Tra le poche decisioni positive del governo, l'approvazione di un ddl sul consumo di suolo che riprende i contenuti del ddl Catania, con l'effetto di sparigliare il gioco dei lupacchiotti e mettere ai margini la "minaccia Realacci". In calce il testo del provvedimento.
Testo del provvedimento
Disegno di legge - Contenimento del consumo del suolo eriuso del suolo edificato
Art. 1.
(Finalità e ambito della legge)
1. La presente legge detta princìpi fondamentali dell'ordinamento ai sensidegli articoli 9 e 117 della Costituzione per la valorizzazione e la tutela delsuolo non edificato, con particolare riguardo alle aree e agli immobilisottoposti a tutela paesaggistica e ai terreni agricoli, al fine di promuoveree tutelare l'attività agricola, il paesaggio e l'ambiente, nonché di contenereil consumo di suolo quale bene comune e risorsa non rinnovabile che esplicafunzioni e produce servizi ecosistemici e che va tutelato anche in funzionedella prevenzione e mitigazione degli eventi di dissesto idrogeologico.
2. La priorità del riuso e della rigenerazione edilizia del suolo edificatoesistente, rispetto all'ulteriore consumo di suolo inedificato, costituisceprincipio fondamentale della materia del governo del territorio. Salve leprevisioni di maggiore tutela delle aree inedificate introdotte dallalegislazione regionale attuativa, il principio della priorità del riusocomporta almeno l'obbligo di adeguata e documentata motivazione, in tutti gliatti progettuali, autorizzativi, approvativi e di assenso comunque denominatirelativi a interventi pubblici e privati di trasformazione del territorio,circa l'impossibilità o l'eccessiva onerosità di localizzazioni alternative suaree già interessate da processi di edificazione, ma inutilizzate o comunquesuscettibili di rigenerazione, recupero, riqualificazione o più efficientesfruttamento.
3. Le politiche di tutela e di valorizzazione del paesaggio, di contenimento del consumo del suolo e di sviluppo territorialesostenibile sono coordinate con la pianificazione territoriale e paesaggistica.
Art. 2.
(Definizioni)
1. Ai fini della presente legge, si intende:
a) per «superficie agricola»: i terreni qualificati tali dagli strumentiurbanistici nonché le aree di fatto utilizzate a scopi agricoliindipendentemente dalla destinazione urbanistica e le aree, comunque libere daedificazioni e infrastrutture, suscettibili di utilizzazione agricola;
b) per «consumo di suolo»: la riduzione di superficie agricola per effetto diinterventi di impermeabilizzazione, urbanizzazione ed edificazione non connessiall'attività agricola.
7. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali,d'intesa con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del maree con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, e acquisita altresìl'intesa della Conferenza unificata, è istituito, senza nuovi o maggiori oneriper il bilancio dello Stato, un Comitato con la funzione di monitorare ilconsumo di superficie agricola sul territorio nazionale e l'attuazione dellapresente legge. Il Comitato opera presso la Direzione generale per lapromozione della qualità agroalimentare del Dipartimento delle politichecompetitive, della qualità agroalimentare e della pesca del Ministero dellepolitiche agricole alimentari e forestali e le funzioni di segreteria sonosvolte dalla Direzione medesima nell'ambito delle ordinarie competenze. Allespese di funzionamento del Comitato si fa fronte nei limiti delle risorsefinanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente. La partecipazioneal Comitato è a titolo gratuito e non comporta l'attribuzione di alcunaindennità neanche a titolo di rimborso spese. Il Comitato redige, entro il 31dicembre di ogni anno, un rapporto sul consumo di suolo in ambito nazionale,che il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali presenta, entroil 31 marzo successivo, al Parlamento.
8. Il decreto di cui al comma 7 è adottato entro sei mesi dalla data di entratain vigore della presente legge.
9. Il Comitato di cui al comma 7 è composto da:
a) due rappresentanti del Ministero delle politiche agricole alimentari eforestali;
b) due rappresentanti del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorioe del mare;
c) due rappresentanti del Ministero per i beni e le attività culturali;
d) due rappresentanti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
e) un rappresentante del Dipartimento della protezione civile della Presidenzadel Consiglio dei Ministri;
f) un rappresentante dell'Istituto nazionale di statistica;
g) sette rappresentanti designati dalla Conferenza unificata, di cui duerappresentanti dell'Unione delle province italiane (UPI) e due rappresentantidell'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI).
10. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano stabiliscono,entro il limite di cui al comma 1 e con la cadenza temporale decennale di cuial comma 4, l'estensione della superficie agricola consumabile a livelloprovinciale e determinano i criteri e le modalità per la definizione dei limitid'uso del suolo agricolo nella pianificazione territoriale degli enti locali,fatti salvi i diversi sistemi di pianificazione territoriale regionale. Illimite stabilito con il decreto di cui al comma l rappresenta, per ciascunambito regionale, il tetto massimo delle trasformazioni edificatorie di areeagricole che possono essere consentite nel quadro del piano paesaggistico,ferma restando la possibilità che tale strumento, nella definizione diprescrizioni e previsioni ai sensi dell'articolo 135, comma 4, del codice deibeni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004,n. 42, e successive modificazioni, e in attuazione, in particolare, di quantoprevisto dalla lettera c) del medesimo comma 4 dell'articolo 135, determinipossibilità di consumo del suolo complessivamente inferiori.
Art. 4.
(Priorità del riuso)
1. Al fine di attuare il principio di cui all'art. 1, comma 2, i Comuni,nell'ambito dell'espletamento delle proprie ordinarie competenze e senza nuovio maggiori oneri a carico della finanza pubblica, procedono al censimento dellearee del territorio comunale già interessate da processi di edificazione, mainutilizzate o suscettibili di rigenerazione, recupero, riqualificazione;procedono altresì, all'interno delle aree censite, alla costituzione e allatenuta di un elenco delle aree suscettibili di prioritaria utilizzazione a finiedificatori di rigenerazione urbana e di localizzazione di nuovi investimentiproduttivi e infrastrutturali.
2. Il censimento e la formazione dell'elenco di cui al comma 1 sono effettuatientro il termine di un anno dalla data di entrata in vigore della presentelegge e l'elenco è aggiornato annualmente. I Comuni vi provvedono ancheattraverso gli sportelli unici per le attività produttive e gli sportelli uniciper l'edilizia, avvalendosi della collaborazione delle Camere di commercio edei Consorzi delle aree di sviluppo industriale e stipulando appositi accordidi collaborazione con le associazioni imprenditoriali del territorio.
3. Decorso il termine di cui al comma 2 senza che il censimento sia statoconcluso o senza che l'elenco sia stato redatto, è vietata la realizzazione,nel territorio del Comune inadempiente, di interventi edificatori, sia pubbliciche privati, sia residenziali, sia di servizi che di attività produttive,comportanti, anche solo parzialmente, consumo di suolo inedificato.
Art. 5
(Divieto di mutamento di uso delle superfici agricole)
1. Ferme restando le vigenti disposizioni di legge in materia di urbanistica epianificazione del territorio, le superfici agricole in favore delle quali sonostati erogati aiuti di Stato o aiuti europei non possono essere utilizzate peruno scopo diverso da quello agricolo per almeno cinque anni dall'ultimaerogazione. Sono comunque consentiti, nel rispetto degli strumenti urbanisticivigenti, gli interventi strumentali all'esercizio delle attività di cuiall'articolo 2135 del codice civile, ivi compreso l'agriturismo, fatte salve ledisposizioni contenute nell'articolo 10 della legge 21 novembre 2000, n. 353, esuccessive modificazioni.
2. Negli atti di compravendita dei terreni di cui al comma 1 deve essereespressamente richiamato il vincolo indicato nel comma 1 pena la nullitàdell'atto.
3. Fatto salvo quanto previsto dalle disposizioni previste dal testo unico dicui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, nel casodi violazione del divieto di cui al comma 1 si applica al trasgressore lasanzione amministrativa non inferiore a 5.000 euro e non superiore a 50.000 euroe la sanzione accessoria della demolizione delle opere eventualmente costruitee del ripristino dello stato dei luoghi.
Art. 6.
(Misure di incentivazione)
1. Ai comuni e alle province che avviano azioni concrete per localizzare leprevisioni insediative prioritariamente nelle aree urbane dismesse e cheprocedono al recupero dei nuclei abitati rurali mediante manutenzione,ristrutturazione, restauro, risanamento conservativo di edifici esistenti edella viabilità rurale e conservazione ambientale del territorio, è attribuitapriorità nella concessione di finanziamenti statali e regionali eventualmenteprevisti in materia edilizia.
2. Il medesimo ordine di priorità di cui al comma 1 è attribuito ai privati,singoli o associati, che intendono realizzare il recupero di edifici e delleinfrastrutture rurali nei nuclei abitati rurali, mediante gli interventi di cuial comma 1.
3. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, per le finalità dicui all'articolo 1, possono individuare misure di semplificazione, e misure diincentivazione, anche di natura fiscale, per il recupero del patrimonioedilizio esistente.
Art. 8.
(Destinazione dei proventi dei titoli abilitativi edilizi)
1. I proventi dei titoli abilitativi edilizi e delle sanzioni di cuiall'articolo 5, nonché delle sanzioni di cui al citato testo unico di cui aldecreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, sono destinatiesclusivamente alla realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria esecondaria, al risanamento di complessi edilizi compresi nei centri storici, ainterventi di qualificazione dell'ambiente e del paesaggio, anche ai fini dellamessa in sicurezza delle aree esposte a rischio idrogeologico.
Art. 9
(Disposizioni transitorie e finali)
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino allaadozione del decreto di cui all'articolo 3, comma 1, e comunque non oltre iltermine di tre anni, non è consentito il consumo di superficie agricola tranneche per la realizzazione di interventi già autorizzati e previsti daglistrumenti urbanistici vigenti, nonché per i lavori e le opere già inseritinegli strumenti di programmazione delle stazioni appaltanti e nel programma dicui all'articolo 1 della legge 21 dicembre 2001, n. 443.
2. Sono fatte salve le competenze attribuite in maniera esclusiva alle regionia statuto speciale ed alle province autonome di Trento e di Bolzano.
3. La presente legge costituisce legge di riforma economica-sociale ed èattuata dalle regioni a statuto speciale e dalle province autonome di Trento edi Bolzano nel rispetto dei relativi statuti e delle disposizioni diattuazione.