“Al fine di garantire migliori condizioni di competitività sul mercato internazionale e dell'offerta di servizi turistici, nelle strutture turistico-ricettive all'aperto, le installazioni e i rimessaggi dei mezzi mobili di pernottamento, anche se collocati permanentemente, per l'esercizio dell'attività, entro il perimetro delle strutture turistico-ricettive regolarmente autorizzate, purché ottemperino alle specifiche condizioni strutturali e di mobilità stabilite dagli ordinamenti regionali, non costituiscono in alcun caso attività rilevanti ai fini urbanistici, edilizi e paesaggistici”.
Poche righe rabberciate - infilate di soppiatto nella legge 99 del 23 luglio 2009, enfaticamente rubricata come "Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia" - per sovvertire decenni di giurisprudenza e fornire alle favelas di casa nostra la protezione che i palazzinari e gli speculatori non avrebbero mai osato immaginare.
Altro che condono edilizio. Per le lottizzazioni abusive realizzate affastellando roulotte e case mobili, il Legislatore, questa volta, non si è accontentato di una “semplice” sanatoria. Ha fatto di più, ha depenalizzato la fattispecie criminosa; ha affrancato da ogni e qualsiasi obbligo di autorizzazione “le installazioni e i rimessaggi di mezzi mobili di pernottamento, anche se collocati permanentemente”. In poche parole, ha reso lecito ciò che per decenni è stato perseguito dall’Autorità Giudiziaria Penale, che aveva costantemente rilevato l’alto potenziale distruttivo di tali realizzazioni.
Le conseguenze per l’ambiente saranno devastanti e la legge, retroattiva per il noto principio del “favor rei”, si frapporrà perfino alle sentenze passate in giudicato che quelle lottizzazioni avevano colpito. Bloccate tutte le demolizioni avviate, sospese le acquisizioni ai patrimoni comunali: dopo tre leggi di condono, ne arriva un’altra. La quarta. Nascosta, irrituale, “a gratis” direbbero a Roma.
Poche parole, congegnate ad arte da qualche oscuro azzeccagarbugli di regime, magari per risolvere problemi particolarissimi, nella deriva ormai incontrastata delle leggi ad personas: “Le installazioni e i rimessaggi di mezzi mobili di pernottamento, anche se collocati permanentemente – così il testo di legge - non costituiscono in alcun caso attività rilevanti ai fini urbanistici, edilizi e paesaggistici”. Insomma, installare permanentemente “mezzi mobili di pernottamento” è oggi possibile. Ovunque e comunque, purché all’interno delle strutture turistico-ricettive all’aperto. E che saranno mai, nelle intenzioni del Legislatore, i mezzi “mobili” di pernottamento ancorché “collocati permanentemente”? Un ossimoro, forse. Come “ghiaccio bollente”, “copia originale”, “politico onesto”.
E, a proposito di onestà, non sarebbe stato più corretto dire che è stata cancellata tutta la giurisprudenza che per anni aveva sanzionato come “lottizzazione abusiva” l’installazione permanente di campi roulotte, container, case mobili et similia? Forse no. Forse era necessario utilizzare termini ambigui, per evitare la levata di scudi che, ahimè, non c’è stata. Obiettivo raggiunto, bersaglio centrato, dunque. Ora, finalmente, le favelas di casa nostra, le baraccopoli che saturano le “strutture turistico ricettive all’aperto”, le bidonville spesso collocate a ridosso delle spiagge, di siti archeologici e nei luoghi più incontaminati del Paese, hanno un proprio “scudo spaziale” che le proteggerà dagli assalti degli ambientalisti e delle toghe rosso-verdi.
La legge non si limiterà a frapporre ostacoli alla rimozione delle bidonville abusivamente realizzate, ma ne produrrà di nuove. Non male per l’internazionalizzazione delle imprese, vero?
Che io sappia, solo la regione Toscana ha impugnato la norma e, rilevandone il contrasto con la propria legge regionale, ha sollevato un conflitto di attribuzioni. Solo la regione Toscana. E le altre?
Salerno, 1 novembre 2009