loader
menu
© 2024 Eddyburg

1912. Legge 688, "ville, parchi e giardini"
12 Luglio 2008
Paesaggio e bb.cc, leggi
La legge 23 giugno 1912, n. 688 “portante modificazioni alla legge 20 giugno 1909, n. 364, per le antichità e belle arti”. In allegato, nei formati .doc e .pdf (d.v.)

Art. 1

Le disposizioni della legge 20 giugno 1909, n. 364, sono applicabili anche alle ville, ai parchi ed ai giardini che abbiano interesse storico o artistico.

Art. 2

Alle violazioni dell’art. 14 della legge 20 giugno 1909, n. 364, sono applicabili le pene di cui all’art. 34 della legge medesima.

Art. 3

All’art. 14 della legge 20 giugno 1909, n. 364, è sostituito l’articolo seguente:

“Nei luoghi nei quali si trovano monumenti o cose immobili soggette alle disposizioni della presente legge, nei casi di nuove costruzioni, ricostruzioni ed attuazione di piani regolatori, possono essere prescritte dall’autorità governativa le distanze, le misure e le altre norme necessarie, affinché le nuove opere non danneggino la prospettiva ela luce richiesta dai monumenti stessi.“.

ARTICOLI CORRELATI

© 2024 Eddyburg