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Paolo Baldeschi
Il piano territoriale della Regione Toscana, ovvero politique d’abord
6 Febbraio 2008
Toscana
Un’acuta analisi del PIT toscano, della sua ideologia, dei suoi effetti e del possibile ruolo dei comitati. Relazione tenuta a un seminario della Regione Puglia, Bari, 4 febbraio 2008

Premessa

Il PIT della Regione toscana è stato già analizzato da diversi punti di vista: per i paradigmi utilizzati (in particolare ‘statuto del territorio’, ‘agenda strategica’, ‘invarianti’), per la coerenza interna, per la sua efficacia normativa.

In questa relazione il PIT sarà esaminato da un altro punto di vista, il più elementare e basilare: per la sua efficacia misurata semplicemente nei termini di rispondenza degli obiettivi di piano con i comportamenti reali delle amministrazioni e le conseguenti (o non conseguenti) trasformazioni del territorio. Si potrà dire che il PIT è troppo recente per produrre qualche effetto in proposito, ma, anche a prescindere dalle norme di salvaguardia, le cose non stanno così. Il PIT è essenzialmente un documento politico e in quanto tale immediatamente efficace e, addirittura nelle attese, condizionante i comportamenti delle amministrazioni.

Prima di affrontare l’argomento, è opportuno dare una sintetica idea dell’architettura del piano - modalità che ne condiziona anche aspetti normativi e contenuti operativi. Un organigramma dei diversi documenti di cui è composto il piano è in questa immagine (scaricabile in calce):

.

Il problema che nasce da un’organizzazione documentale estremamente complicata è che lo stesso tema è trattato in diverse parti, in modo a volte contraddittorio e spesso con un inquadramento teorico e metodologico diverso. Problema secondario se la disciplina del PIT fosse contenuta tutta nel documento intitolato, appunto, ‘La disciplina del PIT’, ma così non è. Riporto in sintesi le osservazioni in proposito di Luigi Scano, limitatamente alla pianificazione paesaggistica. Questa, anche se ha il suo cuore nello Statuto del PIT (la disciplina del PIT) è tuttavia distribuita anche in altre parti del piano:

- Nell’elaborato intitolato I territori della Toscana che è allegato al quadro conoscitivo del Piano" per quanto riguarda "la ricognizione analitica dell’intero territorio";

- Nell’ Atlante dei paesaggi toscani che è parte degli " allegati documentali per la disciplina paesaggistica", per ciò che riguarda l’analisi delle dinamiche di trasformazione del territorio attraverso l’individuazione dei fattori di rischio e degli elementi di vulnerabilità del paesaggio, nonché l’analisi comparata delle previsioni degli atti di programmazione, di pianificazione e di difesa del suolo", e "l’individuazione degli ambiti paesaggistici";

- Nelle schede dei paesaggied individuazione degli obiettivi di qualità, schede riferite agli "ambiti di paesaggio", anch’esse parte degli allegati documentali per la disciplina paesaggistica;

- Nel documento intitolato Le qualità del paesaggio nei PTC, (qualità che risultano dalla disciplina paesaggistica dei piani territoriali di coordinamento delle Province e che è parte degli allegati documentali per la disciplina paesaggistica) per ciò che riguarda "la individuazione" delle aree "vincolate" ope legis ,"la definizione di prescrizioni generali ed operative per la tutela e l’uso del territorio compreso negli ambiti individuati", "la determinazione di misure per la conservazione dei caratteri connotativi delle aree tutelate per legge e dei criteri di gestione e degli interventi di valorizzazione paesaggistica degli immobili e delle aree dichiarati di notevole interesse pubblico", "l’individuazione degli interventi di recupero e riqualificazione delle aree significativamente compromesse o degradate e degli altri interventi di valorizzazione", ecc.

- Infine, nel quadro conoscitivo per alcuni riferimenti normativi contenuti nella disciplina delle invarianti strutturali facente parte dello Statuto del territorio.

Il PIT come documento politico

Si è detto che il PIT ha un valore prima di tutto politico. Da questo punto di vista acquista notevole importanza Il documento di piano, un elaborato usualmente indicato come ‘Relazione’ e che in altre circostanze potrebbe apparire poco significativo.

Il Documento, oltre ad assolvere il compito di spiegare gli obiettivi, l’architettura del piano e i principali paradigmi impiegati (il significato di statuto, agenda strategica, territorio, paesaggio, ecc.), è una chiara esposizione della politica che la Regione Toscanaintende perseguirein merito allo sviluppo economico e alla gestione del territorio. Scritto in un linguaggio colto (a differenza dei precedenti piani toscani), il Documento è molto esplicito e una sua attenta lettura avrebbe forse consentito di risparmiare molte fatiche che sono state spese da associazioni ambientaliste e istituti universitari per correggere, migliorare o sostituire la parti che apparivano più manchevoli e deboli del PIT.

In realtà, ciò che appare o appariva debole o manchevole è coerente con la filosofia del Documento, mentre ciò che sembra o sembrava apprezzabile sono le scorie di una vecchia cultura urbanistica che ancora galleggiano come relitti nel corso di un nuovo indirizzo di cui riassumiamo i capisaldi, citando testualmente o in sintesi i passi più significativi. I corsivi sono nostri:

Il governo del territorio non presuppone relazioni gerarchiche bensì intense propensioni cooperative tra i titolari di distinte responsabilità amministrative e tra diverse autorità di governo(p. 22)

- I Comuni nella loro individualità sia nelle loro compagini associative - così come gli altri Enti del governo locale del territorio - potranno trovare nella Regione, in questo Pit e nella sua disciplina il sostegno necessario ad esprimere l’autonomia delle proprie opzioni ... (p. 23);

- Ogni Comune come ogni altro governo locale, ... darà, ..., la sua lettura del proprio ruolo nello sviluppo della Toscana quale delineato nel Prs e la Regione mobiliterà ulteriormente le sue capacità di armonizzazione e di regìa strategica. Ma nessun governo locale dovrà mai sentirsi sotto tutela. Bensì, nella sua singolarità istituzionale così come nella pluralità delle sue compagini associative, dovrà trovare nella Regione e nelle sue risorse cognitive e normative uno specifico sostegno alle sue capacità di decisione territoriale, sia essa strategica che regolatoria; p. 86);

- E' un punto su cui la chiarezza dev’essere massima, a costo della ridondanza. Così come la gerarchia anche l’età del principio di conformità - quale chiave delle relazioni intergovernative - è definitivamente sepolta. Non perché tra le opzioni statutarie, le invarianti strutturali e le scelte normative del Pit vi abbia sempre ad essere qualcosa di negoziabile o di mutuamente "aggiustabile" in nome di una qualche pax interistituzionale. Ma perché tutta la strumentazione normativa del piano va considerata come una risorsa per la realizzazione del "patto": una disciplina concepita come volano della sua costruzione operativa e della sua interpretazione applicativa. (p. 86);

- Perciò lo stesso Piano di indirizzo territoriale... è anche - e prima di tutto - la proposta di un patto tra istituzioni: la scommessa di una nuova alleanza tra Regione e amministrazioni locali per dare all’insieme del territorio toscano quell’orizzonte di domande, valori e opportunità nel quale trovare le risorse, la coerenza e la duttilità necessarie al suo governo, plurale ma integrato. (p. 23).

- La governance darà testa e gambe a quel nuovo "patto" che il Pit vuole rappresentare. Infatti, solo se ogni livello di governo fa propria - sul piano politico - e accetta - in termini tecnici (cioè con strumenti adeguati di valutazione) - una semplice ma discriminante domanda: «...qual è il mio contributo al bene della mia Regione visto che da esso dipende gran parte di quello della mia comunità?», allora la governance non regredisce al mero rito negoziale del do ut des ma diventa capacità di situare problemi collettivi e opportunità territoriali nella scala ottimale a che il loro trattamento diventi efficace. O almeno più capace di mitigare le esternalità negative che sempre minacciano anche le migliori intenzioni (p. 28).

- la valutazione integrata è lo strumento indispensabile per dare sostanza alla governance territoriale, trasformando la sussidiarietà e l’autonomia locale, che ne sono il presupposto, in cooperazione attiva invece che in tentazioni di isolamento particolaristico o municipalistico. E facendone la base analitica e di confronto cognitivo perché la stessa governance territoriale si traduca in una mutua reponsabilizzazione tra gli indirizzi e le scelte regionali, da un lato, e le visioni e le opzioni locali, dall’altro. E dia testa e gambe a quel nuovo "patto" che il Pit vuole rappresentare. (p.28).

- Ciò che la legge regionale definisce come lo "statuto" del territorio toscano - interpretando lo spirito e la lettera di una norma di rango statutario su cui poggia la Toscana come comunità politica - viene definito e adottato dal Pit come un’«agenda». Cioè come l’insieme delle scelte di indirizzo e disciplina in merito a ciò che per i Toscani e per tutti coloro che in Toscana vogliono vivere od operare, e - ad un tempo - per i governi locali chiamati a dar loro rappresentanza, regole, opportunità e indirizzi, devono costituire "il" patrimonio territoriale e le condizioni della sua salvaguardia e della sua messa in valore (p.26).

- Lo statuto è dunque la fonte e il parametro etico, prima ancora che prescrittivo, di quel "senso del limite" con cui chi amministra come chi intraprende deve trattare un patrimonio tanto prezioso, quanto delicato. E di cui nessuno può avere moralmente piena ed esclusiva titolarità. Ciò non significa che lo statuto non debba annoverare proprie specifiche prescrizioni: ma vuol dire che non sta solo in esse il suo valore "normativo". Bensì anche e soprattutto negli indirizzi che esso formula e che affida, per la loro efficacia, alla "capacità politica" dell’amministrazione regionale di alimentare e orientare la cooperazione tra i diversi livelli di governo del panorama istituzionale toscano. (p.26).

- Pertanto, la scelta degli elementi che costituiscono lo statuto del territorio non è operazione neutra o meramente tecnica, ma è fortemente condizionata dalla stessa visione al futuro che determina la scelta delle strategie. Per questo, come vedremo, questo Pit preferisce la formula della "agenda statutaria" a quella più consueta e statica di "statuto" Un preferenza connessa a una circolarità normativa e programmatoria che lega in relazione biunivoca contenuti statutari e contenuti strategici (p.26)

- Per questo il Pit adotta sì, come abbiamo rimarcato e come la legge prescrive, uno "statuto" del territorio toscano ma lo formula e lo declina intrinsecamente in un’agenda di metaobiettivi e di obiettivi correlati, finalizzati alla sua stessa applicazione: dunque, al conseguimento consapevole e coerente di risultati specifici per modificare situazioni e fenomeni in itinere giudicate pericolose o rischiose o incompatibili con la valore del patrimonio territoriale e con la qualità del suo sviluppo. (p. 29).

In testa al documento alcune sintetiche considerazioni sullo stato di salute dell’economia toscana, che giustificano la finalità complessiva del PIT e del Piano di Sviluppo Regionale cui questo si collega: la crescita economica, declinata con tutti i necessari corollari di qualità ambientale, di sostenibilità, di competitività, di modernità. Sul piano territoriale questa finalità si traduce nell’idea che risorsa strategica dello sviluppo sia la mobilità di uomini e fattori produttivi, mobilità necessaria a mettere in rete le tante piccole città che costituiscono l’armatura urbana della regione e creare sinergie fra le diverse specializzazioni produttive e di servizio. Anche per colmare ritardi e incertezze (si pensi alla vexata quaestio del ‘corridoio tirrenico), il piano pone come obiettivo primario il miglioramento dell’accessibilità da ottenere con la realizzazione di infrastrutture di trasporto. "Maggiore accessibilità e minori tempi e costi - economici e ambientali - producono infatti un aumento della competitività dei prodotti toscani sui mercati internazionali ed aumentano la probabilità dei fattori produttivi di trovare una adeguata allocazione. Minori tempi e costi di trasporto e conseguenti prezzi più competitivi delle merci esportate comportano, cioè, una maggiore accessibilità ai mercati e l’entrata in altri precedentemente preclusi". (pp. 14-15).

Possiamo quindi riassumere.

1. Obiettivo primario della Toscana, attraverso PSR e PIT, è il recupero di competitività dell’economia regionale nel mercato globale. Competitività che sta alla base di una crescita economica basata su due pilastri. Il primo è il recupero del gap infrastrutturale che affligge la regione e in particolare il miglioramento della mobilità e accessibilità di uomini e merci. Il secondo è l’utilizzazione del territorio come fondamentale fattore produttivo, anche in ragione della sua qualità e delle conseguenti capacità attrattive di capitali esterni, nei limiti della sostenibilità delle risorse impiegabili;

2. Questa missione è affidata ad una cooperazione volontaria dei diversi livelli istituzionali. Regione e Province rinunciano non solo a qualsiasi disposizione gerarchica, ma anche a qualsiasi verifica di conformità dei rispettivi piani. Nessun governo locale dovrà mai sentirsi sotto tutela;

3. Affinché si realizzi questa cooperazione virtuosa e libera, occorre un patto fra diversi livelli istituzionali. Ogni livello di governo deve fare propria - sul piano politico - e accettare - in termini tecnici (cioè con strumenti adeguati di valutazione) - una semplice ma discriminante domanda: «...qual è il mio contributo al bene della mia Regione visto che da esso dipende gran parte di quello della mia comunità?;

4. ‘La governance darà testa e gambe a quel nuovo "patto" che il Pit vuole rappresentare. La governance vede pariteticamente coinvolti gli operatori pubblici e concorrenti gli operatori privati, nell’ambito degli indirizzi statutari.

5. La governance si regge su due strumenti fondamentali. Il primo è l’adesione politica ai contenuti dello statuto del territorio. Il secondo è il controllo delle scelta di piano attraverso lo strumento tecnico della valutazione integrata;

6. Lo statuto del territorio non pone vincoli o prescrizioni se non in casi eccezionali. Esso assume le forme di un’agenda statutaria (in una prima versione ‘agenda strategica’). L’agenda è fatta di indirizzi e direttive ai Comuni, la cui efficacia è affidata alla ‘capacità politica’ dell’amministrazione regionale di alimentare e orientare la cooperazione tra i diversi livelli di governo del panorama istituzionale toscano;

7. Lo statuto è dunque la fonte e il parametro etico di quel "senso del limite" con cui chi amministra come chi intraprende deve trattare il territorio toscano, un patrimonio tanto prezioso, quanto delicato.

8. Nonostante che Il PIT abbia la valenza di piano paesaggistico, il paesaggio nel Documento è trattato sommariamente e quasi incidentalmente. Il concetto di paesaggio viene assorbito in quello di ambiente, e la tutela del paesaggio assimilata alla sostenibilità nell’uso e gestione delle risorse territoriali.

La traduzione del documento politico nella Disciplina del Piano. Un esempio.

Non voglio affrontare il problema in termini generali, in quest’ottica si potrà leggere il documento allegato, ma in maniera più sintetica e forse più efficace, mediante un esempio riferito al patrimonio collinare. Questa scelta dipende da due motivi.

Il primo è che solo rispetto a questa ‘invariante’ si affaccia un barlume di pianificazione paesaggistica. Il secondo è che sul patrimonio collinare si sta sviluppando una governance reale in forma di collusione fra comuni e operatori privati, mirata allo sfruttamento di un patrimonio che non è rimasto intatto - come sostiene il documento – generalmente per la lungimiranza degli amministratori locali, ma semplicemente per assenza di domanda. Fino a tempi recenti, gli speculatori infatti preferivano i territori costieri o limitrofi ai principali centri urbani. Ora la domanda si orienta su un territorio, non solo di grande qualità ambientale e estetica, ma idealizzato e falsificato come ‘tipico paesaggio toscano’.

Anche per l’invariante ‘Patrimonio collinare’ la disciplina statutaria è quasi integralmente espressa come raccomandazioni ed indirizzi ai piani provinciali e comunali. Vale a dire che a livello regionale non vi è alcuna norma immediatamente prescrittiva, se si fa eccezione del comma 8 dell’art 21 che recita: Nelle more degli adempimenti comunali recanti l’adozione di una disciplina diretta ad impedire usi impropri o contrari al valore identitario di cui al comma 2 dell’art. 20, sono da consentire, fatte salve ulteriori limitazioni stabilite dagli strumenti della pianificazione territoriale o dagli atti del governo del territorio, solo interventi di manutenzione, restauro e risanamento conservativo, nonché di ristrutturazione edilizia senza cambiamento di destinazione d’uso, né eccessiva parcellizzazione delle unità immobiliari. Tuttavia il valore prescrittivo della norma (che suona come una disposizione di salvaguardia) è condizionato dall’individuazione, ancorché provvisoria, dell’ambito in cui si applica (cioè dei confini del "patrimonio collinare"), mentre una simile definizione non è prevista nel PIT.

Le direttive e gli indirizzi contenuti nello Statuto sono genericamente rivolti alla tutela di valori paesaggistici (a volte definiti come identitari), ma quasi mai individuano con precisione questi valori. Un’eccezione è costituita dall’art 22 dove sono individuate alcune risorse del patrimonio collinare aventi valore paesaggistico. Tuttavia la norma si limita ad impegnare la Regione, le Province e i Comuni ad una corretta gestione di tali risorse.

La tutela del patrimonio collinare si basa perciò esclusivamente o quasi su valutazioni ex-post dei progetti di trasformazione sulla base di criteri peraltro ambigui e facilmente eludibili, ad esempio:

a) la verifica pregiudiziale della funzionalità strategica degli interventi sotto i profili paesistico, ambientale, culturale, economico e sociale e – preventivamente – mediante l’accertamento della soddisfazione contestuale dei requisiti di cui alla lettere successive del presente comma;

b) la verifica dell’efficacia di lungo periodo degli interventi proposti sia per gli effetti innovativi e conservativi che con essi si intendono produrre e armonizzare e sia per gli effetti che si intendono evitare in conseguenza o in relazione all’attivazione dei medesimi interventi;

c) la verifica concernente la congruità funzionale degli interventi medesimi alle finalità contemplate nella formulazione e nella argomentazione dei "metaobiettivi" di cui ai paragrafi 6.3.1 e 6.3.2 del Documento di Piano del presente Pit.

d) la verifica relativa alla coerenza delle finalità degli argomenti e degli obiettivi di cui si avvale la formulazione propositiva di detti interventi per motivare la loro attivazione, rispetto alle finalità, agli argomenti e agli obiettivi che i sistemi funzionali - come definiti nel paragrafo 7 del Documento di Piano del presente Pit - adottano per motivare le strategie di quest’ultimo."

In sostanza, lo statuto del PIT assegna ai Comuni il compito di verificare la congruità degli interventi che loro stessi propongono rispetto alla loro "funzionalità strategica", agli "effetti innovativi e conservativi", all’"efficacia di lungo periodo" alla "congruità funzionale", e ad altri requisiti ancora più indecifrabili. E’ difficile immaginare che un Comune dichiari una propria previsione – magari lungamente contrattata - come non strategica, non innovativa, non funzionale e non efficace nel lungo periodo e che "le finalità degli argomenti e degli obiettivi di cui si avvale la formulazione propositiva dell’intervento non sia coerente con le finalità degli argomenti e degli obiettivi adottati dai sistemi funzionali del PIT", il tutto dopo una verifica condotta e certificata magari dagli stessi estensori del piano.

Generalizzando l’esempio riemerge l’idea che sta alla base di tutto il PIT. Il PIT non prescrive che le trasformazioni del territorio debbano corrispondere a regole statutarie - le regole con cui questi territori sono stati costruiti nel corso della storia e che definiscono a tutt’oggi la loro sostenibilità e la loro identità. La filosofia del PIT è, invece, che tutto si possa fare sulla base di verifiche rispetto a criteri estremamente vaghi se non fumosi, verifiche svolte a posteriori da parte degli stessi Comuni proponenti.

Anche le cosiddette norme di salvaguardia contenute nell’art. 36 della Disciplina non si discostano da questa filosofia. I piani attuativi ancora non convenzionati sono sottoposti a verifica integrata nel corso di approvazione del Piano Strutturale, o ad una semplice "deliberazione comunale che - per i Comuni che hanno approvato ovvero solo adottato il Piano Strutturale – verifichi e accerti la coerenza delle previsioni in parola ai principi, agli obiettivi e alle prescrizioni del Piano strutturale, vigente o adottato, nonché alle direttive e alle prescrizioni del presente Piano di indirizzo territoriale". Il Comune, è quindi l’unico snodo operativo, sia per quanto riguarda l’attuazione del PIT, sia per quanto riguarda le valutazioni integrate e le verifiche che, secondo il PIT, dovrebbero costituire il lato tecnico e ‘obiettivo’ della governance territoriale.

Considerazioni in parte diverse merita l’ultima invariante dello Statuto, i Beni paesaggistici di interesse unitario regionale. Questo è specificatamente terreno di competenze concorrenti fra Stato e Regione e quindi più direttamente regolato dal Codice dei beni culturali e del paesaggio e meno soggetto all’impronta legislativa della Regione Toscana. Qui in effetti si tratta di attendere per valutare come l’intesa fra il Ministero dei beni e delle attività culturali e la Regione, siglata nel gennaio 2007, sarà tradotta in pratica. I segnali in proposito lasciano perplessi. Le Commissioni regionali del paesaggio sono state nominate con criteri partitocratici e privilegiando i tecnici delle amministrazioni rispetto a membri da scegliere ‘tra soggetti con qualificata, pluriennale e documentata professionalità ed esperienza nella tutela del paesaggio, esperti di tutela del paesaggio di consolidata esperienza’, come prescrive la legge. Tra breve sarà possibile vedere se l’intesa con la successiva integrazione del luglio 2007 sarà rispettata nelle sue scadenze temporali, assai strette, e nelle dichiarazioni di principio sottoscritte.

Una valutazione ‘bottom down’ del PIT

Vediamo ora come il PIT congiuntamente alla legge 1/2005 di ‘Governo del territorio’ sia tradotto in pratica. Abbiamo già accennato che dal momento che la disciplina del PIT si regge su un ipotesi di patto e di ‘una nuova alleanza fra Regione e istituzioni locali’, trattandosi dunque di un quadro di natura politica piuttosto che normativa, esso dovrebbe avere un’immediata efficacia sul comportamento delle amministrazioni e in particolare dei Comuni.

Il punto di osservazione che viene qui proposto può considerarsi privilegiato, perché raccoglie le segnalazioni di circa 170 Comitati attivi nella Regione, oltre a quanto quotidianamente appare sulla stampa e alle denunce provenienti dalle associazioni ambientaliste.

La prima osservazione è che la legge di governo del territorio del 2005 è stata accolta da molti Comuni come una specie di ‘liberi tutti’. Come è noto, la LR 1/2005, non solo esclude ogni parere di conformità del PS rispetto agli strumenti di Regione e Provincia (non mi permetto di dire sovra-ordinati) – concetto ribadito con forza nel Documento - ma affida ad ipotetiche iniziative dell’ente ricorrente (ad es., la Provincia se ritenesse il proprio piano non rispettato) la facoltà di adire la cosiddetta Commissione interistituzionale paritetica (di nomina politica) per una eventuale dichiarazione di non conformità del piano. Dichiarazione che può essere ignorata dal Comune nel qual caso, sempre ipoteticamente, la Regione può sospendere gli atti di piano controversi.

In realtà, quasi tutti i piani provinciali approvati nelle temperie della legge1/2005 hanno capito, l’antifona e sono poco più che l’esposizione retorica dei documenti regionali, secondo una prassi per cuile argomentazioni del PIT e le prescrizioni delle leggi di settore sono ripetute, amplificate e corredate da ulteriori principi, indirizzi e criteri dai piani provinciali rivolti ai Comuni i quali possono scegliere tre strade: a) accoglierli e dare loro concretezza nel piano strutturale; b) non tenerne conto; c) tenerne conto solo formalmente e approvare un piano strutturale sostanzialmente generico che rimanda ogni decisione concreta di trasformazione del territorio a strumenti operativi di esclusiva competenza comunale. Come corollario: formulare un piano operativo (in Toscana il Regolamento Urbanistico) difforme dal piano strutturale (casistica sempre più frequente, senza che né Regione, né Province possano e vogliano intervenire).

Se poi la difformità fra diversi piani fosse troppo palese, come ad esempio la volontà di costruire in un’area protetta, basta una conferenza di servizi per deperimetrare l’area e rendere legale l’abuso. Questo è quanto hanno fatto recentemente Provincia e Comune di Firenze, entrambi condannati dal TAR.

I casi di inosservanza del patto politico, dell’accordo alto auspicato nel Documento, i casi in cui evidentemente i Comuni si dimenticano di porsi la fatidica domanda «...qual è il mio contributo al bene della mia Regione visto che da esso dipende gran parte di quello della mia comunità?» stanno diventando sempre più frequenti. In realtà molti Comuni interpretano il PIT e la legge di governo del territorio esattamente alla rovescia rispetto alle ipotesi del Documento, cioè da un punto di vista burocratico e meramente prescrittivo e, poiché di prescrizioni ve ne sono ben poche, si sentono legalmente autorizzati a disporre a piacimento del proprio (?) territorio, con previsioni ed atti che risultano sempre positivi e sostenibili nelle valutazioni integrate.

Ma se anche le poche prescrizioni contenute nella legge danno fastidio, basta ignorarle nella quasi certezza che né Regione né Provincia interverranno. Il Comune di Serravalle Pistoiese vuole approvare la costruzione di un villaggio turistico sul terreno di proprietà di un grande vivaista, localizzato su un rilievo collinare di alto valore paesaggistico. Nessun problema. Basta non dimensionare l’insediamento nel Piano Strutturale, annunciando genericamente che un eventuale insediamento turistico ricettivo da prevedersi nel Regolamento Urbanistico non ne costituisce variante. La norma è chiaramente illegittima, ma la Regione, nello spirito di cooperazione fra diversi livelli istituzionali non ha niente da eccepire. E, voilà, 25.000 metri cubi dell’ennesimo villaggio in tipico stile rustico toscano (sono severamente proibiti i tegoli alla portoghese) partecipati alla popolazione locale con abbondanza di rendering, depliants e promesse di sviluppo.

La vicenda in corso di Castelfalfi – che qualcuno può avere seguito su Eddyburg - è ancora più significativa perché qui non si tratta di un intervento illegale, ma contrario allo spirito della legge e del piano. I villaggi turistici della TUI sono esattamente l’opposto di quella crescita basata su innovazione, competitività, servizi alle imprese, ecc., conclamata nel PIT. L’insediamento proposto a Castelfalfi è una gigantesca operazione in cui si produrrà reddito e rendita per la TUI e, essendo la sua gestione un sistema chiuso, ben pochi benefici per l’economia locale. Sarà disastrosa per un uso insostenibile delle risorse idriche (già attualmente scarse) occorrenti per la manutenzione di un campo da golf di 160 ettari. Ma tant’è. La Regione Toscana ha prestato il suo garante (cui peraltro va riconosciuta la correttezza dei comportamenti) al Comune di Montaione, e le dichiarazioni rilasciate in proposito dal Presidente Martini sembrano più quelle di un giocatore schierato che di un arbitro imparziale.

E che dire di Casole d’Elsa, dove l’intero ufficio tecnico è stato sospeso e messo sotto inchiesta dalla Procura della Repubblica insieme ad alcuni amministratori e dove sono sequestrati cantieri per diverse decine di milioni di euro? Comune che si è recentemente rifiutato di mostrare ai cittadini il Piano Integrato di Intervento gestito in modo del tutto illegale, con la mirabolante giustificazione che l’unica copia è stata consegnata ad uno studio privato incaricato di realizzare l’ennesimo abuso. In tutta la Toscana, nei territori costieri e nei paesaggi agrari di maggior pregio, si moltiplicano iniziative di ‘valorizzazione’ del territorio misurabili in centinaia di migliaia di metri cubi, insediamenti di seconde e terze case spacciati per residenze turistico-alberghiere, lottizzazioni trainate da centri commerciali.

La rete dei Comitati toscani ha raccolto decine di segnalazioni di questo tipo. Sono operazioni che avvengono in uno spirito esattamente opposto a quello postulato nel Documento del PIT, non poche in una situazione di palese illegalità.

Conclusioni

La domanda che abbiamo posto all’inizio se il PIT sia efficace rispetto ai suoi obiettivi può avere una duplice risposta. Una prima risposta è che poiché non possiamo considerare gli amministratori toscani così ingenui da credere di vivere in un mondo incantato, dove non esistono capitali leciti e illeciti in cerca di rendita (che è una forma di reddito), un mondo dove non esistono collusioni fra amministratori e il blocco del mattone composto da tecnici comunali, proprietari, costruttori, cooperative edilizie - un mondo dove non esiste la corruzione, dove lo statuto del territorio, ancorché costituito da soli indirizzi, è la fonte e il parametro etico, di quel "senso del limite" con cui chi amministra come chi intraprende deve trattare un patrimonio (il territorio) tanto prezioso, quanto delicato; poiché, dicevamo, i nostri amministratori, forse non sono in questo momento particolarmente sensibili alla tutela del paesaggio, ma certamente non ingenui, dovremmo pensare che gli obiettivi politici del PIT siano di altra natura rispetto a quelli dichiarati e che mirino ad una consensuale spartizione del governo del territorio fra Regione e Comuni, finalizzata alla conservazione di poteri collettivi e personali, con le Province relegate nel ruolo di convitati di pietra.

Una seconda risposta, meno pessimistica, è che vi sia stata da parte della Regione un’eccessiva fiducia nella capacità ‘tenere tutto assieme’ da un punto di vista politico e che il disegno non funzioni per una serie di cause interne ed esterne alla società Toscana (fra queste ultime ricordiamo la crescente propensione ad utilizzare gli oneri di urbanizzazione e costruzione per fare cassa).

Nel documento allegato a questa relazione vi sono alcune proposte per migliorare lo stato delle cose. Lungi dall’invocare il ritorno ad un sistema gerarchico e impositivo (che peraltro in Toscana come in Italia non c’è mai stato), si tratterebbe di fare un ulteriore passo in avanti dando più potere ai cittadini, innescando e promuovendo processi realmente partecipativi il cui fondamento è l’elaborazione di uno Statuto, articolato in tanti statuti locali (necessariamente sovracomunali) che valga come carta costituzionale del territorio. Non tornerò qui su questi argomenti, ma preferisco concludere con due considerazioni.

La prima considerazione che alla base del PIT ritorna, sia pure in modi verbalmente aggiornati, l’idea che il territorio sia una variabile dipendente dello sviluppo economico e che ‘quel che si può si fa’ (concetto più volte ribadito dall’assessore al territorio della Regione), purché non si superino certi limiti di sostenibilità intesa come ‘carrying capacity’. Limiti che sono definiti da procedimenti di valutazione integrata che assumerebbero il ruolo davvero paradossale di definire la ‘base analitica e di confronto cognitivo’ della governance territoriale. Paradossale perché una strategia tutta politica di governo territorio sarebbe in ultima analisi condizionata e guidata da una razionalità riduttivamente tecnica.

La seconda considerazione è che una volta decisa una politica, se si vuole governare devono essere fatti rispettare leggi e piani. Non vi è niente di più connaturato all’anima del nostro paese dell’idea che l’osservanza delle leggi sia un fatto discrezionale. Giusto quindi promuovere la cooperazione dei vari livelli istituzionali, giusto che la pianificazione non sia una cascata di prescrizioni localizzative a dettaglio crescente, ma non si può supporre che bastino le esortazioni e il ‘senso del limite’ a produrre un buon governo del territorio. Una volta sancito un patto, bisogna che questo sia rispettato dai contraenti e il rispetto delle leggi di governo del territorio non può e non deve esser esterno a queste stesse leggi. La Regione non è un organismo di decentramento dei poteri statali, non è una prefettura. E’ un organismo rappresentativo, eletto dai cittadini per governare e coordinare i vari interessi particolari e locali in un disegno unitario. Deve quindi assumersi le sue responsabilità. La mancanza di ogni tipo di controllo sull’operato dei Comuni (per carità senza che nessuno si senta sotto tutela) ha l’effetto perverso di stabilire una concorrenza sleale fra le varie amministrazioni locali, penalizzando i comportamenti virtuosi. Dobbiamo dare atto che molti Comuni in Toscana stanno operando bene o almeno ci provano. Che accanto a sindaci collusi che devono ripagare le loro campagne elettorali o che guidano cordate speculative, vi sono tanti amministratori onesti che intendono ancora la politica come servizio alla comunità Questi amministratori e Comuni sono messi in grave crisi dal ‘vicino’ che può vantare investimenti e sviluppo e magari una riduzione delle tasse.

Chiudo con una nota personale. In questi ultimi mesi ho incontrato molti rappresentanti di comitati locali. E’ stata un’esperienza interessante. Può darsi che vi sia una componente elitaria nelle associazioni ambientaliste di livello nazionale. Ma certamente i comitati non sono fatti da signori in villa (come sostiene una polemica volgare), ma da gente normalissima, da impiegati, operai, persone che sacrificano il loro tempo libero non per difendere un interesse particolare o il cortile di casa, ma un territorio che amano e rispetto al quale provano un senso di appartenenza. Se i nostri politici avessero occhi per vedere o orecchi per sentire riconoscerebbero una riattualizzazione della vecchia base del partito comunista, quella base che, finito il lavoro, si ritrovava nelle sezioni convinta di lavorare per il bene comune.

Questa gente, queste popolazioni dentro o fuori i comitati, sono sostanzialmente impotenti. Di fronte hanno un blocco sociale e politico (spesso capeggiato dalla Regione) che si presenta come una corazzata di fronte a fragili barchette. La loro unica risorsa, oltre alla conoscenza del territorio è il rispetto della legalità. Mai come in questo caso la legalità è il potere dei senza potere.

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