Coordinamento Comuni per la pace
APPELLO PER LA CHIUSURA
DEI CENTRI DI IDENTIFICAZIONE ED ESPULSIONE
Le condizioni di degrado, la disumanità, il mancato rispetto dei più elementari diritti umani sono elementi tali da consentire di definire illegali i Centri di identificazione ed espulsione, e di denunciare l'assoluta inadeguatezza delle grandi strutture destinate all'accoglienza, come i centri di primo soccorso e accoglienza e i centri per rifugiati e richiedenti asilo (CARA).
I CIE, in cui si può restare reclusi anche per 18 mesi, devono essere chiusi e l'intera politica sull'immigrazione deve essere profondamente riformata, con un maggior protagonismo degli enti locali e delle organizzazioni di tutela.
I suicidi, gli atti di autolesionismo, le proteste dei migranti rinchiusi si susseguono ma nulla cambia.
Occorre adottare immediatamente le misure necessarie per ripristinare la legalità e lo stato di diritto in tutti i luoghi in cui sono stati sospesi.
Per questo è necessario chiudere subito i CIE e tutti i centri di accoglienza che tali sono solo di nome e non di fatto; garantire condizioni dignitose di vita ai migranti giunti in Italia e procedure rapide e certe per richiedenti asilo e rifugiati; dedicare particolare attenzione alla tutela dei minori e delle persone in condizioni di disagio fisico e psichico; abolire la Bossi-Fini e il reato di clandestinità, riformando il Testo Unico sull'immigrazione; riformare la legislazione sulla cittadinanza.
Tutto ciò premesso
Considerato che assicurare adeguata protezione a coloro che fuggono da persecuzioni, conflitti e gravi violazioni dei diritti umani costituisce un diritto umano fondamentale riconosciuto dall’art. 14 della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani che recita: «1. Ogni individuo ha il diritto di cercare e di godere in altri paesi asilo dalle persecuzioni. 2. Questo diritto non potrà essere invocato qualora l’individuo sia realmente ricercato per reati non politici o per azioni contrarie ai fini e ai principi delle Nazioni Unite»;
- Considerato che la Convenzione di Ginevra del 1951 sullo status di rifugiato e il relativo protocollo del 1964, deve essere interpretata nel contesto dell'intera normativa internazionale in materia di diritti umani;
-Considerato che il diritto dell'Unione Europea ha contribuito ad innovare profondamente il quadro dell'asilo in Europa introducendo più uniformi standard di tutela ma anche che la stessa normativa europea presenta tuttora degli aspetti critici molto rilevanti, per cui risulta necessario compiere molti passi in avanti nella direzione di assicurare in tutto il territorio dell'Unione un maggiore e più uniforme livello di protezione internazionale a coloro che ne hanno diritto;
- Considerato che l’Assemblea Costituente nel 1948 decise di dare massimo rilievo al diritto d’asilo inserendolo tra i principi fondanti dell'ordinamento democratico della Repubblica Italiana, così come sancito dall’art. 10 c.3 che afferma che “lo straniero al quale sia impedito nel suo paese l’effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana, ha diritto d’asilo nel territorio della Repubblica, secondo le condizioni stabilite dalla legge”.
- Considerato opportuno un forte richiamo al rispetto del Diritto dell’UE, troppe volte disatteso dall’Italia
-Preso atto della grave carenza costituita dal fatto che la disposizione costituzionale non ha mai trovato una sua attuazione all’interno di una legge organica e che è necessario un rinnovato impegno di tutta la società italiana per recuperare tale intollerabile ritardo;
Considerato che è necessario rafforzare in Italia e in Europa l'effettivo rispetto del diritto d'asilo, spesso minacciato da politiche e prassi eccessivamente restrittive e da atteggiamenti sociali di indifferenza od ostilità e che è necessario definire di forme di regolarizzazione permanente al fine di ridurre il bacino dell’irregolarità:
- Il Coordinamento Comuni per la Pace della provincia di Torino assume come propri i seguenti obiettivi desunti dalla rete nazionale per il diritto d’asilo denominata Europasilo:
1. Promuovere un'evoluzione del diritto europeo in materia di asilo adeguato a rispondere alle sfide poste dai cambiamenti determinati dall'evoluzione degli scenari internazionali garantendo in particolare più efficaci forme di protezione a coloro che fuggono da seri rischi derivanti da gravi ed estese violazione dei diritti umani e da disastri ambientali in atto nei paesi di origine;
2. Rafforzare, nel diritto europeo e nella norma italiana,un'effettiva protezione giuridica e sociale garantita ai richiedenti asilo e ai rifugiati con particolare attenzione ai seguenti aspetti:
a) garantire ai richiedenti asilo un accesso effettivo alla protezione, con particolare attenzione alle frontiere interne ed esterne dell'U.E) al fine di scongiurare seri rischi di refoulement e assicurare altresì un’effettiva tutela in sede giurisdizionale
b) garantire elevati standard di orientamento, protezione legale e sociale dei richiedenti asilo;
c) assicurare un accesso effettivo e tempestivo dei richiedenti asilo a misure di accoglienza per tutto il tempo della definizione della procedura di asilo, ivi compresa la fase della tutela giurisdizionale, in strutture di accoglienza ordinarie, diffuse capillarmente e gestite con il coinvolgimento delle organizzazioni della società civile escludendo o riducendo a ipotesi eccezionali l'applicazione di misure detentive o di limitazione della libertà di circolazione;
d) superare il cd. Regolamento Dublino III rivelatasi norma iniqua, inefficace e comunque inidonea a rispondere alle effettive esigenze di tutela dei richiedenti e a perseguire l'obiettivo di una politica comune in materia di asilo nella UE fondata sulla solidarietà tra gli Stati membri ed equa nei confronti dei cittadini dei paesi terzi;
e) giungere alla definizione di un programma unico europeo per l'accoglienza e la presa in carico delle vittime di tortura che supporti concretamente le persone nella realizzazione del loro percorso di autonomia ed eviti forme di ghettizzazioni delle stesse;
3. Promuovere una nuova legislazione organica in materia di asilo che dia attuazione all'art. 10 co.3 della Costituzione della Repubblica prevedendo in particolare:
a) l'introduzione di servizi adeguati di informazione, orientamento e protezione legale dei rifugiati alle frontiere aeroportuali e marittime;
b) una riforma della composizione e del funzionamento degli organi decisionali competenti ad esaminare le domande di asilo, al fine di assicurare un esame equo e competente delle domande di asilo, prevedendo altresì una maggiore indipendenza di detti organi dal potere esecutivo;
c) una profonda riforma del sistema di accoglienza dei richiedenti asilo che preveda la costituzione di un unico sistema nazionale per la protezione dei richiedenti asilo, ivi compresi i minori stranieri non accompagnati, articolato su funzioni e ruoli propri dello Stato, delle Regioni e degli Enti Locali. Detta riforma dovrebbe operare una netta scelta a favore di un sistema di accoglienza decentrato, attraverso il ricorso a strutture di accoglienza di tipo ordinario gestite dagli enti locali, evitando grandi concentrazioni, ovvero la collocazione dei richiedenti in strutture inidonee, isolate e ghettizzanti. Gli standard di accoglienza attualmente previsti sia dalla normativa che dalle disposizioni amministrative risultano eccessivamente generici e come tali facilmente eludibili e andrebbero pertanto ridefiniti. Il sistema di accoglienza dovrebbe prevedere strumenti di monitoraggio (con pubblicazione di periodici rapporti) affidato ad enti indipendenti. La riforma del sistema pubblico dell’accoglienza dei rifugiati dovrebbe pertanto valorizzare la decennale esperienza dello SPRAR superandone però gli intrinseci limiti strutturali che ne hanno impedito un pieno sviluppo, con conseguente abrogazione dei CARA, rivelatisi strutture del tutto inefficaci a garantire adeguati livelli di tutela ai richiedenti asilo, incongruenti con il sistema dei servizi socio-assistenziali del territorio e dissipative di ingenti risorse pubbliche;
d) il superamento della attuale separazione delle politiche dell’asilo rispetto alla programmazione delle più generali politiche socio-sanitarie ed organizzazione dei relativi servizi;
e) la nascita di uno specifico piano nazionale per l'accoglienza e la riabilitazione delle vittime della tortura, che preveda che detti interventi siano realizzati nell'ambito della ordinaria programmazione dei servizi socio-sanitari del territorio, con rafforzamento delle competenze delle aziende sanitarie nella gestione di detta utenza;
f) introduzione, con norma primaria, della previsione di un adeguato periodo di accoglienza e supporto all'inclusione sociale dei titolari di protezione internazionale o umanitaria, successivo al riconoscimento giuridico della protezione, al fine di superare l'attuale gravissima situazione di abbandono dei rifugiati per la quale l'Italia è oggetto di serie e motivate critiche anche in sedi internazionali.
Nell’approvare il presente documento ci attendiamo dal Governo interventi rapidi ed efficaci, per restituire civiltà e dignità al nostro Paese.