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Condoni edilizi e tutela archeologica
12 Maggio 2008
Pagine di cronaca
Ad approfondimento della discussione suscitata dalla trasmissione Report sull'urbanistica romana, un documento del 1995 in esclusiva per eddyburg. Con una postilla (m.p.g.)

Roma, 17 ottobre 1995

Al Sindaco del Comune di Roma

p.c.

Al Ministero Beni Culturali e Ambientali, Gabinetto dell'On. Ministro ROMA

Al Ministero per i Beni Culturali e Ambientali, Ufficio Centrale Beni AAA e S Div. N - Archeologia ROMA

Al Ministero Beni Culturali e Ambientali, Ufficio Centrale Beni Ambientali ROMA

Alla Regione Lazio Assessorato del Territorio ROMA

Alla Regione Lazio Assessorato Ambiente ROMA

Al Presidente della Provincia di Roma

Al Comune di Roma Assessore alle Politiche del Territorio, ROMA

Al Comune di Roma, Ufficio Speciale Piano Regolatore ROMA

Al Comune di Roma, Ufficio Speciale Condono Edilizio ROMA

Al Comune di Roma Ripartizione XV ROMA

Alla Soprintendenza Beni Ambientali e Architettonici di Roma

Alla Soprintendenza Archeologica per l'Etruria Meridionale, ROMA

Alla Soprintendenza Archeologica di Ostia, ROMA

OGGETTO: Condono edilizio

La Soprintendenza Archeologica di Roma ha appreso, da organi di informazione, che il Comune di Roma, di recente, ha istituito l'Ufficio Speciale Condono Edilizio, al fine di procedere celermente all'esame di una considerevole quantità di richieste di sanatoria per abusi edilizi.

Questo Ufficio, nell'ambito dei territorio di sua competenza, fa presente di essere interessato: 1- a tutte le richieste di sanatoria per abusi che abbiano comportato nuova occupazione di suoli 2- a quegli abusi che, indipendentemente dalla nuova occupazione di suoli, quali sopraelevazioni, giardini pensili schermati e quant'altro, interferiscano con le visuali di complessi archeologici monumentali, per i quali ci si riserva di inviare quanto prima la perimetrazione dei singoli ambiti di influenza.

Fermo restando quanto le vigenti Leggi prevedono relativamente ai pareri su abusi realizzati in aree demaniali o soggette a vincoli di tutela, giova ricordare quanto segue.

La rilevanza del patrimonio archeologico-monumentale e storico-artistico di Roma, che continuamente si arricchisce di nuovi apporti a seguito di importantissime scoperte nel corso delle trasformazioni territoriali o a seguito di ricerche finalizzate, ha comportato la necessità , nel tempo, di promuovere la tutela di tale patrimonio in concorso con gli Enti locali - Comune di Roma e Regione Lazio - con normative, accordi e studi (ad es. Carta storica archeologica monumentale e paesistica dell'Agro Romano) che hanno consentito, anche in assenza di vincoli emessi ai sensi delle Leggi 1089/39, 1497/39 e 431/85, di operare a fini di tutela.

Per non vanificare i risultati faticosamente fino ad oggi conseguiti, si pone l'attenzione in particolare su quelle aree che, se pur degradate dall'abusivismo, sono tuttavia ancora recuperabili e valorizzabili a seguito di oculate valutazioni e progettazioni finalizzate. Si pensi, ad esempio, alle aree indicate dal P.R.G. di Roma come soggette a vincoli archeologici-paesistici di P.R., nelle tavole 1:10.000 del P.R.G. del 1965, alle fasce di rispetto degli Acquedotti, agli ambiti di pertinenza delle antiche vie consolari, ai cunei di abusivismo sorti in aree soggette ai sopracitati vincoli archeologici e paesistici di Piano Regolatore.

Comunque, in seguito alle Osservazioni della Direzione Generale Antichità e Belle Arti dei Ministero della Pubblica Istruzione, recepite nel DPR del 16.12.1965 di approvazione del P.R.G. di Roma, il Comune di Roma ha predisposto in collaborazione con la Soprintendenza, come già detto, la Carta storico-archeologica monumentale e paesistica dell'Agro Romano che, approvata, ma mai adottata, ha pur costituito un punto di partenza per la tutela operativa in connessione con le attuazioni di Piano Regolatore.

Nel predisporre, in seguito, le osservazioni alla Variante Generale di P.R. del 1967 la Soprintendenza archeologica di Roma sottolineava l'esigenza di assumere un controllo più puntuale del sottosuolo archeologico, esigenza recepita nel D.M. 6.12.1971, che ha permesso alle Soprintendenze di intervenire preliminarmente sulle aree interessate dalle trasformazioni di P.R. AI fine di poter esercitare una ancor più capillare azione di tutela, la Soprintendenza chiese ed ottenne, in seguito al D.M. 6.12.1971, di presiedere alle operazioni di sterro ovunque eseguite nell'ambito del territorio di competenza, imponendo agli operatori di comunicare l'inizio di qualsiasi lavoro interessasse il sottosuolo.

Le Norme Tecniche di Attuazione di P.R., comportano l'obbligo di sottoporre al preventivo benestare delle competenti Soprintendenze archeologiche tutti i progetti di costruzione, ampliamento o trasformazione da effettuarsi in località individuate con il simbolo di avanzi archeologici o di costruzione di interesse storico, monumentale, panoramico o ambientale, con riferimento alla Carta dell'Agro e a tutti i dati archeologici acquisiti successivamente all'ultimo aggiornamento della Carta stessa. In particolare le Soprintendenze archeologiche possono disporre (art. 16 punto 7) che "vengano preventivamente effettuati saggi di ricognizione e rilevamenti a carico del proprietario", ove lo ritengano necessario.

Pertanto i competenti Uffici comunali sono tenuti ad inviare, per il parere, alle Soprintendenze le richieste di sanatoria per realizzazioni abusive in tutti quei casi - previsti, come sopra detto, dalle Leggi e normative vigenti - in cui sarebbe stato d'obbligo la comunicazione di inizio lavori, e nei casi in cui le Soprintendenze avrebbero potuto richiedere ai proprietari indagini e rilevamenti (N.T.A. art.16 punto 7).

Questo Ufficio rimane a disposizione per ogni eventuale ulteriore chiarimento.

Il Soprintendente

Adriano La Regina

Postilla

Il documento che pubblichiamo rappresenta una testimonianza di prima mano sul problema dei condoni edilizi e della gestione che ne è stata fatta dalle amministrazioni comunali, approssimativa e unilateralmente disponibile alle richieste dei privati e assai poco collaborativa nei confronti delle pubbliche istituzioni preposte alla tutela del patrimonio culturale, e quindi dell'interesse dell''insieme dei cittadini.

Con questa lettera la Soprintendenza Archeologica di Roma, al momento della istituzione dell’Ufficio Speciale Condono Edilizio del Comune di Roma, prese tempestivamente una iniziativa concreta nei confronti del problema delle sanatorie edilizie che, come annunciavano gli organi di informazione, si presentava di ampia portata e stava per essere affrontato dall’ufficio di nuova costituzione. Il senso della lettera, scritta dal responsabile del patrimonio archeologico più importante del mondo, all’epoca Adriano La Regina, era di fornire informazioni e regole affinché, nel rispetto delle leggi sui condoni, si tenesse nel debito conto la rilevanza del patrimonio storico, archeologico, monumentale di Roma. Nella lettera, dell'ottobre 1995, e nelle molte altre che sono seguite, il Soprintendente rappresenta, con circostanziate argomentazioni, la necessità di non vanificare i risultati faticosamente raggiunti nella tutela archeologica e paesaggistica della città e delle zone di campagna che ne sono parte integrante. Il Piano Regolatore Generale approvato nel 1965 aveva recepito le osservazioni delle Istituzioni statali competenti per la tutela e nelle Norme Tecniche di Attuazione a tale piano (D.M. 6.12.1971) fu riconosciuto l’obbligo di sottoporre al parere della Soprintendenza ogni progetto di trasformazione localizzato in aree riconosciute d’interesse dalla Carta storica archeologica monumentale e paesistica dell’Agro Romano e di richiedere scavi preventivi ogni volta che fosse ritenuto necessario. La richiesta è ben definita: in ognuna delle circostanze menzionate, gli Uffici comunali erano tenuti a chiedere il parere preventivo alle Soprintendenze (Roma, Ostia, Etruria Meridionale).

Negli anni successivi questa e le successive richieste con le quali gli uffici preposti alla tutela chiedevano di essere messi in condizione di operare nell’interesse della salvaguardia del patrimonio culturale, sono state totalmente ignorate. La giungla degli abusi nelle aree di maggiore pregio della compagna romana ha trovato piena legittimazione dalle concessioni rilasciate che, pur se irregolari, non possono essere ignorate dagli uffici della Soprintendenza, resi impotenti di fronte alla quantità di sanatorie concesse senza la minima valutazione di compatibilità con alcuno degli strumenti urbanistici, in spregio alle norme di tutela archeologica e paesaggistica. Sconcertanti , a questo proposito, le repliche succedutesi in questi anni da parte dell’amministrazione comunale che evidenziano l’assoluta indifferenza nei confronti dei valori più peculiari di Roma, rifugiandosi in una conduzione del problema esclusivamente, e spesso erroneamente, burocratica. Il caso del Parco dell’Appia illustrato nella trasmissione Report è in tal senso esemplare: non si è saputo controllare l’edilizia abusiva nel territorio e la si è legittimata, forse senza alcuna consapevolezza che la campagna romana con rovine, condizione essenziale per la vera esistenza del Parco, si è trasformata in un suburbio residenziale a sviluppo spontaneo non regolato se non dall'interesse e dalla speculazione privati. (m.p.g.)

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