Art. 1
Le disposizioni della legge 20 giugno 1909, n. 364, sono applicabili anche alle ville, ai parchi ed ai giardini che abbiano interesse storico o artistico.
Art. 2
Alle violazioni dell’art. 14 della legge 20 giugno 1909, n. 364, sono applicabili le pene di cui all’art. 34 della legge medesima.
Art. 3
All’art. 14 della legge 20 giugno 1909, n. 364, è sostituito l’articolo seguente:
“Nei luoghi nei quali si trovano monumenti o cose immobili soggette alle disposizioni della presente legge, nei casi di nuove costruzioni, ricostruzioni ed attuazione di piani regolatori, possono essere prescritte dall’autorità governativa le distanze, le misure e le altre norme necessarie, affinché le nuove opere non danneggino la prospettiva ela luce richiesta dai monumenti stessi.“.