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Veneto. Il DdL della Giunta regionale per il “sostegno” dell’edilizia
20 Marzo 2009
Proposte e commenti
DGR 5/DDL del 10 marzo 2009 “Intervento regionale a sostegno del settore edilizio e per promuovere le tecniche di bioedilizia e l'utilizzo di fonti di energia alternative e rinnovabili” (d.v.)

RELAZIONE

Il presente disegno di legge si inserisce nell’ambito della disciplina del governo del territorio di cui al terzo comma dell’articolo 117 della Costituzione.

Esso è finalizzato a consentire un adeguato rilancio dell’attività edilizia, nel rispetto dell’ambiente e del tessuto urbanistico esistente, e una sostituzione rapida del patrimonio edilizio fatiscente, obsoleto e non rispondente alla nuova situazione tecnologica ed energetica, con contestuale massima protezione dei beni storici, culturali e paesaggistici.

Il territorio regionale, infatti, è caratterizzato da una accentuata diffusione di abitazioni che risultano essere non idonee a garantire quelle caratteristiche strutturali e di sicurezza che oggi le normative richiedono; a ciò si aggiunge la recente crisi del sistema economico-finanziario che ha posto in luce la difficoltà di perseguire l’investimento-casa.

Sussiste quindi una reale necessità di promuovere una serie di misure per il sostegno del settore edilizio attraverso interventi finalizzati al miglioramento della qualità abitativa nonché a preservare, mantenere, ricostituire e rivitalizzare il patrimonio edilizio esistente e favorire l’utilizzo delle fonti di energia rinnovabile.

Il disegno di legge in oggetto persegue tali finalità attraverso i seguenti strumenti:

- possibilità di ampliamento degli edifici residenziali o assimilati nei limiti del 20 per cento del volume esistente; ampliamento nei limiti del 20 per cento della superficie coperta esistente di tutti gli altri edifici;

- possibilità per gli edifici realizzati anteriormente al 1989, che non siano adeguati rispetto gli attuali standard qualitativi, architettonici, energetici, tecnologici e di sicurezza e che non siano sottoposti a vincolo di conservazione, di chiederne l’abbattimento e la successiva ricostruzione con un aumento della cubatura, se residenziali, ovvero della superficie coperta, se destinati ad uso diverso, fino al 30 per cento oppure fino al 35 per cento ove si utilizzino tecniche di bioedilizia e di energie rinnovabili;

- rigoroso rispetto dei vincoli ambientali e paesaggistici e divieto assoluto di qualsiasi ampliamento per gli immobili abusivi;

- agevolazioni fiscali da parte dei Comuni per la realizzazione delle opere sopraindicate;

- interventi a favore delle installazioni di impianti fotovoltaici.

TESTO DELL’ARTICOLATO



Art. 1 - Finalità

1. La Regione Veneto promuove misure per il sostegno del settore edilizio attraverso interventi finalizzati al miglioramento della qualità abitativa, per preservare, mantenere, ricostituire e rivitalizzare il patrimonio edilizio esistente nonché per favorire l’utilizzo della fonti di energia rinnovabile.

2. Le disposizioni di cui alla presente legge si applicano anche agli edifici soggetti a specifiche forme di tutela a condizione che gli interventi possano essere autorizzati ai sensi della normativa statale, regionale o dagli strumenti urbanistici e territoriali.

Art. 2 – Interventi edilizi

1. Per le finalità di cui all'articolo 1, in deroga alle previsioni dei regolamenti comunali e degli strumenti urbanistici e territoriali comunali provinciali e regionali, è consentito l'ampliamento degli edifici esistenti nei limiti del 20 per cento del volume se destinati ad uso residenziale e del 20 per cento della superficie coperta se adibiti ad uso diverso.

2. L’ampliamento di cui al comma 1 deve essere realizzato in contiguità rispetto al fabbricato esistente; ove ciò risulti materialmente o giuridicamente impossibile potrà essere autorizzata la costruzione di un corpo edilizio separato, di carattere accessorio e pertinenziale.

3. In caso di edifici composti da più unità immobiliari l'ampliamento potrà essere realizzato anche separatamente per ciascuna di esse, compatibilmente con le leggi che disciplinano il condominio negli edifici, fermo restando il limite complessivo stabilito al comma 1.

4. Gli interventi di cui al presente articolo sono alternativi e non cumulabili con quelli previsti dalla legge regionale 23 aprile 2004, n. 11.

Art. 3 - Interventi per favorire il rinnovamento del patrimonio edilizio esistente

1. La Regione promuove la sostituzione e il rinnovamento del patrimonio edilizio esistente mediante la demolizione e ricostruzione degli edifici realizzati anteriormente al 1989 che necessitano di essere adeguati agli attuali standard qualitativi, architettonici, energetici, tecnologici e di sicurezza.

2. Per incentivare gli interventi di cui al comma 1, in deroga alle previsioni dei regolamenti comunali e degli strumenti urbanistici e territoriali comunali provinciali e regionali, sono consentiti interventi di demolizione e integrale ricostruzione, anche su area diversa, purché a ciò destinata dagli strumenti urbanistici e territoriali, che prevedano aumenti fino al 30 per cento del volume esistente per gli edifici residenziali e fino al 30 per cento della superficie coperta per quelli adibiti ad uso diverso.

3. La percentuale di cui al comma 2 può essere elevata fino al 35 per cento in caso di utilizzo delle tecniche costruttive della bioedilizia o che prevedano l’utilizzo delle fonti di energia rinnovabile.

4. Nel caso di ricostruzione dell’edificio su area diversa ai sensi del comma 2, l'area originariamente occupata dal fabbricato demolito dovrà essere gravata da un vincolo di inedificabilità.

5. Gli interventi di cui al presente articolo sono alternativi e non cumulabili con quelli previsti dalla legge regionale 23 aprile 2004, n. 11.

Art. 4 - Interventi per favorire l’installazione di impianti fotovoltaici

1. Non concorrono a formare cubatura le pensiline e le tettoie realizzate su abitazioni esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge finalizzate all’installazione di impianti fotovoltaici, così come definiti dalla normativa statale, di tipo integrato o parzialmente integrato, con potenza non superiore a 6 kWp.

2. Le pensiline e le tettoie di cui al comma 1 sono realizzabili anche in zona agricola e sono sottoposte a DIA.

3. La Giunta regionale, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, stabilisce le caratteristiche tipologiche e dimensionali delle pensiline e tettoie di cui al comma 1.

Art. 5 - Oneri

1. Per gli interventi di cui all’articolo 2, il contributo di costruzione, ove dovuto, è commisurato al solo ampliamento ridotto del 20 per cento. La riduzione è pari al 60 per cento nell’ipotesi di edificio o unità immobiliari destinati a prima abitazione del proprietario o dell’avente titolo.

2. Il contributo di costruzione dovuto per gli interventi di cui all'articolo 3 è determinato in ragione dell'80 per cento per la parte eseguita in ampliamento e del 20 per cento per la parte ricostruita ed è comunque ulteriormente ridotto del 50 per cento in caso di edificio od unità destinati a prima abitazione del proprietario o dell’avente titolo.

3. I comuni possono stabilire ulteriori riduzioni del contributo di costruzione od incentivi di carattere economico in caso di utilizzo delle tecniche costruttive della bioedilizia o che prevedano il ricorso alle energie rinnovabili.

Art. 6 – Elenchi

1. I comuni, a fini conoscitivi, provvedono ad istituire ed aggiornare l'elenco degli ampliamenti autorizzati ai sensi degli articoli 2 e 3.

Art. 7 – Ambito di applicazione

1. Fermo restando quanto previsto all’articolo 4, gli interventi di cui alla presente legge sono subordinati al titolo edilizio previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.

2. L'istanza intesa ad ottenere il titolo abilitativo per gli interventi di cui all’articolo 2 non può riguardare fabbricati ultimati dopo il 31 dicembre 2008.

3. Le istanze relative agli interventi di cui agli articoli 2 e 3 devono essere presentate entro 24 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

4. I comuni, entro il termine perentorio di sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, possono escludere l'applicabilità delle norme di cui agli articoli 2 e 3 in relazione a specifici immobili o zone del proprio territorio, sulla base di specifiche valutazioni o ragioni di carattere urbanistico, edilizio, paesaggistico, ambientale, come pure stabilire limiti differenziati in ordine alle possibilità di ampliamento accordate da detti articoli, in relazione alle caratteristiche proprie delle singole zone e del diverso loro grado di saturazione edilizia.

5. Gli interventi di cui alla presente legge sono subordinati all'esistenza delle opere di urbanizzazione primaria ovvero al loro adeguamento in ragione del maggiore carico urbanistico connesso al previsto aumento di volume o di superficie degli edifici esistenti.

6. Non può essere riconosciuto alcun aumento di volume o di superficie ai fabbricati, anche parzialmente, abusivi soggetti all'obbligo della demolizione, così come agli edifici che sorgono su aree demaniali o vincolate ad uso pubblico o dichiarate inedificabili per legge, sentenza o provvedimento amministrativo.

7. La presente legge non può essere applicata agli edifici aventi destinazione commerciale al fine di derogare alle disposizioni regionali in materia di programmazione, insediamento ed apertura di grandi strutture di vendita, centri commerciali e parchi commerciali.

8. È fatto salvo quanto stabilito dal decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42 per gli immobili aventi valore culturale o paesaggistico.

Art. 8 – Dichiarazione d’urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla data della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

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