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Sauro Turroni
Questo è il decreto per il nuovo sacco dell'Italia
7 Maggio 2011
I tempi del cavalier B.
Critica radicale e puntuale del recentissimo provvedimento governativo, incostituzionale e distruttivo del territorio e delle regole della corretta ammnistrazione pubblica. Scritto per eddyburg, 7 maggio 2011 (m.p.g.)

Non è sviluppo , è saccheggio del territorio, è cancellazione di ogni regola tesa a salvaguardare gli interessi collettivi, è resa alle lobby più arretrate e conservatrici che intendono lo sviluppo come arricchimento attraverso la rapina e il saccheggio dei beni pubblici.

E’ violazione clamorosa della Costituzione e della legge 400/88 che disciplina il contenuto dei decreti legge.

Questo decreto potrebbe essere condensato in un unico articolo che reciti : ciascuno, del territorio, può fare ciò che vuole e per questo non può essere perseguito dalla legge.

È bene ricordare che il Presidente della Repubblica, in occasione della promulgazione dell'ultimo decreto milleproroghe, aveva ricordato la necessità di ricondurre "la decretazione d'urgenza nell'ambito proprio di una fonte normativa straordinaria ed eccezionale, nel rispetto dell'equilibrio tra i poteri e delle competenze del Parlamento, organo titolare in via ordinaria della funzione legislativa". Un decreto come questo, che già in partenza si presenta disomogeneo e invasivo delle competenze delle regioni e dei comuni, ben si presta in sede emendativa a ulteriori strappi: a cominciare dai tentativi di predisporre un nuovo e più ampio condono edilizio che non è certo da cassandre prevedere.

Numerosi sono i profili di incostituzionalità del decreto-legge adottato due giorni fa che prevede misure diverse finalizzate allo sviluppo e al rilancio dell’economia. Il decreto contiene disposizioni in una infinità di materie disomogenee e ciascun articolo sostanzialmente è un autonomo provvedimento e si rivela un vero disastro, non solo per il territorio ma anche per la regolarità degli appalti, per il demanio costiero, i beni culturali, il paesaggio.

Con un espediente , la istituzione di una Autority, cerca di far saltare i referendum sull'acqua, depotenziandone la portata presso l'opinione pubblica.

Privatizza le spiagge, trasformando la concessione in diritto di superficie x 90 anni e rendendo trasferibili fra privati gli immobili costruiti su di esse, senza alcun coordinamento con la normativa demaniale vigente.

Si tratta di elementi palesi che non possono sfuggire ad un vaglio rigoroso rispetto ai parametri stabiliti dalla Costituzione e dalla legge 400 del 1988. Questa legge, all'articolo 15, afferma che i provvedimenti provvisori con forza di legge ordinaria devono contenere misure di immediata applicazione (ed in questo caso molte norme fanno rinvio a successivi adempimenti, talvolta persino configurandosi in una sorta di nuova delega, laddove demandano ad altra autorità il dettaglio dei criteri cui attenersi ) e il loro contenuto deve essere omogeneo. La eterogeneità del decreto risulta evidente perfino dalla titolazione dei suoi articoli.

Il decreto è adottato in clamorosa violazione dell'articolo 77, comma 2, della Costituzione che prevede che il Governo possa emanare decreti solo in casi straordinari di necessità ed urgenza e un provvedimento del genere non può in alcun modo averli.

Modifica il codice degli appalti in modo sostanziale intervenendo sulla qualificazione delle imprese, sulla trattativa privata, sulle riserve, sui requisiti per la partecipazione agli appalti delle imprese che abbiano commesso reati, modifica le norme che regolano l'attività urbanistica e quella edilizia, modifica la VAS per la quale eravamo stati oggetto di condanna in sede europea.

Interviene sul codice del Paesaggio, priva le Soprintendenze di compiti istruttori e di vigilanza..

Con la riproposizione del c.d. piano casa riduce a random i tempi istruttori, elimina le responsabilità derivanti da false dichiarazioni, consente l'indiscriminato aumento delle cubature, fatti salvi, bontà sua i centri storici ecc. rafforza il criminogeno silenzio assenso, fonte di ogni corruttela.

Qui si interviene sull'ordinamento, si vendono i beni demaniali quali gli arenili appartenenti al demanio pubblico, si modificano in un colpo solo, il codice degli appalti e quello sull’edilizia, si estende la SCIA agli interventi edilizi precedentemente compiuti con DIA , si applica il permesso di costruire in deroga agli strumenti urbanistici generali anche per il mutamento delle destinazioni d’uso complementari , si sanano per legge alcune violazioni delle misure progettuali (apparentemente innocuo pretesto cui agganciare magari un vero condono nella legge di conversione) , si interviene con profonde modifiche sul codice dei beni culturali, si vara un piano triennale per l’immissione in ruolo del personale della scuola e molto altro ancora.

Ci si chiede dove siano l'urgenza e la straordinaria necessità e urgenza, in una materia per la quale sono già stati indetti 2 referendum - quelli sull’acqua - per la istituzione dell’Agenzia nazionale per la regolazione e la vigilanza in materia di acqua, organismo indipendente a tutela dei cittadini utenti, con compiti di regolazione del mercato nel settore delle acque pubbliche e di gestione del servizio pubblico locale idrico integrato, oppure nelle misure volte a garantire l’operatività del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco o ancora nelle norme sulla privacy condite con agevolazioni di tipo fiscale oppure nelle altre disposizioni volte al rilancio delle attività imprenditoriali, al settore del credito e , fra le tante, anche quelle riguardanti un fondo per il merito nel sistema universitario o infine nelle possibilità di saccheggio del territorio contenute nelle norme che disciplinano il settore e i distretti turistici e molto altro ancora.

Per non parlare delle norme, particolarmente preoccupanti , contenute nell’articolo 6 “liberazione delle imprese dalla pubblica manomorta : la pubblica amministrazione” evidentemente uscite dalla penna dell’energumeno nemico della pubblica amministrazione.

Per ciscuna di questi argomenti, del tutto disomogenei fra loro sarebbe necessario eventualmente ricorrere ad un disegno di legge ordinaria per regolare ciascuna delle diverse materie.

Si viola, inoltre, l’articolo 9 della Costituzione che, al comma 2, prevede che la Repubblica italiana tuteli il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione. Infatti, l’articolo 5 del decreto-legge prevedendo la costituzione del diritto di superficie , e cioè la vendita, delle coste italiane, un bene paesaggistico tutelato, consentendo l’edificazione in quelle ancora rimaste libere, non prevedere neppure verifiche sul permanere in capo allo Stato dei doveri di tutela di beni culturali.

Inoltre, non sono previste procedure per la salvaguardia del territorio e le soprintendenze sono di fatto esautorate da ogni compito di tutela. Il piano casa, con i suoi ampliamenti indiscriminati , consente di intervenire senza controlli in tutto quel patrimonio edilizio storico o di interesse srtorico testimoniale che costituisce, con il suo tessuto, il paesaggio italiano, caratterizzando lo straordinaria qualità del territorio dell’Italia intera, fa prevalere gli interessi alla realizzazione di opere nei confronti di interessi costituzionalmente tutelati dall’art. 9 della Carta.

La terza violazione riguarda l’articolo 117, commi 3 e 4, della Costituzione in relazione alle competenze regionali in materia di governo del territorio e di urbanistica; in particolare, l’articolo 4 del decreto viola le competenze proprie delle amministrazioni regionali perché si introduce una legislazione di dettaglio in materia che il titolo V non consegna alla potestà esclusiva dello Stato.

Il silenzio assenso infine interviene in una materia di competenza dei Comuni, sottraendo alla loro valutazione la approvazione degli interventi edilizi.

La norma infine che ripristina e attiva il c.d. piano casa , consentendo l’ampliamento indiscriminato di ogni immobile esistente confligge con le attribuzioni dei Comuni in materia di pianificazione del territorio investendo così una materia che è di loro totale competenza.

Ricordiamo infatti che spetta ai Comuni il compito di gestire le trasformazioni urbanistiche ed edilizie del loro territorio: cosa c’entra in queste attività lo Stato? Si potrebbe continuare ancora a lungo, a proposito della violazione delle stesse regole fondamentali di corretta legislazione, sistematicamente ignorate, intervenendo parossisticamente su argomenti più volte mutati in brevissimo arco di tempo, accrescendo la confusione normativa e la difficoltà, per la P.A. di comprendere quale sia la norma applicabile ai casi concreti.

Non è nostra intenzione tirare per la giacca il Capo dello Stato ma questo decreto assomma in sé tutte le violazioni della Costituzione e i tutti i principi della legge 400/88, tanto da poter addirittura essere definito irricevibile e essere restituito al mittente.

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