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Raffaele Lungarella
Un regolamento edilizio poco tipo
13 Gennaio 2017
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Uno schema di regolamento edilizio tipo che avrebbe dovuto definire i requisiti minimi, in termini di regole e contenuti, validi su tutto il territorio nazionale, e che invece assomiglia a uno scatolone vuoto.


La Gazzetta Ufficiale n. 268/2016 ha pubblicato lo schema di regolamento edilizio tipo previsto dall'articolo 17 della legge 164/2014 (di conversione del d. l. 133/2014, noto come "decreto sblocca Italia"). La sua redazione è una delle azioni previste dall'Agenda della semplificazione 2015-2017 del ministro Madia.

L'intesa governo-regioni-comuni, che ha dato il via libera al testo dello schema, è arrivata con un anno di ritardo rispetto alle previsioni e dopo due di lavoro. Dalla sua adozione da parte dei comuni ci si attende una semplificare delle procedure amministrative per la realizzazione degli interventi edilizi.

I requisiti prestazionali degli edifici, che dovrebbero essere definiti dal regolamento tipo, costituendo «livelli essenziali delle prestazioni concernenti la tutela della concorrenza e i diritti civili e sociali» devono essere gli stessi su tutto il territorio nazionale. L’obiettivo è, quindi, di intervenire sull’attuale varietà di regole vigenti nei singoli comuni, offrendo a cittadini, professionisti e imprese di costruzioni, una normativa tecnica uniforme, da un capo all’altro della penisola. Proviamo a valutare se e in che misura il recepimento dell’intesa produrrà la semplificazione e l’unificazione sperate delle normative edilizie comunali.

Uno schema senza contenuti

Lo schema di regolamento sul quale lo stato, le regioni e i comuni sono riusciti a mettersi d’accordo è un contenitore vuoto. Fornisce ai comuni solo indicazioni sulle modalità di redazione dei loro regolamenti edilizi, che devono essere strutturati in due parti. Nella prima vanno richiamate, senza riportarle, le norme statali e regionali da applicare. Per la seconda parte, lo schema si limita a proporre un indice degli oggetti e delle tematiche delle quali il regolamento deve occuparsi, senza fornire, però, nessuna disposizione, qualitativa e quantitativa, circa i requisiti tecnici da rispettare nella costruzione.

In sostanza, lo schema stabilisce un elenco degli argomenti del regolamento e, per semplificarne la consultazione e garantirne l’uniformità dell'impianto, indica una "struttura generale uniforme" per la loro esposizione, senza indicarne i contenuti e senza entrare nel merito dei requisiti tecnici e della disciplina delle modalità per la realizzazione delle costruzioni. Probabilmente questa decisione è stata una condizione necessaria per arrivare all’intesa. Per farsi un’idea dell’incertezza sui tempi che sarebbero stati necessari per trovare un accordo sulla sostanza, si consideri che è stato necessario quasi un anno per proporre una formulazione condivisa della definizione di 42 parametri edilizi (superfici, volume, distanze, pertinenze ecc.); lasciando, comunque, a ogni regione una certa libertà di interpretazione di ognuna di esse.

L’uniformità parziale

Il perseguimento dell’obiettivo dell’uniformità territoriale dei regolamenti edilizi è reso problematico dalla stessa intesa istituzionale che ha dato il via libera allo schema: la sua applicazione non è prevista su tutto il territorio nazionale. Le cinque regioni a statuto speciale, infatti, recepiranno lo schema dell’intesa solo se non contrasta con i loro statuti e le loro normative di attuazione. Nulla però garantisce neanche che le regioni a statuto ordinario e i comuni recepiscano il regolamento tipo senza avvalersi dei gradi di autonomia che l’intesa riconosce loro.

È previsto, infatti, che le regioni «nel rispetto della struttura generale uniforme dello schema di regolamento tipo approvato possono specificare e/o semplificare l’indice». Ma i regolamenti comunali potranno differire tra di loro non solo per gli indici ma anche per la sostanza di ogni suo paragrafo. Ogni comune individua, infatti, l’obiettivo prestazionale da raggiungere con le diverse tipologie di trasformazioni edilizie; e stabilisce i livelli numerici dei requisiti costruttivi e le «azioni e comportamenti progettuali da rispettarsi» per raggiungerlo. Nella loro autonomia i comuni possono, inoltre, individuare requisiti tecnici integrativi e complementari rispetto a quelli elencati nell’indice del regolamento tipo.

Regole e iter

L’intesa tra stato-regioni-comuni su uno schema di regolamento edilizio tipo, non sembra proporsi di condizionare i comuni relativamente alla sostanza dei loro regolamenti edilizi, ma lascia un certo margine di manovra anche nella definizione della lista dei requisiti che devono essere rispettati dagli edifici. È anche possibile che, in alcuni casi, l’adozione integrate dell’indice del regolamento tipo possa comportare un appesantimento dei regolamenti vigenti.

Peraltro, è lecito chiedersi se per l’obiettivo la riduzione dei costi burocratici in edilizi, posto nell’agenda della semplificazione, è più importante lo sfoltimento degli iter per realizzare una casa o ristrutturare un capannone (e l’accelerazione dei tempi del loro espletamento) oppure l’uniformità territoriale della regolamentazione di situazioni che possono differire anche molto l’una dall’altra.

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