiornate e rigorose, il Codice, appare nuovamente in balia di pratiche politiche compromissorie ispirate ad un deciso arretramento culturale: occorre tornare a mobilitarsi non solo per scongiurare quanto suggerito dalla Commissione parlamentare, ma per pretendere un deciso rilancio dell’azione di copianificazione paesaggistica.