loader
menu
© 2024 Eddyburg
Andrea Manzella
Il giudice “à la carte”
14 Aprile 2004
I tempi del cavalier B.
“Il giudice à la carte - C’è una misteriosa irragionevolezza nell’accanimento con cui il Polo difende questa idea. Con il suo progetto la maggioranza punta a pilotare i processi da una sede all’altra” . Un articolo di Andrea Manzella su la Repubblica del 31 luglio 2002.

IL GIUDICE à la carte non è previsto dalla nostra Costituzione. Anzi, vi domina severa la formula dell’art. 25 «nessuno può essere distolto dal giudice naturale precostituito per legge». Nessuno può essere sottratto al «suo» giudice per arbitrio di potere pubblico. E, certo, a maggior ragione, nessuno può sottrarsi a esso per arbitrio privato. Questa è la regola, poi ci sono le eccezioni: che, come tutte le eccezioni non possono essere allungate né allargate ad altri casi. Sono perciò racchiuse in formule tassative. Chi scorre gli articoli da 34 a 49 del nostro Codice di procedura penale si accorge facilmente che quelle deroghe al principio costituzionale del «giudice naturale» (cioè fissato una volta, per sempre e per tutti, dalla legge) sono deroghe «strette».

Incompatibilità, astensione, rifiuto dei giudici e trasferimento dei processi a giudici diversi da quello «naturale» sono perciò ipotesi regolate da una casistica minuta che non lascia spazio ad abusi di autorità né a espedienti di imputati.

Ma queste eccezioni alla norma processuale non sono costruite così da sempre. Lo sono da quando, nel 1988, il Codice di procedura penale è stato adeguato alla Costituzione repubblicana. Prima le maglie erano più larghe e più elastiche. Il trasferimento dei processi ad altri giudici - per venire all’ipotesi che è di attualità - poteva infatti effettuarsi semplicemente per «legittimo sospetto» di non imparzialità del giudice, o per motivi di «ordine pubblico».

Quando si pose mano al nuovo Codice, la genericità di quelle formule coincideva con la loro pericolosità. Il Parlamento dette perciò delega al Governo di emanare norme che, prevedendo, come criterio direttivo, le due ipotesi di trasferimento processuale («ordine pubblico» e «legittimo sospetto») le specificassero in norme di dettaglio. Si metteva in moto così un normale procedimento di delega legislativa, con la dualità dei compiti prevista dall’art. 76 della Costituzione. Al Parlamento, la determinazione dei «criteri direttivi»; al Governo, il compito di «attuare» legislativamente quei criteri.

Quella volta però, ed era la prima volta nella storia costituzionale nostra, quel procedimento duale fu più garantito del solito. Si stabilì, infatti, un dialogo assai fitto tra la Commissione che il governo aveva incaricato di attuare la delega e la Commissione parlamentare che doveva controllare l’aderenza delle norme di attuazione alla legge di delega. La prima Commissione era presieduta da Giandomenico Pisapia, la seconda da Marcello Gallo. E per ben due volte la Commissione bicamerale dette, con una densa reiterazione di controllo, parere favorevole, di conformità alla delega, sulle norme scritte dalla Commissione governativa.

Quando quelle due Commissioni giunsero al punto di dare attuazione ai due «criteri» tradizionali di trasferimento processuale (motivi di «ordine pubblico» e di «legittimo sospetto») si trovarono concordi sulla necessità di legare le due formule ballerine a un fatto oggettivo. Questo ormeggio è individuato dall’art. 45 del Codice vigente in «gravi situazioni locali tali da turbare lo svolgimento del processo e non altrimenti eliminabili». È da queste «gravi situazioni locali» che possono essere «pregiudicate» sia la «sicurezza o l’incolumità pubblica» (ecco il criterio dell’«ordine pubblico») sia «la libertà di determinazione delle persone che partecipano al processo» (ecco il criterio di «legittimo sospetto» ).

In buona sostanza, la fredda interpretazione di quella concreta delega legislativa ci dice che il criterio direttivo «legittimo sospetto» non è stato omesso. Esso è stato svolto, specificato, dettagliato nella formula delegata.

Giuridicamente, non sono scomparse quelle due parole. Ma sono state incorporate, per attuazione, nella formula che definitivamente è scritta nel Codice. Così come la nozione di «ordine pubblico» non è scomparsa, ma è stata specificata nelle due oggettive situazioni di pericolo per la «sicurezza» e la «incolumità pubblica».

Testimonia Marcello Gallo sul Sole 24 Ore: «Avevamo due possibilità. Intendere la formula «legittimo sospetto» come una clausola generale onnicomprensiva di ogni e qualunque motivo di legittimo sospetto. Oppure enucleare i casi nei quali la giurisprudenza aveva ravvisato, in modo sostanzialmente unanime, il fondato motivo di «legittimo sospetto». Scelsero, a ragion veduta, la seconda possibilità di attuazione della delega. E anche da questa testimonianza si capisce che come la specie non cancella il genere, così la formula di delegazione è stata, com’è naturale, assorbita in quella delegata: e questa va dunque interpretata alla luce di quel criterio.

Sul punto, la Cassazione ebbe allora dei dubbi. Ma furono respinti perché si ritenne, come è scritto nella relazione al Progetto di codice, «che la formulazione adottata recuperasse integralmente ed espressamente tutti i criteri elaborati dalla giurisprudenza» nell’interpretazione del legittimo sospetto. Su quei dubbi la Cassazione è però tornata il 22 maggio scorso, e si è di nuovo chiesta se la norma delegata non dovesse testualmente ripetere nella sua formulazione il criterio direttivo: e non semplicemente attuarlo. La Cassazione ha però preferito passare alla Corte costituzionale la questione, per un chiarimento definitivo del rapporto tra le due norme. Che, a ben vedere, è anche il rapporto tra i due diversi ruoli istituzionali di Parlamento e Governo, fissati nell’art. 76 della Costituzione. Una comprensibile, e legittima, applicazione del principio di precauzione.

Su questa cautela si è infilato, come saldo estivo della sessione parlamentare, il progetto di legge della maggioranza. Che tenta di ripristinare, in tutta la sua straordinaria ampiezza e genericità, il «legittimo sospetto». Non più dunque oggettivato in rischio effettivo alla libera determinazione dei giudici, causato da «gravi situazioni locali». Ma inteso come causa autonoma, affidata al vento degli arbitri pubblici e privati, in «uno spazio autonomo di discrezionalità incontrollata», non più suscettibile di oggettivi ancoraggi.

Un progetto così concepito conduce diritto a risultati devianti dalla correttezza costituzionale. Perché interponendosi tra un giudice e l’altro (Cassazione e Corte costituzionale) compie uno scippo dell’oggetto del giudizio, affermando l’esistenza di una «lacuna». E precludendo così alla Corte, con evidente straripamento di potere legislativo, l’altra più plausibile ed equilibrata interpretazione basata sulla lettura congiunta e inseparabile del criterio direttivo e della norma di attuazione (scippo anomalo già rilevato da processualisti come Giovanni Conso, Vittorio Grevi, Giulio Illuminati). Perché, poi, disancorando il «legittimo sospetto» da dati oggettivi (quelle «gravi situazioni locali» che, come dice Franco Cordero, «snaturino fisicamente l’evento processuale o infirmino l’autonomia morale dei partecipanti») entra in aperta collisione con il principio costituzionale del giudice naturale. Sostituito con il principio del giudice scelto con il dito («a dedazo» dicono in Mexico). Perché, ancora, picconando l’art. 25 sulla precostituzione del giudice, mette in sofferenza il principio costituzionale del giusto processo (fondato sul «giudice terzo e imparziale» dell’art. 111).

Perché, infine, trasporta il «legittimo sospetto» dal processo penale al procedimento parlamentare. Quel procedimento che l’art. 67 delle Costituzione vorrebbe ispirato dalla rappresentanza della Nazione, «senza vincolo di mandato». Mentre qui invece è apertamente richiamato un interesse privato in atti parlamentari. Quello di varare la legge per bloccare, subito, un concreto processo penale a Milano. Dimenticando, senza alcun rimorso, la distinzione antica e civile tra lex e privilegium.

Alcuni giorni fa l’Economist faceva un elenco di leggi di sospetto e favore per membri del nostro governo. Elenco ripreso da tutta la stampa internazionale. Ma quelli dell’Economist non potevano sapere che c’era ancora una coda d’estate. La riscoperta del «legittimo sospetto» per pilotare da una sede giudiziaria all’altra i processi penali. Ecco: ora, il catalogo è questo.

Un velo di misteriosa irragionevolezza copre però questo saldo di stagione. Non si capisce tanto accanimento per un progetto che comunque dovrà andare alla Camera, dove si prepara, com’è ovvio, un Vietnam. Per un progetto che sul piano etico-politico riesce a cementare l’opposizione parlamentare plurale e questa con l’opposizione civica. Per un progetto che innalza tra i Poli un terribile muro, con conseguenze catastrofiche per ogni speranza fondata sulla prospettiva di moderazione e di razionalizzazione dei rapporti tra maggioranza e opposizione.

Di fronte a tanti guasti, si può forse immaginare, dietro i tristi «ascari» esecutori, un mandante. Non si riesce però a capire quale sarà, e se ci sarà, il beneficiario finale di questo sconquasso, privo di senso, del nostro sistema politico.

ARTICOLI CORRELATI
18 Ottobre 2011

© 2024 Eddyburg