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Salvatore Settis
Ddl sull’agricoltura: paesaggio in pericolo
28 Ottobre 2012
Consumo di suolo
Spesso le buone intenzioni producono cattivi dispositivi. Soprattutto nel campo della legislazione urbanistica, quando si persegue un obiettivo limitato trascurando il resto. La Repubblica, 26 ottobre 2012, con postilla.

La via dell’inferno è lastricata di buone intenzioni. Questo viene in mente leggendo il disegno di legge del ministro Catania sulle aree agricole. Le buone intenzioni dichiarate all’inizio sono state accolte con approvazione da Carlo Petrini e da altri (fra cui anch’io); ma il ddl, nella forma in cui è stato varato dal Consiglio dei ministri, porta dritto all’inferno.

Due gli intenti dichiarati: arginare il consumo dei suoli agricoli e abolire la norma che consente ai Comuni di dirottare sulla spesa corrente gli oneri di urbanizzazione anziché usarli per opere infrastrutturali, com’era invece nella legge Bucalossi. Belle idee, buoni principi. Ma il dispositivo della legge va in tutt’altra direzione. Proclamando di voler «contenere il consumo di suolo» e «tutelare i terreni agricoli», inciampa sin dall’art. 1 nell’infortunio di definire come terreni agricoli «quelli che sono qualificati tali in base a strumenti urbanistici vigenti».

Si consacrano in tal modo piani regolatori comunali spesso revisionati al ribasso per rendere edificabili le aree agricole, anzi si invitano i Comuni a intensificare l’urbanizzazione. La norma identifica la causa del guasto ma anziché sgominarla la consolida assecondando le decisioni di ogni Comune, come se non sapessimo che il maggior nemico del paesaggio non è più l’abusivismo, bensì una forma più cinica di devastazione, che segmenta all’infinito le norme subdelegando ai Comuni decisioni essenziali, e in tal modo rende “legittima” ogni nefandezza, anche contro la Costituzione.

Ancor più preoccupante è l’art. 2 del ddl, dove si prevede un meccanismo “a cascata” per cui il ministro dell’Agricoltura «determina l’estensione massima di superficie agricola edificabile sul territorio nazionale», che poi viene «ripartita tra le diverse Regioni», che a loro volta ripartiscono le quote fra i Comuni. In tal modo, anche un Comune dove nessuno avesse l’intenzione di edificare su suoli agricoli si vedrà recapitare il boccone avvelenato di un tot di suolo, con l’invito a renderlo edificabile anche se così non è nel piano regolatore né nelle intenzioni; anche una Regione virtuosa (se ce ne sono) si troverà sul piatto il dubbio regalo di una “quota” di terreni agricoli da edificare. La distribuzione di ulteriori quote di suolo edificabile verrà accolta dai peggiori Comuni come un dono impensato, ma creerà difficoltà e susciterà cupidigie anche nei Comuni più virtuosi. L’esito finale non fa dubbio: meno tutela dei suoli, più cementificazione.

Il «minor consumo di suolo» è già previsto dal Codice dei beni culturali (art. 135), che lo lega strettamente alla «salvaguardia delle caratteristiche paesaggistiche ». Il nuovo ddl invece, pur citando questo articolo, perverte la pianificazione paesaggistica, non più intesa come rilevazione tecnica delle vocazioni dei territori e loro difesa, ma come obiettivo politico-economico di redistribuzione dei suoli agricoli per uso edilizio, la cui preminenza è considerata quasi una legge di natura. Lo conferma l’art. 4, che concede aiuti e privilegi ai Comuni che vogliano procedere alla «ristrutturazione » dei fabbricati rurali, evidentemente considerati in blocco non meritevoli ditutela: poiché ristrutturare può comportare demolizioni e ricostruzioni a parità d’ingombro, questo è un durissimo colpo alla conservazione del patrimonio edilizio rurale minore in mattoni o pietra a vista che ancora (per poco?) punteggia il nostro paesaggio agricolo.

Quanto alla destinazione degli oneri di urbanizzazione, è da temere che il ddl resti lettera morta o abbia effetti opposti a quelli voluti. Infatti, se i Comuni stanno svendendo il proprio territorio pur di incassare gli oneri di urbanizzazione non è solo per questa norma, ma anche per la cronica mancanza di liquidità, dovuta al drastico taglio dei finanziamenti statali. Venendo a mancare gli oneri di urbanizzazione senza alcuna compensazione, a che cosa ricorreranno i Comuni? Sapranno resistere alla tentazione di utilizzare le “quote edificabili” di terreni agricoli ricevute in dono per spremerne qualche nuovo introito?

Per giunta, intervenendo a gamba tesa sul territorio, il ministro dell’Agricoltura avoca a sé funzioni che la Costituzione (art. 117) assegna alle Regioni. Il ddl accresce così il caos terminologico che risulta, per sommatoria delle norme, dal sovrapporsi di tre parole-chiave: “paesaggio”, “territorio”, “ambiente”. Nel nostro ordinamento, la tutela del “paesaggio” è affidata alla tutela dello Stato (art. 9 Cost.), e in particolare al ministero dei Beni culturali, mentre la gestione del “territorio” spetta alle Regioni e l’“ambiente” è di competenza mista, e comunque a livello dello Stato centrale se ne occupa il ministero dell’Ambiente. È come se l’Italia si fosse moltiplicata per tre, generando conflitti di competenza e un’incertezza della norma che contribuisce al degrado dei paesaggi e della cultura giuridica. A queste “tre Italie” il nuovo ddl ne aggiunge una quarta, quella dei suoli agricoli: un ulteriore moltiplicatore dei conflitti. Ma al di là di questa giungla di parole, può mai esistere un territorio senza paesaggio, senza agricoltura e senza ambiente? O un ambiente senza territorio, senza agricoltura e senza paesaggio? Un paesaggio senza territorio, senza agricoltura e senza ambiente? Un’agricoltura senza ambiente, senza paesaggio e senza territorio?

Nel nostro paese, terreno di caccia per gli speculatori e per gli investimenti in edilizia delle mafie (ne ha scritto in queste pagine Roberto Saviano), non serve moltiplicare le istanze e i conflitti, ma ricomporre in unità una normativa stratificata, dispersiva, incoerente. Nulla difende il paesaggio e l’ambiente quanto un’agricoltura di qualità. Una porzione vastissima del territorio nazionale è paesaggio agrario, segnato da una millenaria civiltà contadina, che si intreccia in modo inestricabile con la cultura delle élite: il paesaggio plasmato dalla vanga è lo stesso che fu rappresentato dai pittori ed esaltato nel Grand Tour. L’intima fusione di paesaggio e patrimonio storico-artistico ha proprio nell’uso agrario dei suoli il suo specifico punto di sutura, in un equilibrio armonico che fece dell’Italia il giardino d’Europa. Come ha scritto Andrea Zanzotto, «dopo i campi di sterminio stiamo assistendo allo sterminio dei campi». Non è questo che gli italiani si aspettano da chi ci governa.

Postilla

Altre valutazioni critiche (pur rispettose delle ottime intenzioni) le trovate in questa cartella. Ci limitiamo per conto nostro a tre considerazioni:
(1) Il territorio è una realtà complessa, impiegata dall’uomo per molteplici esigenze, spesso potenzialmente in conflitto tra loro: molte meritevoli di essere soddisfatte trovando un equilibrio tra loro (come quelle di alimentarsi, di abitare, di muoversi, di curarsi, di apprendere, di godere), altre discutibili e. secondo alcuni, meno o per nulla meritevoli (come quella di adoiperare il suolo come occasione per arricchirsi sfruttando un patrimonio costruito dalla natrura e dalla storia di tutti. Anche le prime possono essere soddisfatte in modo diverso, e divenire più compatibili con le altre. Una legge che vogli affrontare uno degli aspetti del territorio (e delle esigenze che esso deve soddisfare) non può prescindere delle interrelazioni con gli altri dispositivi che regolano l’uso del territorio.
(2) In particolare, in Italia è dominante (nell’attuale sistema economico e nel sistema giuridico) il peso della proprietà privata e la “propensione” del territorio a essere fonte di rendite private crescenti. Una legge che voglia privilegiare un aspetto ( ed esigenze) alternativi deve essere rigorosissima sul piano della forza giuridica della sua lettera. Perciò è giusto – come suggerisce Settis assumere come punto di forza e principale ancoraggio il principio della tutela del paesaggio come responsabilità nazionale, introdotto dalla costituzione e sviluppato nei suoi strumenti applicativi da Giuseppe Galasso, e poi dal Codice del paesaggio. Ricorderò che una proposta di Luigi Scano, ripresa nella cosiddetta “ legge di eddyburg”, era proprio quella di inserire, tra i beni pasaggistici vincolati ope legis, anche le aree rurali (oltre ai boschi e i fiumi, i laghi e le coste, le aree archeologiche e i vulcani).
(3) Occorre affermare con forza alcuni principi che dovrebbero assumere valore costituzionale: (a) la terra biologicamente attiva (non laterizzata) è un valore in sé; (b) ne può essere sottratta ai ritmi della natura un’ulteriore porzione solo se questo serve (e là dove serve)per altre esigenze socialmente rilevanti, non soddisfacibili in altro modo; (c) la sottrazione di terra libera al ciclo biologico deve comunque avvenire in modo trasparente e secondo criteri inoppugnabili, quindi mediante i metodi e gli strumenti della pianificazione della città e del territorio.

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