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Calabria. LR 11 Febbraio 2010, n. 5
23 Marzo 2010
Le leggi del Pianocasa del Presidente
“Attuazione dell’Intesa sancita in data 1° aprile 2009, ai sensi dell’articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003 n. 131, tra Stato, Regioni ed Autonomie locali, concernente misure per il rilancio dell’economia attraverso l’attività edilizia”. Il testo, in allegato nei formati .doc e .pdf (d.v.) *



Art. 1 - Recepimento dei principi di cui all'Intesa Stato-Regioni ed Autonomie locali in data 1 aprile 2009

1. I principi e gli obbiettivi contenuti nell'Intesa Stato-Re­gioni ed Autonomie locali in data 1° aprile 2009, volti al rilancio dell'economia, a rispondere anche ai bisogni abitativi delle famiglie e alla introduzione di incisive misure di semplificazione procedurali dell'attività edilizia, sono integralmente recepiti nell’ordinamento legislativo regionale.

2. Sono, in particolare, obbiettivi dell'ordinamento giuridico regionale nelle suddette materie:

a) il miglioramento della qualità architettonica e/o energetica degli edifici, da perseguire anche attraverso piani/programmi definiti tra Regioni e Comuni;

b) la possibilità di realizzare interventi straordinari di demo­lizione e ricostruzione con ampliamento per edifici a destina­zione residenziale entro il limite del 35 per cento della volumetria esi­stente, con finalità di miglioraménto della qualità architettonica, dell'efficienza energetica ed utilizzo di fonti energetiche rinno­vabili e secondo criteri di sostenibilità ambientale;

c) l'incentivazione degli interventi finalizzati alla riqualificazione di aree urbane degradate;

d) l'esclusione di tali interventi edilizi dagli edifici abusivi o nei centri storici o in aree di inedificabilità assoluta, nonché dai beni culturali e dalle aree di pregio ambientale e paesaggistico, salvo approvazione da parte dell'Autorità preposta alla tutela del vincolo;

e) l'introduzione di forme semplificate e celeri per l'attua­zione degli interventi edilizi attuativi della presente legge, in coerenza con i principi della legislazione urbanistica ed edilizia e della pianificazione comunale.



Art 2 - Disciplina attuativa e validità temporale

1. La Giunta regionale adotta, entro sessanta giorni dall'en­trata in vigore della presente legge, ogni conseguente disciplina attuativa di natura regolamentare, nel rispètto degli obbiettivi individuati all'articolo precedente.

2. La validità della disciplina introdotta dalla presente legge regionale è di 18 mesi, decorrente dall'entrata in vigore dei prov­vedimenti di cui al precedente comma 1.



Art 3 - Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul B.U.R.C. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come legge della Regione Calabria.



* La LR 5/2010 è stata approvata dal Presidente della Giunta regionale, quale commissario ad acta , con decreto 9 febbraio 2010, n. 24; il Consiglio dei Ministri ha deciso di impugnarla nella seduta del 12 marzo 2010.

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