loader
menu
© 2024 Eddyburg

TRIBUNALE DI TRIESTESEZIONE DEI GIUDICI PER LE INDAGINI PRELIMINARI

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Trieste dott. Massimo Tomassini ha pronunciato in data 05/05/2003 la seguente

SENTENZA

nel procedimento penale n. 1472/00 R.G. G.I.P.

contro

SALZANO Eduardo, nato a Napoli il 05/02/1930, residente a Venezia in Dorsoduro 1046; difeso di fiducia dall'avv. Danilo RIPONTI del Foro di Treviso;

- presente -

IMPUTATO

A) del reato di cui all'art. 476 cp, perché, nella sua qualità di pubblico ufficiale incaricato di redigere il Piano Regolatore Generale Comunale del Comune di Aurisina, alterava il contenuto del fascicolo Appendice 1 delle Norme del P.R.G.C. del Comune di Duino Aurisina, riscrivendone arbitrariamente - ed in contrasto con il punto 21 dell'emendamento di cui al prot. N. 18424 del 27 settembre 1999 - il punto 26 nei seguenti termini:

Escludere, nell'intero ambito, la realizzazione di recinzione, se non come muretti in pietra calcarea o arenaria, secondo che l'una o l'altra sia più propria dello specifico contesto territoriale, a blocchi non squadrati, disposti in corsi più o meno irregolari, ma a prevalente indirizzo longitudinale, a secco, di altezza non superiore a centimetri 150 (centocinquanta), ovvero non superiore a quella del muretto esistente a metri 1,80 ove siffatti muretti preesistano, o sussistano tracce della loro preesistenza. Prescrivere che tali muretti siano provvisti, almeno ogni 50 metri, di varchi idonei al libero transito della fauna selvatica (dalle dimensioni di un micromammifero o di un capriolo)".

In particolare, arbitrariamente inseriva la possibilità di realizzare muretti di altezza pari a m. 1,80, qualora tali muretti preesistano o ne sussistano tracce; espungeva dal testo la precisazione che, nella realizzazione di detti muretti, fossero assenti leganti di qualsiasi natura e fondamenta interrate; espungeva dal testo la necessità che fossero evidenti le tracce di muretti preesistenti.

B) del reato di cui agli artt. 56 e 323 cp perché, nella sua qualità di pubblico ufficiale incaricato di redigere il Piano Regolatore Generale Comunale del Comune di Duino Aurisina, nello svolgimento delle proprie funzioni, in violazione dell'art. 476 cp e dall'art. 45 della Legge Regionale F.V.G. n. 52/1991, intenzionalmente compiva atti idonei, diretti in modo non equivoco a procurare ai proprietari dei fondi di cui alla SCHEDA A 3 degli allegati alle norme di attuazione del P.R.G.C. del Comune di Duino Aurisina, relativa al territorio del Comune di Duino Aurisina compreso tra S. Giovanni ed il Villaggio del Pescatore, un ingiusto vantaggio patrimoniale, non riuscendo nel proprio intento per cause indipendenti alla propria volontà (intervento di alcuni consiglieri comunali).

In particolare, tramite la arbitraria reiscrizione del fascicolo Appendice 1 delle Norme del P.R.G.C. del Comune di Duino Aurisina, punto 26 - in contrasto con il punto 21 dell'emendamento prot. N° 18424 del 27 settembre 1999, di cui al capo A) -

1) inseriva la possibilità di realizzare muretti di altezza pari a m. 1,80 qualora tali muretti preesistano o ne sussistano tracce;

2) espugnava dal testo la precisazione che, nella realizzazione di detti muretti, fossero assenti leganti di qualsiasi natura e fondamenta interrate;

3) espungeva dal testo la necessità che fossero evidenti le tracce di muretti preesistenti e così finiva per modificare arbitrariamente l'originaria impostazione del PRGC in assenza della necessaria deliberazione del Consiglio Comunale di riadozione del piano medesimo.

Entrambi i fatti in Duino Aurisina, in data anteriore e prossima al 12/12/1999

Conclusioni delle parti

Il P.M. conclude chiedendo emettersi sentenza di proscioglimento perché il fatto non sussiste.

L'avvocato difensore conclude chiedendo pronuncia di sentenza di assoluzione perché i fatti sussistono.

La Parte Civile, avv. Cattarini, conclude e si associa alle richieste avanzate dal P.M..

FATTO E DIRITTO

All'odierna udienza Salzano Eduardo veniva chiamato a rispondere dei reati in epigrafe ascrittigli.

Il Giudice, letti gli atti, effettuata perizia, e sentite le conclusioni dalle Parti rispettivamente rassegnate, decideva nel senso di cui all'allegato dispositivo, e cioè dichiarando il non luogo a procedere nei confronti del prevenuto perché il fatto non sussiste.

La vicenda oggi sottoposta al vaglio di questo Giudice costituiva una parte di una più vasta indagine che aveva riguardato l'odierno imputato nonché altri soggetti -soggetti i quali rispondevano di ipotesi delittuose nella sostanza sganciate rispetto a quelle al Salzano mosse- e che aveva riguardato la complessa procedura di approvazione del PRG del comune di Duino Aurisina.

II primo atto rilevante ai fini del procedimento in questione risulta essere la denuncia che in data 17.12.1999 tali Vlahov Romano e Rozza Maurizio presentavano alfine di segnalare quelle che a loro parere erano difformità riguardanti il contenuto del Piano regolatore (Rozza, "nella mattinata del giorno 12.12.1999 ... il Sindaco di Duino Aurisina mi consegnava in via informale copia della convocazione di un gruppo di lavoro inerente il piano particolareggiato del Parco del Timavo e della Cernizza affinché io vi partecipassi. Analizzati gli atti allegati, e precisamente la copia della scheda d'ambito del piano regolatore inerente il sopraccitato Parco, mi accorgevo che sia il testo che la cartografia allegata non coincidevano con quanto votato e deliberato dal Consiglio Comunale nella seduta del 29/301999. Preciso di essermi accorto quasi immediatamente di tali discordanze in considerazione del fatto che il sottoscritto è l'autore materiale degli emendamenti che hanno ridisegnato tale ambito').

Ebbene, mediante siffatta denuncia il menzionato Rozza entrava nel cuore del problema che può così sostanzialmente riassumere.

Nel corso della seduta dd.29/30.9.1999 il Consiglio Comunale di Duino Aurisina approvava Piano Regolatore, Piano Regolatore a proposito del quale erano stati presentati ed approvati 47 emendamenti.

A fronte di siffatta approvazione, ed avuto altresì riguardo al rilevante numero di emendamenti approvati, il medesimo Consiglio Comunale, sempre nel corso della medesima seduta, deliberava di affidare all'odierno imputato l'incarico della redazione degli elaborati in forma unificata e coordinata al prevenuto ("di dare mandato al consulente incaricato Edoardo Salzano di redigere, nel più breve tempo possibile, una stesura degli elaborati di testo sopra indicati alle lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i), j), k), l), m) in forma unificata e coordinata a seguito degli accolti emendamenti ed eliminando le evidenziazioni del testo in sottolineato e barrato, effettuate per la discussione in aula”).

Ebbene, a seguito del deposito, da parte del giudicabile, dell'esito della propria opera di coordinamento, veniva sporta la denuncia di cui sopra, denuncia che in tesi accusatoria apriva la strada a possibili scenari investigativi di una certa rilevanza, dal momento che quelli che a prima vista potevano sembrare mere "discordanze " fra quanto approvato e quanto poi dal prevenuto stilato venivano interpretati alla stregua di indizio di una volontà, in capo al prevenuto medesimo, di artatamente modificare le decisioni consiliari e dunque, in ultima analisi, stravolgere la vera e propria struttura portante del PRG di fresco approvato.

A questo punto, preso atto della complessità della vicenda, decideva il Pm di procedere senz'altro a Consulenza tecnica, a tal fine conferendo apposito incarico all'arch. Giorgio Dri. Costui, compiuto ogni ritenuto opportuno accertamento, depositava il proprio elaborato, ed in detta sede muoveva gravi censure nei confronti dell'operato dell'odierno imputato, censure evidenziate alle pp.17-18 dell'elaborato medesimo ("alla luce delle variazioni evidenziate, e facendo riferimento a tutte le considerazioni anzidette sulla attenzione posta ai luoghi, e sulla valorizzazione del paesaggio e dell'ambiente naturale, manca del tutto di coerenza progettuale l'operazione fatta dall'ing. Salzano nella coordinazione e unificazione -trascrizione- del testo normativo del punto 21-26- delle direttive dell'Ambito 3”).

Più nello specifico, riteneva il Consulente tecnico che l'intervento del Salzano fosse non solo stanzialmente incoerente con lo spirito dell'incarico affidatogli, ma- altresì comportasse uno "snaturamento" di quelle che erano le linee portanti dell'intero PRG ("tutto ciò non risulta neppure un'operazione di coordinazione e di unificazione di questa scheda con il resto del corpus normativo ").

In effetti, veniva al prevenuto contestato di avere modificato quella che era la definizione di muretto a secco; di avere, nella sostanza, inserito una sorta di "variante" circa la altezza massima dei medesimi che avrebbe in un futuro più o meno prossimo aprire un varco a future edificazioni del terreno; di avere indebitamente "espunto " dal testo definitivo il concetto di "evidenza " delle tracce di eventuali muretti preesistenti; di avere omesso di precisare che i muretti a secco di cui si discute dovessero essere privi di leganti di qualsiasi natura e fondamenta interrate.

A proposito, invece, dello "stralcio " attribuito al Salzano e riguardante la questione dei muretti a secco il Dri sosteneva che `per quanto concerne... l'omissione del riferimento delle fondazioni interrate, si rileva che nell'emendamento nr.18412 non si fa alcun riferimento alle fondamenta. Lo stralcio nella riscrittura fatta dall'ing. Salzano è quindi un'operazione autonomamente fatta dallo stesso'), per poi senz'altro accennare alle possibili conseguenze di siffatto intervento (`per i motivi sopra detti confermo che, come ipotesi ultima delle modifiche apportate, vi fosse anche la possibilità di attribuire alle recinzioni una maggiore stabilità che potrebbe anticipare interventi di trasformazione del territorio anche senza l'entrata in vigore del piano particolareggiato').

Fin qui le contestazioni.

A fianco alle medesime, veniva poi evidenziato, in tesi accusatoria, quello che poteva essere l'elemento soggettivo che aveva spinto il Salzano a porre in essere la condotta ascrittagli.

In realtà, veniva ipotizzato, mediante le operazioni ora ricordate il Salzano medesimo nor si, fosse banalmente "sbagliato" -circostanza, quest'ultima, peraltro di difficile ravvisabilità, visto. e` , considerato che è per tabulas emerso che il citato Salzano è uno dei più noti professionisti in materia, e dunque soggetto per certo dotato delle cognizioni tecniche necessarie per la esecuzione del compito assegnatogli - avesse inteso predisporre, all'interno del PRG appena approvato dai competenti organi amministrativi, una sorta di "grimaldello " utile per una più facile edificabilità dei terreni, con tutto ciò che ne sarebbe conseguito in termini di rendita fondiaria dei medesimi.

A questo punto, pertanto, la attività di indagine trovava maggior vigore, e venivano così disposte ed effettuate una serie di intercettazioni telefoniche le quali, tuttavia, non portavano ad alcunché di veramente rilevante.

La medesima attività investigativa, poi, seguiva altri spunti, dal momento che nel presente procedimento facevano la propria comparsa altri soggetti - ci si riferisce, come ovvio, agli originari coimputati Baioni e Marsich - comunque rivestenti altra e differente posizione processuale.

In data 21.5.2001, poi, il Pm procedeva ad escussione del proprio Consulente, il quale nella sostanza confermava quanto già espresso anche a seguito delle osservazioni fatte dal Salzano, in particolar modo soffermandosi su eventuali, eccessive aperture ad una successiva edificabilità dei terreni che l'intervento del prevenuto avrebbe implicitamente, ed al di là dello spirito degli emendamenti approvati, permesso ("nella norma riscritta la possibilità di realizzare muretti di metri 1,80 pare concessa anche laddove esistano muretti di minima altezza o esistano tracce della. loro preesistenza, e cioè anche un allineamento di pietre disposte sul terreno che a priori non testimoniano la preesistenza di una recinzione alta per l'appunto metri 1,80'):

Su questa base venivano pertanto nei confronti del Salzano medesimo elevate le contestazioni di cui ai capi a) e b) di rubrica.

A seguito, poi, di avviso ex art. 415 bis Cpp - e non prima che fosse stata depositata una memoria, difensiva in data 20.3.2001- il Salzano chiedeva di essere sottoposto ad interrogatorio, ed in detto contesto procedeva ad articolare le proprie difese.

In primo luogo, dunque, il citato Salzano, nel riconoscere che nella stesura definitiva era stato escluso che i "muretti a secco" dovessero essere privi di "leganti di alcuna natura ...e fondamenta interrate ", testualmente affermava che "la precisazione di cui sopra e stata eliminata in quanto considerata tautologica. Tutti i vocabolari ed i glossari tecnici consultati, invero, confermano la correttezza della mia soluzione, in quanto definiscono "muretto a secco" i muri realizzati senza impiego di leganti ".

Circa, invece, la altezza dei menzionati muretti a secco, sosteneva il prevenuto che la stessa era stata stabilita avendo riguardo al contenuto dell'emendamento n. 18412 nonché applicata per omogeneità di trattamento alla zona della Cernizza, così specificando che "sarebbe stato, invero, del tutto assurdo imporre la demolizione di muretti preesistenti, qualora la loro altezza fosse stata di poco superiore a m.1,50: inoltre era stata effettuata una ricognizione dell'area, sulla base della quale era stato possibile verificare che l'altezza massima dei muretti preesistenti non supera il m.1,80; pertanto, nell'armonizzazione, è stato fatto salvo, per motivi culturali ed ambientali, questo dato').

A proposito, ancora, della espunzione del termine "evidente " in relazione alle tracce di muretti preesistenti, dichiarava l'imputato che la medesima era stata esclusivamente fatta per ragioni di chiarezza lessicale ("ho adottato una scelta di corretta chiarezza lessicale, giacchè le tracce, o sono evidenti, o non sono tracce”).

Infine, si soffermava il Salzano sulla inconsistenza di qualsivoglia ipotesi di stravolgimento, a seguito del di lui intervento, del regime di edificabilità dei terreni di cui si discute ("contesto poi che la riscrittura avrebbe potuto costituire un uso del territorio non agricolo per due ordini di motivi. Il primo è che i muretti a secco non sono coerenti con un uso edilizio del territorio. In secondo luogo perché qualsiasi intervento nell'area della Cernizza è subordinato alla preventiva formazione di un piano particolareggiato di iniziativa comunale. Voglio ricordare che il piano particolareggiato - che deve comunque sempre essere approvato dal Consiglio Comunale- può ssere ad iniziativa privata o pubblica. Nel caso di specie, poi, vista la complessità e la delicatezza della zona, si è ritenuto opportuno escludere l'iniziativa privata, affidando la formazione del piano particolareggiato alla PA”).

Si arrivava così all'udienza preliminare, udienza preliminare nel corso della quale il Giudice, preso atto non solo delle spontanee dichiarazioni rese dall'imputato Salzano, ma anche della particolare complessità della vicenda in esame, disponeva Perizia, a tal fine nominando il già sovra menzionato Prof Gabrielli docente di Urbanistica presso l'Università di Genova.

Ebbene, all'esito delle operazioni peritali si segnalava del tutto evidente la infondatezza della notitia criminis nei confronti del Salzano.

Più nello specifico il predetto perito, nell'ambito di un elaborato peritale esaustivo e completo - e dunque da questo Giudice in questa sede integralmente richiamato e condiviso -, chiariva come nella vicenda in esame -vicenda significativamente dal perito definita "del tutto inconsistente dal punto di vista sostanziale"- non ci fosse, per ciò che riguarda l'intervento del citato Salzano; alcun tipo di irregolarità, potendosi se del caso individuare solo talune carenze procedimentali, peraltro di scarso rilievo.

Entrando dunque nel dettaglio, sosteneva innanzitutto il Gabrielli che nella ricognizione operata dal consulente del Pm, Arch. Dri, fosse in realtà fin da subito sussistente ed al tempo stesso evidente un vizio di fondo, vizio consistito nel fatto che il predetto Dri aveva considerato non già entrambi gli emendamenti approvati, bensì solo uno degli stessi (ci si riferisce, come ovvio, agli emendamenti nn. prot. 18424 e 18412 dd. 27.9.1999, emendamenti a proposito dei quali il Perito così si esprimeva: "si tratta dunque di due emendamenti, presentati dagli stessi consiglieri, su di un tema specifico - il Parco - il primo e su temi generali, comprendenti quello del Parco, il secondo. In merito a questa circostanza, si veda oltre - p.4 - non senza rilevare che la Relazione peritale del Consulente Tecnico del PM arch. Dri esamina esclusivamente l'emendamento n38424”).

In buona sostanza, in forza di quanto dal perito Gabrielli rilevato, si ha che era mancata, nella Consulenza tecnica disposta dal Pm, quella opera di raffronto tra gli emendamenti che era stata, in verità, l'in sé dell'incarico al giudicabile assegnato.

Fatta questa premessa, e dopo essersi brevemente soffermato su taluni ulteriori passaggi procedimentali dell'iter in oggetto, passava dunque il Gabrielli ad affrontare il vero cuore del problema, vale a dire la relazione intercorrente fra gli emendamenti testè ricordati e la successiva opera per così dire "interpretativa "posta in essere dal prevenuto Salzano su esplicita richiesta del cc.

Anche in questo caso il perito ha preso le mosse da una conclusione assai radicale, e cioè che "la trascrizione del prof. Salzano può essere definita una corretta mediazione fra due testi che - pur non in conflitto - tuttavia risultano scoordinati ".

Seguivano dunque tre distinti punti - rispettivamente a), b) e c) di p.8 dell'elaborato peritale - attraverso i quali il Gabrielli poneva a confronto i tre testi - e cioè i due emendamenti e la trascrizione dell'imputato -, avendo in particolar modo sempre riguardo al fatto che quest'ultimo si era costantemente - e correttamente - riferito all'emendamento n. 18412.

Più nel dettaglio, evidenziava il perito come la presunta "espunzione" dal testo definitivo del riferimento, per quanto riguardava i c.d. muretti a secco, ai "leganti di qualsiasi natura e fondamenta interrate " ed alla evidenza di tracce di muretti preesistenti fossero nient'altro che la corretta applicazione di quanto previsto dal già ricordato emendamento n. 18412.

Nel concludere, dunque, questo primo passaggio, affermava pertanto il Gabrielli che il vero equivoco di fondo era in realtà dovuto alla mancata considerazione, da parte del Consulente Pm, di tutti i testi ("è del tutto evidente che l'arch. Dri nell'aver del tutto trascurato il con fronto fra i due emendamenti è stato tratto in inganno ed ha perciò ritenuto ingiustificate le variazioni apportate dal prof. Salzano. Variazioni che invece risultano del tutto giustificate dalle esigenze di coordinamento”).

Fatta questa iniziale premessa, proseguiva poi il Gabrielli prendendo in esame quello che in tesi accusatoria avrebbe potuto essere il "movente" dell'azione del Salzano, e cioè l'intendimento di procurare un ingiusto vantaggio patrimoniale ai proprietari dei fondi compresi tra S. Giovanni ed il Villaggio del Pescatore.

Ora, seguendo un modus procedendi già in precedenza individuato, ecco che il perito elimina fin da subito ogni dubbio al riguardo, così affermando che “per un urbanista di consumata esperienza professionale la sostanza delle modifiche apportate è di nessun interesse sotto il profilo della rendita fondiaria e ... risulta del tutto risibile considerarla quale movente delle modifiche stesse. Un muretto a secco, anche se alto 1,80 m., non è in alcun caso prodromo di sfruttamento di rendite immobiliari di qualsivoglia natura, e risulta del tutto priva di fondamento l'ipotesi che, per valorizzare aree, sia sufficiente predisporre un apparato normativo come quello proposto dal prof. Salzano” ).

In realtà, ad avviso del Perito si è, nel caso di specie, al cospetto di un piano regolatore a `forte componente ambientale ", ed è in ogni caso fuori da ogni logica il poter anche solo pensare che attraverso una definizione presuntamene ambigua di un muretto a secco si possa in qualche modo influenzare eventuali proprietà fondiarie ("non vi è alcuna necessità di definire un muro a secco: nel suo essere manufatto tradizionale di uso assai corrente nel nostro paese, ne sono note le caratteristiche e la specificità senza dovere fare ricorso ad interpretazioni specialistiche. Un muro a secco non potrà mai essere portante, e la sua funzione è limitata alle sole recinzione o a sostenere terrazzamenti di lieve altezza, non maggiore di 1 metro”).

Quanto sopra osservato, muoveva dunque il Perito alle conclusioni, così nuovamente chiarendo che le - a suo dire non condivisibili - considerazioni cui era giunto il Consulente del Pm altro non fossero che la conseguenza di una mancata analisi dell'emendamento n. 18412, per poi esprimere severa censura nei confronti di eventuali retro pensieri in relazione all'operato del Salzano ("ciò che rileva è l'ombra che viene proiettata sul testo trascritto dal prof. Salzano, che considero assai imprudente dal punto di vista urbanistico disciplinare: se un piano regolatore ha efficacia giuridica, vale per quel che prescrive, e non altro. Affinché le ipotetiche previsioni dall'arch. Dri possano avverarsi, occorre un nuovo piano, assai diverso da quello approvato ... in sostanza, ciò che si vuole sostenere è che l'ombra posta in campo dall'arch. Dri non può essere espressa da chi appartiene al campo disciplinare dell'urbanistica, ma solo da chi ne ha una conoscenza volgare”).

Oltre a ciò, assolutamente infondate apparivano al Perito anche le censure del citato Consulente del Pm in relazione alla eventuale necessità di una nuova adozione del PRG a seguito di ulteriore deliberazione del CC.

Invero, dovrebbe essere a questo riguardo ricordato che "la LR imporrebbe la riadozione solo in riferimento a variazioni di ben altra natura e consistenza di quelle qui discusse ".

Ora, avuto riguardo a quanto dal perito Prof Gabrielli illustrato in sede di elaborato peritale; ritenuto ancora che dette considerazioni appaiono condivisibili e meritevoli di accoglimento sotto ogni profilo; tenuto infine presente che anche il contraddittorio verificatosi e svoltosi durante la udienza preliminare dd. 5.5.2003 non ha in alcun modo modificato i termini della questione, è questo Giudice dell'avviso che nei confronti di Salzano Eduardo debba di necessità essere pronunciata sentenza di non luogo a procedere in ordine al reato in epigrafe ascrittogli con formula ampia, e cioè perché il fatto non sussiste.

PQM

IL GUP

Letto I'art.425 Cpp

Dichiara

Non luogo a procedere nei confronti di SALZANO EDUARDO in ordine ai reati ascritti perché il fatto non sussiste,

Trieste, 5-5-03Il GUP

Nota - Il perito del Pubblico ministero, arch. Giorgio Dri, libero professionista, è Presidente della Sezione Friuli - Venezia Giulia dell'INU (Istituto nazionale di urbanistica). Il perito del Giudice per le indagini preliminari, arch. Bruno Gabrielli, professore ordinario di Urbaistica, è assessore all'Urbanistica al comune di Genova ed è stato per molti anni Presidente dell'ANCSA (Associazione nazionale centro storici e artistici)

© 2024 Eddyburg