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Andrea Mario; Rossi Agostinelli
Colpito di nuovo il federalismo in salsa lombarda
20 Dicembre 2008
Padania
Bocciato dalla Corte costituzionale un ulteriore tentativo di repressione xenofoba della Regione Lombardia. Scritto per eddyburg il 5 novembre 2008

Questa volta è toccato alla Corte costituzionale infliggere alla regione Lombardia un ulteriore duro colpo al “federalismo in salsa lombarda” dichiarando incostituzionale la legge regionale n 6 del 3 marzo 2006 avente per oggetto “Norme per l'insediamento e la gestione di centri di telefonia in sede fissa” (sentenza n 350 del 24 ottobre 2008).

Si tratta di una legge voluta caparbiamente della Lega Nord e da AN con la quale si dettavano specifiche disposizioni urbanistiche per la localizzazione dei centri di telefonia in sede fissa (phon center) e si definivano specifici requisiti e prescrizioni igienico sanitarie per l’esercizio di tali attività, imponendo agli esercizi già aperti tempi brevissimi per l’adeguamento delle strutture (un anno), pena: multe salatissime e la loro chiusura.

Si trattava di una normativa speciale discriminatoria, già attaccata, oltre che dalle opposizioni in Consiglio regionale anche dal TAR di Brescia, che introduceva norme non applicate per le altre attività commerciali e che mirava a portare alla chiusura molti phon center esistenti, dei quali circa l’80% erano gestiti da immigrati ed impedirne l’apertura di nuovi.

La grande colpa dei phone center era semplicemente quella di essere gestiti e utilizzati soprattutto da cittadini immigrati. Insomma, una legge speciale, fuori dallo stato di diritto e contraria al principio di uguaglianza davanti alla legge e uno dei tanti casi, forse tra i più gravi in Lombardia, di xenofobia istituzionale

E così, a seguito di questa legge molti phon center vennero condannati con apposite ordinanze da diverse Amministrazioni comunali alla chiusura «per mancata conformazione ai nuovi requisiti (in prevalenza igienico-sanitari e di sicurezza dei locali) disposti dalla predetta legge regionale» dato che i proprietari dei locali si rifiutavano di effettuare gli adeguamenti imposti. Altri invece non poterono essere aperti perché i regolamenti locali di molti Comuni introducevano disposizioni urbanistiche, in particolare per quanto riguarda i parcheggi che dovevano essere disponibili nelle vicinanze dell’esercizio, da renderne impossibile l’autorizzazione. A tal proposito il TAR di Brescia nel suo ricorso evidenziava che nella legislazione vigente non si riscontrano “prescrizioni così restrittive neanche per i locali ove vi è maggiore concentrazione di persone per un tempo di permanenza maggiore, come teatri, cinema o nei locali ove viene svolta attività di somministrazione di alimenti e bevande”.

I danni prodotti da questa legge sono stati numerosi e vasti, dato che essa è stata ampiamente applicata sin dal marzo del 2007 da tanti Comuni lombardi, compreso quello di Milano: si è infatti registrata la massiccia chiusura di legittime attività che sono passate da 2.500 a 500 - e la rovina economica dei loro gestori

Ora la Corte costituzionale, svelando la forzatura operata dalla Regione che aveva introdotto tale norma assimilando le attività di telefonia fissa (di competenza statale) alle attività commerciali (di competenza regionale), riafferma che le attività dei phon center costituiscono a tutti gli effetti attività ricadenti nel Codice delle comunicazioni elettroniche: infatti “l’attività presa in considerazione dalla legge regionale sarebbe riconducibile alla materia di competenza concorrente dell’ordinamento delle comunicazioni e, più specificamente, al «servizio di comunicazione elettronica» di cui all’art. 2, paragrafo 1, lettera c) della direttiva 7 marzo 2002, n. 2002/21/CE, recepito dal decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259 (Codice delle comunicazioni elettroniche)”. E al riguardo la Corte afferma inoltre che “non è fondata la tesi difensiva regionale secondo cui non sarebbe applicabile la nozione di “servizi di comunicazione elettronica” in quanto i centri di telefonia si limitano, svolgendo una funzione di “intermediari”, a mettere a disposizione del pubblico personal computer o telefoni e usufruiscono a loro volta dei servizi di fornitura delle reti emanati dalle varie aziende”.

La sentenza, nel demolire le tesi difensive della Regione, afferma inoltre che nei centri di telefonia “lo scambio di un servizio verso la corresponsione di un prezzo afferisce a beni ed esigenze fondamentali della persona e, nel contempo, della comunità, coinvolgendo interessi individuali (correlati alla comunicazione con altre persone) e generali (difesa e sicurezza dello Stato; protezione civile; salute pubblica; tutela dell’ambiente; riservatezza e protezione dei dati personali), diversamente da quanto accade nelle ordinarie attività commerciali di cui all’art. 4 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 (Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell’articolo 4, comma 4, della L. 15 marzo 1997, n. 59).”

Ed ecco la stoccata finale della Corte al federalismo in salsa lombarda “Confligge, dunque, con le scelte operate dal legislatore statale in tema di liberalizzazione dei servizi di comunicazione elettronica e di semplificazione procedimentale la introduzione, ad opera del legislatore regionale, di un vero e proprio autonomo procedimento autorizzatorio per lo svolgimento dell’attività dei centri di telefonia;ferma restando la possibilità per i Comuni, tramite la loro potestà regolamentare, e le Regioni, tramite la loro potestà legislativa, di disciplinare specifici profili incidenti anche su questo settore”.

Ora le opposizioni in Regione Lombardia porranno il problema del risarcimento dei danni subiti da quei tanti gestori che, a seguito della introduzione di questa legge incostituzionale, sono stati costretti a chiudere.

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