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Paolo Baldeschi
Non c'è veleno nella coda della legge toscana
20 Novembre 2014
Scritti ricevuti
A proposito di una critica alla nuova legge urbanistica della Regione Toscana, pubblicata su eddyburg. Anna Marson replica: Baldeschi ha letto male. Baldeschi risponde: ha ragione, mi scuso e sono contento di aver sbagliato.

PERCHÉ FARSI DEL MALE? UNA RISPOSTA AL VENENUM DI PAOLO BALDESCHI
di Anna Marson

L’articolo a firma di Paolo Baldeschi “La nuova legge toscana: in cauda venenum” va purtroppo ben oltre il legittimo diritto di critica, contenendo affermazioni infondate rispetto ai contenuti effettivi della nuova legge 65/2014.

La citazione dell’art.222 delle norme transitorie è infatti parziale, in quanto ne omette la parte più importante, che prevede che “Nei cinque anni successivi all’entrata in vigore della presente legge,i Comuni possono adottare e approvare varianti al piano strutturale e al regolamento urbanistico che contengono anche previsioni di impegno di suolo non edificato all’esterno del perimetro del territorio urbanizzato…previo parere favorevole della conferenza di copianificazione”.

La conferenza di copianificazione, composta da Regione, Provincia e Comune interessato, alla cui discussione sono invitati a partecipare anche gli altri Comuni eventualmente interessati dagli effetti della previsione, per il combinato disposto degli artt. 4 e 25 può approvare la previsione, escluse comunque le destinazioni d’uso residenziali, che non sono comunque ammesse fuori dal territorio urbanizzato, soltanto ad alcune condizioni. Le principali fra queste condizioni riguardano la conformità al Piano di Indirizzo Territoriale Regionale, la verifica che non sussistano alternative sostenibili di riutilizzazione e riorganizzazione degli insediamenti e infrastrutture esistenti, e l’assenza di parere negativo espresso dalla Regione.

Le uniche fattispecie per le quali questa disposizione si presenta alleggerita, in base al principio di non aggravio dei costi e dei procedimenti già in fase conclusiva, sono quelle degli artt.227 e 231.

Ai sensi dell’art. 231, ai comuni che risultano aver già adottato il regolamento urbanistico (la fattispecie riguarda in particolare i comuni che finora erano sprovvisti di questo strumento di pianificazione operativa) è consentito procedere con l’approvazione ai sensi della legge 1/2005. Rimane fermo che qualunque variante successiva che riguardi il territorio non urbanizzato dovrà essere assoggettata al combinato disposto sopra richiamato (no a nuove previsioni residenziali e parere obbligatorio e vincolante della conferenza di copianificazione.

Ai sensi dell’art.227 per le varianti già adottate, siano esse parziali o generali, le nuove previsioni che riguardano il territorio non urbanizzato sono comunque assoggettate al parere obbligatorio, anche se in questo caso specifico non vincolante, della conferenza di copianificazione.

In sintesi, le casistiche che costituiscono eccezione all’entrata in vigore delle nuove norme sono decisamente circoscritte agli strumenti già adottati e declinate con attenzione. Essendo quelli fin qui richiamati i contenuti effettivi dell’articolato approvato dal Consiglio regionale, non vedo come Paolo Baldeschi possa affermare che ciò costituisce “un incentivo a edificare sul territorio agricolo e a estendere il confine di quello urbanizzato, prima che - anche se non si sa quando - la cosa diventi più difficile”.

Dal 27 novembre, data di entrata in vigore della nuova legge, le eccezioni che ho richiamato potranno infatti riguardare soltanto le previsioni già approvate e alcune fra quelle già adottate. Si poteva fare meglio? Senza dubbio, ma il risultato raggiunto segna comunque una chiara svolta, riconosciuta come concreta alternativa alla proposta di legge nazionale del ministro Lupi.

L’ulteriore impegno annunciato nei giorni scorsi da Enrico Rossi, di promuovere anche con il sostegno finanziario della Regione la redazione anticipata (rispetto alle scadenze naturali dei piani già vigenti) di nuovi piani adeguati alla legge 65/2014, segna peraltro un nuovo punto di potenziale accelerazione operativa del processo già in corso di contrasto al nuovo consumo di suolo.

FELICE DI ESSERMI SBAGLIATO.
di Paolo Baldeschi

Mai avere commesso un errore ed essere smentito mi ha reso così felice. L'Assessore Anna Marson mi ha fatto giustamente notare che il parere della Conferenza di copianificazione non è vincolante soltanto nel caso che le varianti che prevedono edilizia residenziale esterna al territorio urbanizzato siano state già adottate alla data di promulgazione della legge. In tutti gli altri casi, quando i comuni adottino nuove varianti "esterne" al confine dell'urbanizzato, queste sono comunque soggette al vaglio della conferenza di copianificazione, in cui il parere della Regione è vincolante. Viene, perciò, disinnescato il meccanismo che (sbagliando) paventavo: una rincorsa a occupare aree agricole, prima dell'obbligo di dotarsi di nuovi strumenti urbanistici conformi al Pit. Prego la redazione di eddyburg, di eliminare il mio articolo; mi scuso con Anna Marson e con i lettori di eddyburg. Molto meglio così. E' doveroso, infine che io precisi che la responsabilità dell'articolo è mia e solo mia, perché, in quanto opinionista di eddyburg, non sono soggetto al vaglio redazionale.

Postilla
Non cancelleremo l'Opinione di Paolo Baldeschi. Mi sembra che il nostro piccolo evento possa essere d'insegnamento per tutti. Naturalmente, chi leggerà il pezzo di Baldeschi avrà il rinvio alla replica di Anna Marson.

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