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Cesare Zapperi
«Gli islamici hanno diritto di pregare»
18 Settembre 2010
Altre città italiane
Qualche volta si può eccedere in burocrazia e formalismo, ma l’urbanistica si conferma sempre solida nell’obiettivo sociale. Dal Corriere della Sera ed. Lombardia, 18 settembre 2010 (f.b.)

ROGNO (Bergamo) — Un Comune può legittimamente dire no al progetto di una moschea, o anche solo ad un luogo di preghiera per i musulmani. Ma «un diniego legittimo deve basarsi sull’inidoneità del sito proposto, secondo le valutazioni urbanistiche».

Con questa motivazione, che esclude valutazioni di carattere politico, il Tar di Brescia ha accolto il ricorso presentato dall’Associazione centro culturale Costa Volpino (che rappresenta la comunità islamica dell’Alto Sebino) contro il Comune di Rogno che nel 2007 aveva bocciato la richiesta di cambio di destinazione d’uso nel Piano di governo del territorio (ex Prg) a un’area individuata e acquistata per realizzarvi un centro islamico.

L’Amministrazione comunale si è opposta sostenendo che la zona è sottoposta a salvaguardi ambientale e non è adatta a ospitare insediamenti come quelli ipotizzati dall’Associazione. Il Tar di Brescia ha dato ragione alla tesi della comunità islamica. Con una serie di considerazioni che, in tempi di vivaci discussioni politiche sull’opportunità di concedere la costruzione di moschee (come a Milano, dopo la recente presa di posizione del cardinale Dionigi Tettamanzi), sono destinate a far discutere. Nel merito, i giudici rimarcano che «l’edificio della ricorrente non è intrinsecamente legato ad un contesto di elevato valore naturalistico. Piuttosto si trova in un’appendice in gran parte circondata da aree produttive. Il collegamento con l’attività agricola produttiva è venuto meno da tempo…Anche il peso urbanistico causato dal numero dei frequentatori potrebbe essere diluito grazie alla vicinanza delle aree produttive e in particolare dei piani attuativi dotati di parcheggio a uso pubblico».

Ma il ricorso faceva leva anche sulla Costituzione e su una interpretazione che «non consentirebbe ai Comuni di subordinare la realizzazione dei luoghi di culto per le confessioni religiose diverse dalla cattolica a una convenzione intesa come atto di riconoscimento da parte dell’autorità amministrativa locale». I giudici amministrativi sposano questa tesi, seppur con alcune puntualizzazioni. Per il Tar «l’ambito di competenza riservato ai Comuni è quello propriamente urbanistico-edilizio e consiste in un duplice potere: accertare che la confessione religiosa abbia sul territorio una presenza diffusa, organizzata e stabile; regolare attraverso una convenzione la durata minima della destinazione d’uso dell’edificio a finalità religiose».

Se ricorrono queste condizioni, deve essere concesso il via libera. I giudici sottolineano che «una volta accertata l’esigenza di un luogo di culto la localizzazione deve necessariamente essere conforme alla proposta presentata, qualora i promotori del progetto abbiano la disponibilità degli immobili». Fuori dal linguaggio amministrativo, la sentenza riconosce alla comunità islamica dell’Alto Sebino il diritto di realizzare il centro di preghiera. Ora non resta che stipulare una convenzione tra Associazione e Comune. Sempreché, come pare si profili, la Giunta di Rogno non intenda rimanere attestata sulla linea del no a oltranza.

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