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La norma che rendeva Berlusconi ineleggibile
10 Aprile 2004
I tempi del cavalier B.
Decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361 (in Suppl. ordinario alla Gazz. Uff., n. 139, del 3 giugno). Approvazione del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati. Articolo 10 T.U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 8)

Non sono eleggibili inoltre:

1) coloro che in proprio o in qualità di rappresentanti legali di società o di imprese private risultino vincolati con lo Stato per contratti di opere o di somministrazioni, oppure per concessioni o autorizzazioni amministrative di notevole entità economica, che importino l'obbligo di adempimenti specifici, l'osservanza di norme generali o particolari protettive del pubblico interesse, alle quali la concessione o l'autorizzazione è sottoposta;

2) i rappresentanti, amministratori e dirigenti di società e imprese volte al profitto di privati e sussidiate dallo Stato con sovvenzioni continuative o con garanzia di assegnazioni o di interessi, quando questi sussidi non siano concessi in forza di una legge generale dello Stato;

3) i consulenti legali e amministrativi che prestino in modo permanente l'opera loro alle persone, società e imprese di cui ai numeri 1 e 2, vincolate allo Stato nei modi di cui sopra.

Dalla ineleggibilità sono esclusi i dirigenti di cooperative e di consorzi di cooperative, iscritte regolarmente nei registri di Prefettura.

http://info.supereva.it/giuseconi/361-57.htm?p

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