|
Oggi il Corriere della Sera pubblica una lettera a Paolo Mieli del deputato della Margherita Roberto Giachetti, che ha iniziato martedì 3 febbraio uno sciopero della fame per chiedere che il presidente Berlusconi mantenga le sue promesse elettorali.
Sono passati piu' di 1000 giorni di governo Berlusconi ed oltre 800 dalla presentazione del ddl Frattini al Parlamento, ma il problema del conflitto non e' stato risolto, come invece aveva promesso di fare Berlusconi, entro i primi 100 giorni di governo.
Nella sua risposta sul Corriere Mieli scrive: "Se il disegno di legge Frattini sul conflitto d'interessi fosse stato approvato definitivamente non due anni e mezzo fa come promesso ma due settimane fa, oggi il presidente del Consiglio non avrebbe potuto porre la questione di fiducia sul decreto «salva Rete-Quattro», dal momento che tale voto di fiducia sarebbe stato in palese contrasto con l'art. 3 comma 1 della legge sul conflitto d'interessi, disegno di legge che peraltro prevede all'art. 6 comma 8 proprio per questo pesanti sanzioni."
Forniamo i riferimenti necessari per chi volesse verificare personalmente la questione:
DISEGNO DI LEGGE
presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri (BERLUSCONI) e dal Ministro per la funzione pubblica (FRATTINI) di concerto col Ministro per gli affari regionali (LA LOGGIA) (V. Stampato Camera n. 1707) approvato dalla Camera dei deputati il 28 febbraio 2002 (V. Stampato n. 1206) modificato dal Senato della Repubblica il 4 luglio 2002 (V. Stampato Camera n. 1707-B) nuovamente modificato dalla Camera dei deputati il 22 luglio 2003 Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 23 luglio 2003
Norme in materia di risoluzione dei conflitti di interessi
Art. 3. (Conflitto di interessi)
1. Sussiste situazione di conflitto di interessi ai sensi della presente legge quando il titolare di cariche di governo partecipa all?adozione di un atto, anche formulando la proposta, o omette un atto dovuto, trovandosi in situazion e di incompatibilità ai sensi dell'articolo 2, comma 1, ovvero quando l'atto o l'omissione ha un?incidenza specifica e preferenziale sul patrimonio del titolare, del coniuge o dei parenti entro il secondo grado, ovvero delle imprese o società da essi controllate, secondo quanto previsto dall'articolo 7 della legge 10 ottobre 1990, n. 287 [cfr.(1)], con danno per l?interesse pubblico.
Art. 6. (Funzioni dell?Autorità garante della concorrenza e del mercato in materia di conflitto di interessi)
8. Quando l'impresa facente capo al titolare di cariche di governo, al coniuge o ai parenti entro il secondo grado, ovvero le imprese o società da essi controllate, secondo quanto previsto dall?articolo 7 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, pongono in essere comportamenti diretti a trarre vantaggio da atti adottati in conflitto di interessi ai sensi dell?articolo 3, e vi è prova che chi ha agito conosceva tale situazione di conflitto, l?Autorità garante della concorrenza e del mercato diffida l?impresa ad astenersi da qualsiasi comportamento diretto ad avvalersi dell?atto medesimo ovvero a porre in essere azioni idonee a far cessare la violazione o, se possibile, misure correttive. In caso di inottemperanza entro il termine assegnato, l?Autorità garante della concorrenza e del mercato infligge all?impresa una sanzione pecuniaria correlata alla gravità del comportamento e commisurata nel massimo al vantaggio patrimoniale effettivamente conseguito dall?impresa stessa.
-----
(1) Legge 10 ottobre 1990, n. 287 Norme per la tutela della concorrenza e del mercato
Art. 7. Controllo 1. Ai fini del presente titolo si ha controllo nei casi contemplati dall'articolo 2359 del codice civile ed inoltre in presenza di diritti, contratti o altri rapporti giuridici che conferiscono, da soli o congiuntamente, e tenuto conto delle circostanze di fatto e di diritto, la possibilità di esercitare un'influenza determinante sulle attività di un'impresa, anche attraverso:
a) diritti di proprietà o di godimento sulla totalità o su parti del patrimonio di un'impresa;
b) diritti, contratti o altri rapporti giuridici che conferiscono un'influenza determinante sulla composizione, sulle deliberazioni o sulle decisioni degli organi di un'impresa.
2. Il controllo è acquisito dalla persona o dalla impresa o dal gruppo di persone o di imprese:
a) che siano titolari dei diritti o beneficiari dei contratti o soggetti degli altri rapporti giuridici suddetti;
b) che, pur non essendo titolari di tali diritti o beneficiari di tali contratti o soggetti di tali rapporti giuridici, abbiano il potere di esercitare i diritti che ne derivano.
by Bollettino Osservatorio