Caro Professore,
Leggendo uno tra gli ultimi numeri di Edilizia e territorio, ho potuto accorgermi di una sentenza n° 157 del 10 Gennaio 2003(fresca fresca) della Corte di Cassazione -Sezione Civile- che conferma appieno la sua tesi, in particolar modo nel poter modificare con un nuovo piano regolatore generale persino un piano di lottizzazione, purché vi siano specifiche e puntuali motivazioni.
Cito:
" La posizione del proprietario, traducibile nell'interesse alla conservazione della qualità edificatoria del suolo conseguita per effetto di una lottizzazione convenzionata, costituisce un interesse legittimo oppositivo, la cui lesione, determinata dalla SUCCESSIVA adozione di un piano regolatore che non tenga conto di essa, senza darne specifica e puntuale motivazione, costituisce di per sé danno ingiusto risarcibile, non richiedendosi ulteriormente nè prognosi sull'effettiva realizzabilità dello ius aedificandi, né riscontri basati sulla successiva esplicazione dell'attività amministrativa".
Già, “senza darne specifica e puntuale motivazione”.