Il Fatto Quotidiano, 29 marzo 2017
Il favore. -Se però fino ad oggi alla Via doveva essere sottoposta gran parte dei progetti che hanno un impatto sull’ambiente, il decreto fa saltare diversi vincoli: in molti casi basterà infatti richiedere la cosiddetta “verifica di assoggettabilità alla Via”. Si potrà decidere se un progetto debba o meno richiedere la via. E in caso negativo, l’opera potrebbe iniziare con la sola assoggettabilità. Non sono più necessari quindi tutti i vincoli e i controlli ambientali richiesti dall’iter completo. “Ad esempio, viene prevista la sola verifica di assoggettabilità per tutte le prospezioni in mare con airgun (metodo controverso che utilizza potenti getti d’aria, ndr) o con gli esplosivi – spiegano dai Comitati no triv e dai Movimenti per l’acqua – E anche per progetti petroliferi di coltivazione di giacimenti con produzione fino a 182.500 tonnellate di petrolio o 182 milioni di Mc di gas: in sostanza, la gran parte di quelli del Paese”. Se con la Via obbligatoria bisognava poi depositare i documenti del progetto preliminare e uno studio preliminare ambientale (una decina di pagine generiche), seguiti da una fase di 45 giorni per le osservazioni del pubblico, con il nuovo decreto basterà solo lo studio preliminare. Inoltre è prevista una sorta di sanatoria per le opere iniziate senza aver chiesto la Via: le società scoperte in fallo avranno il tempo per mettersi in regola. Ma intanto potrebbero già aver provocato danni all’ambiente. E a supervisionare? Una commissione tecnica di 40 membri nominata senza concorso pubblico, con poltrone assegnate dal ministero dell’Ambiente.
Eccezioni. - Un altro punto riguarda invece la possibilità del ministero dell’Ambiente, in casi eccezionali, di esentare un progetto dalla valutazione di impatto ambientale qualora questa ostacoli il progetto stesso. “Purtroppo si tratta di un ‘potere’ di non poco conto – spiega Enzo Di Salvatore, professore di Diritto costituzionale a Teramo ed estensore dei quesiti del referendum no Triv – in questo modo si accorda al ministero un potere pressoché discrezionale, che si riassume nel far prevalere le ragioni delle finalità dei progetti sulle ragioni della tutela ambientale”. La possibilità è certo prevista dalla direttiva europea. “Ma si tratta appunto di una facoltà e non di un obbligo – spiega Di Salvatore – Il decreto del governo deve, inoltre, rispettare i principi e i criteri fissati dalla legge delega del Parlamento (la 114/2015), tra i quali c’è il ‘rafforzamento della qualità della procedura di valutazione di impatto ambientale’. E l’attribuzione di un potere discrezionale di quel tipo finisce, a mio avviso, per vanificare la volontà del Parlamento”. Piattaforme. Altro elemento scivoloso è nell’articolo 25. Nelle disposizioni per smontare le piattaforme petrolifere giunte a fine produzione – nonché gasdotti o oleodotti – si parla di un decreto con il quale si dovranno stabilire le linee guida per la cosiddetta dismissione mineraria. Ma c’è anche l’ipotesi di una “destinazione ad altri usi” di quelle stesse piattaforme abbandonate in mare. “Già immaginiamo i mille e fantasiosi usi che verranno proposti per queste strutture – spiegano i comitati –. In realtà è un vantaggio di centinaia di milioni di euro ai petrolieri, visto che ci sono decine di piattaforme da smantellare e centinaia di chilometri di tubazioni posate sul fondo marino da bonificare”. D’altronde, non è un mistero che la promozione governativa dell’astensione al referendum no triv serviva a evitare ai petrolieri anche questo fastidio.